Cass. Sez. III n. 46656 del 14 dicembre 2007 (Cc 08 Nov. 2007)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Stuffer.
Tutela consumatori Immissione sul mercato di prodotti pericolosi - Nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 206 del 2005 - Reati previsti dall\'art. 112, commi primo e secondo - Configurabilità - Condizioni.

In tema di immissione sul mercato di prodotti pericolosi, è configurabile il reato previsto dall\'art. 112, comma primo, D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (cosiddetto codice del consumo), in caso di inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione in commercio di determinati prodotti, purchè siano "effettivamente" pericolosi; diversamente, ove difetti tale provvedimento interdittivo, è configurabile il reato previsto dall\'art. 112, comma secondo (che punisce il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi) in presenza di una "verosimile" pericolosità del prodotto, purchè intrinseca e desumibile da concreti elementi di fatto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 08/11/2007
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1039
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - N. 23987/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
STUFFER Robert, n. a Bolzano il 31.10.1975;
avverso l\'ordinanza del 18.6.2007 del Tribunale di Bolzano;
Udita la relazione fatta in Pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Considerato che il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. GERACI Vincenzo, ha concluso per l\'annullamento dell\'impugnata ordinanza;
che l\'avv. MAYR Marco per l\'indagato ha concluso per l\'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Stuffer Robert, nato il 31.10.1975 a Bolzano, proponeva richiesta di riesame con atto del 12.6.2007, avverso il decreto di convalida di sequestro di 278 minimoto, ai sensi dell\'art. 355 c.p.p., comma 2, del P.M. presso il Tribunale di Bolzano del 31.5.2007, a mezzo del quale veniva convalidato il sequestro, ai sensi dell\'art. 354 c.p.p., comma 2, operato in data 29.5.2007 dalla Guardia di Finanza, Comando Compagnia di Bolzano, presso la ditta Sixpol Electronics O.H.G. S.r.l. di Bolzano.
Il tribunale di Bolzano, con ordinanza del 18.6.2007, respingeva la richiesta di riesame. Osservava che, "pur apparendo discutibile la ricorrenza dell\'ipotesi di reato di cui all\'art. 474 c.p.", dalla documentazione prodotta si poteva evincere che trattavasi di veicoli, dotati di motore a scoppio con accessori, da considerarsi destinato a pratica sportiva competitiva, i quali, per le loro ridotte dimensioni, apparivano ictu oculi di non facile guida; pertanto, doveva ritenersi rituale il sequestro operato dalla Guardia di Finanza, che aveva evidenziato una "verosimile" pericolosità delle minimoto.
2. Avverso questa pronuncia l\'imputato propone ricorso per cassazione con cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso, articolato in cinque motivi, denuncia la violazione del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 10; la mancata formulazione degli addebiti, la mancata sommaria indagine sulla pericolosità delle minimoto in questione; la carenza di motivazione e violazione di legge per inosservanza degli artt. 257, 309 e 324 c.p.p. per mancata specificazione delle finalità del sequestro effettuati e della natura, quale corpo di reato o cosa pertinente al reato, della merce sequestrata; l\'erroneità della motivazione nella parte in cui correla il sequestro con l\'ipotesi di reato di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 112, comma 1; la violazione dell\'art. 324 c.p.p. per mancata descrizione, quand\'anche sommaria, della fattispecie di cui all\'art. 474 c.p.p.; la carenza assoluta degli indizi di colpevolezza.
2. Il ricorso - i cui cinque motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi - è fondato.
3. Va premesso che avverso l\'ordinanza pronunciata dal tribunale sulla richiesta di riesame ai sensi dell\'art. 324 c.p.p. della convalida ad opera del P.M. del sequestro disposto dalla polizia giudiziaria è ammesso il ricorso per cassazione solo per violazione di legge e non anche per vizio di motivazione. Questa Corte (Cass., sez. 2, 18.05.2005, D\'Ambra) ha infatti affermato che il ricorso per cassazione avverso l\'ordinanza emessa in sede di riesame dei provvedimenti di sequestro preventivo e di sequestro probatorio è proponibile solo per violazione di legge; ne consegue che non possono essere dedotti con il predetto mezzo di impugnazione vizi della motivazione ex art. 606 c.p.p., lett. e). Però - ha anche precisato questa Corte (Cass., sez. 6, 16.12.2003, Marei) - nella nozione di "violazione di legge" rientrano anche la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente. Nella specie l\'impugnata ordinanza è effettivamente manchevole di motivazione potendo considerarsi meramente apparente quella posta a fondamento del rigetto del ricorso per riesame del sequestro. 4. Innanzi tutto il tribunale non motiva in ordine al possibile reato di commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.c.) che pure è stato posto a fondamento del sequestro della Guardia di finanza; si tratta della marcatura CE applicata alle minimoto che rappresenta una dicitura comunitaria, attestante - se autentica - la conformità del prodotto alla normativa comunitaria, con conseguente presunzione di non pericolosità ai sensi dell\'art. 105 del codice del consumo (D.Lgs. 206 del 2005).
In relazione a questa possibile imputazione vi è un evidente difetto di motivazione perché l\'impugnata ordinanza si limita, in un inciso, a rilevare che appare "discutibile la ricorrenza dell\'ipotesi di reato di cui all\'art. 474 c.p.".
5. L\'imputazione in ordine alla quale è stato ritenuto legittimo il sequestro probatorio dall\'ordinanza impugnata è invece quella di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 112, comma 1. Ma anche in riferimento a ciò, vi è in realtà un difetto di motivazione perché la fattispecie di reato implica non solo la pericolosità del prodotto, ma anche la violazione del divieto di cui all\'art. 107 c.p.p., comma 2, lett. e), che non è affatto ipotizzata come ha puntualmente rilevato la difesa del ricorrente.
Infatti il cit. art. 112, comma 1 sanziona il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui al medesimo D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 107, comma 2, lett. e). Quest\'ultima disposizione prevede a sua volta che le amministrazioni di cui al precedente art. 106 (ossia Ministeri delle attività produttive, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell\'interno, dell\'economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all\'art. 107) possono vietare l\'immissione sul mercato di qualsiasi prodotto "pericoloso" e adottare le misure necessarie a garantire l\'osservanza del divieto. Ed è l\'inosservanza del provvedimento amministrativo di interdizione dell\'immissione in commercio di determinati prodotti, sempre che questi siano effettivamente pericolosi, a costituire la condotta penalmente sanzionata.
Ma nella specie vi è la mancanza - o comunque non si deduce l\'esistenza - di alcun provvedimento interdittivo la cui violazione sia addebitata all\'indagato.
6. Il tribunale però non di meno ritiene una "verosimile pericolosità" delle minimoto in questione pur in mancanza del provvedimento amministrativo interdittivo della loro immissione in commercio. Ciò semmai rileverebbe ai fini della diversa contravvenzione di cui al comma 2 (e non già al primo) del cit. art. 112 che considera il fatto del produttore - ma non anche del distributore come nel caso del comma 1 - che immette sul mercato prodotti pericolosi; trattandosi di qualificazione giuridica della condotta in relazione alla quale è stato disposto il sequestro, questa Corte potrebbe anche rettificare sotto questo profilo la qualificazione fatta dal tribunale.
Ma affinché il sequestro probatorio possa considerarsi legittimo in riferimento alla contravvenzione di cui al cit. art. 112, comma 2 è necessario che ricorrano elementi di fatto che, seppur apprezzabili in modo sommario a livello di mero "fumus commissi delicti", siano significativi dell\'effettiva pericolosità delle minimoto sequestrate; sarebbe sì sufficiente una "verosimile" pericolosità delle cose sequestrate che legittimerebbe il sequestro per il tempo strettamente necessario per la verifica dell\'"effettiva" pericolosità, ma pur sempre desumibile da concreti elementi di fatto.
Invece nella specie il tribunale, in disparte il fatto che fa riferimento alla contravvenzione di cui al cit. art. 112, comma 1 mentre la sola pericolosità intrinseca del prodottosi rileva semmai ai fini della diversa contravvenzione di cui al comma 2 della medesima disposizione, comunque ha predicato una "pericolosità" meramente astratta in termini del tutto generici ed apodittici. Secondo il tribunale le minimoto sequestrate sono verosimilmente pericolose solo perché tali; il che all\'evidenza prova troppo perché comporterebbe che di tal genere di prodotto sarebbe sempre e comunque da interdire la immissione in commercio.
In realtà il sequestro della Guardia di finanza si fonda soprattutto sull\'ipotizzato reato di cui all\'art. 474 c.p.p. piuttosto che su una "verosimile" pericolosità delle minimoto in alcun modo risultante da elementi di fatto (particolarità costruttive, materiali usati, o altro). Se la dicitura CE non corrispondesse al marchio comunitario, o fosse stata abusivamente apposta al prodotto, allora sì vi sarebbe un dato fattuale che, oltre a consentire l\'imputazione del reato di cui all\'art. 474 c.p., potrebbe legittimare un dubbio relativamente alla pericolosità del prodotto con conseguente legittimità del sequestro sotto entrambi i profili.
Ma il tribunale - come già rilevato - non ha verificato il "fumus commissi delicti" in ordine a tale reato (art. 474 c.p.) ed ha focalizzato la sua attenzione sulla contravvenzione di cui al cit. art. 112, comma 1; della quale però non di meno non sussiste il "fumus commissi delicti" mancando la violazione di un provvedimento amministrativo interdittivo dell\'immissione in commercio del prodotto. Rimarrebbe semmai - come rilevato - il riferimento alla contravvenzione di cui all\'art. 112, comma 2, che non implica la violazione di un divieto posto da un provvedimento amministrativo e fa direttamente ed esclusivamente riferimento alla pericolosità del prodotto. Ma, anche così diversamente qualificata la fattispecie di reato ipotizzabile, l\'impugnata ordinanza rimarrebbe comunque carente di motivazione perché la "verosimile" pericolosità delle minimoto non risulta avere il benché minimo riscontro fattuale. 7. In conclusione la motivazione dell\'impugnata ordinanza è meramente apparente e quindi può essere censurata in sede di legittimità ridondando in violazione di legge.
Il ricorso va pertanto accolto e va annullata l\'impugnata ordinanza con rinvio al medesimo tribunale di Bolzano per nuovo esame. P.Q.M.
la Corte annulla l\'impugnata ordinanza e rinvia al tribunale di Bolzano.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2007.