Cass. Sez. III n. 12295 del 15 marzo 2013 (ud. 28 feb. 2013)
Pres. teresi Est. Andreazza Ric. Salute ed altro
Rifiuti. Natura di norma temporanea dell'art.186 d.lgs. 152\06

Non può ritenersi che oggi, entrato in vigore, in data 06/10/2012, il decreto 10 agosto 2012 n. 161 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare ed abrogato dunque, per effetto dell'art. 39 d.lgs. 205\10 e fatte salve le norme transitorie di cui all'art.15 dello stesso decreto, l'art. 186, di tale ultima disciplina non possa tenersi conto in applicazione dell’art. 2 c.p. sul presupposto della ritenuta natura più favorevole dell’attuale, complessiva, disciplina rispetto alla precedente; va infatti precisato che, stante la programmata abrogazione di detta norma a decorrere dalla adozione, in un momento successivo, del decreto citato dall'art. 184 bis comma 2, l'art. 186 ha assunto, per il periodo di sua “provvisoria" vigenza, la natura di norma temporanea, come tale sottratta alla disciplina di successione delle leggi penali ex art. 2, comma 5, c.p. e, in particolare, al regime di retroattività della norma più favorevole; di qui, dunque, l'applicabilità dello stesso ai fatti commessi in ogni caso durante la sua vigenza a prescindere dalla successiva intervenuta sua abrogazione

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