TAR Puglia (BA) Sez. III n. 3202 del 22 luglio 2010
Rumore. Accertamento e verbalizzazione

Il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno del locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente.

N. 03202/2010 REG.SEN.
N. 00317/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 317 del 2009, proposto da:
Gianfranco Cevetano, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Fabio De Feo, con domicilio eletto presso l’avv. Nicola Fabio De Feo in Bari, via Roberto da Bari, 36;


contro


Comune di Bari in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito Bruno, con domicilio eletto con l’avv. Vito Bruno in Bari, presso l’Avvocatura Comunale in via P. Amedeo 26;

per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza di revoca dell’autorizzazione al piccolo trattenimento nell’attività di pubblico esercizio denominato “ALTERNO”, emessa dal Comune di Bari, ripartizione corpo di Polizia municipale, settore annona e amministrativa, prot. 00061/2009 - 2009/263/00014, datata 22.01.2009, notificata in data 03.02.2009;

di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o collegato, anche se sconosciuto.


Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bari in persona del Sindaco;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2010 la dott. Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Nicola Fabio De Feo e Vito Bruno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in esame il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con la quale è stata disposta in data 22.1.2009 nei suoi confronti la revoca dell’autorizzazione dell’attività di piccolo intrattenimento relativamente al pubblico esercizio denominato “Alterno” dallo stesso gestito, ubicato in Bari.

Il ricorrente ha esposto che in data 19.12.2008 gli agenti della polizia municipale di Bari gli avevano contestato l’inottemperanza alle prescrizioni dell’autorizzazione amministrativa posseduta, in quanto la musica del locale era udibile all’esterno dell’esercizio alle ore 1,20; la circostanza era stata riportata nel verbale di accertamento del 21.12.2008, avverso il quale il ricorrente aveva presentato all’autorità competente, ovvero il Prefetto di Bari, i propri scritti difensivi.

Su tale presupposto era stata quindi emessa l’ordinanza impugnata, mentre l’avvio del procedimento di revoca era stato comunicato solo con nota del 20.1.2009, due giorni prima della revoca.

A sostegno del ricorso sono stati dedotti i seguenti vizi di legittimità:

1) violazione della legge 241/90, compressione ingiustificata del diritto alla partecipazione al provvedimento amministrativo;

2) violazione di legge e carenza assoluta di potere, in quanto l’ordinanza non indicava la norma sulla cui base fosse consentita la revoca dell’autorizzazione, essendo inconferenti rispetto all’atto adottato le norme dallo stesso menzionate, ovvero gli artt. 9 e 17 bis del TULPS, poiché il primo prevede l’obbligo di osservare le prescrizioni dell’autorizzazione e il secondo la sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare in caso di violazione; l’ultima norma menzionata, l’art. 17 ter del TULPS, prevede poi per il caso di violazione delle prescrizioni la sospensione dell’attività autorizzata e non la revoca;

3) violazione dell’art. 18 L. 689/8, carenza di potere in concreto, essendo stata adottata l’ordinanza di revoca mentre il procedimento sanzionatorio è ancora in corso;

4) insussistenza dell’illecito amministrativo contestato, essendo il provvedimento basato esclusivamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori, secondo i quali la musica era udibile all’esterno del locale, mentre le immissioni erano sempre state contenute nei limiti di legge, non essendo stata violata la disciplina in materia di inquinamento acustico;

5) violazione dell’art. 3 L. 241/90, dell’art. 29 quinquies d.p.r. 445/2000 e, ove occorra, degli artt. 75 e 76 d.lgs. 82/2000, non essendo l’ordinanza in questione né firmata né accompagnata da alcuna attestazione di conformità rispondente ai requisiti di legge, così come il certificato di esecutività in calce all’atto che non è firmato e non reca indicazione del soggetto certificatore ai sensi della L. 445/2000.

Si è costituita l’amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 155/2009 dell’11.3.2009 questo Tribunale ha accolto l’istanza cautelare.

All’udienza pubblica del 10.6.2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.


DIRITTO


Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.

Con riferimento alla tardiva comunicazione dell’avvio del procedimento deve infatti essere osservato che già in data 24.7.2008, a seguito di ispezione eseguita il 26.6.2008 dagli agenti della polizia municipale di Bari, al ricorrente è stata notificata l’ordinanza di sospensione dell’attività di piccolo trattenimento per giorni 60, con avvertimento che, in caso di recidiva, si sarebbe provveduto alla revoca dell’autorizzazione; peraltro già il 12.2.2008 era stata contestata la diffusione di musica ad alto volume a cui era seguita la comunicazione di reato ex art. 650 c.p. e successivamente, il 16.1.2009, è stato notificato il verbale del 21.12.2008 di contestazione della diffusione di musica all’esterno del locale.

Alla luce di tali circostanze deve quindi ritenersi che, benché la comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca sia pervenuta al ricorrente nella stessa data in cui è stato emesso il provvedimento finale, pur se spedita due giorni prima, lo stesso sia stato comunque fin da un periodo di molto anteriore edotto della pendenza del procedimento e delle contestazioni che lo hanno originato, che sono sempre state portate alla sua conoscenza da parte dell’amministrazione.

Alcuna compressione della possibilità di partecipare al procedimento e di apportare le proprie deduzioni si è quindi verificata nel caso concreto, essendo state comunque assicurate le finalità di garanzia di un effettivo contraddittorio che sono alla base delle norme citate dal ricorrente.

Quanto alla mancata enunciazione delle ragioni di diritto del provvedimento, e quindi delle norme dallo stesso richiamate, va precisato che l’art. 9 R.D. 773/1931 (TULPS) dispone che “Oltre le condizioni stabilite dalla legge, chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse”; l’art. 17 bis prevede invece la sanzione per il caso di violazione di tale disposizione.

Correttamente, dunque, l’amministrazione ha fatto richiamo nella propria ordinanza all’art. 9 TULPS, che a sua volta appresta tutela avverso la violazione delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, tra le quali, nel caso in esame, si annovera quella secondo cui il volume della musica proveniente dall’interno del locale non deve essere udito all’esterno dell’esercizio, prescrizione violata nel caso di specie in più di una occasione; la stessa autorizzazione specifica poi anche che in caso di recidiva nella violazione è prevista la revoca, in applicazione dell’art. 10 TULPS, di tal che il relativo potere è stato correttamente esercitato.

Infondato è anche il terzo motivo di doglianza, a mente del quale l’impugnato provvedimento sarebbe illegittimo perché non preceduto dalla ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18 L. 689/81. Va rilevato, in proposito, che il provvedimento di revoca impugnato si fonda sulle plurime violazioni delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione e, come tale, prescinde dalla esistenza della ordinanza-ingiunzione prevista dall’art. 18 L. 689/81, che è l’atto con il quale viene irrogata la sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo commesso. I due procedimenti e i relativi provvedimenti conclusivi presentano quindi uno svolgimento autonomo, essendo il primo deputato a far cessare l’attività condotta in violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione ed il secondo a sanzionare in via pecuniaria tale condotta, senza che per la conclusione dell’uno sia necessaria la definizione dell’altro.

Quanto al fatto che il provvedimento sarebbe basato esclusivamente sulla percezione soggettiva degli agenti accertatori, secondo i quali la musica era udibile all’esterno del locale, va evidenziato che il verbale di accertamento redatto dal pubblico ufficiale fa prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento, oppure da lui compiuti, nonché riguardo alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale e alle dichiarazioni delle parti; in tale categoria rientra anche la percezione del rumore o della musica all’esterno del locale, trattandosi non di una valutazione o di un giudizio ma di una percezione di quanto avvenuto in presenza dell’agente.

Né rileva che, nel caso di specie, le immissioni fossero o meno contenute nei limiti di legge, o fosse o meno violata la disciplina in materia di inquinamento acustico, in quanto la contestazione alla base del provvedimento impugnato riguardava la violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione, concernenti il divieto di diffondere la musica all’esterno del locale.

Neppure il quinto motivo, infine, appare meritevole di accoglimento. Si censura il provvedimento impugnato perché illegittimo in quanto non firmato né accompagnato da attestazione di conformità rispondente ai requisiti di legge. Orbene: a prescindere dal fatto che tale censura, ove fosse fondata, si sostanzierebbe nel rilievo che il provvedimento impugnato sarebbe non illegittimo ma addirittura inesistente, con conseguente carenza di giurisdizione di Questo Tribunale, è agevole osservare che ciò che produce effetto non è il documento notificato al ricorrente ma il precetto incorporato nell’originale detenuto dal Comune di Bari: di tale originale il ricorrente avrebbe dovuto produrre copia autentica al fine di dimostrare che esso è affetto dai denunciati vizi. In mancanza di tale produzione l’assunto del ricorrente rimane privo di dimostrazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione III, definitivamente pronunciando, così provvede:

respinge il ricorso;

condanna il ricorrente alla rifusione in favore del Comune resistente delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Pietro Morea, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Francesca Petrucciani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/07/2010