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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
Atto di indirizzo recante: «Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi»

Gazzetta Ufficiale N. 144 del 23 Giugno 2006

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Al Presidente della Regione Abruzzo
Al Presidente della Regione Basilicata
Al Presidente della Regione Calabria
Al Presidente della Regione Campania
Al Presidente della Regione Emilia-Romagna
Al Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia
Al Presidente della Regione Lazio
Al Presidente della Regione Liguria
Al Presidente della Regione Lombardia
Al Presidente della Regione Marche
Al Presidente della Regione Molise
Al Presidente della Regione Piemonte
Al Presidente della Regione Puglia
Al Presidente della Regione Sardegna
Al Presidente della Regione Sicilia
Al Presidente della Regione Toscana
Al Presidente della Regione Umbria
Al Presidente della Regione Valle d'Aosta
Al Presidente della Regione Veneto
Al Presidente della Provincia autonoma di Bolzano
Al Presidente della Provincia autonoma di Trento
e per conoscenza
All'on. Linda Lanzillotta, Ministro per gli
affari regionali e autonomie locali

Indirizzi operativi per fronteggiare il rischio incendi boschivi
per la stagione estiva 2006

La storia recente del fenomeno degli incendi boschivi ha
registrato, nel periodo 1990-2005, oltre 155.000 eventi sul
territorio nazionale.
Il fenomeno ha assunto caratteristiche di continuita' nello
spazio e nel tempo, richiedendo sempre maggior impegno da parte delle
istituzioni pubbliche che sono chiamate ad assicurare la massima
attenzione al problema.
Alcuni fattori socio-economici continuano ad incidere
negativamente e non sono compensati dalla crescita della sensibilita'
ecologica della collettivita' e dal maggior impegno dello Stato e
delle regioni.
Tenuto conto che le condizioni meteorologiche per i prossimi mesi
estivi sono destinate a favorire l'intensificarsi del fenomeno,
principalmente nel sud Italia e nelle isole, ritengo doveroso fornire
essenziali «indirizzi operativi», che vengono emanati ai sensi
dell'art. 5, comma 2) della legge 9 novembre 2001, n. 401, nel
contesto delle rilevanti competenze attribuite dalla legge
21 novembre 2000, n. 353, affinche' vengano adottate tutte le
iniziative ed attivita' necessarie a prevenire e fronteggiare in modo
risolutivo ogni situazione di emergenza.
In tale ottica si colloca l'attivita' di previsione delle
condizioni di pericolosita' degli incendi boschivi, promossa dal
dipartimento della protezione civile attraverso la rete dei centri
funzionali di cui alla direttiva emanata il 27 febbraio 2004, che
consente di attivare, da parte delle sale operative unificate
permanenti, la fase di attenzione in tempi utili per una proficua
azione di contrasto degli eventi e dei potenziali fattori d'innesco.
Anche se di fronte ad una diversita' di situazioni e di
possibilita' applicative dei piani antincendio, peraltro richiamata
nella relazione della corte dei conti «sezione centrale di controllo
sulla gestione delle amministrazioni dello Stato» n. 570/05/CG del
25 ottobre 2005, ritengo che l'impegnativo lavoro svolto dalle
regioni dall'emanazione della legge n. 353/2000, consente di giungere
nelle migliori condizioni di capacita' organizzativa ed operativa
all'appuntamento dell'apertura della campagna estiva, che per
quest'anno, ai sensi del comma 1, art. 1, della legge n. 152/2005, e'
fissata al 12 giugno prossimo e, fatta salva la possibilita' di
proroga determinata dall'evoluzione delle condizioni meteoclimatiche
e dalla persistenza delle condizioni di rischio, terminera' il
30 settembre 2006.
In vista della campagna estiva, quindi, ritengo di dover
rivolgere un particolare invito alle SS.LL. perche' sia assunta,
nell'ambito delle rispettive competenze, ogni ulteriore iniziativa
utile alla riduzione del rischio di incendi boschivi e contenere per
quanto possibile i danni da essi causati, nell'ottica della
salvaguardia delle persone e dei beni.
Pertanto, si rappresentano di seguito alcuni indirizzi operativi
rivolti ad un miglioramento dei risultati, pur buoni, che sono stati
conseguiti in passato e che sono finalizzati a:
provvedere prontamente ad attivare i piani di previsione,
prevenzione e lotta attiva coerenti con le linee guida emanate in
materia dal Governo e, comunque, ad adottare tutte le misure e le
azioni necessarie in assenza di tali piani e anche ad anticipazione
degli stessi;
attivare in tempi rapidi le sale operative unificate
permanenti, in considerazione del ruolo decisivo che esse rivestono
per un efficace coordinamento tra i diversi soggetti che concorrono
alla lotta agli incendi boschivi;
definire con il Corpo Forestale dello Stato e con il Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco specifiche intese ed accordi su base
locale, nell'ambito dei quali non andra' trascurata la presenza di
componenti significative ed in alcuni casi preponderanti quali operai
forestali e volontari;
potenziare i sistemi antincendio regionali e locali anche
nell'evidente presupposto che qualsiasi azione incentrata
sull'utilizzo dei mezzi aerei puo' risultare efficace solo a
condizione di essere affiancata ed integrata dall'impiego coordinato
di unita' e mezzi in grado di assicurare la necessaria opera di
contenimento e di contrasto a terra;
provvedere ad informare tempestivamente il Dipartimento della
protezione civile della situazione degli incendi in atto, unica vera
modalita' per permettere l'intervento piu' efficace della flotta
aerea dello Stato;
assicurare la pronta attuazione delle «procedure operative per
la richiesta di concorso della flotta aerea dello Stato in occasione
di incendi boschivi», ponendo particolare attenzione al sistema di
allertamento dei mezzi aerei coordinati dal Dipartimento della
protezione civile, al fine di assicurare la prontezza e la
proficuita' degli interventi senza ritardo alcuno e di far si' che
l'impiego delle diverse tipologie di mezzi aerei disponibili risulti
coerente con le caratteristiche degli incendi e dei territori dagli
stessi interessati;
adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, per quanto
possibile, la sicurezza dell'attivita' di volo della flotta aerea
antincendio, perche' impianti, costruzioni, piantagioni ed opere che
possono costituire pericolo per il volo ed intralcio alle attivita'
di spegnimento degli incendi boschivi in atto, siano provvisti di
segnalazione sia a terra che aeree;
provvedere al continuo aggiornamento delle limitazioni dei
punti di approvvigionamento idrico, con particolare attenzione alla
presenza anche temporanea di ostacoli al volo ed al carico d'acqua;
avviare nei confronti dei cittadini, e soprattutto dei giovani,
un sistema di comunicazione diretto a diffondere, nelle forme piu'
opportune, la cultura della protezione civile ed in particolare
l'informazione relativa agli incendi boschivi e alle conseguenze
sociali e ambientali che ne derivano.
Comunico, inoltre, che le varianti alla direttiva concernente il
concorso della flotta aerea dello Stato in caso di incendi boschivi
per l'anno 2006 non comportano sostanziali modifiche alle procedure
operative consolidate negli ultimi anni.
Confido vivamente che tutte le diverse componenti istituzionali
chiamate ad operare nel settore concorrano, anche se a diverso
titolo, alla piu' efficace azione di prevenzione e lotta attiva agli
incendi boschivi ma con assoluta unitarieta' di intenti.
Il Dipartimento della protezione civile assicurera', come sempre,
il coordinamento delle azioni di competenza dello Stato e garantira'
ogni assistenza e collaborazione per il miglior successo della
campagna A.I.B. 2006.

Roma, 9 giugno 2006

Il Presidente: Prodi