Cass. Sez. III n. 47719 del 19 ottobre 2018 (UP 17 set 2018)
Pres. Sarno Est. Semeraro Ric. Persiani
Rumore.Prova del disturbo

In tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Bergamo, con la sentenza del 17 ottobre 2017, ha condannato Fiorella Persiani alla pena di euro 900 di ammenda per la contravvenzione ex art. 659 cod. pen., per avere disturbato le occupazioni ed il riposo delle persone mediante schiamazzi, affacciandosi di notte alla finestra urlando e fischiando. I fatti sono stati accertati dal 1 luglio 2010 al 27 aprile 2014.

2. Il difensore di Fiorella Persiani ha proposto il ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 17 ottobre 2017. Ha premesso la difesa che l’impugnazione ha ad oggetto i capi ed i punti concernenti la dichiarazione di colpevolezza, la condanna alla pena di euro 900 di ammenda e quella al risarcimento del danno.
2.1. Con il primo motivo, la difesa ha dedotto il vizio della motivazione ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen., ritenendo che il Tribunale abbia omesso o erroneamente valutato le prove testimoniali, l'interrogatorio dell'imputata, le prove documentali, comprese quelle audio.
Rileva la difesa che la motivazione della sentenza di condanna si fonda sulle dichiarazioni delle parti civili e sulla confessione resa dall’imputata. Per la difesa però l’esame delle tre persone offese e l’interrogatorio dell’imputata non costituiscono prova tale su cui fondare la responsabilità per il reato ascritto. Per la difesa, non hanno valore di prova neanche la lettera di doglianze del 29 maggio 2012 (documento n. 1), sottoscritta da residenti nello stesso quartiere ove si trova l'abitazione dell'imputata, e l'esposto presentato, il 30 gennaio 2013 (documento n. 2), ai carabinieri da circa dodici residenti nel quartiere, prodotte dalle parti civili all'udienza dibattimentale del 18 gennaio 2017.
Rileva la difesa che la lettera del 29 maggio 2012 è stata presentata dopo che l’imputata presentò un esposto (documento n. 3) e dopo che il sindaco del comune di Nembro, eletto nell'aprile 2012, convocò i proprietari dei cani indicati nell’esposto; l’esposto del 30 gennaio 2013 fu presentato ai carabinieri dopo che l'imputata depositò, in data 13 settembre 2012 (documento n. 4), una denuncia querela nei confronti di Giuseppe Rizzi e di Marco Rizzi, rispettivamente suocero e marito della persona offesa Gabriella Barcella. Per la difesa le prove documentali audio prodotte dall’imputata, su chiavette USB, in dibattimento (udienze del 18 gennaio 2017 e del 17 ottobre 2017), non contengono elementi probatori a carico della ricorrente. Le registrazioni audio avrebbero provato «l'infernale disturbo» causato, sia di giorno che di notte, dai cani del quartiere in cui risiede l'imputata. Per la difesa, poi, non concretizza la contravvenzione il «fischio» di richiamo agli animali al fine di farli smettere, o la pronuncia da parte dell’imputata del nome del proprietario del cane disturbante allo scopo di invitarlo ad educare meglio il suo cane.
Il Tribunale avrebbe esaminato, come emerge dalla motivazione della sentenza, solo la registrazione n. 1541 del 5 marzo 2015 che prova solo un'infernale «cagnara», della durata di 7,10 minuti, provocata dai cani dei vicini, nel quartiere in cui risiede l'imputata.
Per la difesa poi l’esame delle tre persone offese Pietro Berlendis e Duilio Sottocorna e Gabriella Barcella (documento n. 5) non costituisce prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della contravvenzione contestata poiché non emergono «schiamazzi o rumori» nella condotta dell'imputata, che superino i limiti della normale tollerabilità ed in grado di disturbare il riposo e le occupazioni di un numero indeterminato di persone.
Per la difesa, dall'istruttoria dibattimentale non è emersa la lesione dell'ordine pubblico, quale tranquillità sociale, bene giuridico tutelato dalla norma: sono emersi solo isolati fischi e la pronuncia del nome dei proprietari dei cani disturbanti; ciò non riveste il carattere di un rumore molto elevato, anche se breve ed improvviso.
La difesa ha poi contestato che le dichiarazioni rese dall’imputata all'udienza del 27 settembre 2017 siano pienamente confessorie (documento n. 5): dall’esame dell’imputata è solo emerso il disturbo di cui è stata vittima l'imputata per l'abbaiare continuo, diurno e notturno, dei cani dei vicini esistenti nel quartiere dove la stessa abita, e l'unica difesa possibile per Fiorella Persiani consistita in uno sporadico fischio o nel pronunciare il cognome del proprietario del cane, affinché educhi l'animale e lo riporti, quindi, alla normalità di comportamento. Dall’esame sono altresì emerse le ingiurie, le minacce, le aggressioni, i danneggiamenti e le vessazioni subite da parte dei proprietari dei cani, dei loro familiari ed amici.
Per la difesa, i tre querelanti non hanno prodotto, in sede di giudizio, alcun documento a sostegno delle loro dichiarazioni sul disturbo, diurno e notturno, che l'imputata avrebbe loro provocato.
È anche mancato l'accertamento tecnico dell'entità del disturbo e della condotta reattiva al disturbo da parte della vittima sicché la motivazione della condanna è fondata su basi non tecniche; per la difesa la sentenza ha ritenuto che il comportamento dei cani non è causa di fastidio mentre lo è quello dell'imputata per i suoi vicini. In assenza di prova tecnica, la motivazione della sentenza è apodittica laddove ha definito le azioni difensive dell'imputata come travalicanti, per la loro entità oggettiva, i limiti della tollerabilità in tema di disturbo e, di conseguenza, dell'ordine pubblico. Per la difesa tale valutazione non può essere rimessa alle persone offese sulla base di una loro personale opinione, anche tenuto conto dell’avvenuta costituzione di parte civile.
Il mancato intervento della polizia giudiziaria per contestare all’imputata il disturbo altrui dimostrerebbe che le doglianze di tre persone non sono state accertate e contestate dall’autorità amministrativa e dalla polizia giudiziaria.
La difesa ha poi elencato le dichiarazioni dei testimoni della difesa la cui valutazione è stata omessa dalla difesa (testi Berardesca, Agnese Parigi, Stefano Motta, Maurizio Marcassoli, Alberto Pizio, riportate nel documento n. 5). Si tratta di testimonianze rilevanti perché in sintesi da esse sarebbe emerso, oltre agli orari di lavoro della ricorrente, che nel quartiere i cani dei vicini arrecavano disturbo alla ricorrente, sia di giorno che di notte, e che le reazioni della ricorrente erano comunque ordinarie e consistite in fischi o nel pronunciare il cognome del proprietario del cane affinché evitasse il disturbo da parte del cane.
La difesa ha quindi contestato la decisione in relazione al danno morale rilevando che non è stato documentato mediante la produzione di un certificato medico, prodotto dal solo Pietro Berlendis ma di vecchia emissione rispetto al suo utilizzo. Pietro Berlendis avrebbe affermato di aver usato, per circa 2-3 mesi, delle pastiglie che gli aveva consigliato il medico, ma senza documentare alcuna prescrizione terapeutica. Inoltre, per la difesa, il Tribunale ha omesso di valutare l’esito del controesame, da cui era emerso che i problemi della persona offesa non derivano dal fischio della ricorrente ma dai problemi patologici familiari della madre, della moglie e del marito della figlia.
Dall’esame delle persone offese Duilio Sottocorna e Gabriella Barcella non sarebbero emersi elementi per ritenere provato un danno morale cagionato dall'imputata né per la sua quantificazione.
2.2. Con il secondo motivo la difesa ha dedotto il vizio di violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per la mancata concessione all'imputata delle
circostanze attenuanti generiche. Rileva la difesa che l'imputata è incensurata; inoltre, ove ritenuta responsabile, il reato non è espressione di pericolosità sociale; ha avuto un ottimo comportamento processale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è inammissibile per le seguenti ragioni.
1.1. Ai sensi dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen., può essere invocato quale vizio della motivazione, sotto i profili della contraddittorietà o illogicità manifesta, il c.d. «travisamento della prova», il quale si realizza nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia: quest’ultimo è indicato quale fenomeno della prova omessa, rilevante e decisiva, cioè del vizio di omessa pronuncia rispetto a un significativo dato processuale o probatorio.
Secondo Cass. Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774, si ha il vizio di travisamento della prova dichiarativa quando abbia un oggetto definito e non opinabile, tale da evidenziare in modo palese e non controvertibile la tangibile difformità tra il senso intrinseco della singola dichiarazione assunta e quello che il giudice ne abbia inopinatamente tratto: non sussiste invece detto vizio laddove si faccia questione di un presunto errore nella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (cfr. nello stesso senso Cass. Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406).
Come già affermato da Cass. Sez. 1, n. 24667 del 15/06/2007, Musumeci, Rv. 237207, il travisamento della prova dichiarativa riguarda il significante – il teste ha detto rosso il giudice ha scritto bianco - e non il significato della dichiarazione (« Si postula dunque correttamente la verifica di conformità della rappresentazione dell'elemento probatorio nella motivazione e, rispettivamente, nel relativo atto del processo per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non anche del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di reinterpretazione nel merito dell'elemento di prova»).
È invece intangibile la valutazione nel merito del risultato probatorio. Infatti, pur in presenza della possibilità di dedurre il travisamento della prova, non muta la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito.
Si è infatti ribadito che è inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per verificare l'adeguatezza dell'apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Cass. Sez. 7, ordinanza n. 12406 del 19/02/2015, Miccichè, Rv. 262948).
Esula dai poteri della Corte di cassazione la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, e non integra il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. Sez. Unite, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
1.2. Deve rilevarsi che la difesa ha allegato al ricorso per cassazione, quasi integralmente, gli atti del fascicolo del dibattimento e, deducendo l’omessa valutazione del controesame delle persone offese, delle prove testimoniali della difesa, delle prove documentali prodotte dalle parti, ha chiesto esclusivamente alla Corte di Cassazione la rivalutazione di tutte le prove orali e documentali emerse nel corso del dibattimento.
1.3. Quanto alle dichiarazioni delle persone offese, va rilevato che la difesa non fa emergere i profili del travisamento della prova, nel senso cioè che il Tribunale non abbia correttamente riportato le dichiarazioni delle parti offese, ma ha dedotto, oltre alla mancata concretizzazione della fattispecie astratta contestata, la difformità rispetto una mancata valutazione delle parti relative al controesame.
1.4. Analogamente, quanto alle prove documentali, la difesa non ha contestato che il Tribunale ne abbia correttamente riportato il contenuto ma la valenza probatoria, per il mancato collegamento con le prove della difesa.
In ogni caso, i documenti a cui ha fatto riferimento la difesa, sono stati valutati dal giudice per dimostrare che la condotta dell’imputata ha provocato un disturbo collettivo e diffuso nei residenti sicché è del tutto irrilevante stabilire se le missive siano state inoltrate dopo le denunce della ricorrente: dalla sentenza risulta che il fatto storico delle urla e dei fischi dell’imputata anche di notte è stato ammesso dalla stessa ricorrente, anche se da lei giustificato quale reazione all’abbaiare dei cani.
1.5. Quanto alle prove audio che dimostrerebbero secondo la difesa l’abbaiare dei cani, deve ritenersi che tale omessa valutazione, ove sussistente, non concretizzi il vizio dedotto perché manca il carattere della decisività; il Tribunale ha fondato la sua decisione sull’irrilevanza dell’abbaiare dei cani rispetto alla condotta dell’imputata perché inidoneo a scriminare la condotta dell’imputata e perché ritenuto un disturbo soggettivamente percepito.
1.6. Va poi rilevato che la tesi difensiva, per la quale le urla e fischi della ricorrente non possono concretizzare gli schiamazzi rilevanti ex art. 659 cod. pen., è manifestamente infondata perché contraria al tradizionale orientamento della giurisprudenza che occorre qui ribadire.
Nel reato previsto dall'art. 659 cod. pen. l'oggetto della tutela penale è dato dall'interesse dello Stato alla salvaguardia dell'ordine pubblico, considerato nel particolare aspetto della tranquillità pubblica, consistente in quella condizione psicologica collettiva, inerente all'assenza di perturbamento e di molestia nel corpo sociale.
Il bene giuridico protetto viene offeso dal disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, cagionato mediante rumori, e cioè da suoni intensi e prolungati, di qualunque specie e natura, atti a determinare il turbamento della tranquillità pubblica, o da schiamazzi: la giurisprudenza ha sempre definito gli schiamazzi delle grida scomposte e clamorose (Cfr. Cass. Sez. 6, n. 1789 del 11/10/1969, Bonazza, Rv. 113325).
La rilevanza penale delle grida, in particolare di quelle notturne, è stata ribadita da Cass. Sez. 1, n. 13000 del 18/02/2009, Staltari, Rv. 243134 che ha affermato che integra il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all'art. 659 comma 1 cod. pen., il fatto di colui che, per più giorni, si dia a schiamazzi e grida notturne, alla guida di una autovettura i cui pneumatici faccia reiteratamente stridere, percorrendo in un senso e in quello opposto le strade di un centro abitato. Nella sentenza Staltari la Corte ha ribadito che la contravvenzione ex art. 659 cod. pen. è un reato di pericolo e che la valutazione circa l'entità del fenomeno rumoroso deve essere d'altro canto compiuta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale in cui il fenomeno rumoroso si verifica, considerate le circostanze di luogo e tempo della azione.
Il Tribunale ha seguito tale interpretazione perché ha accertato, con giudizio di fatto non valutabile in questa sede, il superamento dei limiti della normale tollerabilità e che le urla ed i fischi fossero idonei a disturbare potenzialmente la quiete ed il riposo di un numero indeterminato di persone, prendendo in considerazione la loro intensità, le ore del giorno e della notte in cui venivano posti in essere, la concreta percezione da parte di una pluralità di soggetti, la durata nel tempo, per più anni.
Va poi ricordato che dal capo di imputazione emerge che la condotta ascritta all’imputata era proprio quella di porre in essere delle urla anche di notte in grado di disturbare il riposo e le occupazioni delle persone: è proprio questo il fatto oggetto delle deposizioni sia delle persone offese che della stessa imputata, che ha ammesso che all’abbaiare dei cani usciva fuori al balcone fischiando e gridando il cognome dei proprietari dei cani.
Inoltre, tali circostanze, contrariamente a quanto rileva la difesa, sono state rilevate, anche se con accenni diversi, dai testi della difesa Agnese Parigi, Maurizio Marcassoli, Alberto Pizio. Ed invero dalla lettura dei verbali prodotti dalla difesa non emerge affatto il travisamento della prova per omissione da parte del Tribunale; anzi risulta che anche i testi della difesa hanno confermato la condotta dell’imputata, pur se collegandola all’abbaiare dei cani.

2. È manifestamente infondata la tesi difensiva per la quale il Tribunale avrebbe motivato sulla sussistenza del reato solo in base alle testimonianze laddove, secondo la difesa, le parti offese non hanno provato con prova documentale il disturbo notturno e diurno che l’imputata avrebbe loro provocato. Ed invero la prova del reato di cui all’articolo 659 cod. pen. può essere fornita anche mediante la prova per testimoni.
Cfr. in tal senso Cass. Sez. 3, n. 11031 del 05/02/2015, Montoli, Rv. 263433 che ha affermato, in tema di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, che l'effettiva idoneità delle emissioni sonore ad arrecare pregiudizio ad un numero indeterminato di persone costituisce un accertamento di fatto rimesso all'apprezzamento del giudice di merito, il quale non è tenuto a basarsi esclusivamente sull'espletamento di specifiche indagini tecniche, ben potendo fondare il proprio convincimento su altri elementi probatori in grado di dimostrare la sussistenza di un fenomeno in grado di arrecare oggettivamente disturbo della pubblica quiete. Nel caso esaminato, l'intensità delle emissioni sonore è stata ricostruita mediante la deposizione dei testimoni, i quali avevano riferito di non riuscire a seguire i programmi televisivi. Sono pertanto irrilevanti le critiche rivolte alla motivazione della sentenza con le quali la difesa ha richiesto l’espletamento di una prova tecnica scientifica per la valutazione della sussistenza della condotta e del superamento della normale tollerabilità.

    3. Manifestamente infondato è il motivo relativo al danno morale.
3.1. Va ricordato che quando il fatto illecito integra gli estremi di un reato, spetta alla vittima il risarcimento del danno non patrimoniale nella sua più ampia accezione, ivi compreso il danno morale, inteso quale sofferenza soggettiva causata dal reato. La parte danneggiata da un comportamento illecito che oggettivamente presenti gli estremi del reato ha diritto al risarcimento dei danni non patrimoniali, ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., i quali debbono essere liquidati in unica somma, da determinarsi tenendo conto di tutti gli aspetti che il danno non patrimoniale assume nel caso concreto (sofferenze fisiche e psichiche; danno alla salute, alla vita di relazione, ai rapporti affettivi e familiari, ecc.). La vittima avrà diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione di qualsiasi interesse della persona tutelato dall'ordinamento, ancorché privo di rilevanza costituzionale. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, è legittimo il ricorso del giudice a criteri equitativi nella quantificazione del danno risarcibile ove in esso non siano rinvenibili componenti patrimoniali suscettibili di precisa determinazione (cfr. Cass. Sez. 5, n. 43053 del 30/09/2010, Arena, Rv. 249140).
3.2. Orbene, la motivazione della sentenza è del tutto corretta perché, una volta ritenuta la penale responsabilità dell’imputata, ha ritenuto sussistente il danno morale in base ai datti di fatto emersi nel corso del processo (la sofferenza psicofisica, la limitazione del sonno, le difficoltà relazionali) ed ha proceduto alla liquidazione equitativa.

    4. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
4.1. Va in primo luogo osservato che l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non fu chiesta in primo grado.
4.2. Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, la ratio della previsione normativa sulle circostanze attenuanti generiche è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile. L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto (cfr. Cass. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694); come ogni circostanza attenuante, l’attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.
L’obbligo di motivazione del giudice, che intenda applicare le circostanze attenuanti generiche, ha ad oggetto proprio i fatti concreti che consentono l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche; per effetto della modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, l’assenza di precedenti condanne per altri reati non può, da sola, fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche, dovendo essere presi in considerazione anche gli altri indici desumibili dall'art. 133 cod. pen. Si è affermato (cfr. Cass. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), in tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, che il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. Ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla capacità a delinquere del colpevole o alla gravità del reato può essere sufficiente in tal senso (così Cass. sez. 2, n. 3609 del 18.1.2011, Sermone ed altri, rv. 249163; Cass. sez. 6, n. 7707 del 4.12.2003, Anaclerio ed altri, rv. 229768). Secondo il costante orientamento della giurisprudenza, l’esclusione delle circostanze attenuanti generiche è adeguatamente motivata quando il giudice, a fronte di specifica richiesta dell'imputato, indichi delle plausibili ragioni a sostegno del rigetto della richiesta, senza che ciò comporti tuttavia la stretta necessità della contestazione o della invalidazione degli elementi sui quali la richiesta stessa si fonda.
4.3. Orbene, il Tribunale, oltre all’incensuratezza, non ha rinvenuto fatti concreti su cui fondare la concessione delle circostanze attenuanti generiche ed ha così motivato dopo aver descritto la condotta tenuta dall’imputata protrattasi per anni.

5. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, si condanna altresì la ricorrente al pagamento della somma di euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.
Va condannata altresì la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di giudizio che si liquidano in € 2.000, oltre alle spese generali ed accessori di legge, in favore della parte civile Duilio Sottocorna; in € 4.200, oltre alle spese generali ed accessori di legge, in favore delle parti civili Pietro Berlendis e Gabriella Barcella.
Non deve procedersi alla liquidazione dell’istanza depositata in udienza del difensore del ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato dovendo provvedervi il giudice del merito.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna altresì la ricorrente alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel grado di giudizio che liquida come di seguito indicato:
€ 2.000, oltre alle spese generali ed accessori di legge, in favore della p.c. Sottocorna Duilio;
€ 4.200, oltre spese generali ed accessori di legge, in favore delle p.c. Pietro Berlendis e Gabriella Barcella.
Così deciso il 17/09/2018.