TAR Campania (NA) Sez. I sent. 3732 del 6 luglio 2009
Rifiuti. Ordinanze contingibili e urgenti

Il d.lgs. 152/06 prevede che l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti va effettuata “garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell\'ambiente” (art. 191, co. 1) e che tali ordinanze sono adottate “su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali” (co. 2).
N. 03732/2009 REG.SEN.
N. 06530/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


Sul ricorso numero di registro generale 6530 del 2008, proposto da:
Jacta S.r.l. (già Consorzio Jacta), in persona del legale rappresentante pro tempore dott. Claudio De Amicis, rappresentato e difeso dall\'avv. Francesco Paolo Bello ed elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Vetriera n. 12 presso lo studio dell’avv. Alessandro Remondelli;

contro

Comune di Ercolano, in persona del sindaco pro tempore dott. Gaetano Daniele, rappresentato e difeso dagli avv. Sergio Soria ed Andrea Scognamiglio, domiciliato per legge presso la Segreteria del TAR Campania;

per l\'annullamento

previa sospensione dell\'efficacia,

dell\'ordinanza sindacale del Comune di Ercolano n. 33 del 30.9.2008 avente ad oggetto: "stoccaggio provvisorio nell\'isola ecologica dei seguenti rifiuti differenziati: organico, secco indifferenziato, carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi e altre plastiche, latte in banda stagnata e lattine in acciaio o in alluminio, contenitori in vetro, ingombranti, medicinali scaduti, pile esaurite, RUP, T/F, elettronici, ecc."; nonché di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l\'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ercolano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Data per letta nell\'udienza pubblica del giorno 24 giugno 2009 la relazione del dott. Francesco Guarracino e uditi i difensori delle parti come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO


Con il ricorso in esame la Jacta s.r.l. (già Consorzio Jacta) ha impugnato l’ordinanza n. 33 del 30 settembre 2008 con cui il Sindaco del Comune di Ercolano, in previsione dell’avvio del sistema di raccolta “porta a porta” dei rifiuti solidi urbani ed al fine di ottimizzare il collettamento e il successivo trasporto alle piattaforme CONAI, ha ordinato «lo stoccaggio provvisorio nell\'area recintata in uso al Consorzio Jacta sita in via Focone, 67, delle seguenti frazioni di rifiuto: organico, secco indifferenziato, carta e cartone, contenitori in plastica per liquidi e altre plastiche, latte in banda stagnata e lattine in acciaio o in alluminio, contenitori in vetro, ingombranti, medicinali scaduti, pile esaurite, RUP, T/F, elettronici, ecc.».

Di tale provvedimento la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione cautelare, con risarcimento del danno, deducendo, con tre motivi di gravame, l’incompetenza del sindaco alla emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti in materia di rifiuti ai sensi dell’art. 5, co. 5, d.l. 9 ottobre 2006 n. 263, l’inosservanza dell’art. 191, comma 3, del d.lgs. 152/06 in materia di ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti e l’insussistenza dei presupposti richiesti dal D.M. Ambiente n. 31623 dell’8 aprile 2008 recante disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato.

Il Comune di Ercolano si è costituito in giudizio resistendo al gravame con memoria.

La domanda cautelare è stata accolta con ordinanza n. 79 del 14 gennaio 2009.

La ricorrente ha proposto un ricorso per la esecuzione dell’ordinanza cautelare, notificato il 3 aprile e depositato il 17 aprile 2009, cui il Comune ha resistito con memoria depositata il 2 maggio 2009; tale ricorso è stato cancellato dal ruolo cautelare del 27 maggio 2009 in vista della definizione della vicenda nel merito.

In vista dell’udienza di discussione sono stati depositati memorie e documenti.

Alla pubblica udienza del 24 giugno 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.


DIRITTO


Va preliminarmente ritenuta la persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso, nonostante che con successiva ordinanza n. 19 del 27 maggio 2009 il Comune di Ercolano abbia ordinato al R.T.I. Jacta s.r.l. - Vigiliae s.c.p.a., gestore dei servizi di igiene urbana, lo stoccaggio provvisorio delle frazioni di rifiuto differenziato presso la nuova isola ecologica di via Moro n. 4, e ciò sia in quanto le frazioni di rifiuto differenziato oggetto della nuova ordinanza non coincidono con quelle elencate nell’ordinanza impugnata, sia in quanto la ricorrente ha chiesto, con l’annullamento, il risarcimento del danno conseguente all’asserita illegittimità provvedimentale.

Nel merito, l’ordinanza sindacale della cui legittimità si controverte era indirizzata ad individuare, al fine di consentire l’avvio del servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani oggetto della coeva ordinanza sindacale n. 32, una area che temporaneamente fungesse da isola ecologica (“piattaforma ecologica provvisoria”) per lo stoccaggio di frazioni di rifiuti differenziati da conferire successivamente alle piattaforme dei consorzi di filiera.

Il d.lgs. 152/06 (richiamato nel preambolo dell’ordinanza impugnata) prevede che l’emissione di ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti va effettuata “garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell\'ambiente” (art. 191, co. 1) e che tali ordinanze sono adottate “su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali” (co. 2).

Come già osservato in sede cautelare, tuttavia, nel caso di specie non risultano assunti i predetti specifici pareri sulle conseguenze ambientali dell’ordinanza impugnata, che concerne lo stoccaggio anche di rifiuti speciali.

Nella sua memoria difensiva il Comune di Ercolano richiama i pareri favorevoli resi dall’ARPAC di Napoli in data 8 novembre 2007 e dall’ASL Napoli 5 in data 9 novembre 2007: ma, come emerge dalla documentazione agli atti del giudizio, si tratta di pareri che erano stati a loro tempo richiesti dall’amministrazione comunale in relazione ad un’altra vicenda, in quanto intenzionata a stoccare provvisoriamente, nell’area di via Focono n. 67, rifiuti solidi urbani indifferenziati mediante il posizionamento in loco di venticinque cassoni scarrabili a tenuta, tanto è vero che l’ARPAC si era pronunciata (come risulta dal predetto parere) in base ad una apposita relazione tecnica prodotta dal Comune, corredata da un elaborato grafico, ed aveva dettato specifiche e mirate prescrizioni in proposito; il Comune aveva quindi provveduto con una dettagliata ordinanza sindacale (n. 15 del 9 novembre 2007). I due pareri sono, perciò, estranei alla vicenda per cui è causa, che riguarda lo stoccaggio di rifiuti differenziati, peraltro con modalità imprecisate: sicché, anche in questo caso, l’amministrazione comunale avrebbe dovuto interpellare gli organi tecnici o tecnico-sanitari locali affinché rendessero il necessario parere, il quale avrebbe ben potuto contenere apposite e differenti prescrizioni, in ragione delle tipologie di rifiuti e delle modalità concrete di stoccaggio.

Il Comune ha successivamente depositato in giudizio, in data 2 maggio 2009, un parere favorevole della ASL Napoli 5 del 24 marzo 2009. Si tratta di un parere emesso circa sei mesi dopo la adozione del provvedimento impugnato, che comunque non vale a superare l’assenza del parere dell’ARPAC.

Per tali ragioni, assorbito quant’altro, il provvedimento impugnato è illegittimo e come tale va annullato, indipendentemente dalla soluzione della questione se esso debba essere ascritto alla fase della raccolta dei rifiuti solidi urbani, rispetto alla quale permane la competenza del sindaco (come vertice dell’ente locale e come ufficiale di Governo), ovvero alla successiva fase, riservata invece alla competenza straordinaria del Commissario, dello smaltimento dei rifiuti in senso stretto (cfr. TAR Campania Napoli, sez. I, 2 aprile 2008, n. 1805).

Allo stato degli atti la domanda risarcitoria non può, invece, essere accolta: da un lato, infatti, non sono state adeguatamente provate le spese che la ricorrente assume di aver dovuto sopportare per attività di disinfestazione dell’area di stoccaggio, essendo stata prodotta in giudizio soltanto una fattura della CIDAP s.r.l. del 17 febbraio 2009 che genericamente si riferisce ad “interventi di disinfestazione eseguiti sui cassoni RSU e zona di sosta come da buoni allegati” e che, perciò, non è collegabile con certezza alla vicenda in esame; dall’altro, del tutto generiche e sprovviste di ogni supporto probatorio sono le affermazioni concernenti i maggiori costi per lavoro straordinario dei propri dipendenti, ovvero i danni (peraltro non patrimoniali) conseguenti a disagi e ad inasprimenti di rapporti col personale dipendente.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza, nella misura liquidata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione prima, accoglie il ricorso in epigrafe nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato. -

Condanna il Comune di Ercolano al pagamento in favore della Jacta s.r.l. delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di € 2.000,00 (duemila/00), oltre IVA e CPA, oltre al rimborso del contributo unificato come per legge. ---

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall\'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2009 con l\'intervento dei Magistrati:

Antonio Guida, Presidente

Paolo Corciulo, Consigliere

Francesco Guarracino, Primo Referendario, Estensore

IL PRESIDENTE
L\'ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2009