TAR Toscana, Sez. II, n. 883, del 30 maggio 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza rimozione di rifiuti, messa in sicurezza, bonifica e ripristino dell'area

Lo scarico di materiali inerti riconducibili all’attività edilizia in luogo non autorizzato, ossia nell'appezzamento di terreno posseduto in comodato, per il deposito di materiali e merci, nonché per lo stazionamento dell'unico automezzo aziendale, costituisce una vera e propria discarica in considerazione della pluralità di elementi, tra cui in particolare il considerevole quantitativo di rifiuti oggettivamente destinati all'abbandono che aveva aggiunto l'altezza di due o tre metri rispetto al piano di calpestio. Infatti, un deposito incontrollato di rifiuti inerti di varia natura derivanti dall'attività di demolizioni e costruzioni edili e costituita da infissi, porte in legno, materiale ferroso, cavi elettrici e pneumatici usati che, a prescindere dalla pericolosità di alcuni di essi, per la loro eterogeneità e la loro natura non potrebbero essere impiegati ulteriormente in altro ciclo produttivo se non attraverso operazioni di trattamento e di recupero. Né tale potrebbe essere considerata l’asserita attività di livellamento del terreno che, anche a prescindere dai profili autorizzatori ad essa connessi, trattandosi di attività edilizia non libera, non potrebbe essere posta in essere utilizzando materiali di tale natura, anche in parte qualificati come rifiuti pericolosi. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00883/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01806/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1806 del 2006, proposto da: 
Scarselli Michele, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Benussi, Claudio Bargellini, con domicilio eletto presso Domenico Benussi in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

contro

Comune di Siena, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Pisillo, con domicilio eletto presso Domenico Iaria in Firenze, via dei Rondinelli 2; 
A.R.P.A.T., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Michela Simongini, con domicilio eletto presso Michela Simongini in Firenze, c/o Uff.Leg.Arpat - via Porpora 22; 
Comando Nucleo provinciale P.T. della Guardia di Finanza Siena, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distr.le dello Stato, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;

per l'annullamento

- della comunicazione del Direttore, responsabile della Direzione manutenzione della città, del Comune di Siena, 30 maggio 2006, prot. n. 29280, di avvio del procedimento;

- dell'ordinanza del Direttore, responsabile della Direzione manutenzione della città, del Comune di Siena, n. 2474 del 5 settembre 2006, notificata l'8 settembre 2006, recante ordine di rimozione di rifiuti;

- di ogni atto connesso, presupposto o consequenziale, tra cui il rapporto del Comando Nucleo provinciale P.T. della Guardia di Finanza di Siena, prot. n. 27001 del 23 maggio 2006 e del rapporto ARPAT, dipartimento di Siena, richiamato nella suddetta ordinanza, senza indicazione di data e non partecipato al ricorrente.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Siena e di A.R.P.A.T. , di Comando Nucleo prov.le P.T. della Guardia di Finanza Siena;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 aprile 2013 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espone il ricorrente di essere titolare di una piccola impresa edile che utilizza un terreno posto nel comune di Siena, in via Massetana Romana 12, posseduto in comodato, per il deposito di materiali e merci, nonché per lo stazionamento dell'unico automezzo aziendale.

In data 2 settembre 2004 militari della Guardia di Finanza del Nucleo provinciale PT di Siena coglievano il ricorrente dell'atto di trasportare, con l'autocarro della ditta, materiali inerti riconducibili all'attività edilizia e di scaricare l'intero quantitativo in luogo non autorizzato ossia nell'appezzamento di terreno di cui sopra.

Rilevata la sussistenza di illeciti penali gli accertatori che procedevano al sequestro del mezzo e dell'area e a rilievi fotografici. Veniva, altresì, accertato che sul terreno, oltre ai detriti appena scaricati, erano presenti altri rifiuti dell'edilizia accantonati anche sotto il cavalcavia della strada statale Firenze/Siena e che in parte il terreno risultava di proprietà dell'Anas.

Ulteriori sopralluoghi venivano eseguiti il 26 novembre 2004 e il 26 gennaio 2005, con la collaborazione di tecnici dell'ARPAT, del comune di Siena e dell'ANAS, riscontrando il parziale cambio dello stato dei luoghi imputabile ad eventi atmosferici e constatando la presenza di ulteriore materiale laterizio giacente sul terreno e sul letto di un corso d'acqua prospiciente.

In data 30 maggio 2006 il comune di Siena comunicava al ricorrente l'avvio del procedimento amministrativo finalizzato alla messa in sicurezza, alla bonifica e al ripristino dell'area da effettuarsi da parte e a spese dell'odierno ricorrente.

Non essendo pervenute, nel termine assegnato dall'amministrazione alcuna osservazione, il Comune notificava l'ordinanza in epigrafe con cui intimava al ricorrente, ritenuto responsabile dell'abbandono di rifiuti di cui sopra, la presentazione di un piano di indagine volto a definire i volumi, la tipologia e i codici di rifiuti CER presenti nell'area, identificata al catasto terreni Fg. 84, part. 5 e 225, e nell'alveo del torrente Tressa; di presentare successivamente un piano di smaltimento/recupero dei rifiuti indicando modalità e tempi di esecuzione e di procedere alla fine dei lavori, effettuate tutte le attività di smaltimento dei rifiuti, all'analisi del suolo per accertarne l’eventuale contaminazione.

Avverso tale atto proponeva ricorso il sig. Scarselli chiedendone l’annullamento e deducendo:

1. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. n. 152/2006. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti.

2. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione.

Si costituivano in giudizio le Amministrazioni intimate instando per la reiezione del ricorso.

L’A.R.P.A.T. chiede di essere estromessa per carenza di legittimazione passiva nella vicenda in esame.

Alla pubblica udienza del 4 aprile 2013 il ricorso, dopo il deposito di memorie delle parti, veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame viene impugnata l'ordinanza del Direttore della Direzione manutenzione della città del Comune di Siena, in epigrafe precisata, con cui veniva intimato al ricorrente la presentazione di un piano di indagine volto a definire i volumi, la tipologia e i codici di rifiuti CER presenti nell'area, identificata al catasto terreni Fg. 84, part. 5 e 225, e nell'alveo del torrente Tressa; di presentare successivamente un piano di smaltimento/recupero dei rifiuti indicando modalità e tempi di esecuzione e di procedere alla fine dei lavori, effettuate tutte le attività di smaltimento dei rifiuti, all'analisi del suolo per accertarne l’eventuale contaminazione.

Vengono, altresì, contestati il rapporto del Comando Nucleo provinciale P.T. della Guardia di Finanza di Siena del 23 maggio 2006 e del rapporto ARPAT, dipartimento di Siena, richiamati nella suddetta ordinanza.

Il ricorso non è suscettibile di accoglimento.

Il ricorrente lamenta che l'amministrazione sarebbe incorsa in un travisamento dei fatti, con conseguente assenza dei presupposti per l'emissione dell'ordinanza contestata. Ciò in ragione del fatto che ai materiali rinvenuti in sito non sarebbe applicabile la nozione di rifiuto, vertendosi perciò dell'ipotesi derogatoria prevista dall'articolo 14, co. 2, lett. b), del d.l. n. 138/2002.

La tesi non può essere condivisa.

Giova in primo luogo rammentare che, con sentenza n. 206 del 2008, il Tribunale di Siena ha ritenuto il ricorrente colpevole del reato di cui all'art. 51, comma 3, del d.lgs. n. 22/97, ravvisando "la sussistenza di una vera e propria discarica in considerazione della pluralità di elementi, tra cui in particolare il considerevole quantitativo di rifiuti oggettivamente destinati all'abbandono che aveva aggiunto l'altezza di due o tre metri rispetto al piano di calpestio".

La norma invocata dal ricorrente, stabilisce che non si considerano rifiuti le sostanze e il materiale residuo di produzione o di consumo che "possono essere e sono effettivamente e oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento e senza recare pregiudizio all'ambiente". Nella fattispecie, secondo la tesi di parte, il materiale sarebbe stato utilizzato per l'attività di compattazione ed eliminazione degli avvallamenti del terreno.

L'art 14 della legge n. 178 dell'8 agosto 2002 , di interpretazione autentica della definizione di <<rifiuto>> di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, esclude da tale nozione i beni o sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo solo ove gli stessi possano essere oggettivamente riutilizzati nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di consumo, senza subire alcun intervento preventivo di trattamento, dal che deriva che non rientrano nella nozione di rifiuto solo quei materiali interessati da procedimenti di autosmaltimento che non vengano fatti oggetti di alcun trattamento preventivo e che, comunque, non rechino pregiudizio all'ambiente, che è poi la condizione fondamentale perché non si possa configurare l’esistenza di un rifiuto (T.A.R. Lombardia, sez. II, 6 marzo 2006, n. 592).

Ne segue che la tesi del ricorrente appare del tutto sprovvista di fondamento.

In realtà, come risulta anche dalla pronuncia del Giudice penale, il materiale di cui trattasi è costituito da un deposito incontrollato di rifiuti inerti di varia natura derivanti dall'attività di demolizioni e costruzioni edili e costituita da infissi, porte in legno, materiale ferroso, cavi elettrici e pneumatici usati che, a prescindere dalla pericolosità di alcuni di essi, per la loro eterogeneità e la loro natura non potrebbero essere impiegati ulteriormente in altro ciclo produttivo se non attraverso operazioni di trattamento e di recupero.

Né tale potrebbe essere considerata l’asserita attività di livellamento del terreno che, anche a prescindere dai profili autorizzatori ad essa connessi, trattandosi di attività edilizia non libera, non potrebbe essere posta in essere utilizzando materiali di tale natura, anche in parte qualificati come rifiuti pericolosi.

Quanto alla responsabilità del ricorrente (di cui viene parzialmente messa in discussione la sussistenza, almeno con riferimento alla quantità totale di rifiuti rinvenuti) la giurisprudenza ha ritenuto che, tra i soggetti potenzialmente responsabili va annoverato chiunque si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli - e per ciò stesso imporgli - di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente, ben potendo il requisito della colpa postulato dalla norma (art. 14 d.lgs. n. 22/1997) consistere nell'omissione delle cautele e degli accorgimenti che l'ordinaria diligenza suggerisce ai fini di un'efficace custodia (Cass., sez. un., 25 febbraio 2009, n. 4472; Cons. Stato, sez. IV, 13 gennaio 2010).

Nel caso di specie il ricorrente per un verso, in quanto detentore a titolo di comodato dell’area in questione e al quale incombevano, perciò, gli obblighi di vigilanza e custodia dei luoghi dove i rifiuti sono stati abbandonati e, per altro verso, in relazione allo sversamento incontrollato del materiale edile prodotto dalla propria attività, tenuto conto anche degli accertamenti eseguiti in sede penale, non può che essere ritenuto responsabile delle condotte descritte nell'ordinanza impugnata e, conseguentemente, dei correlativi obblighi di rimozione e bonifica.

Quanto alla posizione dell’A.R.P.A.T., la stessa può essere estromessa atteso il ruolo marginale ricoperto nella fattispecie in esame.

Per le ragioni che precedono il ricorso va pertanto rigettato, seguendo le spese di giudizio il principio di soccombenza, come da liquidazione fattane in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), preliminarmente estromette l’A.R.P.A.T. e definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano forfettariamente in € 3.000,00 oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Angela Radesi, Presidente

Bernardo Massari, Consigliere, Estensore

Ugo De Carlo, Primo Referendario

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 30/05/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)