TAR Sardegna Sez.I n.1239 del 16 dicembre 2011
Rifiuti.Interventi di messa in sicurezza di emergenza
A carico dell’incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi
N. 01239/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00054/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 54 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Rockwool Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Invernizzi e Massimiliano Marcialis, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Cavalcanti n. 9;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche presso il detto Ministero, Ministero dell'Interno, Prefettura di Cagliari, Ministero dello Sviluppo Economico e Istituto Superiore Sanità, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in Cagliari, via Dante n. 23, sono domiciliati per legge;
Provincia di Carbonia-Iglesias, rappresentata e difesa dagli avv.ti Enrico Sanna e Roberto Murgia, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Cagliari, via Tuveri n. 54;
Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv.ti Floriana Isola e Roberto Murroni, dell’Ufficio Legale dell’ente, presso la cui sede in Cagliari, viale Trento n. 69 è elettivamente domiciliata;
Comune di Iglesias, Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.), Dipartimento di Carbonia-Iglesias della suddetta Agenzia, Ministero della Salute, Comune di Carbonia, Consorzio per la Zona Industriale di Interesse Regionale di Iglesias, non costituiti in giudizio;
nei confronti di
Società Cooperativa Sociale San Lorenzo, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
col ricorso introduttivo
della nota prot. 27032 del 5/11/2010 emessa dalla Provincia di Carbonia – Iglesias laddove da interpretare nel senso di prevedere un dovere della ricorrente di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza;
della nota prot. 29696 del 18/11/2010 con cui il Ministero dell'Ambiente ha convocato una conferenza di servizi per il 30/11/2010 in relazione al sito di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese;
del verbale della suddetta conferenza di servizi;
della nota dello stesso Ministero prot. 32069 del 10/12/2010;
della nota della dalla suddetta Provincia 28/9/2010 prot. 22612;
della nota della Prefettura di Cagliari 12/10/2010 prot. 24229;
con i motivi aggiunti:
del decreto 3/3/2011 prot. 1190 con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza;
del verbale della detta Conferenza di Servizi;
della nota prot. 4473 del 10/2/2011 di convocazione della medesima Conferenza;
del documento istruttorio prot. 31084 del 1/12/2010 e della nota della Prefettura di Cagliari prot. 5421 del 25/1/2011;
Visti ricorso, motivi aggiunti e relativi allegati.
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell'Interno, del Ministero dello Sviluppo Economico, dell’Istituto Superiore di Sanità, della Provincia di Carbonia-Iglesias e della Regione Autonoma della Sardegna.
Viste le memorie difensive prodotte dalle parti.
Visti tutti gli atti della causa.
Nominato relatore per l'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2011 il Consigliere Alessandro Maggio e uditi l’avvocato R. Invernizzi, l’avvocato dello stato F. Caput per le amministrazioni statali resistenti, l’avvocato R. Murgia per la Provincia di Carbonia-Iglesias e l’avvocato R. Murroni per la Regione Sarda.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato:
a) che in via pregiudiziale va accolta l’eccezione con cui la difesa erariale e la difesa della Regione Sarda deducono il difetto di legittimazione passiva rispettivamente del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Istituto Superiore di Sanità, e dell’amministrazione regionale atteso che non è oggetto di impugnativa alcun atto delle predette amministrazioni;
b) che analoga eccezione, prospettata sempre dalla difesa erariale, con riguardo al Ministero dell’Interno, va invece respinta, posto che, a torto o a ragione, risulta impugnato anche un atto (nota 25/1/2011 prot. 5421/2011/Area V – P.C.) della Prefettura di Cagliari, organo del detto Ministero;
c) che con ricorso per motivi aggiunti viene impugnato il decreto con cui la Direzione Generale per la Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha definitivamente approvato le determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi del 23/2/2011 relativa al sito di bonifica di interesse nazionale Sulcis-Iglesiente-Guspinese, per l’effetto ordinando alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza d’emergenza su un’area industriale, ubicata all’interno del menzionato sito, di proprietà della medesima ricorrente all’epoca dell’adozione del citato decreto;
d) che sulla base di un orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, a carico dell’incolpevole proprietario di un'area inquinata non incombe alcun obbligo di porre in essere interventi di messa in sicurezza ed emergenza, ma solo la facoltà di eseguirli per mantenere l'area interessata libera da pesi, tenendo presente che dal combinato disposto degli artt. 244, 245, 250 e 253 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152 si ricava che, nell'ipotesi di mancata esecuzione degli interventi ambientali in esame da parte del responsabile dell'inquinamento, ovvero di mancata individuazione dello stesso — e sempreché non provvedano volontariamente né il proprietario del sito, né altri soggetti interessati — le opere di recupero ambientale devono essere eseguite dalla pubblica amministrazione competente, che può rivalersi sul soggetto responsabile nei limiti del valore dell'area bonificata, anche esercitando, ove la rivalsa non vada a buon fine, le garanzie gravanti sul terreno oggetto dei medesimi interventi (cfr Cons. Stato, V Sez., 16/6/2009 n. 3885; T.A.R. Toscana, II sez., 3/3/2010, n. 594);
e) che nel caso di specie non è stata compiuta alcuna verifica tesa ad individuare il responsabile dell’inquinamento, mentre l’ordine di porre in essere misure di messa in sicurezza d’emergenza risulta posto a carico della ricorrente sulla base del solo fatto che la medesima fosse, all’epoca dell’adozione dell’impugnato decreto ministeriale, proprietaria dell’area contaminata;
f) che, peraltro, dai non contestati risultati dell’indagine ambientale (documento n. 8 depositato in giudizio dall’odierna istante) condotta sull’area di cui sopra, si ricava l’estraneità della Rockwool in ordine alle presumibili cause dell’inquinamento del sito;
g) che alla luce di quanto sopra il gravato decreto risulta viziato e da annullare;
h) che il ricorso merita, dunque, accoglimento;
i) che spese ed onorari di giudizio, liquidati come in dispositivo, devono seguire la soccombenza nei confronti del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, mentre possono essere compensati nei riguardi di tutte le altre parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto annulla l’impugnato decreto con cui è stata ordinata alla ricorrente l’adozione di misure di messa in sicurezza di emergenza.
Condanna il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, liquidandole forfettariamente in complessivi € 5.000/00 (cinquemila), oltre I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.
Compensa le suddette spese nei confronti di tutte le altre parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 14 dicembre 2011 con l'intervento dei magistrati:
Aldo Ravalli, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere, Estensore
Grazia Flaim, Consigliere
L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE | |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/12/2011