TAR Campania (NA) Sez. V n.377 del 8 marzo 2017
Rifiuti.Ordine di rimozione e inquinamento dinamico
In presenza di un inquinamento "dinamico" o comunque ancora suscettibile di aggravamento vi è la responsabilità anche del proprietario non gestore del fondo, poiché è necessario interrompere il rischio che prosegua l'attività di inquinamento; la valutazione dell’elemento della colpa è ravvisabile in quella parte dell’ordinanza gravata in cui si fa riferimento alla circostanza che l'area si presenta completamente recintata da un muro di contenimento in calcestruzzo e priva di cancello, quindi accessibile a chiunque, nonché in quella parte in cui si rappresenta che il proprietario dell’area non abbia posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica, né tanto meno abbiano provveduto ad attivarsi per evitare i diversi accadimenti che si sono susseguiti nel tempo, senza segnalare nulla all'Autorità e per avere quindi passivamente e colpevolmente tollerato la condotta di sversamento di rifiuti (segnalazione e massima Avv. M. BALLETTA)
Pubblicato il 08/03/2017
N. 00377/2017 REG.PROV.CAU.
N. 05939/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5939 del 2016, proposto da:
Consorzio Asi di Napoli, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alessia Duraccio, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Messina in Napoli, viale Gramsci N. 19;
contro
Comune di Acerra, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alfredo Cretella, con domicilio ex lege in Napoli, Segreteria T.A.R.;
nei confronti di
Artema S.r.l. non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza recante prot. n. 54574 del 2016, emanata dal comune di Acerra che ordina al consorzio ASI di Napoli la rimozione lo smaltimento dei rifiuti abbandonati e presenti nell'area di che trattasi entro 30 giorni dalla comunicazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Acerra;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 la dott.ssa Diana Caminiti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto, ad un primo sommario esame proprio della presente fase, che l’istanza di sospensiva non sia meritevole di accoglimento per difetto del necessario presupposto del fumus boni iuris, avuto riguardo ai seguenti rilievi:
E’ indiscusso che sebbene la proprietà del fondo di cui è causa sia stata ceduta all’Artema con contratto di compravendita stipulato in data 16 giugno 2003 e sia ancora formalmente intestata alla medesima nella conservatoria dei registri immobiliari, il Consorzio in data 19 aprile 2011 abbia emanato il decreto n. 86/2011, a firma del Commissario Straordinario, diretto alla società Artema, avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione del terreno de quo, con conseguente risoluzione del contratto per effetto dell’avvalimento della clausola risolutiva espressa, apposta al medesimo;
Pertanto, comportando la risoluzione de iure del contratto de quo ex art. 1456 c.c. comma 2 c.c., la retrocessione del diritto dominicale in capo al Consorzio, non assume rilievo la circostanza, dedotta da parte ricorrente, circa il fatto che la medesima non abbia – evidentemente per sua scelta –riacquisito la detenzione del fondo de quo, non frapponendosi al riguardo alcun ostacolo giuridico, dovendo la società Artema, per effetto di detta risoluzione, considerarsi come mero detentore non qualificato. Nè assume rilievo la circostanza che non si sia dato corso alla trascrizione dell’atto di retrocessione della proprietà, avendo, come noto, la trascrizione effetto a fini dichiarativi e non costitutivi;
Nel verbale di sequestro preventivo dell’area de qua l’Amministratore Unico della società Artema rendeva le seguenti spontanee dichiarazioni “….inoltre a seguito della revoca - ricevuta dal Consorziò ASI di Napoli in data in data 20/04/2011 - non si potevano proseguire lavori di messa in sicurezza”;
Nell’ordinanza gravata al riguardo si fa riferimento alla circostanza che nell’ipotesi di specie viene in rilievo un inquinamento dinamico, suscettibile di ulteriore aggravamento, per cui ben può ravvisarsi la responsabilità del proprietario non gestore, secondo quanto ritenuto nella sentenza della Corte di Giustizia del 4 marzo 2015 che ha confermato che la disciplina di cui al d.lgs. 152/2006, è conforme alla direttiva 2004/35CE (in materia di danno ambientale) e quindi in presenza di un inquinamento "dinamico" o comunque ancora suscettibile di aggravamento vi è la responsabilità anche del proprietario non gestore del fondo, poiché è necessario interrompere il rischio che prosegua l'attività di inquinamento;
La valutazione dell’elemento della colpa è ravvisabile in quella parte dell’ordinanza gravata in cui si fa riferimento alla circostanza che l'area si presenta completamente recintata da un muro di contenimento in calcestruzzo e priva di cancello, quindi accessibile a chiunque, nonché in quella parte in cui si rappresenta che il proprietario dell’area non abbia posto in essere alcun atto finalizzato alla rimozione dei rifiuti e alla bonifica, né tanto meno abbiano provveduto ad attivarsi per evitare i diversi accadimenti che si sono susseguiti nel tempo, senza segnalare nulla all'Autorità e per avere quindi passivamente e colpevolmente tollerato la condotta di sversamento di rifiuti.
Ciò avuto riguardo alla giurisprudenza in materia secondo la quale “Nel suo significato lessicale (risalente anche al diritto romano, e prima ancora che la nozione fosse riferita alle singole obbligazioni), la negligentia (vale a dire la mancata diligentia) consisteva e consiste nella trascuratezza, nella incuria nella gestione di un proprio bene, e cioè nella assenza della cura, della vigilanza, della custodia e della buona amministrazione del bene. L'art. 192 del testo unico n. 152 del 2006 attribuisce rilievo proprio alla negligenza del proprietario, che - a parte i casi di connivenza o di complicità negli illeciti (qui non prospettabili) - si disinteressi del proprio bene per una qualsiasi ragione e resti inerte, senza affrontare concretamente la situazione, ovvero la affronti con misure palesemente inadeguate” (Cons. di St., sez. V, 10 giugno 2014 n. 2977). In altri termini, “il requisito della colpa postulato da detta norma ben può consistere proprio nell'omissione degli accorgimenti e delle cautele che l'ordinaria diligenza suggerisce per realizzare un'efficace custodia e protezione dell'area, così impedendo che possano essere in essa indebitamente depositati rifiuti nocivi” (T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 3 agosto 2015 n. 809; nello stesso senso, T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 23.03.2015, n. 1692; T.A.R. Marche, Ancona, sez. I, 6.03.2015, n. 189).
Ritenuto pertanto che l’istanza di sospensiva debba essere rigettata e che le spese di lite della presenta fase debbano seguire la soccombenza e liquidarsi come da dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta),
Rigetta l’istanza di sospensiva
Condanna al pagamento delle spese della presente fase cautelare, che liquida in euro 500,00 (cinqucento/00) parte ricorrente.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Santino Scudeller, Presidente
Diana Caminiti, Primo Referendario, Estensore
Paolo Marotta, Primo Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Diana Caminiti Santino Scudeller