TAR Puglia (LE) Sez. II n. 245 del 16 febbraio 2023
Rifiuti.Competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati

La questione della competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 va risolta nel senso dell’appartenenza al Sindaco stante l’incompetenza del “Responsabile del settore” che sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore. L’art. 192, comma 3, del citato Decreto n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del Sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per il quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3 e dall’articolo 54” e su di essa prevalente.

Pubblicato il 16/02/2023

N. 00245/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00857/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 857 del 2020, proposto da
Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Gabriella De Giorgi Cezzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Martano, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

di: Edilmat s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della nota U.T.C. del Comune di Martano prot. n. 4711 del 26/03/2020, recante “ampliamento poliambulatorio via F.lli Cervi - P. C. n. 47/2011 e 69/2019. D.lgs 152/2006 art 192 cc. 1 e 2. Rimozione rifiuti illecitamente abbandonati. Richiesta accertamenti. Riscontro”;

- di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale e, in particolare, della nota U.T.C. del Comune di Martano prot. n. 1556 del 28/01/2020 e della nota U.T.C. del Comune di Martano prot. n. 2875 del 21/02/2020.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2023 il dott. Andrea Vitucci e udito l’avv. V. Di Gioia, in sostituzione dell'avv. G. De Giorgi Cezzi, per la parte ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1) La ricorrente ASL di Lecce impugna la nota dell’U.T.C. del Comune di Martano prot. n. 4711 del 26 marzo 2020, ricevuta il 27 marzo 2020, con la quale è stato ordinato all’ASL di Lecce, ai sensi dell’art. 192 D. Lgs. n. 152/06 e s.m.i., di rimuovere e smaltire i rifiuti abbandonati sul terreno censito nel Catasto del Comune di Martano al Fg.14 p.lla 1196, di proprietà dello stesso Comune, entro il termine di 30 giorni dalla fine del blocco delle attività a causa dell’emergenza Covid.

2) Il terreno comunale di che trattasi confina con il Poliambulatorio di Martano, di proprietà della ASL Lecce.

3) La ricorrente espone che:

- a) il Poliambulatorio di Martano è stato oggetto di lavori “per la realizzazione di una nuova struttura in ampliamento dell’esistente e per il potenziamento del Poliambulatorio da destinare a CA, 118, SERT, UAL dialisi, ecc.”, finanziati dalla Regione e assentiti dal Comune con p.c. n. 47/2011 del 07/12/2011;

- b) con nota del 30/12/2019, ricevuta al prot. comunale 1216 del 23/01/2020, la Regione Carabinieri Forestale di Otranto ha segnalato al Comune una infrazione, a carico di ignoti, “consistente nell’abbandono/deposito di rifiuti speciali non pericolosi consistenti in notevole quantitativo di materiale tufaceo, proveniente da lavori edili, piastrelle, conci traforati etc.” sul terreno suddetto, di proprietà comunale (all. 4 ricorso).

4) Con nota prot. n. 1556 del 28/01/2020, il Responsabile dell’UT.C. di Martano ha comunicato alla ASL di Lecce di aver verificato “che il materiale depositato è ascrivibile a Codesta Azienda a seguito delle operazioni di scavo del piano interrato del Poliambulatorio, peraltro ubicato in corrispondenza dell’accesso di servizio allo stesso e utilizzato dalle maestranze durante l’esecuzione dei lavori di costruzione della struttura”. Per l’effetto, il Comune ha disposto “la rimozione del materiale contestato” a carico dell’Azienda, nel termine di giorni 10 (all. 2 ricorso).

5) Con nota del 4 febbraio 2020 (all. 5 ricorso), la ASL ha contestato gli addebiti di cui alla suddetta nota comunale prot. n. 1556 del 28/01/2020, all’uopo evidenziando, in particolare, che, in data 22/12/2016, la ditta EDILMAT s.r.l., aggiudicataria dei lavori relativi al Poliambulatorio, ha reso alla ASL “dichiarazione di smaltimento rifiuti edili”, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante “che la gestione dei rifiuti speciali prodotti dall’attività di costruzione, demolizione e scavo, relativa ai lavori su citati, è avvenuta nel rispetto del D.Lgs n. 152/2006 s.m.i. e relativi decreti attuativi” (v. dichiarazione in all. 7 ricorso).

6) Quindi, a fronte di tale comunicazione dell’ASL, il Comune, con nota prot. n. 2875 del 21 febbraio 2021 (all. 3 ricorso), chiedeva al Comando di Polizia Locale di effettuare accertamenti onde risalire al responsabile dell’abbandono.

7) Successivamente, veniva notificata all’ASL la nota prot. 4711 del 26 marzo 2020, impugnata in questa sede.

8) Col primo motivo di ricorso si deduce che:

- a) ai sensi dell'art. 192, comma 3, D. Lgs. n. 152/2006, chiunque viola il divieto di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo “è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo”;

- b) ai fini quindi dell’imposizione dell’obbligo di rimozione, è necessaria la sussistenza dell’elemento psicologico e l’accertamento della responsabilità soggettiva, in contraddittorio con i soggetti interessati, da parte dei soggetti preposti al controllo;

- c) nel caso di specie, non si prospetta alcun fatto concreto ascrivibile all’ASL, se non la presunta provenienza dei materiali di scarto dai lavori del Poliambulatorio, cosa che non è affatto dimostrata, risultando di contro i) che i lavori sono iniziati nel 2012 e terminati nel 2015 (v. dichiarazione direttore dei lavori dell’epoca dell’ASL del 6 aprile 2020, all. 6 ricorso), ii) che il materiale è stato regolarmente smaltito dalla ditta incaricata dei lavori (v. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, all. 7 ricorso), iii) che una parte dei prodotti di scavo sono stati riutilizzati nel cantiere dell’Istituto professionale statale di Martano, come da SCIA presentata al Comune con timbro in arrivo del 29 maggio 2012 (all. 8 ricorso).

9) Col secondo motivo di ricorso si deduce che la ricorrente ha incaricato soggetti terzi dello smaltimento corretto dei rifiuti edili, perciò va in ogni caso esclusa la colpa dell’ASL.

10) Col terzo motivo di ricorso si deduce che nessun tipo di accertamento è stato effettuato circa eventuali corresponsabilità del Comune, proprietario del fondo, fondo che, già prima dell’inizio dei lavori (gennaio 2012) era abbandonato e non recitato, quindi alla mercè di chiunque.

11) Col quarto motivo di ricorso si deduce che la nota impugnata è viziata da incompetenza, in quanto avrebbe dovuto essere firmata dal Sindaco e non dal responsabile dell’U.T.C. di Martano, considerato che l’art. 192, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. n. 152/2006, prevede che “Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate”.

12) Con la quinta censura, si deduce che vi è la totale carenza di illustrazione, nell’atto impugnato, delle circostanze di fatto che possano far presumere la responsabilità dell’ASL.

13) All’udienza pubblica del 9 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

14) Osserva preliminarmente il Collegio che, tra i motivi di ricorso, è stato proposto (v. quarta censura) il vizio di incompetenza. L’articolazione di tale censura consente al Collegio di scrutinarla per prima, in quanto la sua eventuale fondatezza determinerebbe l’assorbimento per legge degli altri motivi proposti, alla luce di quanto sul punto chiarito da C.d.S., Ad. Plen. n. 5 del 27 aprile 2015 (v., in particolare, § 8.3.2. di quella decisione).

15) Ebbene, la censura con cui parte ricorrente deduce che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto essere firmato dal Sindaco e non dal responsabile del servizio del Comune è fondata, considerato che la giurisprudenza ha chiarito che “4 … La questione della competenza ad adottare l’ordine di rimozione dei rifiuti abbandonati e ripristino dello stato dei luoghi ex art. 192, comma 3, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 è stata già affrontata e risolta nel senso dell’appartenenza al Sindaco (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2019, n. 1684, che ha specificato che l’incompetenza del “Responsabile del settore” sussiste anche in caso di delega a suo favore adottata dal dirigente del settore; nonché Cons. Stato: Sez. V, 8 luglio 2019, n. 4781 e Sez. IV, 21 gennaio 2019, n. 509). E’ stato, in proposito, affermato che l’art. 192, comma 3, del citato Decreto n. 152, nel prevedere espressamente la competenza del Sindaco, è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza), comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), per il quale “a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I del titolo III l’adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall’articolo 50, comma 3 e dall’articolo 54” e su di essa prevalente (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2195; Sez. V, 11 gennaio 2016, n. 57; ma già Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061)” (C.d.S. n. 6294 del 19 ottobre 2020 e, nello stesso senso, T.A.R. Brescia n. 553 del 15 giugno 2021).

16) Va quindi accolto il suddetto motivo di censura (con assorbimento degli altri) e, per l’effetto, va annullato l’atto comunale prot. n. 4711 del 26 marzo 2020.

17) Il Comune di Martano va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente, nella misura di cui in dispositivo.

18) Le spese di lite possono essere invece compensate nei confronti di Edilmat s.r.l.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia di Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto comunale prot. n. 4711 del 26 marzo 2020.

Condanna il Comune di Martano al pagamento, in favore dell’ASL di Lecce, delle spese di lite, che si liquidano in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato.

Spese di lite compensate tra parte ricorrente ed Edilmat s.r.l.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Roberto Michele Palmieri, Consigliere

Andrea Vitucci, Primo Referendario, Estensore