T.A.R. TOSCANA, Sez. II sent. 2619 del 27 maggio 2005
Rifiuti - Discariche e D.Lv 36/2003. Discariche già autorizzate alla data di entrata in vigore e conferimento di rifiuti di nuova classificazione
REPUBBLICA
ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
N.
2619 REG. SENT. ANNO 2005 |
IL
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE |
N.
586 REG.RIC. |
PER
LA TOSCANA - SEZIONE II - |
ANNO 2004 |
ha
pronunciato la seguente
sul
ricorso n. 586/2004 proposto
da
S.P.A.
RI. MA. VI.
rappresentato e difeso dagli avv.ti Umberto Fantigrossi, Stefano Grassi, Franco Giampietro, Sonia D'Angiulli e Claudio Tagliaferri ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Firenze, Corso Italia n. 2;
c
o n t r o
-
la PROVINCIA DI LUCCA, in persona del Presidente pro tempore,
costituitasi in giudizio, rappresentata
e difesa dall’avv. Gianluca Poli ed elettivamente domiciliata presso il
suo studio in Firenze, Via dello Studio n. 8;
-
il DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO SERVIZIO AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI
LUCCA, in persona del Dirigente pro tempore, non costituitosi in giudizio;
per l’annullamento
della determinazione del Dirigente del Servizio Ambiente del Dipartimento Governo del Territorio della Provincia di Lucca n. 2 del 09.01.2004, avente ad oggetto "Piano di adeguamento alla direttiva Discariche di cui all'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2003 Diniego" nonché del verbale della Conferenza Provinciale Rifiuti del 10.12.2003 (non conosciuto, richiesto in copia alla provincia), e di ogni altro atto pregiudizievole preordinato, consequenziale e connesso
nonche'
per il risarcimento dei danni
che possono derivare dall'adozione e dell'esecuzione degli atti impugnati, in quanto non compensati dal richiesto provvedimento cautelare;
Visto
il ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Lucca;
Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese:
Visti gli
atti tutti della causa;
Uditi,
alla pubblica udienza del 30 marzo 2005, designato relatore il Consigliere
dott. Raffaele Potenza e gli avv.ti F. Giampietro, S. D'Angiulli e L.
Corsi delegato da G. Poli;
Ritenuto e
considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
F
A T T O
Il ricorso
espone quanto segue.
La Mar
S.r.l. società mista (Camera di Commercio di Massa Carrara, Comune di
Montignoso (MS) Consorzio per la zona industriale Apuana) veniva autorizzata,
dalla province di Massa Carrara e di Lucca, a realizzare una discarica di II
categoria, tipo B, per due terzi nel Comune di Montignoso (MS) e, per il
rimanente, nel Comune di Pietrasanta (LU).
Per la
parte di discarica ricadente nella Provincia
di Lucca la ricorrente ha chiesto l’approvazione di una variante in corso
d’opera e contestuale autorizzazione.
La domanda e le relative asseverazioni della Ri.Ma.Vi. sono state
esaminate dalla Conferenza provinciale per i rifiuti, che ha reso il proprio
parere (15.07.03); al termine del procedimento la
Provincia, con determinazione dirigenziale n. 173/03, ha disposto di
approvare il progetto e di classificare l’impianto come discarica per inerti,
autorizzandone la realizzazione, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate.
Tale determinazione è stata impugnata innanzi a questo Tribunale (ric. n.
1909/03).
Successivamente la società Rimavi
ha presentato (istanza 5.9.03) un piano di adeguamento, riproponendo (al punto
2.5 della domanda) inoltre la classificazione per rifiuti non pericolosi; al termine del procedimento l’Amministrazione ha però
respinto il piano, confermando la classificazione della discarica per materiali
inerti (det. n. 2 del 9.1.04).
L’interessata
ha pertanto adito questo Tribunale,
domandando quanto specificato in epigrafe e deducendo motivi così riassumibili:
1.
Violazione di legge (art. 17 D.Lgs n. 36/2003 in relazione all'art. 14 della
direttiva 31/1999/CE del Consiglio). Eccesso di potere per difetto di
istruttoria e carenza di motivazione.
2.
Violazione di legge (artt. 4, 7 comma 3 e 17, comma 2, lett. b) e comma 4, del
D.Lgs n. 36/2003 e del D.M. 13 marzo 2003) Eccesso di potere per difetto di
istruttoria, assenza assoluta di motivazione e per contraddittorietà.
3.
Violazione di legge (artt. 4 e 7 nonché artt. 1, comma 4, del decreto
13.03.2003) nella parte in cui si limita l'ammissibilità delle tipologie dei
rifiuti in discarica anche se conformi alla classificazione dilla discarica.
A sostegno
di tali deduzioni sono state svolte censure e considerazioni che si intendono
qui richiamate.
Si
è costituita
in giudizio l’
Amministrazione intimata
, resistendo al ricorso ed esponendo
in successiva memoria le proprie argomentazioni
difensive.
Anche
parte ricorrente ha riassunto in memoria le proprie tesi ed alla pubblica
udienza del 30 marzo 2005 il
ricorso è stato discusso e
trattenuto in decisione nel merito.
D
I R I T T O
1- Può prescindersi dall’esame delle eccezioni processuali sollevate
dall’Amministrazione intimata, atteso che il ricorso è infondato nel merito.
2 - Il primo ordine di censure lamenta che
la Provincia non poteva tenere ferma la
precedente classificazione, disposta a seguito della inapplicabilità del regime
transitorio dell’art. 17 del d
36/03, ma , previa nuova istruttoria avrebbe dovuto
esaminare il piano di adeguamento, come imposto dalla legge, art. 17, 4
c) e se inidoneo, disporre la chiusura dell’impianto a sensi dell’art. 12
comma 3, del decreto medesimo; la
doglianza è infondata.
Risulta anzitutto dall’atto
impugnato che l’Amministrazione ha proceduto ad una nuova istruttoria
(acquisendo il parere della conferenza provinciale del 10.12.03)
e come confermato in fatto dallo stesso ricorso.
In ordine alla permanenza o meno dell’impianto
come discarica per inerti devesi poi
osservare che l’art. 12
del decreto citato , che in caso di
inidoneità del progetto di adeguamento prevede la chiusura della discarica, non
è applicabile alla fattispecie; essendo
tale provvedimento adottabile ove sussistano gravi motivi di danno
all’ambiente ed alla salute, resta infatti confermato
che deve trattarsi di
impianto in esercizio, mentre è pacifico che nella specie trattasi di impianto
ancora in fase di realizzazione. Né
tale situazione impediva peraltro la
classificazione per inerti, sussistendo
rispetto ad essa le condizioni progettuali, come in effetti verificate
dall’Amministrazione sia con la precedente determinazione n. 173/03, mediante
le relative prescrizioni, che con quella impugnata.
Il richiamo del provvedimento
all’art. 12 è quindi
conferentemente operato a
giustificazione della mancata chiusura immediata della discarica,
misura peraltro cui la ricorrente non pare avere interesse e comunque in
contrasto con la possibilità ex
lege di realizzare, anche alla stregua del sopravvenuto decreto n. 36, anche
solo un impianto per inerti nel rispetto delle prescrizioni sino ad oggi
impartite.
- Si duole inoltre la Rimavi del
mancato esame del piano di adeguamento, che al contrario di quanto ritenuto
dalla Provincia, vedrebbe gli
elementi ritenuti mancanti essere invece conformi
requisiti costruttivi posti
dal decreto.
Dell’esame del piano si è già
detto, ma la censura è infondata anche riguardo
ai requisiti necessari. Ed
invero il parere della Conferenza
provinciale dei rifiuti 10.12.03 (sia pure espresso mediante rinvio al
precedente verbale 15.7.03), sul quale si fonda in primis la determinazione
impugnata, ha evidenziato la permanenza di criticità ambientali (idrogeologiche
ed ecologiche) rispetto alla proposta di realizzare una discarica non
semplicemente per inerti ma per rifiuti non pericolosi.
Né sussiste la contraddizione logica sostenuta dalla ricorrente tra l’esistenza di un grave rischio ecologico e l’aver
autorizzato un impianto per
materiali inerti, dal momento che
è qui evidente l’espressione di un giudizio tecnico per il quale evidentemente i secondi proprio per la qualità di inerti non rappresentano rischi di inquinamento (cfr.
il parere citato), i quali sono potenzialmente insiti in qualunque tipologia di rifiuti, anche “non
pericolosi”.
- Parimenti con riferimento ai
rischi rilevati , sostiene la
Rimavi che essi non sarebbero gravi o comunque tali da giustificare
l’impugnato diniego, considerato che il sito è già stato riconosciuto idoneo dalle precedenti
autorizzazioni progettuali rilasciate per la realizzazione dell’impianto.
Ad avviso del Collegio, tuttavia, il diniego di estendere l’ambito e
quindi il carico dei materiali trattabili,
cui tendeva la domanda della società istante, può poggiare
sufficientemente anche su rischi non elevati ma pur presenti, i quali sia sul
piano logico che sotto il profilo della normale prudenza nella gestione e nel
controllo dell’impianto costituiscono elementi sufficienti a sostenere un
esercizio in senso negativo da parte dell’Amministrazione della propria
discrezionalità tecnica. La
problematica che veniva in rilievo non era infatti quella della idoneità in
generale del sito ad essere interessato da un’autorizzazione a realizzare
l’impianto proposto, ma
quella di verificare se l’incremento del carico derivante dalle
modificazioni progettuali proposte e riferite alla possibilità di trattare
anche altri materiali, fosse compatibile con
il decreto n. 36 e la nuova classificazione richiesta.
Occorre infatti considerare che
l’Amministrazione era chiamata alla valutazione di un progetto
modificativo di quello precedente ed in senso ampliativo della tipologia dei materiali dei quali si richiedeva il trattamento; in tale
prospettiva costituisce apprezzamento non illogico che determinate “criticità”
del sito , originariamente presenti ma non ostative all’insediamento di un
impianto nei termini a suo tempo
previsti, possano diventare tali ove dell’impianto venga a realizzarsi un
rilevante potenziamento, con sensibile incremento del carico del sito.
D’altro canto, diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente, il piano
di adeguamento richiesto (per le discariche già esistenti) dal terzo comma
dell’art. 17 del decreto n. 36/03, pur non potendo incidere sulla
localizzazione degli impianti preesistenti (dato di fatto oggettivamente non
rimuovibile ma altrettanto estraneo alle ragioni del provvedimento ed in effetti
da questo non inciso), ne impone
cionondimeno le conformazioni possibili alle disposizioni del decreto, sancendo
(art. 9, comma 1, lett. a) il rispetto dell’allegato 2;
questo, con specifico riferimento alla protezione del terreno e delle
acque (punto 2.4) prevede il
criterio che la progettazione di una discarica soddisfi le condizioni necessarie
per impedire l'inquinamento del terreno, delle acque sotterranee e prescrive,
con riguardo ai criteri di stabilità (punto 2.7) la verifica dei pendii ai
sensi del D.M.
11 marzo 1988 del Ministro dei lavori pubblici.
- Lamenta poi la ricorrente
l’omessa motivazione del giudizio di non conformità tecnica della discarica
al decreto n. 36 con specifico riferimento alla barriera
di confinamento; tale profilo costituisce tuttavia espressamente una
ragione ulteriore del diniego che,
come già rilevato, poggia comunque autonomamente sulle
altre criticità individuate
dall’Amministrazione.
- Con l’ultimo mezzo la società
istante lamenta l’illegittima limitazione della tipologia dei rifiuti inerti
(ristretta, dal punto 4 della termina dirigenziale ai
derivati del marmo (marmettola) ed ai rifiuti alluvionali)
con esclusione degli altri tipi di rifiuti inerti che invece sarebbero
consentiti ai sensi dell’art. 2 del DM 13.3.03 (recante Criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica), secondo
un principio di stretta corrispondenza tra tipologia dei rifiuti e
classificazione della discarica.
Fermo restando il giudizio di compatibilità dell’Amministrazione (ai sensi
dell’art. 1, comma 4, del citato DM è chiamata a dare sui materiali
ammissibili) , nella specie deve tuttavia rilevarsi
che sul punto la determina
impugnata ha natura meramente ed espressamente
confermativa della determina n. 173/03 che detta limitazione aveva già
previsto; la censura è perciò
inammissibile.
3- Conclusivamente il ricorso deve essere respinto. La sufficiente complessità
delle questioni trattate consente di disporre la compensazione delle spese del
giudizio tra le parti costituite.
P.
Q. M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana - Sezione II –
definitivamente pronunciando sul ricorso
in epigrafe, lo respinge.
Compensa
le spese del giudizio .
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così
deciso in Firenze, il 30 marzo 2005 dal Tribunale Amministrativo Regionale della
Toscana, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori:
RAFFAELE POTENZA
- Presidente f.f. est.
VINCENZO FIORENTINO
- Consigliere
STEFANO TOSCHEI
- Primo referendario
F.to
Raffaele Potenza
F.to
Silvana Nannucci - Collaboratore di Cancelleria
Depositata
in Segreteria il 27 maggio 2005
Firenze,
lì 27 maggio 2005
IL
COLLABORATORE DI CANCELLERIA
F.to Silvana Nannucci