Una proposta costruttiva per svolgere l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti «in forma ambulante»

di Vincenzo PAONE

Una recente sentenza della Cassazione (sent. 9 aprile 2013, n. 19111, Mihalache) è tornata ad occuparsi, peraltro con una motivazione più approfondita rispetto a pronunce precedenti, dell’inquadramento, all’interno del d.leg. 152/06, dei soggetti che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti «in forma ambulante» (è evidente il richiamo all’art. 266, comma 5, che stabilisce che "Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non si applicano alle attività di raccolta e trasporto di rifiuti effettuate dai soggetti abilitati allo svolgimento delle attività medesime in forma ambulante, limitatamente ai rifiuti che formano oggetto del loro commercio").

Abbiamo già preso posizione sul tema (1) sostenendo che i vari soggetti che raccolgono rottami e scarti di analoga natura sono tenuti all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali e pertanto condividiamo senza dubbio la sentenza su citata.

Ribadiamo dunque che l’art. 266 non è utilizzabile per legittimare questo genere di attività.

La norma, infatti, nel riferirsi all’attività di “ambulante” e nel restringere l’esenzione ai “rifiuti che formano oggetto del loro commercio”, pare richiamare (2) la disciplina sul commercio: tuttavia, è alquanto difficoltoso il rinvio al D.Lgs. n. 114/1998 non tanto perché questo decreto non fa più riferimento al commercio «in forma ambulante» (come previsto dalla normativa precedente), quanto perché le regole sul commercio al dettaglio (la cui attività può essere svolta in sede fissa o «in forma itinerante» come vendita di prodotti non alimentari al consumatore finale) non pare applicabile ai raccoglitori/trasportatori di rottami ferrosi et similia.

Costoro, infatti, acquisiscono il rifiuto prodotto da utenze domestiche o da utenze produttive e lo vendono agli impianti di recupero ed è evidente che tale attività non integri alcuna forma di commercio al dettaglio, ma costituisce, a tutto concedere, un commercio all'ingrosso per il cui svolgimento occorre comunque l’iscrizione nell’Albo dei gestori.

Di conseguenza, l’eventuale autorizzazione comunale, sovente rilasciata ai raccoglitori di rifiuti, non è idonea per l’applicazione della deroga di cui all’art. 266, comma 5.

Ciò posto, fermo restando che la repressione di questi illeciti è doverosa (peraltro, non sfugga il fatto che in questo settore è cospicua l’evasione fiscale, massimamente da parte degli impianti di recupero che acquistano da sedicenti “privati”), osserviamo che la Pubblica amministrazione non dovrebbe restare inerte di fronte alle lamentele, provenienti da chi svolge l’attività in discorso, circa la mancata applicazione dell’art. 266 e la gravosità degli adempimenti di carattere tecnico e finanziario richiesti per iscriversi all’Albo Gestori Ambientali.

In questo quadro, vanno perciò viste positivamente tutte le iniziative che hanno l’obiettivo di individuare un’abilitazione, coerente con quanto indicato nell’art. 266, comma 5, che alleggerisca gli oneri previsti per l’iscrizione all’Albo Gestori, mantenendo però l’indispensabile tracciabilità del rifiuto necessaria sia per escludere la provenienza illecita del medesimo sia per verificare il rispetto del quantitativo massimo trasportabile.

In questa prospettiva, oltre a regolarizzare attività operanti sul territorio, potrebbe anche essere limitata l’illegalità fiscale e quella connessa ai furti di cavi e metalli pregiati.

Per tale ragione segnaliamo l’approccio pragmatico che la Regione Piemonte e le Province piemontesi hanno dato alla questione (3).

Infatti, a seguito di un confronto con le associazioni di categoria, è stata elaborata una proposta di semplificazione attuabile mediante una delibera del Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali che, in base all’art. 6, comma 1, lett, b), d.m. n. 406/1998, può stabilire i criteri per l’iscrizione nelle varie categorie e classi.

Si è così ipotizzato un regime semplificato di iscrizione, all’interno della categoria 4, classe f), per coloro che intendono effettuare esclusivamente attività di raccolta e trasporto di rottami metallici condizionata a specifiche limitazioni relative alla quantità e ai CER dei rifiuti trasportabili.

Nel documento regionale (stesura del 28/03/2013), nell’ambito della fattispecie del trasporto di rifiuti prodotti da terzi (con esclusione del rifiuto prodotto da utenze domestiche e dei rifiuti riconducibili al cod. CER cat. 20), è stata perciò prevista una «modalità di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’art. 212 comma 5, cat. 4 semplificata per attività di raccolta e trasporto e contestuale commercio di rottami metallici destinati al recupero».

I raccoglitori abituali sono stati divisi convenzionalmente in:

a) raccoglitori con quantità movimentate fino a 100t/a

b) raccoglitori con quantità movimentate fino a 200t/a.

Per i raccoglitori con quantità movimentate fino a 100t/a sono fissati questi requisiti:

  • iscrizione al registro imprese come commercio all’ingrosso;

  • tipologia di rifiuti trasportabili

 

Cod. CER

Tipologia di rifiuto

 

170405

Ferro e acciaio

170407

Metalli misti

 

  • il quantitativo massimo: fino a 100 t trasportabili nell’anno solare di riferimento;

  • numero addetti:oltre al titolare, l’impresa non potrà avere più di due dipendenti/coadiuvanti;

  • veicolo: il veicolo deve essere in piena disponibilità dell’impresa, adibito al trasporto uso proprio, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;

  • perizia del veicolo;

  • il responsabile tecnico: per la gestione dei rifiuti la figura del responsabile tecnico è individuata nel titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 10, comma 4 d.m. n. 406/1998, senza ulteriori requisiti per un biennio, termine entro il quale il titolare stesso dovrà ottenere l’idoneità a Responsabile Tecnico ovvero dotarsi di un responsabile tecnico abilitato (Corso, senza obbligo di titolo di studio);

  • capacità finanziaria è dimostrata ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.m. n. 406/1998, anche con la “certificazione dell’attività svolta”, che può essere attestata con il quadro L del modello unico relativo al lavoro occasionale;

  • l’attività rimane sottoposta agli adempimenti del formulario rifiuti.

Per i raccoglitori con quantità movimentate fino a 200t/a sono fissati questi requisiti:

  • iscrizione al registro imprese come commercio all’ingrosso;

  • tipologia di rifiuti trasportabili

 

Cod. CER

Tipologia di rifiuto

 

020110

Rifiuti metallici

120101

Limatura e trucioli di materiali ferrosi

120103

Limatura e trucioli di materiali non ferrosi

150104

Imballaggi metallici

160117

Metalli ferrosi

160118

Metalli non ferrosi

170401

Rame, Bronzo, Ottone

170402

Alluminio

170403

Piombo

170404

Zinco

170405

Ferro e acciaio

170406

Stagno

170407

Metalli misti

170411

Cavi

 

Restano esclusi i rifiuti costituiti dai RAEE di cui al d.leg. n. 151/2005 e ss.mm.ii.

 

  • il quantitativo massimo: fino a 200 t trasportabili nell’anno solare di riferimento;

  • numero addetti: oltre al titolare, l’impresa non potrà avere più di due dipendenti/coadiuvanti;

  • veicolo: il veicolo deve essere in piena disponibilità dell’impresa, adibito al trasporto uso proprio, con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate;

  • perizia del veicolo;

  • il responsabile tecnico: per la gestione dei rifiuti la figura del responsabile tecnico è individuata nel titolare dell’impresa ai sensi dell’art. 10, comma 4, d.m. n. 406/1998, senza ulteriori requisiti per un biennio, termine entro il quale il titolare stesso dovrà ottenere l’idoneità a Responsabile Tecnico ovvero dotarsi di un responsabile tecnico abilitato (Corso, senza obbligo di titolo di studio);

  • capacità finanziaria: è dimostrata ai sensi dell’art. 11, comma 2, d.m. n. 406/1998, anche con la “certificazione dell’attività svolta”, che può essere attestata con il quadro L del modello unico relativo al lavoro occasionale;

  • l’attività rimane sottoposta agli adempimenti del MUD, formulario e registro di carico e scarico rifiuti.

La proposta ci pare ragionevole e non resta che sperare nella sua attuazione in tempi rapidi.

1 Ci si permette di rinviare, in argomento, al nostro La raccolta e il trasporto dei rifiuti in forma ambulante, in Ambiente e sviluppo, 2013, 111 ss., in cui abbiamo concluso che «non ci pare possibile individuare il titolo per svolgere quel tipo di attività nella normativa di cui al D.Lgs. 114/1998 in quanto l’attività svolta nel concreto non prevede affatto la cessione del bene (nel caso di specie: rifiuto) al «pubblico», bensì ad un soggetto determinato, vale a dire al titolare dell’impianto di recupero (o ad altri intermediari, che comunque sono pur sempre commercianti), mentre non pare dubbio che la cd. "autorizzazione di tipo B" rilasciabile dai Comuni per l’attività svolta in forma itinerante preveda in ogni caso la vendita ad un generico pubblico di consumatori finali e non ad altre imprese».

2 In effetti, la norma non fa alcun cenno esplicito alle normative in materia di commercio di beni.

3 Ringrazio per il contributo fornitomi il dott. Quirico, funzionario del Servizio Ambiente della Provincia di Asti.