Sull’elogio dei recuperatori scritto da un utente interessato (ovvero alla ricerca di una definizione più chiara).

di Massimo MEDUGNO

 

Ho sempre subito il fascino dell’’”Elogio dei giudici scritto da un avvocato” di Piero Calamandrei .

Ogni volta, nel rileggerlo, vi trovo nuovi spunti e motivi di riflessione.

Il primo capitolo del libro riguarda la fede dei giudici, primo requisito degli avvocati. E’ un requisito e insieme un obbligo, in quanto altrimenti mancherebbe l’aspirazione ad un risultato giusto (“per trovar giustizia, bisogna esserle fedeli”). A questo atteggiamento di credente nella giustizia, accosto quella di profonda considerazione del ruolo dei recuperatori, che è fondamentale per avere un efficiente sistema di recupero dei rifiuti.

Sotto il profilo economico, infatti, intendiamo per recuperatore colui che fornisce servizi a impianti che effettuano il riciclaggio e il recupero e che includono raccolta, trasporto e stoccaggio, ma anche cernita, selezione e le attività in comunicazione o autorizzate che portano alla produzione di materie prime secondarie. Dunque operatori economici essenziali.

E, tuttavia, a questo importante ruolo e funzione non sembra corrispondere una chiara nozione sotto il profilo giuridico nell’attuale ordinamento.

Infatti, se i “riciclatori” trovano confermato il loro ruolo sulla base della nozione di “riciclaggio” introdotta dalla Direttiva Rifiuti n. 98/2008 e recepita con il DLgs n. 205/2010 (“qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini (…)”art. 183), quella di recuperatore non sembra trovare lo stesso sostegno in quella di “recupero” (“qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile”…)

Per cercare di dare un contributo alla nozione di “recuperatore” propongo un breve approfondimento, cercando di seguire (anche qui) l’approccio di Piero Calamandrei secondo il quale la migliore “corruzione”…E’ quella di essere brevi e chiari!.

Il punto di partenza (non credo occorra precisarlo ulteriormente…) è l’ordinanza del Tribunale di Milano del 18 febbraio che ha sospeso il Consiglio di Amministrazione di Comieco, considerando di immediata applicazione il comma 2, dell’art. 223 che dispone quanto segue “Nei consigli di amministrazione dei consorzi il numero dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio”.

 

Leggendo l’Ordinanza viene da porsi una domanda: sotto il profilo strettamente giuridico chi è il “recuperatore” cui si riferisce?

Come abbiamo già anticipato sopra il “recuperatore” non trova una compiuta definizione nel recepimento della Direttiva Rifiuti. Esso non è giuridicamente definito neanche dalla Direttiva Imballaggi e, quindi, nemmeno dal recepimento italiano.

Unica definizione “utile” (art. 218 DLg n. 152/2006) è quella di “recupero dei rifiuti generati dagli imballaggi” che si riferisce alla “generazione” di materie prime secondarie – e non solo – ma anche a quella di prodotti e combustibili. Essa è, ovviamente, ampia e ricomprende quella di riciclaggio inteso come “il ritrattamento in un processo di produzione dei rifiuti di imballaggio per la loro funzione originaria o per altri fini” (art. 218 DLgs n. 152 cit.).

Tenendo in considerazione queste definizioni e il fatto che il “recupero” contiene in sé il anche “riciclaggio”, ciò suggerirebbe la riformulazione della norma dell’art. 223, comma 2 per cui la partecipazione al consiglio di amministrazione dovrebbe riguardare innanzi tutto i “recuperatori” inclusi i “riciclatori” (diversamente da quanto prevede la norma vigente che si riferisce ai “riciclatori” e “riciclatori”).

D’altro canto, nelle norme che riguardano la gestione degli imballaggi solo “i produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta ed efficace gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti” (art. 221, comma 1 DLgs n. 152 cit.).

I “recuperatori” non sono, quindi, ricompresi nella responsabilità condivisa che riguarda esclusivamente i produttori e gli utilizzatori. Chi partecipa al Consorzio per il recupero ed il riciclaggio degli imballaggi rappresenta la responsabilità di un’intera categoria rispetto al raggiungimento degli obiettivi di natura ambientale.

Un altro aspetto da considerare è la questione delle filiere in cui i riciclatori sono anche produttori. Spesso, infatti, i produttori di materia prima sono anche “riciclatori” …e fors’anche “recuperatori”, se guardiamo alla definizione di “recupero” esaminata sopra.

E ciò supporta l’idea che le nozioni di “recuperatore” e “riciclatore” siano suscettibili di diversa declinazione a seconda delle filiere e dei contesti.

Se, poi, andiamo a sfogliare il Regolamento Comieco i “recuperatori” sono coloro i quali svolgo attività di raccolta e trasporto..

Alla fine, insomma, qualche dubbio rimane. A quale definizione (e tipo) di “recuperatore” si riferirà l’Ordinanza del Tribunale?