QUALE TUTELA AVVERSO L’ART. 1 DEL D.L. 11 maggio 2007, n. 61?
Avv. M. BALLETTAIl
D.L. in commento reca
“Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore
dello smaltimento
dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei
propri
poteri agli enti ordinariamente competenti”. 
E’ stato pubblicato in GU n. 108
del 11-5-2007.
All’art. 1, comma 1, il D.L.
dispone che per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani o speciali non
pericolosi anche provenienti  dalle
attivita' di selezione, trattamento e raccolta dei rifiuti solidi
urbani nella
regione Campania, sono attivati i siti da destinare a discarica presso
i
seguenti comuni: Serre in provincia di Salerno, 
Savignano  Irpino  in 
provincia  di  Avellino, Terzigno in
provincia  di 
Napoli  e  Sant'Arcangelo  Trimonte 
in  provincia  di Benevento.
Ai commi 2 e 3 l’art. 1 limita
temporalmente l’utilizzo del sito di Serre fino alla data di
realizzazione di
un nuovo sito idoneo per lo smaltimento dei rifiuti individuato dal
Presidente
della provincia di Salerno, mentre per il sito di Terzigno consente
l’utilizzo
dello stesso sino al completamento delle attivita' di collaudo ed alla
messa in
esercizio a regime del termovalorizzatore di Acerra.
Il comma 4 dispone che
“L'utilizzo dei siti di cui al presente articolo e' disposto
nel rispetto  dei
principi fondamentali dell'ordinamento,
anche in deroga alle   specifiche   disposizioni   vigenti  
in  materia  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  di 
pianificazione  per  la 
difesa  del
suolo,   nonche'  
igienico-sanitaria,  
fatto  salvo 
l'obbligo  del
Commissario  delegato 
di  assicurare
le occorrenti
misure volte alla tutela della salute e dell'ambiente”.
In sintesi, la norma individua
direttamente i comuni sede delle nuove discariche da attivare, ma non
localizza
puntualmente i siti né, soprattutto, adotta e/o approva
espressamente i
progetti.
Tale generica
localizzazione/attivazione contrasta con la direttiva 85/337 CEE del
Consiglio
del 27.6.1985 come modificata dalla direttiva 97/11/CE, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati.
In particolare, i progetti di
impianti di smaltimento dei rifiuti non compresi
nell’allegato I risultano
assoggettati a preventiva valutazione di impatto ambientale ai sensi
del punto
11 dell’Allegato II alla direttiva comunitaria 85/337/CEE.
La norma comunitaria è stata
recepita con la lettera n) dell’Allegato A all’art.
1, comma 3, del DPR
12.4.1996 che sottopone a preventiva valutazione di impatto ambientale
regionale le “Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con
capacità
complessiva superiore a 100.000 m³”.
I quattro siti di discarica
indicati all’art. 1, comma 1, del 
D.L.
dovevano essere pertanto sottoposti a preventiva valutazione di impatto
ambientale, o, almeno a verifica di assoggettabilità a
valutazione di impatto
ambientale ( c.d. screening) di cui all’art. 10 del D.P.R.
12.4.1996. 
Va subito chiarito che, per come
è stata formulata la norma, i siti localizzati/attivati  all’art. 1,
comma 1, del D.L. non possono
sfuggire  al campo
di applicazione della
direttiva 85/337/CE.
Infatti, questa, all’art. 1,
comma 1, esclude dal suo ambito di applicazione solo i
“progetti adottati nei
dettagli mediante atto legislativo nazionale specifico”,
mentre l’art. 1, comma
1, del D.L., localizza più siti, ma non ne adotta,
né ne approva i progetti nei
dettagli.
Inoltre, va sottolineato che la
Corte di Giustizia C.E. ha precisato che «costituisce un atto
legislativo
specifico, ai sensi della detta disposizione, una norma emanata da un
Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la
procedura
legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi
perseguiti dalla
direttiva 85/337, ivi compreso l'obiettivo della
disponibilità di informazioni,
e quando le informazioni a disposizione del Parlamento, al momento
dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate
equivalenti a
quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità
competente
nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del
progetto>>
(Corte Giustizia 19 settembre 2000 causa C-287/98). 
Alla luce di tale giurisprudenza
comunitaria appare evidente che il decreto legge non è
qualificabile atto
legislativo specifico nel senso indicato dalla direttiva comunitaria in
quanto,
per sua stessa natura, non è atto del Parlamento ( ma del
Governo), non è
preceduto da dibattito pubblico, non consente il conseguimento degli
obiettivi
della direttiva ivi compresa l’informazione del pubblico
interessato.
L’art. 1, comma 1, del D.L. non
può quindi rientrare nei casi di esclusione
dell’ambito di applicazione della
direttiva comunitaria sull’impatto ambientale.
Tale norma della direttiva
comunitaria dispone che “gli Stati membri, in casi
eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni
della
presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna
un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione
del
pubblico le informazioni così raccolte;
b)
mettono a disposizione del
pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le
ragioni per
cui è stata concessa;
c)
informano la Commissione,
prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che giustificano
l'esenzione
accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a
disposizione dei propri cittadini”.
Tale
norma della direttiva
comunitaria è stata recepita nell’ordinamento
italiano con l’art. 15, 
della L. 31.10.2003, n. 306 (norma, peraltro,
non abrogata espressamente, né abrogabile neanche
implicitamente dal D.L.,
stante la sua derivazione da norma comunitaria chiara e dettagliata),
in base
alla quale:
1. In caso di calamità per le
quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, e solo in specifici
casi in
cui la situazione d'emergenza sia particolarmente urgente al punto da
non
consentire l'adempimento della normativa vigente in materia d'impatto
ambientale per garantire la messa in sicurezza di immobili e persone da
situazioni di pericolo immediato non altrimenti eliminabile, sono
esclusi dalla
procedura di valutazione di impatto ambientale singoli interventi
disposti in
via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 5, della legge 24
febbraio
1992, n. 225. 
2. Nei casi previsti dal comma 1,
i soggetti competenti al rilascio dell'autorizzazione devono comunque
assicurare i seguenti adempimenti: 
a)
esaminano se sia opportuna
un'altra forma di valutazione e se si debbano mettere a disposizione
del
pubblico le informazioni raccolte; 
b)
mettono a disposizione del
pubblico interessato le informazioni relative a tale esenzione e le
ragioni per
cui è stata concessa; 
c)
informano la Commissione
europea, prima del rilascio dell'autorizzazione, dei motivi che
giustificano
l'esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono
eventualmente
a disposizione dei propri cittadini; 
d)
trasmettono con immediatezza
agli organi del Ministero per i beni e le attività culturali
competenti per
territorio copia dell'autorizzazione rilasciata e della documentazione
concernente le ragioni per le quali la deroga è stata
concessa”. 
Va
osservato che l’art. 1, comma
1, del D.L. nel disporre la localizzazione/attivazione dei
Sicuramente non sarebbe
ammissibile un ricorso innanzi alla giurisdizione amministrativa
avverso la
localizzazione diretta dei siti da parte del legislatore in quanto
l’art. 1,
comma 1, del D.L. non ha natura di atto amministrativo impugnabile ma
ha natura
di legge.
Tuttavia, il comma 4, dell’art.
1, dispone che l’utilizzo dei siti individuati al comma 1
debba avvenire con
provvedimento amministrativo del Commissario di Governo per
l’Emergenza Rifiuti
in Campania nel rispetto dei principi dell’ordinamento anche
in deroga a
specifiche ( quali??) norme ambientali.
Appare evidente che avverso tale
atto amministrativo che, ai sensi del comma 4, disporrà
l’utilizzazione dei
siti sarà possibile agire innanzi al TAR per il Lazio.
Potranno certamente agire i
comuni interessati, i privati incisi dagli espropri, gli abitanti della
zona
interessata ai siti in base ai noti criteri di legittimazione
individuati dalla
giurisprudenza amministrativa,ed in particolare al criterio della
vicinitas.
Avverso il provvedimento
commissariale di utilizzazione dei siti potranno, inoltre agire, senza
alcun
dubbio, ai sensi dell’ancora vigente art. 18, comma 5, della
L. 349/86, le
associazioni nazionali di protezione ambientale riconosciute dal
Ministero
dell’Ambiente.
Tra, queste, inoltre, in
relazione al sito di Serre, l’Associazione italiana per il
WWF potrà agire non
solo come ente esponenziale dell’interesse ambientale in base
all’art. 18,
comma 5, cit., ma anche quale soggetto direttamente interessato e leso
dal sito
di discarica in quanto gestisce un’oasi naturalistica situata
a poche centinaia
di metri.
In tal caso, avverso l’avvio dei
lavori in esecuzione dell’art. 1, comma 1, del D.L. ed in
ssenza di un
provvedimento amministrativo, si potrebbe ipotizzare 
l’azione ex art. 700 c.p.c. per 
chiedere al giudice civile di inibire o
sospendere la realizzazione dei lavori, previa disapplicazione
dell’art. 1,
comma 1, del D.L. in quanto contrastante con la direttiva 85/337/CEE.
L’azione dovrà essere finalizzata
alla tutela del diritto alla salute ex art. 32 Cost.
Legittimati ad agire saranno i
Comuni, quali enti esponenziali della popolazione, ed i singoli
abitanti delle
zone interessate dai siti. Non saranno, invece, legittimate ad agire le
associazioni di protezione ambientale, essendo l’azione
finalizzata alla tutela
del diritto alla salute.
Qualora si agisse, invece, per la
tutela del diritto all’ambiente, né il Comuni,
né i singoli, né le associazioni
sarebbero legittimate ad agire innanzi al giudice ordinario in quanto
la
tutela  dal danno
ambientale è  concentrata
ex art. 311 del D. Legs. 152/06
esclusivamente in capo al Ministro dell’Ambiente.
12.maggio
2007                                           
                                             Maurizio
Balletta
DECRETO-LEGGE
11 maggio 2007,
n.61 
           
Interventi
straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei
rifiuti
nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri
agli enti
ordinariamente competenti. (GU n. 108 del 11-5-2007) 
testo
in vigore dal: 11-5-2007
                  
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
 
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
 
Ritenuta  la  straordinaria 
necessita'  ed  urgenza 
di attuare un
quadro   di 
adeguate  iniziative  volte 
al  definitivo  superamento
dell'emergenza
 nel 
settore dei rifiuti in atto nel territorio della
regione
Campania;
 
Considerata  la  gravita' 
del  contesto
socio-economico-ambientale
derivante  dalla 
situazione  di  emergenza 
in atto, suscettibile di
compromettere  gravemente 
i  diritti  fondamentali della
popolazione
della
regione Campania,
attualmente esposta al pericolo di epidemie e
altri
pregiudizi alla salute;
 
Considerate le possibili ripercussioni sull'ordine
pubblico;
 
Tenuto   conto   della  
necessita'  
e  dell'assoluta 
urgenza  di
individuare  discariche 
utilizzabili  per
conferire i
rifiuti solidi
urbani
prodotti nella regione
Campania;
 
Considerato  il
rischio di incendi
dei rifiuti attualmente stoccati
presso  gli 
impianti  di
selezione e
trattamento, ovvero abbandonati
sull'intero  territorio 
campano,  e  della 
conseguente emissione di
sostanze
inquinanti
nell'atmosfera;
 
Tenuto conto dell'imminente paralisi della gestione del
servizio di
smaltimento
dei rifiuti nella
regione Campania;
 
Ravvisata  l'esigenza  di 
disporre per legge l'individuazione e la
realizzazione  delle 
discariche  necessarie  per 
lo
smaltimento dei
rifiuti   a  
fronte   dell'impossibilita'   di 
provvedervi  in  via
amministrativa;
 
Sulla  proposta  del 
Presidente  del  Consiglio 
dei  Ministri,
di
concerto
con il Ministro
dell'economia e delle finanze;
 
Vista  la  deliberazione del
Consiglio dei Ministri,
adottata nella
riunione
dell'11 maggio 2007;
                            
 E m a n
a
                    
il seguente decreto-legge:
                              
Art. 1.
             
Apertura discariche e messa in
sicurezza
 
1.  Entro  il termine dello stato di
emergenza, fissato
dal decreto
del  Presidente 
del  Consiglio
dei Ministri in
data 25 gennaio 2007,
pubblicato
nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento
dei rifiuti solidi
urbani o speciali non pericolosi anche
provenienti  dalle attivita' di
selezione, trattamento e
raccolta dei
rifiuti
solidi urbani nella
regione Campania, sono attivati i siti da
destinare
a discarica presso i
seguenti comuni: Serre in provincia di
Salerno,  Savignano 
Irpino  in  provincia 
di  Avellino,
Terzigno in
provincia  di 
Napoli  e  Sant'Arcangelo  Trimonte 
in  provincia  di
Benevento.
 
2.  L'utilizzo  del 
sito  di  Serre 
in  provincia  di 
Salerno e'
consentito  fino 
alla  realizzazione  di un nuovo sito idoneo
per lo
smaltimento
dei rifiuti
individuato dal Presidente della provincia di
Salerno.
 
3.  L'uso
del sito ubicato nel
comune di Terzigno di cui al comma 1
e'  consentito 
fino  al
completamento delle
attivita' di collaudo ed
alla
messa in esercizio a regime
del termovalorizzatore di Acerra. Il
Commissario  delegato assicura la
ricomposizione
morfologica del sito
utilizzato  e 
l'adozione  delle  occorrenti 
misure  di  mitigazione
ambientale,
ivi compresa la
bonifica e messa in sicurezza dei siti di
smaltimento   incontrollato   di  
rifiuti   esistenti  nel 
medesimo
territorio,  mediante 
la  predisposizione  di 
un  apposito
piano da
adottarsi  d'intesa con il Presidente
della regione
Campania, sentito
il
Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare.
 
4.  L'utilizzo
dei siti di cui al
presente articolo e' disposto nel
rispetto  dei principi fondamentali
dell'ordinamento,
anche in deroga
alle   specifiche  
disposizioni  
vigenti   in 
materia  ambientale,
paesaggistico-territoriale,  di 
pianificazione  per  la 
difesa  del
suolo,   nonche'  
igienico-sanitaria,  
fatto  salvo 
l'obbligo  del
Commissario  delegato 
di  assicurare
le occorrenti
misure volte alla
tutela
della salute e
dell'ambiente.
 
5.   Con  apposite 
ordinanze  del  Presidente 
del  Consiglio  dei
Ministri,  adottate 
ai  sensi  dell'articolo 5, comma 2,
della legge
24
febbraio  1992, 
n.  225,
possono essere definite
ulteriori misure
compensative
in favore dei comuni
di cui al comma 1.
Art.
2.
        
Affidamento del servizio di
smaltimento dei rifiuti
 
1.   All'articolo
3  del 
decreto-legge  9
ottobre  2006, 
n.  263,
convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
il  comma 2 
e' sostituito dal seguente: «2. Il Commissario
delegato,
con  le 
necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in
via
di  somma urgenza, fatta salva
la normativa
antimafia, anche mediante
affidamenti   diretti 
a  soggetti  diversi 
dalle  attuali  societa'
affidatarie  del servizio e, ove
occorra, in deroga
all'articolo 113,
comma
6,  del 
testo  unico  delle 
leggi sull'ordinamento degli enti
locali,  di 
cui  al  decreto 
legislativo  18
agosto 2000, n.
267, e
all'articolo
202  del 
decreto  legislativo
3 aprile
2006, n. 152, le
soluzioni  ottimali 
per  il  trattamento 
e  per  lo smaltimento dei
rifiuti
e per l'eventuale
smaltimento delle balle di rifiuti trattati
dagli  impianti di selezione e
trattamento dei
rifiuti della regione.
Il    Commissario   delegato  
puo'   altresi'   utilizzare,  
previa
requisizione,  gli 
impianti,  le  cave 
dismesse  o  abbandonate, le
discariche
che presentano
volumetrie disponibili, con le modalita' di
cui  all'articolo 5,  comma 2, 
del  decreto-legge
9 ottobre 2006,
n.
263,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.
290,   anche  
sottoposti  a  provvedimenti 
di  sequestro  da 
parte
dell'autorita'  giudiziaria; 
l'efficacia  di  detti provvedimenti e'
sospesa  dal 
momento dell'adozione del provvedimento di requisizione
da  parte del Commissario
delegato e fino alla
cessazione dello stato
d'emergenza;  in tali casi il
Commissario delegato assume
la gestione
fino  alla cessazione dello
stato di emergenza e
adotta le necessarie
misure  di 
protezione  volte  ad assicurare la tutela
della salute e
dell'ambiente,  nonche' 
la progressiva eliminazione delle situazioni
di  pericolo 
eventualmente  esistenti.
I siti
cosi' individuati sono
sottratti
all'adozione di misure
cautelari reali fino alla cessazione
dello
stato d'emergenza.».
 
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel
territorio della
regione  Campania 
in materia di rifiuti, al fine di consentire anche
l'espletamento  delle 
attivita'  di
presidio dei siti da
destinare a
discarica,   il  
personale   di  cui 
all'articolo 1,  comma
8,  del
decreto-legge    30
novembre    2005, 
 n.   245,  
convertito,  
con
modificazioni,  dalla 
legge 27 gennaio 2006, n. 21, e' elevato a non
piu'
di trenta unita'.
Art.
3.
Divieto  di 
localizzazione  di  nuovi 
siti di smaltimento finale di
        
rifiuti in alcuni comuni della
provincia di Napoli
 
1.  Dalla  data 
di  entrata  in 
vigore del presente decreto ed in
assenza  di interventi di
riqualificazione o di opere
di bonifica del
territorio  dell'area 
«Flegrea» - ricompresa nei comuni di
Giugliano
in  Campania, 
Villaricca,  Qualiano
e Quarto in
provincia di Napoli,
per  il 
territorio  contermine  a 
quello  della
discarica «Masseria
Riconta»
- non possono essere
ulteriormente localizzati nuovi siti di
smaltimento
finale di rifiuti.
Art.
4.
                        
Consorzi di bacino
 
1.  I
comuni della regione
Campania sono obbligati ad avvalersi, in
via   esclusiva,  
per   lo  svolgimento 
del  servizio  di 
raccolta
differenziata,
dei consorzi
costituiti ai sensi dell'articolo 6 della
legge  della regione Campania 10
febbraio 1993, n.
10, che utilizzano
i   lavoratori  
assegnati   in   base  
all'ordinanza  del  Ministro
dell'interno  delegato 
al  coordinamento  della protezione civile n.
2948  del 25 febbraio 1999,
pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 50
del
2 marzo 1999.
 
2.  Sono  fatti 
salvi,  limitatamente  alla durata ivi prevista, i
contratti  gia' stipulati alla data
di entrata in vigore
del presente
decreto,  tra i comuni e i soggetti,
anche privati, per
l'affidamento
della
raccolta sia del rifiuto
differenziato che indifferenziato.
 
3.  Qualora  i 
consorzi  non  adottino le misure
prescritte da una
specifica  ordinanza 
commissariale,  nel  termine 
di novanta giorni
dalla  sua 
adozione,  per  l'incremento significativo
dei livelli di
raccolta  differenziata 
degli  imballaggi  primari 
e della frazione
organica,   dei  
rifiuti   ingombranti,   nonche'  
della   frazione
valorizzabile
di carta, plastica,
vetro, legno, metalli ferrosi e non
ferrosi,  il 
Commissario  delegato  puo' disporre
l'accorpamento dei
consorzi,
ovvero il loro
scioglimento.
         
Art. 5.
                 
Attuazione di misure
emergenziali
 
1.  Al  fine 
di  assicurare  il 
conseguimento  dell'obiettivo
del
superamento  dell'emergenza  in 
atto  nel  territorio 
della regione
Campania,   i  
prefetti   della  regione 
Campania,  per  quanto 
di
competenza,  anche ai sensi del regio
decreto 18 giugno
1931, n. 773,
assumono   ogni  
necessaria  
determinazione  per 
assicurare  piena
effettivita'  agli 
interventi ed alle iniziative poste in essere dal
Commissario
delegato.
  
Art. 6.
       
Nomina a sub-commissari dei Presidenti
delle province
 
1.  Al  fine 
di  accelerare  le iniziative dirette alla
tempestiva
restituzione  dei 
poteri  agli
enti ordinariamente
competenti, in un
quadro  di 
autosufficienza  degli  ambiti 
provinciali, i Presidenti
delle
province della regione
Campania sono nominati sub-commissari ed
attuano
d'intesa con il
Commissario delegato le iniziative necessarie
ad  assicurare 
la  piena  realizzazione 
del  ciclo  di 
gestione  e
smaltimento
dei rifiuti in ambito
provinciale.
 
2.  Il
comma 3 dell'articolo 1 del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n.
263,  convertito, 
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n.
290,
e' abrogato.
 
3.  Con
appositi decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati  ai 
sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio
1992,  n. 225, su proposta del
Commissario delegato,
si provvede alla
revoca    della  
dichiarazione  
dello   stato  
d'emergenza  
anche
limitatamente
a singoli ambiti
provinciali che presentano sufficiente
dotazione  impiantistica per
assicurare in via ordinaria
il ciclo dei
rifiuti.
Art.
7.
                           
T a r i f f e
 
1.  In  deroga 
all'articolo 238  del  decreto legislativo 3
aprile
2006,
n. 152, i comuni della
regione Campania adottano immediatamente
le  iniziative urgenti per
assicurare che, a
decorrere dal 1° gennaio
2008  e 
per  un  periodo 
di  cinque  anni, 
ai  fini
della tassa di
smaltimento   dei 
rifiuti  solidi  urbani, 
siano  applicate  misure
tariffarie  per garantire
complessivamente la copertura
integrale dei
costi  di gestione del servizio
di smaltimento dei
rifiuti. Ai comuni
che  non provvedono nei termini
previsti si
applicano le disposizioni
di  cui 
all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico
delle
leggi   sull'ordinamento   degli 
enti  locali,  di 
cui  al  decreto
legislativo
18 agosto 2000, n.
267.
 
Art. 8.
                
Clausola di invarianza della
spesa
 
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono
derivare nuovi o
maggiori
oneri a carico del
bilancio dello Stato.
 
2.   Il   Commissario 
delegato  provvede  alle 
attivita'  di  sua
pertinenza  previste 
dal  presente
decreto nell'ambito
delle risorse
disponibili
sulla contabilita'
speciale.
 
Art. 9.
             
Piano per il ciclo integrato dei
rifiuti
 
1.   All'articolo
3  del 
decreto-legge  9
ottobre  2006, 
n.  263,
convertito,  con 
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
il  comma 1-ter 
e'  sostituito
dal seguente:
«1-ter. In sostituzione
del  Piano regionale di
gestione dei rifiuti, il
Commissario delegato
adotta,  entro 
novanta  giorni  dalla 
data di entrata in vigore del
presente  comma, 
sentita  la  Consulta regionale per la
gestione dei
rifiuti  nella 
regione  Campania,  nonche' 
il  Commissario  per 
la
bonifica,  il 
Piano  per  la 
realizzazione  di
un ciclo
industriale
integrato  dei 
rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in
armonia
con la legislazione
comunitaria, le priorita' delle azioni di
prevenzione  nella produzione,
riutilizzo, riciclaggio del
materiale,
recupero
di energia e smaltimento
e contiene l'indicazione del numero
e 
della  rispettiva
capacita'
produttiva degli impianti che dovranno
operare  per 
ciascuna  provincia,  ovvero 
per ciascuno degli ambiti
territoriali   interprovinciali   che  
potranno  essere  individuati
d'intesa
fra le province
interessate.».
 
Art. 10.
                         
Entrata in vigore
 
1. Il  presente  decreto entra in vigore il
giorno stesso
della sua
pubblicazione  nella 
Gazzetta  Ufficiale
della
Repubblica italiana e
sara'
presentato alle Camere per
la conversione in legge.
 
Il  presente
decreto munito del
sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta 
ufficiale  degli  atti 
normativi  della  Repubblica
italiana.
E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a
Roma, addi' 11 maggio 2007
                            
NAPOLITANO
                             
Prodi,  Presidente 
del  Consiglio  dei
                             
Ministri
                             
Padoa  Schioppa,
Ministro dell'economia
                  
           e
delle finanze
Visto,
il Guardasigilli: Mastella
 
                    




