USO DEL FUOCO PER L’ELIMINAZIONE DI RESIDUI VEGETALI
a cura di Giuseppe Lopez

Pubblicato su IndustrieAmbiente.it (si ringrazia il dott. Roberto Mastracci per averne consentito la pubblicazione)

La pubblicazione di due sentenze del tribunale di Trento, di cui una datata 21 dicembre 2005 ed una datata 6 marzo 2007 [1] relative alla condanna, per smaltimento illecito di rifiuti, di due persone ritenute responsabili di aver smaltito illecitamente scarti vegetali mediante abbruciamento sul suolo, ha creato non poco scalpore nel mondo agricolo soprattutto in relazione alla frequenza con cui l’uso del fuoco viene utilizzato come mezzo di eliminazione dei residui vegetali di provenienza agricola e forestale.

Al riguardo, pur condividendo nei principi le due sentenze, si ritiene utile richiamare l’attenzione su alcuni aspetti della normativa nazionale e regionale, con particolare riferimento a quella della regione Lazio, per vedere se, effettivamente, l’uso del fuoco come mezzo di eliminazione di residui vegetali agricoli e forestali sia totalmente escluso o vi siano alcune eccezioni.

L’art. 59 del T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) [2] vieta l’accensione dei fuochi alle stoppie, nei boschi e nei campi, al di fuori delle condizioni stabilite dai regolamenti ed in mancanza di essi consente l’accensione dopo il 15 agosto adottando opportune prescrizioni e cautele al fine di evitarne la propagazione. La violazione di quanto disposto prevede l’applicazione a carico del trasgressore di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 516 ad € 3.098.

La legge regionale n. 17 del 2 maggio 1995, - Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio - all’articolo 38, [3] vieta l’abbruciamento delle stoppie nei campi, dal 1 marzo al 30 novembre consentendo però l’abbruciamento delle erbe infestanti, dei rovi, dei materiali della potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

La violazione di quanto disposto comporta a carico del trasgressore una sanzione amministrativa da € 25 ad € 154.

La disposizione, nata con lo scopo principale di proteggere i siti di riproduzione della fauna selvatica, di fatto, rende legittimo l’abbruciamento delle erbe infestanti, dei rovi, dei materiali della potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quando il fuoco sia completamente spento.

Il regolamento regionale n. 7 del 18 aprile 2005, - - Regolamento di attuazione dell’articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 (Norme in materia di gestione delle risorse forestali) -[4], all’articolo 91, consente, prima del 15 giugno e dopo il 30 settembre l’accensione dei fuochi per l’abbruciamento delle stoppie (residui vegetali di una coltura erbacea rimasti dopo il taglio o la mietitura) e dei residui di vegetazione compresi quelle delle utilizzazioni boschive.

La violazione di quanto disposto comporta a carico del trasgressore due sanzioni amministrative pecuniarie di cui, una fissa ed una proporzionale correlata alla superficie percorsa dal fuoco.

In deroga a quanto sopra, l’art. 92 c. 1 del citato regolamento [5] consente, anche nel periodo a rischio di incendio boschivo,a determinate condizioni, l’abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori di manutenzione dei castagneti da frutto, degli oliveti e dei terreni saldi (sono terreni saldi i pascoli, i terreni non soggetti a coltura agraria o a lavorazioni del terreno o ad altra forma di interventi colturali agrari da almeno cinque nonché i terreni urbanizzati mediante la costruzione di edifici o altre opere o dotati di un manto di copertura artificiale) e pascolivi.

L’uso del fuoco è consentito ai fini degli interventi di prevenzione e di formazione del personale antincendio (art. 68 c. 5 L.R. 39/02) [6] nonché, esclusivamente previa autorizzazione dell’ente competente, per la ripulitura dei pascoli (art. 112 c. 1 R.R. 7/2005). [7]

L’uso del fuoco è anche permesso ai gestori delle cabine elettriche che devono effettuare la ripulitura dalle specie erbacee ed arbustive nelle fasce di pertinenza delle cabine stesse (art. 93 c. 3 R.R. 7/2005). [8] Resta fermo, nel corso dell’anno, il divieto di abbruciamento, nelle aree poste a meno di 200 metri dal bosco, materiale organico non riconducibile a materiale di risulta di attività agricole e forestali nonché di altro materiale non organico. (art. 93 c. 1 lett. a) R.R. 7/2005) [9]

L’insieme di regole, inserite negli articoli 90 – 96 del regolamento forestale sono ovviamente finalizzate alla difesa del bosco dagli incendi ma legittimano l’uso del fuoco purché si rispettino tempi, luoghi, modalità di accensione, controllo, e spegnimento.

Alla luce di quanto sopra è quindi sommesso avviso dello scrivente che l’uso del fuoco per l’eliminazione dei residui vegetali, sempre nel pieno e rigoroso rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, sia possibile per i residui provenienti da attività agricole e forestali, sempre di natura organica.

Compete all’organo accertatore del presunto illecito verificare in quale ambito normativo il comportamento posto in essere si rispecchia ed applicare, in caso di violazione, la normativa specifica.

Del resto ipotizzare che, soprattutto, le attività forestali possano produrre biomasse da destinare ad impianti di compostaggio in quanto rifiuti recuperabili apre una strada non agevole da percorrere poiché, per assurdo, si potrebbe arrivare a sostenere che la segatura prodotta dalla motosega durante il taglio delle piante è rifiuto ed in quanto tale deve essere allontanata dal bosco, per poi magari sostenere, che il materiale minuto derivato dalla depezzatura della ramaglia ed il cui rilascio in bosco, oltreché essere consentito dalla normativa regionale, costituisce fonte primaria di sostanza organica che va ad arricchire il terreno e contribuisce alla formazione dell’humus, deve essere asportato e destinato ad impianti di compostaggio per produrre magari compost da ridistribuire sui terreni agro - forestali.

Viene infine da chiedersi se i soggetti responsabili dell’illecito di cui alle due sentenze avessero depezzato il materiale legnoso sul posto e lo avessero utilizzato per accendere un fuoco, magari necessario al riscaldamento delle vivande o avessero trasportato la legna alla propria abitazione utilizzandola poi come combustibile nel proprio camino, avrebbero comunque compiuto un’operazione di smaltimento illecito dei rifiuti?

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