DALL’EMERGENZA RIFIUTI ALL’EMERGENZA GIURIDICA
Prime brevissime riflessioni a caldo sul decreto legge maggio 2008, n.90, recante “Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile”.

dell\'Avv. Maurizio BALLETTA
Il decreto legge in commento, al di là del notevole trasversale consenso politico e della sua enfatizzazione a mezzo stampa quale provvedimento miracolistico, non sembra, in realtà, segnare alcuna seria innovazione di rilievo nella disciplina amministrativa finalizzata a superare l’ormai cronica emergenza nell’emergenza rifiuti nella regione Campania.
Al di là della compatibilità con i principi costituzionali, suscita, inoltre, assoluto allarme, per le conseguenze pratiche della applicazione della speciale disciplina processuale penale introdotta per i procedimenti concernenti l’accertamento dei reati ambientali in Campania.
Novità di rilievo, ma non certo risolutiva dell’emergenza, ma semmai generatrice di ulteriori problemi, è la nomina del Capo del Dipartimento della Protezione Civile a Sottosegretario di Stato.
L’investitura di ruolo politico del massimo dirigente del Dipartimento della Protezione Civile, tuttavia, non appare conforme ai principi generali dell’odierno diritto amministrativo.
In particolare, non tiene conto del principio di separazione della sfera politica da quella gestionale codificato all’art. 4 D. legs.vo 165/01, non derogabile se non espressamente, con tutte le conseguenze in ordine alla eventuale illegittimità degli atti e dei provvedimenti che saranno adottati dal Capo del Dipartimento della Protezione Civile/Sottosegretario di Stato.
Parimenti priva di alcun innovativo rilievo, se si esclude l’introduzione di fattispecie incriminatici contro chi si introduca abusivamente nei siti o ne ostacoli la realizzazione o li danneggi, è la disciplina delle discariche.
I siti individuati sono sostanzialmente quelli già in precedenza individuati mediante decreto legge.
La loro realizzazione viene autorizzata ex lege, ma, in palese violazione della direttiva 85/337/CE e succ. mod.
L’art. 9, comma 2, del d.l. dispone che tale autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio avviene “in deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, nonche\' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la valutazione relativa all\'apertura delle discariche ed all\'esercizio degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione della conferenza dei servizi che e\' tenuta a rilasciare il proprio parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei Ministri si esprime entro i sette giorni successivi”.
Il Governo ha preso finalmente atto che progetti di discarica autorizzati mediante decreto legge non sfuggono al campo di applicazione della direttiva comunitaria sull’impatto ambientale.
Infatti, tali progetti autorizzati mediante decreto legge non possono considerarsi approvati mediante “atto legislativo specifico”, cioè , mediante “una norma emanata da un Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 85/337, ivi compreso l\'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a disposizione del Parlamento, al momento dell\'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all\'autorità competente nell\'ambito di un\'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto>> (Corte Giustizia 19 settembre 2000 causa C-287/98).
Inoltre, il Governo pare prendere atto che tali discariche non rientrano nel campo di applicazione dell’art. 2, comma 3, della direttiva comunitaria 85/337/CEE, recepito dall’art. 15, della L. 31.10.2003, n. 306, che disciplina la VIA in caso di emergenza. Tale norma infatti si riferisce a singoli progetti.
Tuttavia, il procedimento VIA speciale disegnato dal d.l. non appare conforme alla direttiva 85/37/CE: il parere VIA, infatti, dovrebbe essere acquisito mediante la convocazione di una non meglio specificata conferenza dei servizi,. Tale parere se non rilasciato entro una settimana, o se negativo, è rilasciato dal Consiglio dei Ministri. La disciplina è totalmente eversiva dei principi cardine dell’istituto della valutazione di impatto ambientale nel diritto comunitario e ignora le necessarie fasi procedimentali imposte dalla direttiva: manca l’informazione del pubblico e, soprattutto, manca la fase, almeno sommaria, della partecipazione al procedimento da parte dei soggetti, singoli ed associati, interessati alla decisione finale. Ma c’è di piu’: la norma pone non pochi problemi di rapporto Stato/Regione. Infatti, la VIA sui progetti di discariche è di competenza regionale e, quindi, nei fatti, la Regione Campania viene espropriata delle proprie funzioni in materia di valutazione di impatto ambientale; peraltro, ciò sia in caso di inerzia protratta per piu’ di sette giorni e senza previa diffida, sia in caso di parere di compatibilità ambientale negativo. La VIA regionale, qual è quella richiesta per le discariche ed i siti di stoccaggio di rifiuti urbani, inoltre, è caratterizzata da mera discrezionalità tecnica e, pertanto, non appare corretta la definizione del procedimento da parte dell’organo politico Consiglio dei Ministri.
Criticabile è anche l’art. 8, comma 3, del d.l. che dispone: “E\' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui all\'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12,
19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche\' il deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito temporaneo”. Al di là della terminologia atecnica utilizzata (essendo il deposito temporaneo tutt’altra cosa, da riferire, peraltro, esclusivamente al perimetro di un’azienda), la proroga ex lege per tre anni di siti di stoccaggio o di deposito preliminare in attesa di smaltimento delle c.d. “ecoballe”, pur se attivati in assenza di procedimento di valutazione di impatto ambientale, pare finalizzata esclusivamente a limitare la tutela giurisdizionale di enti locali e cittadini interessati. Probabilmente la norma tende a escludere la possibilità di impugnare innanzi al TAR le autorizzazioni disposte mediante norma di legge. Ma, soprattutto nei casi in cui tali siti siano stati costruiti in assenza di valutazione di impatto ambientale, il tentativo di escludere la possibilità di sindacato del giudice amministrativo pare destinato a fallire. E’ noto, infatti che un atto amministrativo, qual’ è l’autorizzazione a costruire una discarica o la proroga dell’autorizzazione allo stoccaggio, è atto sostanzialmente amministrativo, anche se contenuto in una legge-provvedimento, ed è impugnabile dai soggetti interessati, anche se il competente TAR Lazio dovrà necessariamente investire del sindacato sulla norma la Corte Costituzionale. La proroga triennale ex lege, inoltre, è ancor di piu’ censurabile laddove non tiene conto del giudicato amministrativo già formato ( ed esiste in Campania piu’ di qualche caso): ad es. la proroga triennale ex lege dei siti di stoccaggio campani la cui realizzazione in violazione della disciplina VIA sia stata già accertata con sentenza del giudice amministrativo non tiene conto del limite del giudicato che tradizionalmente costituisce ostacolo insormontabile all’adozione di leggi-provvedimento.
Priva di innovatività alcuna è la norma contenuta nell’art. 4 del D.L. Essa affida alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione dei giudizi attinenti alla gestione dei rifiuti, posta in essere dall’amministrazione e dai soggetti ad essa equiparati anche in via comportamentale. La materia era stata, infatti, già chiarita, con la prima sentenza resa nell’interesse della legge dalle Sezioni Unite della Corte di Suprema di Cassazione (n. 27187 del 28 dicembre 2007). E ciò, in applicazione del nuovo criterio di riparto della giurisdizione, introdotto dalla Corte costituzionale nelle ormai note sentenze n. 204/04 e 191/06, basato sulla esistenza di esercizio di pubblico potere che radica la giurisdizione esclusiva.
Al di là di queste brevi osservazioni sugli aspetti amministrativi del d.l., ciò che veramente appare aberrante è la speciale disciplina processuale penale introdotta con l’art. 3.
Tutte le indagini preliminari pendenti in tutte le procure campane per “reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale” rientrano nella competenza del Procuratore della Repubblica di Napoli.
La norma non è strettamente riferita ai soli procedimenti penali concernenti l’accertamento dei reati ambientali commessi nell’esercizio della gestione commissariale dei rifiuti, ma si riferisce testualmente a tutti i procedimenti per reati ambientali non ancora definiti con l’archiviazione o l’esercizio dell’azione penale. Si tratta di miliardi di fascicoli aperti in tutte le procure campane che, probabilmente, non potranno neanche essere fisicamente ospitati negli incapienti (allo scopo) locali della Procura della Repubblica di Napoli, né trattati da un numero di magistrati che già oggi è assolutamente insufficiente a contrastare la locale criminalità ambientale.
Alla procura di Napoli, entro dieci giorni dal 23.5.2008, dovranno essere trasmessi tutti i procedimenti per l’accertamento dei reati ambientali, cioè, non solo dei procedimenti per l’accertamento dei reati in materia in materia di rifiuti, aria e acqua previsti dal D. Legs.vo 152/06, ma anche quelli riferiti a tutti gli altri reati contravvenzionali ambientali previsti dalle varie discipline ambientali di settore (ad es. art. 181 D. legs.vo 42/04 in materia di paesaggio, art. 30 L. 394/91 in materia di aree naturali protette ecc.ecc.).
Al di la’ di ogni riferimento alle norme ed ai principi generali sulla competenza territoriale, la norma è inaccettabile per i suoi effetti pratici e pare totalmente in contrasto con la dichiarata finalità di “fornire adeguate risposte, anche in termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita\' di indagine in ordine ai reati commessi nell\'ambito delle predette attivita\'di gestione dei rifiuti”. Ciò, sia perché si riferisce anche a reati assolutamente non interferenti con l’attività di gestione dei rifiuti (tali non sono tutti i reati ambientali), sia perché potrebbe portare alla prescrizione della maggior parte dei procedimenti per reati ambientali attualmente pendenti in Campania. Il rischio della prescrizione è accentuato dalla constatazione che non viene individuato nel d.l. alcun termine certo per il necessario adeguamento degli organici dei magistrati della della Procura della Repubblica di Napoli ad una mole infinita di nuovo lavoro, nè viene previsto alcunché in termini di adeguamento delle sedi e degli organici del personale amministrativo e di p.g.
Praticamente la massiccia prescrizione che conseguirebbe al tombamento a Napoli di tutte le indagini per reati ambientali attualmente pendenti avrebbe lo stesso effetto di una vera e propria amnistia dei reati ambientali commessi negli ultimi anni nell’intero territorio della regione Campania.
Dall’art. 3 non emerge, quindi, una tensione all’efficienza della risposta giudiziaria alla criminalità ambientale campana, ma, anzi, pare ravvisabile una ratio opposta.
Ma l’art. 3 contiene una ulteriore aberrazione: disarma la magistratura e la polizia giudiziaria dell’unico efficace strumento di contrasto al reato ambientale. Infatti è previsto che non potrà piu’ essere disposto il sequestro preventivo urgente ex art. 321, coma 3-bis, c.p.p. Le misure cautelari reali e personali potranno essere disposte solo da un (inesistente) G.I.P. collegiale presso il Tribunale di Napoli.
Ad es., colto in flagranza di reato in provincia di Avellino, l’abusivo smaltitore di rifiuti non potrà vedersi immediatamente sequestrato camion, carico e fondo da parte della p.g., ma sarà invitato (??) ad attendere che il P.M. di Napoli chieda ed ottenga il sequestro da parte del Tribunale collegiale di Napoli.
Ed ancora: tutte le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello collegiale presso il tribunale di Napoli, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
Altro che efficienza: i P.M. napoletani dovranno chiedere nuovamente l’applicazione delle misure cautelari al Tribunale collegiale napoletano con funzione di G.I.P.; quest’ultimo dovrà pronunciarsi nuovamente e, quindi, duplicherà il lavoro di applicazione delle misure cautelari già disposta dal giudice compepente ante d.l.
Per dimostrare che si tratta di norma assolutamente inefficiente, basti considerare solo i costi economici della duplicazione dei procedimenti già definiti di applicazione delle misure cautelari e reali.
Ma c’è di piu’: per dimostrare la totale irrazionalità ed inefficienza della norma occorrerà semplicemente chiedersi se la sua applicazione concreta non porterà al dissequestro di tutte le migliaia di discariche abusive sequestrate negli ultimi anni nell’intero territorio regionale campano ed alla liberazione dei pochi ecomafiosi ad oggi in stato di carcerazione preventiva.
Maurizio Balletta





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DECRETO-LEGGE 23 maggio 2008, n.90
Misure straordinarie per fronteggiare l\'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile.
(GU n. 120 del 23-5-2008)
Entrata in vigore del provvedimento: 23/5/2008

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n.
327;
Visto l\'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2005, n. 14, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 aprile 2005, n. 53;
Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290;
Visto il decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87;
Ritenuta la straordinaria necessita\' ed urgenza di adottare
adeguate iniziative volte al definitivo superamento dell\'emergenza
nel settore dei rifiuti in atto nel territorio della regione
Campania;
Considerata la gravita\' del contesto socio-economico-ambientale
derivante dalla situazione di emergenza in atto, suscettibile di
compromettere gravemente i diritti fondamentali della popolazione
della regione Campania, attualmente esposta a rischi di natura
igienico-sanitaria ed ambientale;
Considerate le ripercussioni in atto sull\'ordine pubblico;
Tenuto conto della necessita\' e dell\'assoluta urgenza di
individuare discariche utilizzabili per conferire i rifiuti urbani
prodotti nella regione Campania;
Considerato il continuo svilupparsi di incendi dei rifiuti
attualmente stoccati presso gli impianti di selezione e trattamento,
ovvero abbandonati sull\'intero territorio campano, e della
conseguente emissione di sostanze altamente inquinanti
nell\'atmosfera;
Ravvisata l\'ineludibile esigenza di disporre per legge
l\'individuazione e la realizzazione delle discariche necessarie per
lo smaltimento dei rifiuti, tenuto conto delle tensioni sociali che
rendono oltremodo critica la localizzazione degli impianti a servizio
del ciclo di smaltimento dei rifiuti, con riflessi dannosi di portata
imprevedibile per la salute delle popolazioni della regione, e della
conseguente necessita\' di procedere immediatamente allo smaltimento
dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori
urbani ed extraurbani;
Ritenuto altresi\' di inserire le misure emergenziali in un quadro
coerente con l\'esigenza del definitivo superamento del problema dello
smaltimento dei rifiuti in Campania, anche individuando soluzioni
alternative al conferimento in discarica dei rifiuti urbani mediante
il relativo smaltimento in impianti di termodistruzione;
Ritenuta la necessita\' di disporre in via legislativa interventi di
bonifica e di compensazione ambientale finalizzati ad assicurare
adeguata tutela al territorio della regione Campania, nonche\'
interventi per la raccolta differenziata dei rifiuti nello stesso
territorio;
Tenuto conto degli esiti dei molteplici procedimenti giudiziari che
hanno evidenziato il coinvolgimento della criminalita\' organizzata
nelle attivita\' di gestione dei rifiuti nella regione Campania e
considerata la necessita\' di fornire adeguate risposte, anche in
termini di efficienza, nello svolgimento delle attivita\' di indagine
in ordine ai reati commessi nell\'ambito delle predette attivita\' di
gestione dei rifiuti;
Tenuto conto dei reiterati e motivati provvedimenti giudiziari
cautelari che hanno disposto il sequestro degli impianti di
produzione dei combustibili da rifiuti (CDR) esistenti nella regione
Campania;
Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 237 e n. 239, del
18 - 26 giugno 2007, emesse nel giudizio di legittimita\'
costituzionale dell\'articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del
decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;
Vista la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.
27187 del 28 dicembre 2007, sulla giurisdizione del Giudice
amministrativo sui procedimenti cautelari in materia di gestione dei
rifiuti;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, della giustizia, dell\'interno, della difesa,
dell\'istruzione, dell\'universita\' e della ricerca e dell\'economia e
delle finanze;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 maggio 2008;
E m a n a

il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Nomina del Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri

1. Al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e\' attribuito il coordinamento della
complessiva azione di gestione dei rifiuti nella regione Campania per
il periodo emergenziale stabilito ai sensi dell\'articolo 5 della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
2. In deroga all\'articolo 1, commi 376 e 377, all\'articolo 3,
comma 44, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, agli articoli 2, 5 e
10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli articoli 4, 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in via di assoluta
irripetibilita\' e straordinarieta\' per far fronte alla gravissima
situazione in corso, e, comunque, fino al 31 dicembre 2009, alla
soluzione dell\'emergenza rifiuti nella regione Campania e\' preposto
un Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, di seguito denominato: «il Sottosegretario di Stato»; per
tale incarico, in via eccezionale e in deroga alle disposizioni degli
articoli 1 e 2 della legge 20 luglio 2004, n. 215, puo\' essere
nominato il Capo del Dipartimento della protezione civile, di cui
resta ferma la competenza ad esercitare in tale veste i compiti
attinenti alla protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992,
n. 225, nonche\' alla materia di cui all\'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre del 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nell\'ambito degli
indirizzi del competente Sottosegretario alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri. Al relativo onere, pari ad euro 86.500 per
l\'anno 2008 ed euro 173.000 per l\'anno 2009 si provvede a valere
sulle risorse di cui all\'articolo 17.
3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, in sostituzione dei Commissari delegati di cui
all\'articolo 1 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 11 gennaio 2008, n. 3639, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 9 dell\'11 gennaio 2008, e in data 30 gennaio 2008, n.
3653, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2008,
il Sottosegretario di Stato, con proprio decreto, provvede alla
nomina di uno o piu\' capi missione con compiti di amministrazione
attiva da esercitarsi su delega, che subentrano ai Commissari
delegati in carica, definendo le strutture di supporto sia sotto il
profilo dell\'organizzazione che del funzionamento, in sostituzione
delle strutture delle gestioni commissariali.
4. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e\' disciplinato
il subentro nelle competenze commissariali sulla base di quanto
previsto dal presente articolo, con utilizzo delle risorse umane e
strumentali a disposizione delle gestioni esistenti. Eventuali nuove
maggiori esigenze che si manifesteranno nel corso delle attivita\'
saranno fronteggiate a valere sul Fondo per la protezione civile per
la parte preordinata alla gestione delle emergenze. Le risorse
giacenti sulle contabilita\' speciali intestate ai Commissari delegati
confluiscono su apposita contabilita\' speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.
Art. 2.
Attribuzioni del Sottosegretario di Stato

1. Ai fini della soluzione dell\'emergenza rifiuti nella regione
Campania, il Sottosegretario di Stato, anche in deroga a specifiche
disposizioni legislative e regolamentari in materia ambientale,
paesaggistico-territoriale, di pianificazione del territorio e della
difesa del suolo, nonche\' igienico-sanitaria, e fatto salvo l\'obbligo
di assicurare le misure indispensabili alla tutela della salute e
dell\'ambiente, provvede, mediante procedure di affidamento coerenti
con la somma urgenza o con la specificita\' delle prestazioni
occorrenti, all\'attivazione dei siti da destinare a discarica, cosi\'
come individuati nell\'articolo 9.
2. Fermo restando quanto previsto dall\'articolo 3, comma 2, del
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, cosi\' come sostituito
dall\'articolo 2 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito,
con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, il
Sottosegretario di Stato puo\' altresi\' utilizzare le procedure di cui
all\'articolo 43 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita\', di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
con previsione di indennizzo che tenga conto delle spese sostenute
rivalutate a norma di legge, ovvero mediante procedure espropriative,
per l\'acquisizione di impianti, cave dismesse o abbandonate ed altri
siti per lo stoccaggio o lo smaltimento di rifiuti, a valere sul
fondo di cui all\'articolo 17.
3. Al fine di evitare interruzioni o turbamenti alla regolarita\'
della complessiva azione di gestione dei rifiuti e della connessa
realizzazione dei necessari interventi ed opere, ivi compresi i
termovalorizzatori, le discariche di servizio, i siti di stoccaggio
provvisorio e ogni altro impianto, il Sottosegretario di Stato puo\'
disporre l\'acquisizione di ogni bene mobile funzionale al corretto
espletamento delle attivita\' di propria competenza, riconoscendo al
proprietario gli indennizzi relativi alle spese sostenute rivalutate
a norma di legge, a valere sul fondo di cui all\'articolo 17.
4. I siti, le aree e gli impianti comunque connessi all\'attivita\'
di gestione dei rifiuti costituiscono aree di interesse strategico
nazionale, per le quali il Sottosegretario di Stato provvede ad
individuare le occorrenti misure, anche di carattere straordinario,
di salvaguardia e di tutela per assicurare l\'assoluta protezione e
l\'efficace gestione.
5. Fatta salva l\'ipotesi di piu\' grave reato, chiunque si introduce
abusivamente nelle aree di interesse strategico nazionale ovvero
impedisce o rende piu\' difficoltoso l\'accesso autorizzato alle aree
medesime e\' punito a norma dell\'articolo 682 del codice penale.
6. I poteri di urgenza, previsti dalla normativa vigente in materia
ambientale e di igiene pubblica comunque connessi alla gestione dei
rifiuti della regione Campania, o comunque anche indirettamente
interferenti sulla gestione stessa, sono esercitati dalle autorita\'
competenti, d\'intesa con il Sottosegretario di Stato.
7. Al fine di assicurare piena effettivita\' agli interventi ed alle
iniziative occorrenti per fronteggiare l\'emergenza in atto nella
regione Campania, il Sottosegretario di Stato e\' assistito dalla
forza pubblica ed a tale fine le autorita\' di pubblica sicurezza e le
altre autorita\' competenti garantiscono piena attuazione alle
determinazioni del Sottosegretario medesimo. Il Sottosegretario di
Stato richiede altresi\' l\'impiego delle Forze armate per
l\'approntamento dei cantieri e dei siti, per la raccolta ed il
trasporto dei rifiuti, nonche\' il concorso delle Forze armate stesse
unitamente alle Forze di polizia, per la vigilanza e la protezione
dei suddetti cantieri e siti.
8. Il Sottosegretario di Stato richiede alle autorita\' competenti,
in termini di stretta funzionalita\' rispetto alle competenze di cui
al presente articolo, l\'adozione di ogni provvedimento necessario
all\'esercizio delle prerogative di pubblica sicurezza previste dal
relativo testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. Fatta salva l\'ipotesi di piu\' grave reato, chiunque impedisce,
ostacoli o rende piu\' difficoltosa la complessiva azione di gestione
dei rifiuti e\' punito a norma dell\'articolo 340 del codice penale.
10. Chiunque distrugge, deteriora o rende inservibili, in tutto o
in parte, componenti impiantistiche e beni strumentali connessi con
la gestione dei rifiuti, e\' punito ai sensi dell\'articolo 635,
secondo comma, del codice penale.
11. Il Sottosegretario di Stato, in ragione del fondato pericolo di
interruzione, di ostacolo o di alterazione della regolare attivita\'
di gestione dei rifiuti, puo\' disporre, con proprio provvedimento, la
precettazione dei lavoratori a qualsiasi titolo impiegati
nell\'attivita\' di gestione medesima, ai sensi dell\'articolo 8 della
legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.
12. Nel caso di indisponibilita\', anche temporanea, del servizio di
raccolta e trasporto dei rifiuti derivante da qualsiasi causa, il
Sottosegretario di Stato e\' autorizzato al ricorso di interventi
alternativi anche attraverso il diretto conferimento di incarichi ad
altri soggetti idonei, a valere sulle risorse gia\' destinate alla
gestione dei rifiuti.
Art. 3.
Competenza dell\'autorita\' giudiziaria nei procedimenti penali
relativi alla gestione dei rifiuti nella regione Campania

1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei
rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania,
nonche\' a quelli ad essi connessi a norma dell\'articolo 12 del codice
di procedura penale, le funzioni di cui al comma 1, lettera a),
dell\'articolo 51 del codice di procedura penale sono attribuite al
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale
le esercita anche in deroga a quanto previsto dall\'articolo 2 del
decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive
modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per
le indagini preliminari e dell\'udienza preliminare sono esercitate da
magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure
cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in
composizione collegiale. Non si applicano le previsioni
dell\'articolo 321, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
3. Nei procedimenti indicati nel comma 1 nei quali si ravvisa il
coinvolgimento della criminalita\' organizzata, si applicano le
disposizioni dell\'articolo 371-bis del codice di procedura penale in
materia di attivita\' del Procuratore nazionale antimafia.
4. Nei casi previsti dal comma 1, se ne fa richiesta il Procuratore
della Repubblica di Napoli, il Procuratore generale presso la Corte
di appello di Napoli puo\', per giustificati motivi, disporre che le
funzioni di pubblico ministero per il dibattimento siano esercitate
presso il giudice competente da un magistrato designato dallo stesso
Procuratore della Repubblica.
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai
procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle
disposizioni medesime, per i quali non e\' stata esercitata l\'azione
penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni
dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono
trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei
commi 1 e 2.
6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice
diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se
entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice
competente non provvede a norma degli articoli 292, 317 e 321 del
codice di procedura penale.
7. Il Ministro della giustizia, sentito per quanto di competenza il
Consiglio superiore della magistratura, adotta le necessarie misure
di redistribuzione dei magistrati in servizio e di riallocazione del
personale amministrativo in servizio al fine di potenziare gli uffici
giudiziari di Napoli in funzione delle aumentate esigenze derivanti
dall\'applicazione del presente articolo. Agli oneri derivanti dal
trattamento di trasferimento, ove spettante, si provvede a valere
sulle risorse di cui all\'articolo 17.
8. Per tutta la durata dell\'emergenza, le aree destinate a
discarica ed a siti di stoccaggio di cui all\'articolo 9, nonche\'
quelle individuate con provvedimento del Sottosegretario di Stato,
possono essere sottoposte a sequestro preventivo quando ricorrono
gravi indizi di reato, sempreche\' il concreto pregiudizio alla salute
e all\'ambiente non sia altrimenti contenibile.
9. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia
al termine dello stato emergenziale in relazione al quale e\' emanato
il presente decreto, salvo che per i fatti commessi durante lo stato
emergenziale stesso.
Art. 4.
Tutela giurisdizionale

1. Ferme restando le disposizioni di cui all\'articolo 3 del
decreto-legge 30 novembre 2005 n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, con le risorse umane e
strumentali previste a legislazione vigente, sono devolute alla
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le
controversie, anche in ordine alla fase cautelare, comunque attinenti
alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in
essere con comportamenti dell\'amministrazione pubblica o dei soggetti
alla stessa equiparati. La giurisdizione di cui sopra si intende
estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente
tutelati.
2. Le misure cautelari, adottate da una autorita\' giudiziaria
diversa da quella di cui al comma 1, cessano di avere effetto ove non
riconfermate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto dall\'autorita\' giudiziaria competente ai sensi del
presente articolo.
Art. 5.
Termovalorizzatori di Acerra (NA) Santa Maria La Fossa (CE) e Salerno

1. Al fine di consentire il pieno rientro dall\'emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in
deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto
ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a
tutela dell\'ambiente e quelle concernenti le implementazioni
impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel
rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, e\' autorizzato, presso
il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento
dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03;
19.12.12; 19.12.10; 20.03.01, per un quantitativo massimo complessivo
annuo pari a 600.000 tonnellate.
2. In deroga a quanto disposto dall\'articolo 5 del decreto
legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e\'
autorizzato l\'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi
i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto
legislativo.
3. Fermo quanto previsto dall\'articolo 3 dell\'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2008, n.
3641, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 24 gennaio 2008,
e dall\'articolo 2, comma 2, dell\'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 2008 n. 3669, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, circa la
realizzazione dell\'impianto di termodistruzione nel comune di
Salerno, e\' altresi\' autorizzata la realizzazione del
termovalorizzatore di Santa Maria La Fossa (CE), conformemente al
parere positivo con prescrizioni reso dalla Commissione di
valutazione di impatto ambientale, fatta eccezione per quanto
previsto in tema di rifiuti ammessi a conferimento.
4. Agli oneri derivanti dall\'attuazione del presente articolo si fa
fronte nel limite delle complessive risorse recate dall\'articolo 17.
Art. 6.
Impianti di selezione e trattamento e di termovalorizzazione dei
rifiuti

1. Fatto salvo quanto previsto dall\'articolo 2 del decreto-legge
11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 2007, n. 87, deve essere realizzata una valutazione in
ordine al valore dei seguenti impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti, anche ai fini dell\'eventuale acquisizione a titolo oneroso
da parte della stessa societa\' affidataria del servizio di gestione
dei rifiuti, che tenga conto dell\'effettiva funzionalita\', della
vetusta\' e dello stato di manutenzione degli stessi: Caivano (NA),
Tufino (NA), Giugliano (NA), Santa Maria Capua Vetere (CE), Avellino
- localita\' Pianodardine, Battipaglia (SA) e Casalduni (BN), nonche\'
del termovalorizzatore di Acerra (NA). Detta valutazione e\'
effettuata da una Commissione composta da cinque componenti di
comprovata professionalita\' tecnica, nominati dal Presidente della
Corte d\'appello di Napoli, con spese a carico delle parti private
interessate e senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. All\'esito della procedura di valutazione di cui al comma 1, gli
impianti di selezione e trattamento possono essere convertiti in
impianti per il compostaggio di qualita\' e per le attivita\' connesse
alla raccolta differenziata ed al recupero, nonche\' per la
trasferenza dei rifiuti urbani. A tale fine, il Sottosegretario di
Stato dispone per la progettazione, la realizzazione e la gestione,
in termini di somma urgenza, delle conseguenti opere necessarie,
nell\'ambito delle risorse del Fondo di cui all\'articolo 17.
Art. 7.
Commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell\'incremento
dell\'efficienza procedimentale, il numero dei commissari che
compongono la Commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale
di cui all\'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica
14 maggio 2007, n. 90, e\' ridotto da sessanta a cinquanta, ivi
inclusi il presidente e il segretario. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto,
alla nomina dei cinquanta commissari, in modo da assicurare un
congruo rapporto di proporzione fra i diversi tipi di competenze ed
esperienze da ciascuno di essi apportate. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con
proprio decreto, di natura regolamentare, al riordino della
commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale.
2. All\'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, e\' aggiunto in fine il seguente periodo: «Le direzioni
sono coordinate da un Segretario generale.». La copertura dei
relativi oneri e\' assicurata mediante soppressione dei due posti di
funzione di livello dirigenziale generale effettivamente coperti di
cui all\'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 17 giugno 2003, n. 261. Ai sensi dell\'articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono stabilite le modalita\' tecniche, finanziarie e
organizzative degli uffici di diretta collaborazione, anche
relativamente all\'esigenza di graduazione dei compensi, nel rispetto
del principio di invarianza della spesa.
3. Il Segretario generale del Ministero dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e\' componente di diritto, a titolo
gratuito, della Commissione di cui al comma 1.
Art. 8.
Termovalorizzatore di Napoli, ecoballe e stoccaggi

1. Al fine di raggiungere un\'adeguata capacita\' complessiva di
smaltimento dei rifiuti prodotti nella regione Campania, il
Sottosegretario di Stato e\' autorizzato alla realizzazione di un
impianto di termovalorizzazione nel territorio del comune di Napoli,
mediante l\'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a
salvaguardia della salute della popolazione e dell\'ambiente. Il
sindaco del comune di Napoli individua, entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, il sito del predetto
impianto. In caso di mancato rispetto del predetto termine di trenta
giorni, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, delibera, in via sostitutiva, circa
l\'individuazione del sito da destinare alla realizzazione
dell\'impianto di termovalorizzazione, anche in deroga alle previsioni
edilizie ed urbanistiche vigenti.
2. In deroga alle disposizioni di cui all\'articolo 2 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ed agli articoli 191 e 208 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e\' autorizzato nella
regione Campania, per un triennio rispetto al termine di cui al
citato articolo 2, l\'esercizio degli impianti in cui i rifiuti,
aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12, 19.05.01, 19.05.03, 20.03.01,
sono scaricati e stoccati al fine di essere preparati per il
successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o
smaltimento.
3. E\' prorogato per un triennio rispetto al termine di cui
all\'articolo 2 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, lo
stoccaggio dei rifiuti aventi codice CER 19.12.10, 19.12.12,
19.05.01, 19.05.03, 20.03.01, in attesa di smaltimento, nonche\' il
deposito dei rifiuti stessi presso qualsiasi area di deposito
temporaneo.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte a valere
sulle risorse di cui all\'articolo 17.
Art. 9.
D i s c a r i c h e

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento in piena sicurezza dei
rifiuti urbani prodotti nella regione Campania, nelle more dell\'avvio
a regime della funzionalita\' dell\'intero sistema impiantistico
previsto dal presente decreto, nonche\' per assicurare lo smaltimento
dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento
dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e\'
autorizzata la realizzazione, nel pieno rispetto della normativa
comunitaria tecnica di settore, dei siti da destinare a discarica
presso i seguenti comuni: Sant\'Arcangelo Trimonte (BN) - localita\'
Nocecchie; Savignano Irpino (AV) - localita\' Postarza; Serre (SA) -
localita\' Macchia Soprana; nonche\' presso i seguenti comuni: Andretta
(AV) - localita\' Pero Spaccone (Formicoso); Terzigno (NA) - localita\'
Pozzelle e localita\' Cava Vitiello; Napoli localita\' Chiaiano (Cava
del Poligono - Cupa del cane); Caserta - localita\' Torrione (Cava
Mastroianni); Santa Maria La Fossa (CE) - localita\' Ferrandelle;
Serre (SA) - localita\' Valle della Masseria.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono autorizzati allo smaltimento
dei rifiuti contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.12.12;
19.05.01; 19.05.03; 20.03.01; 19.01.12; 19.01.14; 19.02.06; presso i
suddetti impianti e\' inoltre autorizzato lo smaltimento dei rifiuti
contraddistinti dai seguenti codici CER: 19.01.11*; 19.01.13*;
19.02.05*, nonche\' 19.12.11* per il solo parametro «idrocarburi
totali», provenienti dagli impianti di selezione e trattamento dei
rifiuti urbani, alla stregua delle previsioni derogatorie di cui
all\'articolo 18.
3. Ai fini dello smaltimento nelle discariche di cui al comma 1, i
rifiuti urbani oggetto di incendi dolosi o colposi sono assimilati ai
rifiuti aventi codice CER: 20.03.01.
4. Presso le discariche presenti nel territorio della regione
Campania e\' autorizzato anche il pretrattamento del percolato da
realizzarsi tramite appositi impianti ivi installati.
5. In deroga alle disposizioni relative alla valutazione di impatto
ambientale (VIA) di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4,
nonche\' alla pertinente legislazione regionale in materia, per la
valutazione relativa all\'apertura delle discariche ed all\'esercizio
degli impianti, il Sottosegretario di Stato procede alla convocazione
della conferenza dei servizi che e\' tenuta a rilasciare il proprio
parere entro e non oltre sette giorni dalla convocazione. Qualora il
parere reso dalla conferenza dei servizi non intervenga nei termini
previsti dal presente comma, il Consiglio dei Ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, si esprime in ordine al
rilascio della VIA entro i sette giorni successivi. Qualora il parere
reso dalla conferenza dei servizi sia negativo, il Consiglio dei
Ministri si esprime entro i sette giorni successivi.
6. L\'articolo 1 del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, e\'
abrogato.
7. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi
dell\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, sono definite,
d\'intesa con il Ministero dell\'economia e delle finanze, le
discipline specifiche in materia di benefici fiscali e contributivi
in favore delle popolazioni residenti nei comuni sedi di impianti di
discarica, previa individuazione della specifica copertura
finanziaria, con disposizione di legge.
8. Il primo periodo del comma 4 dell\'articolo 191 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e\' cosi\' sostituito: «Le ordinanze
di cui al comma 1 possono essere reiterate per un periodo non
superiore a 18 mesi per ogni speciale forma di gestione dei
rifiuti.».
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, ad eccezione del
comma 7, si fa fronte a valere sulle risorse di cui all\'articolo 17.
Art. 10.
Impianti di depurazione

1. Sono autorizzate presso gli impianti di depurazione delle acque
reflue, siti nella regione Campania, le attivita\' di trattamento e
smaltimento del percolato prodotto dalle discariche regionali.
2. In deroga alle disposizioni in materia di disciplina degli
scarichi di cui all\'articolo 18, e\' autorizzata, per il periodo di
tempo strettamente necessario, l\'immissione nei corpi idrici
ricettori degli scarichi provenienti dagli impianti di depurazione,
nella misura non superiore al 50 per cento rispetto ai limiti fissati
dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, previa valutazione da parte di un apposito gruppo di
lavoro, istituito, senza maggiori oneri, dal Sottosegretario di Stato
e composto da esperti individuati nell\'ambito delle amministrazioni
statali e regionali competenti per materia, cui non spetta alcun
compenso, avente il compito di valutare la presunta entita\' e durata
degli effetti in relazione alle specifiche caratteristiche ambientali
e del sistema antropico dei siti che ospitano i predetti impianti.
Art. 11.
Raccolta differenziata

1. Ai comuni della regione Campania che non raggiungano l\'obiettivo
minimo di raccolta differenziata pari al 25 per cento dei rifiuti
urbani prodotti entro il 31 dicembre 2008, il 35 per cento entro il
31 dicembre 2009 e il 50 per cento entro il 31 dicembre 2010, fissati
dal Piano regionale dei rifiuti adottato con ordinanza del
Commissario delegato per l\'emergenza dei rifiuti n. 500 del
30 dicembre 2007, e\' imposta una maggiorazione sulla tariffa di
smaltimento dei rifiuti indifferenziati pari rispettivamente al 25
per cento, 35 per cento e al 50 per cento dell\'importo stabilito per
ogni tonnellata di rifiuto conferita agli impianti di trattamento e
smaltimento.
2. Il Sottosegretario di Stato verifica il raggiungimento degli
obiettivi di cui al comma 1, adottando le opportune misure
sostitutive, anche mediante la nomina di commissari ad acta, nei
confronti delle amministrazioni che non abbiano rispettato gli
obiettivi medesimi, nell\'ambito delle risorse di bilancio disponibili
delle stesse amministrazioni.
3. L\'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
e\' abrogato.
4. Per il monitoraggio della raccolta differenziata, i sindaci dei
comuni della regione Campania inviano mensilmente al Sottosegretario
di Stato i dati di produzione dei rifiuti e di raccolta
differenziata, da pubblicare mediante modalita\' individuate dal
Sottosegretario di Stato, nell\'ambito delle risorse di bilancio
disponibili.
5. I Presidenti delle province della regione Campania, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adottano
le necessarie iniziative per disincentivare l\'utilizzo dei beni «usa
e getta», fatta eccezione per i materiali compostabili. Tale norma
non si applica alle strutture sanitarie e veterinarie a carattere
pubblico e privato.
6. I sindaci dei comuni della regione Campania, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
promuovono ogni occorrente iniziativa per favorire il compostaggio
domestico dei rifiuti organici, nell\'ambito delle risorse di bilancio
disponibili.
7. Presso le sedi della pubblica amministrazione, della grande
distribuzione, delle imprese con personale dipendente superiore a
cinquanta unita\' e dei mercati all\'ingrosso e ortofrutticoli della
regione Campania e\' fatto obbligo di provvedere alla raccolta
differenziata; i rappresentanti legali degli enti predetti rendono al
Sottosegretario di Stato, con cadenza trimestrale, i dati della
raccolta differenziata operata.
8. Nelle more della costituzione delle societa\' provinciali di cui
all\'articolo 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n.
4, modificato dall\'articolo 1 della legge della regione Campania
14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino della provincie di Napoli
e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio
1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui
gestione e\' affidata ad un soggetto da individuare con successivo
provvedimento del Sottosegretario di Stato.
9. Ai mezzi e alle attrezzature necessari all\'attivazione della
raccolta differenziata, nei comuni afferenti ai consorzi di cui al
comma 8, si fa fronte con i corrispettivi previsti dall\'accordo
quadro ANCI-CONAI sottoscritto il 14 dicembre 2004, per il
conferimento dei rifiuti di imballaggio devoluti a tale scopo alla
apposita contabilita\'. Tali corrispettivi sono destinati all\'acquisto
delle attrezzature ed al noleggio dei mezzi necessari all\'attivazione
della raccolta differenziata.
10. Il CONAI, con oneri a proprio carico, e\' tenuto a predisporre
ed effettuare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, in collaborazione con i capi missione, una
capillare campagna di comunicazione finalizzata ad incrementare i
livelli di raccolta differenziata nei comuni della regione Campania.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare procede, con proprio decreto, a definire le modalita\' tecniche,
finanziarie ed organizzative necessarie ad assicurare l\'uniformita\'
di indirizzo e l\'efficacia delle iniziative attuative della campagna
di comunicazione di cui al presente comma.
11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il comune di Napoli e ASIA S.p.A., gestore di
raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, presentano un piano di
raccolta differenziata adeguato alla popolazione residente. In caso
di inadempienza o di mancata attuazione del predetto piano, il
Sottosegretario di Stato provvede in via sostitutiva, con oneri a
carico del bilancio del comune di Napoli.
12. Al fine di realizzare idonee iniziative di compensazione
ambientale, il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, sentito il Sottosegretario di Stato, promuove la stipula di
accordi, anche integrativi di quelli gia\' sottoscritti direttamente
dagli enti territoriali interessati, con soggetti pubblici o privati.
Agli interventi di cui al presente comma, per l\'importo di 47 milioni
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 si fa fronte a carico del
Fondo per le aree sottoutilizzate con le risorse disponibili
destinate a tali scopi dalla programmazione del Fondo stesso, in
coerenza con il quadro strategico nazionale 2007-2013.
Art. 12.
Corresponsione degli importi dovuti a subappaltatori, fornitori e
cottimisti

1. Fermi restando gli obblighi gravanti sulle originarie societa\'
affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti, di cui
all\'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006 n. 21, i
capi missione possono provvedere alle necessarie attivita\' solutorie
nei confronti degli eventuali creditori, subappaltatori, fornitori o
cottimisti delle stesse societa\' affidatarie, a scomputo delle
situazioni creditorie vantate dalle societa\' affidatarie medesime
verso la gestione commissariale per l\'importo massimo di quaranta
milioni di euro.
2. Ai fini del pagamento diretto, le societa\' originariamente
affidatarie o eventuali societa\' ad esse subentrate dovranno
trasmettere i contratti registrati e le fatture protocollate ai capi
missione contenenti la parte delle attivita\' eseguite dai soggetti di
cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui al presente articolo si fa fronte con le
risorse del Fondo di cui all\'articolo 17.
Art. 13.
Informazione e partecipazione dei cittadini

1. Il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto definisce, con proprio provvedimento, le iniziative,
anche di carattere culturale e divulgativo, volte ad assicurare
l\'informazione e la partecipazione dei cittadini e degli enti
pubblici e privati, senza maggiori oneri.
2. Le attivita\' di informazione della popolazione sono attuate in
collaborazione con le amministrazioni centrali e territoriali ed in
accordo con il Dipartimento per l\'informazione e l\'editoria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, nell\'ambito delle risorse
disponibili a legislazione vigente, anche in collaborazione con
soggetti privati.
3. Al fine di assicurare la piu\' compiuta attuazione delle
disposizioni di cui alla legge 7 giugno 2000, n. 150, nell\'ambito del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente
l\'organizzazione del Dipartimento della protezione civile sono
disciplinate le competenze previste da tale legge, senza ulteriori
oneri per il bilancio dello Stato.
4. Il Ministro dell\'istruzione, dell\'universita\' e della ricerca
assume, nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, tutte
le iniziative necessarie a garantire una adeguata informazione sui
temi ambientali e attinenti alla gestione ed allo smaltimento dei
rifiuti.
5. A partire dall\'anno scolastico 2008-2009 negli istituti
scolastici di ogni ordine e grado della regione Campania, al fine di
assicurare agli studenti ogni utile informazione in ordine alla
corretta gestione dei rifiuti domestici, vengono assunte specifiche
iniziative nell\'ambito delle discipline curricolari, anche mediante
ricorso ad interventi didattico-educativi integrativi.
6. Con decreto del Ministro dell\'istruzione, dell\'universita\' e
della ricerca, di concerto con il Ministro dell\'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sono definite le modalita\'
attuative delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, nell\'ambito delle
risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art. 14.
Norma di interpretazione autentica

1. L\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonche\'
l\'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401,
si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle
predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di
legittimita\' di cui all\'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n.
20.
Art. 15.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita\'
dell\'Amministrazione

1. Nei limiti delle risorse di cui all\'articolo 17, destinate ad
iniziative di spese di parte corrente, in relazione ai maggiori
compiti assegnati dal presente decreto, il Sottosegretario di Stato
ed il Dipartimento della protezione civile sono autorizzati, anche in
deroga alla normativa vigente a:
a) prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato e le
collaborazioni coordinate e continuative in atto fino alla cessazione
delle situazioni di grave necessita\' in corso e, comunque, non oltre
il 31 dicembre 2009;
b) avvalersi di personale di comprovata qualificazione
professionale proveniente da enti e aziende pubbliche o private,
stipulando all\'uopo contratti di diritto privato della durata massima
di un anno e, comunque, con scadenza non successiva al 31 dicembre
2009, non rinnovabili.
2. Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri e\'
disciplinata l\'organizzazione delle strutture di missione di cui
all\'articolo 1, comma 3, ai sensi delle relative disposizioni di cui
al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e sono determinati gli
emolumenti spettanti al personale comunque coinvolto nella gestione
delle attivita\' di cui al presente decreto, ivi compreso quello
appartenente alle Forze di polizia, alle Forze armate, ed al Corpo
dei vigili del fuoco.
3. Le risorse finanziarie comunque dirette al perseguimento delle
finalita\' inerenti all\'emergenza rifiuti nella regione Campania anche
afferenti al Fondo di protezione civile sono insuscettibili di
pignoramento o sequestro e sono privi di effetto i pignoramenti gia\'
notificati.
Art. 16.
Disposizioni per assicurare la complessiva funzionalita\'
dell\'Amministrazione

1. In relazione ai maggiori oneri assegnati al Dipartimento della
protezione civile dal presente decreto:
a) il personale non dirigenziale del ruolo speciale della
protezione civile di cui all\'articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, proveniente dai
ruoli ad esaurimento della legge 28 ottobre 1986, n. 730, ed assunto
in ruolo nella ex sesta qualifica funzionale, e\' immesso, anche in
soprannumero, previo espletamento di apposita procedura selettiva,
nell\'area terza fascia retributiva F1 del medesimo ruolo;
b) anche al fine di assicurare interventi adeguati alla
risoluzione delle problematiche di cui all\'articolo 1, nonche\' con
riferimento all\'esigenza di disporre di idonee strutture di missione,
il comma 2 dell\'articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e\'
sostituito dal seguente:
«2. I posti dirigenziali di seconda fascia di cui al comma 1 sono
ricoperti:
a) nella misura del 50 per cento tramite concorso pubblico;
b) nella misura del 50 per cento tramite concorso per titoli ed
esami riservato al personale in servizio presso il Dipartimento della
protezione civile, con valutazione delle esperienze professionali
maturate anche tramite lo svolgimento di funzioni dirigenziali presso
il medesimo Dipartimento.».
2. Il Dipartimento per la protezione civile e\' autorizzato:
a) ad avvalersi di una unita\' di personale dirigenziale
appartenente a societa\' a totale o prevalente capitale pubblico
ovvero a societa\' che svolgono istituzionalmente la gestione di
servizi pubblici, da inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di
prima fascia, di cui all\'articolo 9-ter del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni;
b) ad inquadrare nel ruolo speciale dei dirigenti di prima fascia
di cui all\'articolo 9-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
303, e successive modificazioni, i dirigenti titolari di incarichi di
prima fascia presso il Dipartimento della protezione civile ai sensi
dell\'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, che abbiano maturato, alla data di entrata in vigore del
presente decreto, almeno 5 anni di anzianita\' nell\'incarico.
3. Agli oneri derivanti dall\'attuazione del comma 1, lettera a),
valutati in euro 35.000 per l\'anno 2008 e in euro 70.000 a decorrere
dall\'anno 2009, si provvede a valere sull\'autorizzazione di spesa di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, come determinata
dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Agli oneri
derivanti dall\'attuazione del comma 2, lettere a) e b), valutati in
euro 0,375 milioni per l\'anno 2008 e in euro 0,75 milioni a decorrere
dall\'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione
dell\'autorizzazione di spesa di cui all\'articolo 3, comma 89, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Art. 17.
Copertura finanziaria investimenti

1. Per far fronte alle spese derivanti dal presente decreto, ad
eccezione di quelle derivanti dall\'articolo 16 e\' istituito il Fondo
per l\'emergenza rifiuti Campania nello stato di previsione del
Ministero dell\'economia e delle finanze per l\'anno 2008 - Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile,
con dotazione pari a 150 milioni di euro che costituisce limite di
spesa per il trasferimento delle risorse, in relazione alle esigenze,
sulla apposita contabilita\' speciale di cui un importo pari al dieci
per cento e\' destinato a spese di parte corrente finalizzate alla
risoluzione dell\'emergenza.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede
mediante riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui
all\'articoli 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per un importo
di 450 milioni di euro, per l\'anno 2008, al fine di compensare gli
effetti sui saldi di finanza pubblica.
3. Il Ministro dell\'economia e delle finanze e\' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 18.
Deroghe

1. Per le finalita\' di cui al presente decreto, il Sottosegretario
di Stato e i capi missione sono autorizzati a derogare, nel rispetto
dei principi fondamentali in materia di tutela della salute
dell\'ambiente e del patrimonio culturale, alle specifiche
disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione
incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni
culturali, e di cui, in via non esclusiva, si riportano le seguente
disposizioni:
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 216 e 217;
legge 20 marzo 1865, n. 2248, recante «Legge sui lavori pubblici»
articoli 7 e 11, allegato F, titolo VI, articolo 331;
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni, recante «Nuove disposizioni sull\'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilita\' generale dello Stato»; in particolare
titolo I, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15,
19, 20;
regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, recante «Riordinamento e
riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani»
articoli 1, 7, 8, 12, 17;
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante «Regolamento per
l\'amministrazione del patrimonio e per la contabilita\' generale dello
Stato» e successive modificazioni, titolo II, articoli 37, 38, 39,
40, 41, 42, 119;
legge 16 giugno 1927, n. 1766 recante «Conversione in legge del
R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi
civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica
l\'articolo 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio
1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall\'articolo 2 del
R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751», articolo 12; e R.D. 26 febbraio 1928,
n. 332, recante «Regolamento usi civici del Regno»; e legge 17 agosto
1942, n. 1150, recante «Legge urbanistica» titoli I, II e III;
legge 30 novembre 1950, n. 996, recante «Definitivita\' dei
provvedimenti adottati dai prefetti, in base all\'articolo 7 della
legge 20 marzo 1865, n. 2248»;
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, recante «Testo unico delle
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello
Stato» articolo 56;
legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di
missione e di trasferimento dei dipendenti statali»; articolo 8,
comma 1, secondo periodo;
legge 28 gennaio 1977, n. 10, recante «Norme per l\'edificabilita\'
dei suoli» articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 10;
D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, recante «Attribuzione delle
funzioni amministrative ai comuni, alle province ed alle comunita\'
montane», articoli 69, 81, 82 e 101;
legge regione Campania 31 ottobre 1978, n. 51, e successive
modificazioni, articoli 25, 26, 27, 28 e 29;
legge regione Campania 7 gennaio 1983, n. 9, articoli 2 e 5;
decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con
modificazione, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, recante
«Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare
interesse ambientale»;
D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante «Attuazione delle
direttive CEE concernenti norme in qualita\' dell\'aria relativamente a
specifici agenti inquinanti ed inquinamento prodotto da impianti
industriali ai sensi dell\'articolo 15 della legge 16 aprile 1987, n.
183» articoli 6, 7, 8 e 17;
legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi»;
legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree
protette» articoli 6, 11 e 13;
legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10;
legge della regione Campania 1° marzo 1994, n. 11;
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373, recante «Regolamento recante
devoluzione delle funzioni dei Comitati interministeriali soppressi e
per il riordino della relativa disciplina»;
legge della regione Campania 13 aprile 1995, n. 17;
D.P.R. 5 giugno 1995, recante «Istituzione dell\'Ente parco
nazionale del Vesuvio», allegato A articoli 3, 4, 5, 7 e 8;
legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza
e la regolazione dei servizi di pubblica utilita\'. Istituzione delle
Autorita\' di regolazione dei servizi di pubblica utilita» articolo 2,
comma 12 e articolo 3, commi 1 e 7;
D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, «Regolamento recante disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma
dell\'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
legge della regione Campania 13 agosto 1998, n. 16, articoli 10 e
11;
D.P.R. 10 ottobre 1998, n. 408, recante «Regolamento recante
norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro
rimorchi.» articoli 4, 5, 6, 7, 8, 12, 14, 16, e 18;
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, «Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell\'energia elettrica», articolo 3, comma 12 e articolo 15;
D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, recante «Regolamento di
attuazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 legge quadro in
materia di lavori pubblici e successive modificazioni», articoli 9 e
12;
decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145,
recante «Regolamento recante il capitolato generale d\'appalto dei
lavori pubblici, ai sensi dell\'articolo 3, comma 5, della legge
11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni», articoli 29 e
30;
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico
delle leggi sull\'ordinamento degli enti locali», articoli 50 e 54;
D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica utilita» cosi\' come modificato e integrato dal decreto
legislativo 27 dicembre 2002, n. 302;
legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)», articolo 24;
decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti» articoli 2,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 e 16 punto 2.4.2 dell\'allegato I;
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
in data 13 marzo 2003 articoli 2, 3 e 4, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003;
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei
beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell\'articolo 10 della legge
6 luglio 2002, n. 137» come modificato dal decreto legislativo
26 marzo 2008, n. 63, articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 135,
142, 143, 146, 147, 150, 152, 169, 181;
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare 3 agosto 2005, recante «Definizione dei criteri di
ammissibilita\' dei rifiuti in discarica» articoli 1, comma 2, 3,
comma 1, 4 commi 1 e 3, 6, 7, 8, 10, comma 3;
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in
materia ambientale» articoli 101, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110,
118, 120, 121, 124, 125, 178, 182, 183, 191, 192, 193, 194, 196, 200,
202, 205, 208, 209, 211, 212, 214, 215, 216, 238, 242, 247, 256, 257,
258, 269, 270, 271, 272, 273, 281, 304;
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» articoli 3, 6, 7,
29, 34, 37, 40, 48, 53, 55, 56, 57, 67, 72, 75, 80, 81, 82, 83, 84,
88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 111, 112, 118, 122, 123, 125,
126, 127, 128, 129, 132, 133, 141, 144, titolo III, capo IV - sezioni
I, II e III 241 e 243 e relative disposizioni del D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 554;
decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante «Misure
straordinarie emergenza rifiuti Campania» articolo 1, comma 1,
articolo 3, comma 1-ter;
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)» articolo 1, commi 1117 e 1118;
decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, recante «Interventi
straordinari per emergenza settore smaltimento rifiuti Campania»,
articolo 1, comma 3, articolo 3;
legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4 come modificata
dalla legge regionale 14 aprile 2008, n. 4;
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione
dell\'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»,
articoli 18, 46, 225 e allegati;
le normative statali e regionali in materia di espropriazioni,
salvaguardando il diritto di indennizzo dei soggetti espropriandi;
leggi regionali strettamente collegate agli interventi da
eseguire.
Art. 19.
Cessazione dello stato di emergenza nella regione Campania

1. Lo stato di emergenza dichiarato nella regione Campania, ai
sensi dell\'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il
31 dicembre 2009.
Art. 20.
Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara\' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 23 maggio 2008
NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare
Alfano, Ministro della giustizia
Maroni, Ministro dell\'interno
La Russa, Ministro della difesa
Gelmini, Ministro dell\'istruzione,
dell\'universita\' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Alfano