Corte Costituzionale ord. 344 del 27 ottobre 2006
Tutela dell'ambiente - Regione Piemonte -Soggetti gestori di impianti
di recupero dei rifiuti -Obbligo di corrispondere un contributo ai
comuni sede degliimpianti.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
-
Franco
BILE
Presidente
- Giovanni Maria
FLICK
Giudice
- Francesco
AMIRANTE
”
-
Ugo
DE
SIERVO
”
-
Romano
VACCARELLA
”
-
Paolo
MADDALENA
”
-
Alfio
FINOCCHIARO
”
-
Alfonso
QUARANTA
”
-
Franco
GALLO
”
-
Luigi
MAZZELLA
”
-
Gaetano
SILVESTRI
”
-
Sabino
CASSESE
”
- Maria Rita
SAULLE
”
-
Giuseppe
TESAURO
”
- Paolo Maria
NAPOLITANO
”
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22
della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui sostituisce l'art. 16,
comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24
(Norme per la gestione dei rifiuti), promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 2 maggio 2003,
depositato in cancelleria il successivo 16 maggio ed iscritto al n. 47
del registro ricorsi 2003.
Visto l'atto di costituzione della
Regione Piemonte;
udito nell'udienza pubblica del 26
settembre 2006 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;
uditi l'avvocato dello Stato Giuseppe
Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Anita
Ciavarra per la Regione Piemonte.
Ritenuto che, con ricorso notificato il
2 maggio 2003 e depositato presso la cancelleria della Corte il
successivo 16 maggio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha
impugnato l'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n.
2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui sostituisce
l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002,
n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), deducendone il contrasto con
i principi contenuti negli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che
promuovono ed incentivano il recupero dei rifiuti, nonché
con gli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della
Costituzione;
che la norma, nella parte in cui prevede
che i soggetti che gestiscono impianti di recupero dei rifiuti devono
corrispondere ai Comuni un contributo, è sospettata di
illegittimità costituzionale sotto vari profili;
che, innanzitutto, il ricorrente ritiene
che la disposizione regionale sia in contrasto con le
finalità e con i principi contenuti negli articoli 2 e 4 del
d.lgs. n. 22 del 1997;
che deduce, inoltre, che la norma
impugnata sarebbe in contrasto con il sopra richiamato decreto
legislativo n. 22 del 1997, in quanto quest'ultimo riserva allo Stato
l'indicazione delle misure economiche finalizzate al riciclaggio dei
rifiuti, nonché tutte le altre iniziative economiche in
materia, come confermato dall'art. 117, secondo comma, lettera s),
della Costituzione;
che altro profilo di censura dedotto dal
Presidente del Consiglio dei ministri attiene all'art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio di
ragionevolezza;
che la difesa dello Stato osserva, in
proposito, che la disciplina statale in materia di rifiuti, in ragione
delle indicazioni dell'Unione europea, tende ad incentivare il recupero
degli stessi attraverso l'assoggettamento ad un percorso produttivo che
li assimili alle materie prime;
che, pertanto, prevedere una
discriminazione economica tra processi produttivi, a livello regionale,
implica una reviviscenza di un impianto normativo del tutto superato
dalla legislazione sia comunitaria che nazionale, secondo le quali la
manipolazione dei rifiuti deve costituire sempre un costo collettivo;
che la disposizione impugnata sarebbe,
altresì, incongrua là dove individua tale costo
in una misura determinata solo nel minimo, senza indicare parametri
razionali cui ancorare l'effettiva quantificazione dell'onere posto a
carico dell'impresa che recupera i rifiuti;
che, infine, la disposizione regionale
in esame, nell'introdurre una tassa per le sole imprese che operano nel
territorio regionale, altererebbe le regole poste a tutela della
concorrenza;
che, sulla base delle censure sopra
richiamate, l'Avvocatura generale dello Stato ha concluso chiedendo che
sia dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma de
qua;
che si è costituita la
Regione resistente e ha dedotto, in via preliminare,
l'inammissibilità del ricorso sotto il profilo del difetto
di interesse alla impugnazione, in quanto il contributo in questione
è stato introdotto dalla legge regionale n. 24 del 2002, che
non ha costituito oggetto di doglianza sul punto;
che, nel merito, ha concluso per
l'infondatezza delle questione di costituzionalità proposta;
che, in particolare, la Regione ha
svolto le seguenti argomentazioni: a) le attività di
recupero dei rifiuti rientrano nella competenza pianificatoria e
gestionale del sistema organizzativo regionale; b) non è
evocabile il parametro costituzionale di cui all'art. 117, secondo
comma, lettera s), della Costituzione, a sostegno di una ritenuta
competenza esclusiva dello Stato, in quanto quest'ultima non
è riscontrabile nelle disposizioni del d.lgs. n. 22 del
1997, e non viene in rilievo, nella fattispecie in esame, la tutela
dell'ambiente; c) la norma impugnata non costituisce,
altresì, una sorta di tassa generalizzata, come ritenuto dal
ricorrente, ma integra una misura economica compensativa per la
realizzazione di determinati impianti che procurano disagio al
territorio sul quale insistono e che, per tale motivo, incontrano
ostacolo e difficoltà nella localizzazione; d) il contributo
è fissato nell'entità minima, ma l'aumento
può essere stabilito solo sulla base di un volontario
accordo con i soggetti gestori; e) la prospettata lesione dell'art. 120
della Costituzione non è sorretta da alcuna motivazione, e
non assume, altresì, rilievo la dedotta violazione delle
regole poste a tutela della concorrenza, in quanto la disposizione in
esame non introduce alcuna tassa;
che, in prossimità
dell'udienza pubblica, la Regione Piemonte ha depositato memoria con la
quale ha ribadito le difese svolte e, ancor prima, ha eccepito
l'inammissibilità del ricorso in ragione del tardivo
deposito dello stesso, oltre il termine di dieci giorni dalla
notificazione stabilito dall'art. 31, quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87.
Considerato che con il ricorso indicato
in epigrafe il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato
l'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo 2003, n. 2 (Legge
finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui sostituisce l'art. 16,
comma 3, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24
(Norme per la gestione dei rifiuti), deducendone il contrasto con i
principi contenuti negli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui
rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della
direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), che
promuovono ed incentivano il recupero dei rifiuti, nonché
con gli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120 della
Costituzione;
che si è costituita la
Regione Piemonte ed ha chiesto che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
che, in particolare, la resistente ha
rilevato il tardivo deposito del ricorso, oltre il termine di dieci
giorni dalla notificazione stabilito dall'art. 31, quarto comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87;
che detta eccezione, in quanto attiene
alla corretta instaurazione del giudizio di
costituzionalità, deve essere esaminata in via preliminare
rispetto alle ulteriori argomentazioni difensive delle parti;
che l'eccezione deve essere accolta in
quanto il ricorso dello Stato, notificato il 2 maggio 2003, risulta
depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale in data 16
maggio 2003, e cioè oltre il termine di dieci giorni dalla
notifica stabilito dal sopra richiamato art. 31, quarto comma, della
legge n. 87 del 1953; termine che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, è perentorio (ordinanze n. 218 del 2006, n.
20 del 2005 e n. 126 del 1997);
che, conseguentemente, il ricorso deve
essere dichiarato improcedibile per tardività del suo
deposito.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara improcedibile il ricorso
proposto avverso l'art. 22 della legge della Regione Piemonte 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), nella parte in cui
sostituisce l'art. 16, comma 3, della legge della Regione Piemonte 24
ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevata, in
riferimento agli articoli 3, 117, secondo comma, lettere e) e s), e 120
della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il
ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 2006.
F.to:
Franco BILE, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 ottobre 2006.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Rifiuti. Soggetti gestori di impianti di recupero dei rifiuti
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