Cass. Sez. III n. 18779 del 16 maggio 2012 (CC.15 mar. 2012)
Pres.De Maio Est.Sarno Ric. Martino e altro
Rifiuti. Speciale competenza dell'A.G. di Napoli

In tema di procedimenti penali relativi alla gestione dei rifiuti nella Regione Campania, ai sensi del 3 D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv. con modd. in L. 14 luglio 2008, n. 123, non è affetto da nullità ex art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen. il sequestro preventivo emesso dal gip quale giudice monocratico e senza il rispetto della composizione collegiale.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 15/03/2012
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - ORDINANZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 662
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro Maria - Consigliere - N. 42514/2011
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) MARTINO ELENO N. IL 01/07/1968;
2) BALDASCINO GIUSEPPE N. IL 09/01/1949;
avverso l'ordinanza n. 1670/2011 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI, del 16/08/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
sentite le conclusioni del PG Dott. Baglione Tindari l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
In data 29 luglio 2011 Martino Eleno e Baldascino Giuseppe proponevano appello avverso il provvedimento emesso dalla quinta sezione penale del tribunale di Napoli alla data del 18 luglio 2011 con il quale veniva respinta la richiesta di revoca per inefficacia e/o nullità del decreto di convalida di sequestro preventivo d'urgenza emesso dal gip del tribunale di Napoli in data 8 agosto 2008 sui beni di proprietà degli istanti e della ditta "La montanara tufo SNC", sottoposti alla misura cautelare per la violazione delle disposizioni del D.L. n. 90 del 2008 recante le misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella Regione Campania.
Dinanzi alla quinta sezione del tribunale era stata in particolare censurata la mancata applicazione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3 in quanto il pubblico ministero procedente aveva rimesso per competenza gli atti al gip di Napoli in composizione monocratica anziché collegiale come previsto dal decreto legge e l'istanza difensiva era stata respinta sul rilievo che la questione dedotta non poteva essere più esaminata in quanto posta per la prima volta oltre la conclusione dell'udienza preliminare e, cioè, oltre il termine di decadenza indicato dall'art. 33 quinquies c.p.p., cui occorre fare riferimento, secondo la quinta sezione del tribunale, per l'ipotesi in cui proceda il giudice monocratico in luogo di quello collegiale. Il tribunale del riesame di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe, ha rigettato l'appello assumendo essere intervenuto nella specie il giudicato cautelare sul rilievo che avverso il provvedimento di sequestro era stato proposta istanza di riesame decisa con ordinanza del 24.9.2008 e che la stessa non era stata impugnata in cassazione ed inoltre che, per quanto attiene alle doglianze sul fumus del reato, in sede di appello possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità dell'imposizione del vincolo, e limitate, dunque, alla persistenza delle ragioni giustificanti il mantenimento della misura.
In questa sede entrambi i ricorrenti chiedono in via principale l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza citata ed in via subordinata l'annullamento con rinvio ad altra sezione del tribunale del riesame di Napoli.
In sostanza fanno rilevare come sia la quinta sezione penale che la sezione del riesame abbiano erroneamente ritenuto non applicabile al caso in esame la disposizione del D.L. n. 90 del 2008, art. 3 e come sia errato il presupposto secondo cui l'eccezione sarebbe stata tardivamente sollevata in quanto all'udienza del 20.1.2011, dinanzi al giudice dell'udienza preliminare, la difesa aveva concluso chiedendo emettersi sentenza di non luogo a procedere e, in via subordinata, di trasmettere gli atti al pubblico ministero alla luce del decreto rifiuti del 23 maggio 2008 numero 90, in palese contrasto con quanto sostenuto dalla quinta sezione penale del tribunale di Napoli. Si censura inoltre che il riesame non si sia fatto carico di esaminare tale aspetto della questione limitandosi a considerazioni sul giudicato cautelare, trattandosi di nullità assoluta in quanto attinente alla capacità del giudice, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del processo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Va anzitutto rilevato che la doglianza del ricorrente in questa sede sembra circoscritta al profilo di incompetenza del GIP del tribunale di Napoli in composizione monocratica ad adottare il provvedimento di sequestro sul presupposto che il D.L. n. 90 del 2008, art. 3 comma 2, attribuisce la competenza in ordine alla decisione sulla richiesta di misure cautelari reali al tribunale in composizione collegiale. La motivazione del riesame diverge, come evidenziato dallo stesso ricorrente, da quella della quinta sezione del tribunale. A differenza di quest'ultima, il giudice del riesame non incentra, infatti, la propria decisione sulla preclusione derivante dall'art. 33 quinquies c.p.p. ma sulla formazione del giudicato cautelare sul punto.
Da qui una prima considerazione e, cioè, che dovendosi in questa sede verificare le motivazioni del riesame, il thema decidendi debba incentrarsi anzitutto sulla verifica della esistenza del giudicato cautelare sulla questione.
Ciò posto ritiene il Collegio puntualizzare quanto segue. Il ricorrente non chiarisce anzitutto se la questione sulla composizione dell'organo decidente sia stata sollevata in sede di riesame ne' agli atti risultano le motivazioni del rigetto redatte nell'occasione.
In ogni caso, rientrando certamente nelle attribuzioni del tribunale del riesame la verifica preliminare della composizione dell'organo decidente ad emettere il provvedimento impugnato, posto che tale questione direttamente rileva per la legittimità del provvedimento impugnato, si può concordare con il tribunale che ritiene essersi formato comunque il giudicato cautelare sul punto.
Il ricorrente obietta che la questione è comunque deducibile in ogni stato e grado del processo ed è comunque rilevabile anche di ufficio venendosi nella specie a verificare la nullità di cui all'art. 178 c.p.p., lett. a).
Sul punto ritiene il Collegio di dover dissentire.
Il D.L. n. 90 del 2008, ai commi 1 e 2, stabilisce la competenza esclusiva degli Uffici giudiziari di Napoli per i reati nello stesso indicati ed, inoltre, per quanto più specificamente rileva in questa sede, che sulle richieste di misure cautelari (personali e) reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. All'art. 3 si prevede, infatti, in particolare quanto segue:
"1. Nei procedimenti relativi ai reati riferiti alla gestione dei rifiuti ed ai reati in materia ambientale nella regione Campania, nonché a quelli ad essi connessi a norma dell'art. 12 c.p.p., le funzioni di cui all'art. 51 c.p.p., comma 1, lett. a), sono attribuite al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, il quale le esercita anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, e successive modificazioni.
2. Nei procedimenti indicati al comma 1 le funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell'udienza preliminare sono esercitate da magistrati del Tribunale di Napoli. Sulle richieste di misure cautelari personali e reali decide lo stesso tribunale in composizione collegiale. Non si applicano le previsioni dell'art. 321 c.p.p., comma 3 bis.
(omissis)
5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti in corso prima della data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, per i quali non è stata esercitata l'azione penale. A cura del magistrato che procede, non oltre dieci giorni dalla medesima data, gli atti dei relativi procedimenti sono trasmessi al Procuratore della Repubblica o al giudice indicati nei commi 1 e 2. 6. Le misure cautelari eventualmente disposte prima della data di entrata in vigore del presente decreto, o convalidate da giudice diverso da quello indicato al comma 2, cessano di avere effetto se entro venti giorni dalla trasmissione degli atti il giudice competente non provvede a norma degli artt. 292, 317 e 321 c.p.p..". Nella specie è pacifico che il provvedimento di sequestro sia stato emesso dal GIP del tribunale di Napoli su richiesta della locale procura e, pertanto, la questione rimane effettivamente circoscritta alla sola composizione dell'organo decidente assumendosi dal ricorrente non rispettato il principio di collegialità dell'ufficio del GIP previsto nel decreto legge.
Ora sarebbe senz'altro già di per se stessa ostativa alla rilevabilità di ufficio della questione la circostanza che non vengono in questa sede indicati nel ricorso ne' i reati per i quali si procede , ne' i termini in cui si è sviluppata la vicenda processuale.
A tale ultimo riguardo vale la pena di ricordare che vi è stato ampio dibattito sul novero dei reati da ricomprendere nella disciplina del D.L. n. 90 del 2008 e che l'ordinanza impugnata evidenzia come il procedimento in esame sia in realtà formato da una serie di procedimenti riuniti rispetto ai quali nulla è dato sapere sul come interferisca l'iniziativa del sequestro.
In ogni caso ritiene il Collegio di dover dissentire dalla prospettazione di diritto sollevato dal ricorrente. Si deve rilevare, infatti, che la disciplina introdotta dal decreto legge in questione, in assenza di ulteriori specifiche norme derogatorie, debba necessariamente conciliarsi con i principi presenti nell'attuale ordinamento processuale.
Va evidenziato allora in premessa che: a) l'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), che regola le nullità di ordine generale, fa riferimento esclusivamente all'inosservanza delle disposizioni concernenti le condizioni di capacità del giudice e il numero dei giudici per costituire i collegi stabilito dalle leggi di ordinamento giudiziario; b) che il capo sesto del libro primo disciplina agli artt. 33 e segg. la "capacità e composizione del giudice" e che al l'art. 33 comma 3 espressamente stabilisce che: "Non si considerano attinenti alla capacità del giudice ne' al numero dei giudici necessari per costituire l'organo giudicante le disposizioni degli affari penali al tribunale collegiale o monocratico". Si deve, quindi, escludere nella specie che ricorrano le condizioni indicate dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a).
E peraltro questa Corte ha già coerentemente rilevato sul piano dei principi che il tribunale è un ufficio unitario, nell'ambito del quale non possono configurarsi casi di conflitto" (Sez. 1^, 28 gennaio 2003, Aiello, rv 223440) ed ha altresì escluso che la ripartizione dei processi tra tribunale monocratico e tribunale collegiale possa dare luogo a questioni di competenza disciplinata in altri capi del libro 1 escludendo, in particolare, anche l'applicabilità dell'art. 27 c.p.p. nei rapporti fra tribunale in composizione monocratica e tribunale in composizione collegiale (Sez. 5, n. 21817 del 16/04/2004 Rv. 228104).
Peraltro proprio il riferimento della giurisprudenza citata all'art. 27 c.p.p. aiuta a chiarire anche l'ambito applicativo del D.L. n. 90 del 2008, art. 3, comma 6, che prevede specificamente la rinnovazione della misura cautelare (personale e reale) emessa da "giudice diverso da quello indicato al comma 2", eliminando una possibile fonte di dubbio.
In relazione a quanto detto si deve necessariamente concludere, infatti, che la disposizione debba in realtà riguardare solo l'ipotesi in cui la misura risulti adottata da uffici giudiziari siti in località diversa da quella di Napoli.
Va peraltro osservato, infine, che dagli atti sembrerebbe emergere che dinanzi al tribunale sia stata già presentata una precedente richiesta di dissequestro anch'essa rigettata e rispetto alla quale nessuna autonoma iniziativa impugnatoria sembrerebbe essere stata assunta.
Il che a fortiori impedirebbe in questa sede la riproposizione della questione.
Al rigetto del ricorso consegue l'onere per i ricorrenti del pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 16 maggio 2012