MINISTERO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 22 gennaio 2009
Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS).
GU n. 33 del 10-2-2009
              IL MINISTRO DELL\'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva del Consiglio n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979
concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
Vista la direttiva del Consiglio n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e
della flora e della fauna selvatiche;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni,
recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e
per il prelievo venatorio»;
Vista la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette
del 2 dicembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17
giugno 1997;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997,
n. 357, e successive modificazioni, concernente il «Regolamento
recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla
conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e
della fauna selvatiche»;
Visto il decreto del Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio del 3 settembre 2002, «Linee guida per la gestione dei
siti Natura 2000» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24
settembre 2002;
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1782/2003 del 29
settembre 2003 che stabilisce norme comuni relative al regime di
sostegno diretto nell\'ambito della Politica Agricola Comune (PAC);
Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 796/2004 del 21
aprile 2004, recante modalita\' di applicazione della condizionalita\',
della modulazione del sistema integrato di gestione e controllo di
cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1698/2005 del 20
settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
Visto il regolamento del Consiglio (CE) n. 1967/2006 del 21
dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento
sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo, recante
modifica del regolamento (CEE) n. 2847/1993 e che abroga il
regolamento (CE) n. 1626/94;
Vista la legge 6 febbraio 2006, n. 66 «Adesione della repubblica
italiana all\'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori
dell\'Africa-Eurasia, con Allegati e Tabelle, fatto a l\'Aja il 15
agosto 1996»;
Considerato che la Commissione europea, in data 28 giugno 2006, ha
emesso nei confronti dello Stato italiano, nell\'ambito della
procedura d\'infrazione n. 2006/2131, aviata per non conformita\' al
diritto comunitario della normativa italiana di recepimento della
direttiva 79/409/CEE, un parere motivato nel quale contesta la
violazione, fra gli altri, degli articoli 2, 3 e 4 della direttiva
79/409/CEE che prevedono l\'obbligo di adottare, ai sensi dell\'art. 3
«le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire per
tutte le specie di cui all\'allegato 1, una varieta\' e una superficie
di habitat»;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge
Finanziaria 2007)» e in particolare l\'art. 1, comma 1226, che, al
fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, demanda ad un
decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, l\'individuazione di criteri minimi uniformi sulla base dei
quali le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano debbono
adottare le misure di conservazione di cui agli articoli 4 e 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre
2007;
Ravvisata l\'opportunita\' di apportare alcune modifiche al decreto
del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
del 17 ottobre 2007;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del
13 novembre 2008;
Decreta:


Art. 1.



1. Il decreto del Ministro dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante «Criteri minimi
uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a
Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale
(ZPS), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 6 novembre 2007
e\' cosi\' modificato ed integrato:
All\'art. 2, comma 4, lettera i), ultimo periodo, le parole
«2008/09» sono sostituite da «2009/10»;
All\'art. 5, comma 1, la lettera a) e\' soppressa;
All\'art. 5, comma 1, lettera d), ultimo periodo, le parole
«2008/09» sono sostituite da «2009/10»;
All\'art. 5, comma 1, lettera g), dopo le parole «(Aythya
fuligula)» aggiungere le parole «, fatte salve, limitatamente alla
Pernice Bianca, le zone ove sia stato monitorato e verificato un
favorevole stato di conservazione di tali specie; »;
All\'art. 5, comma 1, lettera h), all\'ultimo periodo, le parole «,
entro la data di emanazione dell\'atto di cui all\'art. 3, comma 1»
sono soppresse;
All\'art. 5, comma 1, lettera i), all\'ultimo periodo, dopo la
parola «esistenti», sono aggiunte le parole «fatte salve quelle
sottoposte a procedura di valutazione positiva ai sensi dell\'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357
e successive modificazioni»;
All\'art. 5, comma 1, lettera o), il periodo «nonche\' ai fini
dell\'accesso al fondo e all\'azienda da parte degli aventi diritto, in
qualita\' di proprietari, lavoratori e gestori» e\' sostituito da «per
i mezzi degli aventi diritto, in qualita\' di proprietari, gestori e
lavoratori e ai fini dell\'accesso agli appostamenti fissi di caccia,
definiti dall\'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone
autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente
durante la stagione venatoria»;
All\'art. 6, par. 13, - ZPS caratterizzate dalla presenza di
valichi montani, isole e penisole rilevanti per la migrazione dei
passeriformi e di altre specie ornitiche - dopo le parole «caccia
agli ungulati» sono aggiunte le parole «fuorche\' nelle ZPS
caratterizzate dalla presenza di valichi montani, fermo restando
quanto previsto dall\'art. 21, comma 3, della legge n. 157/1992 e
successive modifiche ed integrazioni».


                               Art. 2.



1. Negli articoli da 1 a 7 e negli allegati del decreto del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare del
17 ottobre 2007 sono soppressi tutti i riferimenti alle «province
autonome» o alle «province autonome di Trento e di Bolzano» comunque
denominate.
Il presente decreto sara\' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 22 gennaio 2009
Il Ministro : Prestigiacomo