Cass. Sez. III n. 21936 del 25 maggio 2016 (Ud 5 apr 2016)
Pres. Amoresano Est. Gai Ric. Ascolese
Rifiuti. Raggruppamento e abbruciamento

Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256-bis

RITENUTO IN FATTO

    1. - Con sentenza del 4 giugno 2014, Il Tribunale di Avellino ha condannato A.A., alla pena di Euro 2000 di ammenda, in relazione al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), per avere effettuato, senza autorizzazione, attività di smaltimento, mediante incenerimento a terra, di scarti vegetali, commesso il (OMISSIS), ed ha assolto la medesima in ordine al reato di cui all'art. 674 c.p. perchè il fatto non sussiste.

    In particolare, il giudice ha ritenuto che il fogliame e la sterpaglia, proveniente dalla pulizia del fondo agricolo, che la A. stava bruciando allorquando era intervenuto il militare dei CC, in servizio la stazione di (OMISSIS), era rifiuto speciale e l'incenerimento a terra di tali residui vegetali costituiva attività di smaltimento che necessitava di autorizzazione e, in assenza di questa, aveva ritenuto integrata la fattispecie e condannato alla pena di legge l'imputata.

    2. - Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione A. A. ed ha chiesto l'annullamento deducendo due motivi.

    Con il primo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla erronea applicazione dalla disposizione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), come sostituito dal D.Lgs. n. 205 del 2010, art. 13, non rientrando nel campo di applicazione della disciplina incriminatrice, tra gli altri, "paglia, sfalci e potatura, non risultando neppure, nel caso in esame, alcun danno per l'ambiente o pericolo per la salute umana.

    Con il secondo motivo deduce la violazione della legge penale in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) con riferimento alla erronea applicazione dalla disposizione di cui al D.L. 24 giungo 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. b) conv., con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 che ha introdotto il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 182, norma in vigore dal 21 agosto 2014, e che prevede che "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli di materiali vegetali e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al cit. art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti". Tale norma, applicabile al caso concreto, per effetto dell'art. 2 c.p., comma 4, ha escluso dal novero dell'attività di gestione e smaltimento dei rifiuti le condotte come contestate alla ricorrente e dunque conduce ad escludere il reato in oggetto.

    3. Il Procuratore Generale, in udienza, ha chiesto l'annullamento della sentenza con rinvio.
    
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    4. Il ricorso è fondato.

    Per effetto di modifiche succedutesi al D.Lgs. n. 152 del 2006, trova applicazione, nella fattispecie in esame, l'art. 185, comma 1, lett. f) del cit. Decreto, richiamato dal nuovo comma 6-bis, dell'art. 182, introdotto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 14, comma 8, lett. bb), convertito, con modificazioni, dalla L. 11 agosto 2014, n. 116.

    Il citato comma 6-bis stabilisce che le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. A sua volta la richiamata lettera f) dell'art. 185, comma 1, prevede che non rientrano nel campo di applicazione della parte quarta del D.Lgs. n. 152 del 2006, tra l'altro, la paglia, gli sfalci e potature, nonchè l'altro materiale agricolo-forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi e con metodi che non danneggiano l'ambiente ne mettono in pericolo la salute umana. Nell'interpretare tale disposizione, questa Corte aveva già affermato che la combustione degli sfalci e dei residui di potatura rientrava nella normale pratica agricola, con la conseguenza che i materiali in questione dovevano essere ritenuti esclusi dal novero dei rifiuti. (Sez. 3, n. 16474 del 7 marzo 2013). Ora, ai sensi del richiamato comma 6 bis, le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiore a 3 m steri per ettaro, dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. La stessa disposizione aggiunge che, in ogni caso, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata e che i comuni e le amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale in caso di condizioni sfavorevoli o rischi per l'incolumità e la salute umana.

    Il quadro normativo si completa con l'art. 256 bis, comma 6, secondo periodo, aggiunto dallo stesso decreto, e in vigore dal 21 agosto 2014, secondo cui, fermo restando quanto previsto dall'art. 182, comma 6 bis, cit. decreto, le sanzioni penali per la combustione illecita di rifiuti non si applicano all'abbruciamento di materiale agricolo forestale naturale, anche derivato dal verde pubblico o privato.

    Dunque, dal sistema normativo come sopra delineato, deve desumersi che ora gli scarti vegetali sono esclusi dal novero dei rifiuti e che l'abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole e non attività di gestione dei rifiuti e ad essi non sono di conseguenza applicabile sanzioni di cui all'art. 256 bis.

    Deve, in conclusione, affermarsi il principio secondo cui le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli in quantità giornaliere non superiori a 3 m steri per ettaro dei materiali vegetali di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, non sono sanzionate penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152 del 2006, artt. 256 e 256 bis.

    5. Venendo al caso di specie, va rilevato che, dalla sentenza impugnata, risulta, in fatto, che l' A. era stata sorpresa mentre stava bruciando sul suo fondo agricolo scarti vegetali (fogliame e sterpaglia); ora in applicazione della disciplina sopra delineata, norma più favorevole applicabile ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4 al caso in esame, diviene necessario accertare se l'attività dell'imputata sia andata oltre i limiti quantitativi indicati dal legislatore al richiamato art. 182, comma 6 bis, giacchè il mancato superamento rende il fatto penalmente irrilevante.

    La sentenza, pertanto, deve essere annullata con rinvio al fine di verificare le condizioni indicate dall'art. 182, comma 6 bis (verifica della quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali) ai fini della successiva applicazione del disposto di cui all'art. 256, comma 6 cit.
    
    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Avellino.

    Così deciso in Roma, il 5 aprile 2016.

    Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2016