Cass. Sez. III n. 486 del 8 gennaio 2026 (CC 20 nov 2025)
Pres. Di Nicola Rel. Giorgianni Ric. Romanelli
Rifiuti. Motivazione del sequestro probatorio e classificazione rifiuti

In tema di misure cautelari reali, il decreto di sequestro probatorio e la relativa convalida devono essere sorretti da una motivazione che, pur se concisa, specifichi la finalità perseguita per l'accertamento dei fatti, garantendo che le esigenze probatorie non siano altrimenti perseguibili. Con riferimento ai reati ambientali e alla gestione illecita di rifiuti, costituisce motivazione idonea e non meramente apparente il richiamo alla necessità di procedere alla corretta classificazione e caratterizzazione dei materiali mediante l'attribuzione dei codici CER. Tale esigenza giustifica il mantenimento del vincolo di indisponibilità sia sui rifiuti che sull'area interessata dal deposito sino all'espletamento degli accertamenti tecnici necessari alla verifica dell'ipotesi accusatoria. In sede di legittimità, il controllo sulla motivazione è limitato alla verifica della sua esistenza fisica e logica, restando preclusa ogni censura di merito sulla natura di "rifiuto" dei beni sequestrati, qualora l'ordinanza del riesame dia conto in modo coerente degli elementi di fatto (stato di abbandono, presenza di sporcizia) desunti dagli atti di indagine.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16 luglio 2025, il Tribunale di Trani ha rigettato la richiesta di riesame proposta dal ricorrente avverso il decreto del 25/06/2025 con il quale il Pubblico ministero presso il Tribunale di Trani ha convalidato il sequestro probatorio, così qualificando il sequestro preventivo eseguito il 24/06/2025 dai Carabinieri del Nucleo forestale di Corato ed avente ad oggetto l’area ubicata in Andria, località “Santissimo Salvatore”, catastalmente identificata al foglio 81, particelle 42, 43 e 21, nonché al foglio 67, particelle 274 e 582, su cui erano allocati rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da attività di autodemolizione, in relazione al reato di cui agli artt. 81, cpv., cod. pen. e 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006.
2. Avverso l’indicata ordinanza, Nicola Romanelli, a mezzo del difensore di fiducia, avvocato Francesco Montingelli, propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in relazione agli artt. 125, 355, comma 2, e 324 cod. proc. pen., per difetto assoluto di motivazione in ordine al rapporto pertinenziale tra oggetto del sequestro e reato, con particolare riguardo all’area di proprietà dell’indagato. Premette il ricorrente che il Pubblico ministero convalidava un sequestro preventivo d’urgenza, qualificandolo come sequestro probatorio, senza adempiere all’obbligo di motivazione, dal momento che la motivazione è circoscritta al richiamo al verbale redatto dalla polizia giudiziaria operante, nonché – dato atto che quanto in sequestro costituisse corpo del reato o cosa pertinente al reato in contestazione – alla necessità di stabilire la corretta classificazione/attribuzione dei codici CER dei rifiuti e per procedere alla corretta e necessaria messa in sicurezza/bonifica del sito. Lamenta, conseguentemente, il ricorrente come l’ordinanza impugnata sia censurabile nella parte in cui ritiene idonea la motivazione del Pubblico ministero, che, da un lato, fa riferimento ad una finalità propria del sequestro preventivo, e, dall’altro, riporta genericamente la necessità di procedere alla individuazione dei codici CER, senza considerare che diversi oggetti sequestrati siano auto d’epoca perfettamente marcianti e finanche assicurate dall’indagato, per le quali, non essendo rifiuti, non è comprensibile il motivo per il quale debbano restare in sequestro. Allo stesso modo, è priva di motivazione l’ordinanza impugnata con riferimento al sequestro dell’area di proprietà del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell’art. 325 cod. proc. pen., contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio, è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez. U, n. 25932 del 29/5/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, pur consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'"iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, n. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893). Per motivazione assente deve intendersi quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, non mass.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898). La motivazione apparente, invece, è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361). Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenziale dell'atto. Sempre in premessa, occorre ricordare che la pronuncia delle Sezioni Unite n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548, ha avuto modo di precisare, sull'onere motivazionale in materia di sequestro probatorio, che il decreto di sequestro probatorio, così come il decreto di convalida, anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti. È stato infatti sottolineato che la motivazione del provvedimento deve essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro, con la precisazione che è impossibile stabilire in astratto il grado o il "quantum" del compendio argomentativo del provvedimento idoneo a far ritenere adempiuto un siffatto obbligo, dovendosi solo ricordare come il legislatore abbia stabilire come idonea a integrare il requisito in esame una "concisa" esposizione dei motivi.
2. Tanto premesso, il ricorso è manifestamente infondato, dovendo ritenersi che, nel caso di specie, non sia configurabile né una violazione di legge, né un’apparenza di motivazione, avendo il Tribunale del riesame adeguatamente illustrato le ragioni poste a fondamento della decisione di rigetto del giudizio di riesame. Ed invero il Tribunale, prendendo le mosse dal rapporto di reciproca complementarità tra il provvedimento di sequestro e l’ordinanza che decide sull’istanza di riesame, osserva come la ragione del mantenimento del sequestro fosse funzionale a consentire lo svolgimento delle necessarie attività di classificazione e di caratterizzazione dei rifiuti attraverso l’attribuzione dei codici CER, precisando logicamente che tale necessità, allo stato iniziale del procedimento penale e del materiale investigativo disponibile, è idonea a giustificare la perdurante imposizione del vincolo di indisponibilità sui beni in sequestro. Consegue che, alla stregua della motivazione adottata nel provvedimento impugnato, le esigenze probatorie potranno dirsi cessate solo all’esito dell’operazione di classificazione dei rifiuti. Trattasi di motivazione che, pur concisa, giustifica il vincolo reale apposto sui beni in sequestro, attraverso il riferimento alla necessità di svolgere accertamenti tecnici funzionali alla verifica della ipotesi accusatoria contestata, precisando il Tribunale la sussistenza, nel caso di specie, della astratta configurabilità del reato, alla stregua degli atti di indagine fin qui svolti – informativa di reato, verbale di sequestro e reperti fotografici – in base ai quali desumere gli elementi da cui dedurre il fumus commissi delicti, la cui consistenza non può che essere parametrata alla fase procedimentale in cui il sequestro è compiuto. L’affermazione si pone in sintonia con gli insegnamenti di questa Corte secondo cui «ciò che conta è che l'azione investigativa del pubblico ministero si fondi su fatti che la giustifichino sul piano razionale, non potendosi impedire alla logica di plasmare su quei fatti un'ipotesi di lavoro (i.e., la notizia di reato) la cui effettiva sussistenza e consistenza può essere definitivamente accertata solo attraverso atti invasivi (ispezioni, perquisizioni e sequestri) espressamente e funzionalmente destinati a darvi sostanza» (Sez. 3, n. 44928 del 14/06/2016, Cerroni, Rv. 268774, in motivazione). La doglianza sulla qualificazione di alcuni degli oggetti in sequestro, che non sarebbero rifiuti, bensì auto d’epoca perfettamente marcianti ed anche assicurate, è formulata in modo generico, non essendo indicati in modo specifico quali sarebbero stati gli oggetti sequestrati in modo illegittimo, così incorrendo in evidente inammissibilità, avendo peraltro gli operanti, in sede di verbale di sequestro, indicato in modo dettagliato tutti i veicoli fuori uso, richiamandone il numero di targa e descrivendone lo stato di abbandono, desumibile dallo stato fisico e dalla presenza di sporcizia e rifiuti al loro interno, per poi descrivere l’abbandono alla rinfusa degli ulteriori rifiuti rinvenuti. La censura investe, inoltre, un aspetto fattuale, dovendosi ricordare che, in tema di gestione di rifiuti, l'accertamento della natura di un oggetto quale rifiuto ai sensi dell'art. 183 d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, costituisce una "quaestio facti", come tale demandata al giudice di merito e insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione esente da vizi logici o giuridici (Sez. 3, n. 25548 del 26/03/2019, Schepis, Rv. 276009). Quanto alla doglianza relativa al sequestro dell’area, la dedotta violazione dell’obbligo di motivazione deve ritenersi geneticamente inammissibile, essendo l’area, catastalmente identificata da cinque particelle ricadenti in due diversi fogli di mappa, pressochè interamente occupata dai rifiuti in sequestro, di cui era necessario stabilire la corretta classificazione, tanto che l’informativa di reato, riportata nelle premesse dell’ordinanza impugnata, descrive che i rifiuti speciali, pericolosi e non, interessavano sia l’area di pertinenza antistante l’immobile adibito a residenza del ricorrente e dei familiari di quest’ultimo, completamente interessata dal “deposito mediante abbandono sul suolo di parte dei sopra citati rifiuti compresa una carcassa di un veicolo fuori uso”, tanto che “la quantità di rifiuti rinvenuti era tale da rendere difficile il passaggio per il raggiungimento dell’abitazione”, sia la restante area, delimitata da una sbarra in ferro con lucchetto. Ciò posto, tenuto conto dei limiti del controllo esercitabile in questa sede sulla motivazione del provvedimento impugnato, non appare censurabile la conclusione cui è giunto il Tribunale, la cui motivazione oggettivamente esistente e tutt’altro che apparente esclude il vizio di violazione di legge eccepibile in questa sede.
3. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, l. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibil ità del ricorso, considerate le ragioni dell ’ inammissibil ità stessa come sopra indicate.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 20/11/2025

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