Cons. Stato Sez. VI n. 2955 del 13 maggio 2010
Elettrosmog. Installazione impianti e territorio comunale

Gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili
alle infrastrutture, e dunque la loro installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


N. 02955/2010 REG.DEC.
N. 06756/2009 REG.RIC.

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)


ha pronunciato la presente


DECISIONE


sul ricorso numero di registro generale 6756 del 2009, proposto dal Comune di Rende, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio De Luca, con domicilio eletto presso Piero Frattarelli, in Roma, via degli Scipioni, n. 268/A;


contro


Nokia Siemens Networds s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Belvini, con domicilio presso la segreteria del Consiglio di Stato, in Roma, piazza Capo di Ferro, n. 13;

per la riforma

della sentenza del Tar Calabria – Catanzaro, sez. I, n. 678/2009, concernente diniego autorizzazione per installazione stazione radio base.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Nokia Siemens Networds s.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 marzo 2010 il consigliere Rosanna De Nictolis e uditi per le parti l’avv. Frattarelli per delega dell'avv. De Luca e l'avv. Fenucciu per delega dell'avv. Belvini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO


1. Con il ricorso di primo grado la società odierna appellata ha impugnato la nota prot. 34531 del 3 ottobre 2008 con cui il competente dirigente del Comune di Rende ha respinto la richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, da collocare nella via Virgilio di detto Comune, ubicata nel centro storico.

Il Tar adito, disattese alcune eccezioni preliminari, ha accolto il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego di autorizzazione fondato sul rilievo che secondo le n.t.a. dello strumento urbanistico nel centro storico sono vietate le nuove costruzioni; invero, le infrastrutture di telecomunicazione essendo dalla legge assimilate alle opere di urbanizzazione, possono essere realizzate in ogni parte del territorio comunale e non possono essere assimilate alle nuove costruzioni.

2. Ha proposto appello il Comune, con cui deduce:

a) i signori Kohler e Rigoni non avrebbero avuto il potere di conferire la procura alle liti nell’interesse della società ricorrente in prime cure;

b) la stazione radio base, per quanto assimilabile ad una infrastruttura, sarebbe comunque una nuova costruzione, vietata nel centro storico;

c) occorreva tempestivamente impugnare le n.t.a. che vietano le nuove costruzioni nel centro storico.

3. Parte appellata si è costituita in giudizio eccependo l’inammissibilità dell’appello perché proposto dopo che il Comune aveva già prestato acquiescenza alla sentenza di primo grado, e la sua infondatezza nel merito.

4. Si può prescindere dall’eccezione di acquiescenza, essendo l’appello infondato nel merito.

4.1. La documentazione prodotta in atti evidenzia che i soggetti sopramenzionati, che per conto della società appellata hanno conferito la procura alle liti al loro difensore in giudizio, erano muniti di poteri di rappresentanza sia processuale che sostanziale.

4.2. Nel merito, secondo consolidato orientamento di questo Consesso, gli impianti di telecomunicazione sono assimilabili alle infrastrutture, e dunque la loro installazione deve ritenersi in generale consentita sull’intero territorio comunale in modo da poter realizzare un’uniforme copertura di tutta l’area comunale interessata (Cons. St., sez. VI, 23 giugno 2008 n. 3133; Cons. St., sez. VI, 11 ottobre 2007 n. 5342).

5 Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione VI), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:

Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/05/2010