Cass. Sez. III n. 30045 del 2 agosto 2021 (PU 17 mar 2021)
Pres. Ramacci Est. Zunica Ric. Nesim
Rifiuti.Confisca mezzo di trasporto del terzo estraneo al reato

In tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente.


RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 10 aprile 2019, il Tribunale di Vasto condannava Nesim Sirhan, con i doppi benefici di legge, alla pena di euro 1.733 di ammenda, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. a) del d.lgs. 152 del 2006, a lui contestato per aver trasportato rifiuti, in particolare materiale ferroso, a mezzo dell’autocarro targato BN144578, fatto accertato in Vasto il 16 settembre 2016.
Con la medesima sentenza, veniva altresì ordinata la confisca e la vendita del camion in sequestro e, in mancanza di vendita, la rottamazione del veicolo.
2. Avverso la sentenza del Tribunale abruzzese, Nesim, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando tre motivi.
Con il primo motivo, la difesa censura la formulazione del giudizio di colpevolezza dell’imputato, in quanto fondato su un asserito travisamento delle risultanze probatorie, in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, Nesim ha riferito non di aver utilizzato il mezzo sequestrato fino all’aprile del 2016 per trasportare ferro vecchio, ma solo che utilizzava tale mezzo perché era l’unico di cui disponeva e che in passato, cioè prima che nel 2015 trovasse un lavoro, coadiuvava la moglie nell’attività di ambulante.
La condanna dell’imputato sarebbe stata quindi fondata su presunte ammissioni dell’imputato in realtà non qualificabili come tali, in quanto egli non ha riferito di aver trasportato ferro vecchio dopo la modifica legislativa, ma solo di averlo fatto in passato, essendo stato egli destinatario di una contravvenzione nell’aprile 2016 per la mancata revisione del mezzo, proprio perché non trasportava nulla.
Con il secondo motivo, il ricorrente contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all’art. 131 bis cod. pen., sussistendo i presupposti per qualificare il fatto per cui si procede in termini di particolare tenuità, e tanto anche alla luce della condizione dell’imputato di immigrato regolare dedito al lavoro, privo di precedenti o di pendenze giudiziarie.
Con il terzo motivo, infine, la difesa censura la statuizione sulla confisca del mezzo di trasporto, trattandosi di bene intestato a persona estranea al reato, ovvero a Bahtijar Salija, che lo utilizzava legittimamente per il commercio ambulante e alla quale è stata preclusa la possibilità di difendersi, non essendo mai stata informata né del sequestro né del presente procedimento penale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

    Il ricorso è infondato.
    1. Iniziando dal primo motivo, deve osservarsi che il giudizio di responsabilità dell’imputato in ordine al reato a lui ascritto non presenta vizi di legittimità.
Ed invero il Tribunale ha operato un’adeguata disamina del materiale probatorio acquisito, richiamando in particolare l’accertamento della Polizia Municipale del Comune di Vasto che, in data 16 settembre 2016, procedeva al controllo di un autocarro furgonato targato BN144579 che si trovava parcheggiato in via dei Conti Ricci, essendo carico di materiali metallici e ferrosi: il furgone risultava essere di proprietà di Salija Bathtijar, ma era in uso al cognato Serhan Nesim, che abitava nei pressi del luogo dove il veicolo era stato parcheggiato.
Sul camion vi era anche un cartello con scritto “raccolta ferro”, con l’indicazione di un numero di telefono che corrispondeva a un’utenza in uso a Nesim, il quale tuttavia non era iscritto all’albo nazionale dei gestori ambientali, né il veicolo, su cui erano caricati bidoni, reti metalliche, boiler, elettrodomestici e materiali di ogni sorta, peraltro ben visibili, era registrato nei relativi elenchi.
Veniva altresì sentito il titolare di una cartolibreria ubicata sotto l’appartamento dove viveva Nesim, Nicola Di Michele, il quale dichiarava che era stato lo stesso imputato (nel settembre 2016 rientrato in Macedonia, suo Paese di origine), a dirgli di utilizzare il camion in questione per la raccolta del ferro vecchio.
In base a tali elementi probatori, il Tribunale ha ritenuto Nesim colpevole del reato di cui all’art. 256 comma 1 lett. A) del d. lgs. n. 152 del 2006, osservando che, essendo pacifica la natura di rifiuto del materiale di vario genere presente sul camion, si era in presenza di un’attività di trasporto non autorizzata.
Quanto all’ascrivibilità della condotta al ricorrente, il giudice monocratico ha valorizzato sia la presenza sul camion del numero di telefono dell’imputato sotto la scritta “raccolta del ferro”, sia le convergenti dichiarazioni del teste Di Michele, sia il fatto che la moglie di Nesim era titolare di una impresa che esercitava commercio al dettaglio di ferro vecchio, senza avere però la patente di guida.
Quanto alla valenza o meno ammissiva delle dichiarazioni dell’imputato, deve osservarsi che, in realtà, le stesse non hanno portata dirimente in un senso o in altro, dovendosi ritenere che il fatto storico, ovvero la riconducibilità all’imputato dell’attività di trasporto abusivo del ferro mediante il camion sequestrato, è stato già delineato chiaramente dalle fonti dimostrative veicolate nel giudizio di merito.
Non può sottacersi, comunque, che Nesim ha riconosciuto di aver utilizzato il camion per la raccolta ambulante del ferro per un certo periodo, precisando di aver svolto tale attività fino all’aprile 2016, epoca a partire dalla quale il camion sarebbe rimasto fermo sotto casa privo di rottami, per essere in seguito riempito di rifiuti ivi abbandonati da ignoti, tesi questa rimasta tuttavia priva di riscontro.
In ogni caso, può ritenersi pacifico che, almeno all’aprile del 2016, l’imputato si è reso autore del trasporto non autorizzato di rifiuti ferrosi, dovendosi in tal senso richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 23908 del 19/04/2016, Rv. 267019), secondo cui, in tema di rifiuti, il reato di cui all’art. 256 del d. lgs. n. 152 del 2006 è configurabile anche in relazione alle condotte non autorizzate di raccolta e trasporto di rifiuti metallici esercitate in forma ambulante, pur se poste in essere prima dell’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 188 del predetto decreto, introdotto dalla legge n. 221 del 2015.
Di qui l’infondatezza delle censure in punto di responsabilità, che sollecitano una differente lettura del materiale probatorio non consentita in questa sede, a fronte di un percorso argomentativo razionale e coerente con le acquisizioni probatorie, in ordine alle quali appaiono generiche le censure circa il dedotto travisamento.
2. Anche il diniego della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. resiste alle obiezioni difensive, dovendosi rilevare che alcuna sollecitazione risulta formulata in tal senso nelle conclusioni del giudizio di merito, per cui, essendo la predetta norma entrata in vigore ben prima dell’inizio del giudizio, deve ribadirsi il principio secondo cui la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione (cfr. Sez. 2, n. 21465 del 20/03/2019, Rv. 275782).
      3. Parimenti infondato è il terzo motivo, rispetto al quale deve osservarsi che, come rilevato anche dal Procuratore generale, con esso è stata impugnata una statuizione relativa a un soggetto terzo (il camion è pacificamente di proprietà di Salija Bathtijar), che era l’unico legittimato a poter dedurre la eventuale illegittimità della misura ablatoria, dovendosi a ciò unicamente aggiungere che, in ogni caso, questa Corte (Sez. 3, n. 23818 del 29/03/2019, Rv. 275978) ha elaborato il principio secondo cui, in tema di illecita gestione dei rifiuti, al fine di evitare la confisca obbligatoria del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, incombe sul terzo estraneo al reato, individuabile in colui che non ha partecipato alla commissione dell'illecito ovvero ai profitti che ne sono derivati, l’onere di provare la sua buona fede ovvero che l’uso illecito del mezzo gli era ignoto e non collegabile a un suo comportamento negligente.
Oltre al difetto di legittimazione del ricorrente, deve essere pertanto rimarcata anche la lacuna argomentativa della censura rispetto a questi ulteriori profili.
           4. In conclusione, stante l’infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell’interesse di Nesim deve essere quindi disatteso, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  Così deciso, il 17/03/2021