Cass. Sez. III n. 36858 del 6 settembre 2016 (Ud 3 mag 2016)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. Iodice ed altro
Rifiuti.Caratteristiche e requisiti del sottoprodotto

La Corte ha rilevato che il giudice del merito non ha spiegato perché, pur fronte di una pacifica ed integrale riutilizzazione dei residui polverosi e dello scarto di lavorazione, tanto più nell'ambito del medesimo ciclo produttivo destinato alla realizzazione di mattoni refrattari da cui i residui provenivano, e, pur essendo pacifico che i mattoni inviati ad altra azienda non venivano da questa trattati dal punto di vista chimico - fisico, la mera circostanza che tale utilizzazione fosse accompagnata dalla miscelazione con altri ingredienti puri e nel rispetto di determinate percentuali (che non ostavano in ogni caso a che, a quanto risulta, nulla del "macinato" andasse disperso) potrebbe rendere non ravvisabile il requisito di legge di cui alla lettera c) dell’art. 184-bis d.lgs. 152\06. Per contro, ha ritenuto correttamente non ravvisato dai giudici del merito il requisito di cui alla lettera d) del medesimo articolo in ragione della composizione chimica del materiale caratterizzato dalla presenza di sostanze inquinanti tra cui il cromo, sostanza marcatamente cancerogena

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