Cass. Sez. I n. 29855 del 8 settembre 2006
Pres.Chieffi Est. Corradini Ric. Pezzotti ed altro
Rifiuti. Reato di omessa bonifica
La struttura del reato di cui d'art. 257 D.Lv. 152 -2006 è
del tutto corrispondente a quella del precedente reato di cui d'art. 51
bis D.Lv. 22-97 essendo perfettamente sovrapponibili, anche in punto di
pena, con un minimo arrotondamento della pena pecuniaria,
poiché continua a prevedere la punibilità del
fatto di inquinamento se l'autore "non provvede alla bonifica in
conformità" al progetto di cui all'art.242 ( in precedenza
era previsto che la bonifica dovesse avvenire secondo il procedimento
del corrispondente art.17 ). Il che significava e significa che la
bonifica, se integralmente eseguita escludeva ed esclude la
punibitità del fatto anche secondo la precedente normativa (
come è stato sempre pacifico anche in giurisprudenza ),
mentre il comma 4 dell'art. 257 ha specificato non già la
non punibilità per gli autori dell'inquinamento in ordine al
reato di cui si tratta, bensì la estensione della non
punibilità in caso di accertata bonifica, anche agli altri
eventuali reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo
evento e per la stessa condotta di inquinamento.
Rifiuti. Omessa bonifica dei siti inquinati
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