Cass. Sez. III n. 9848 del 4 marzo 2009 (Ud. 29 gen. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Aloisi
Rifiuti. Impianto di demolizione autovetture

L\'impianto di demolizione non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse di auto, sicché il deposito delle stesse deve formare oggetto di apposita autorizzazione.

UDIENZA 29.01.2009

SENTENZA N. 233

REG. GENERALE n.26389/08


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi ONORATO Presidente
Dott. Alfredo TERESI Consigliere
Dott. Alfredo Maria LOMBARDI Consigliere
Dott. Guicla Immacolata MULLIRI Consigliere
Dott. Luigi MARINI Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall\'Avv. Donato Mellone, difensore di fiducia di Aloisi Pasquale, n. a Sogliano Cavour il 13.4.1960, avverso la sentenza in data 13.3.2008 del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, con la quale venne condannato alla pena di € 15.000,00 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all\'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n. 152/06, così diversamente qualificato il fatto di cui all\'imputazione per il reato di cui all\'art.256, terzo comma, del D.Lgs n. 52/06.


Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;
Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Francesco Salzano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Galatina, ha affermato la colpevolezza di Aloisi Pasquale in ordine al reato di cui all\'art. 256, comma secondo, del D.Lgs. n.152/06, così diversamente qualificato il fatto di cui all\'imputazione relativa alla fattispecie di cui all\'art. 256, terzo comma, del D. Lgs n.152/06, ascrittagli per avere realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali costituiti da carcasse di auto e loro componenti.


Il giudice di merito ha accertato in punto di fatto che l\'imputato, quale socio accomandatario della S.a.s. Temauto di Aloisi Pasquale & C., esercente il commercio di autoveicoli usati e attività di demolizione di auto, aveva accatastato circa 200 veicoli destinati alla demolizione su un\'area diversa da quella per la quale aveva ottenuto la prescritta autorizzazione; che la predetta società era in attesa della approvazione di un progetto di adeguamento dell\'impianto e che il certificato finale di collaudo relativo a tale progetto era intervenuto in data 12.9.2006, successivamente al sequestro. Sulla base dei citati elementi di fatto la sentenza ha escluso che nella specie fosse ravvisabile il reato di realizzazione di una discarica, dovendosi ritenere, invece, sussistente la fattispecie del deposito incontrollato di rifiuti, in quanto gli stessi non erano stati accumulati nel luogo di produzione e stante la inidoneità al deposito dell\'area sterrata nella quale erano state accatastate le carcasse di auto.


Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell\'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi di motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell\'art. 256, comma secondo, del D.Lgs n. 152/06.


Si deduce, in sintesi, che le autovetture destinate alla demolizione non erano in stato di abbandono, essendo state depositate solo temporaneamente in attesa di smaltimento; che, infatti, tali vetture non risultavano accatastate alla rinfusa, bensì correttamente stoccate ed ordinate, come poteva rilevarsi dallo stesso verbale di sequestro; che il deposito era stato effettuato mentre erano in corso i lavori di adeguamento dell\'impianto, già oggetto di approvazione da parte della Provincia di Lecce, che aveva concesso all\'uopo una proroga per il completamento dell\' intervento, sicché il sequestro era stato effettuato nel periodo in cui era operante detta proroga.


Si osserva inoltre che, nel caso in esame, non poteva affermarsi che il deposito dei rifiuti, costituiti dalle auto da demolire, fosse avvenuto al di fuori del luogo di produzione, dovendo essere identificato quest\'ultimo proprio con la sede della Temauto; che, infine, il giudice di merito ha erroneamente affermato che l\'area in cui era avvenuto il deposito non rientrava tra quelle per le quali era stato presentato un progetto di adeguamento dell\'impianto.


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia carenza di motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.


Il ricorso non è fondato.


Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Suprema Corte "Integra il reato di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti (art. 51 D.L.vo n.22 del 1997) l\'accumulo di "beni destinati alla rottamazione" elencati nel catalogo europeo dei rifiuti (CER) quali i veicoli e i pneumatici fuori uso, le batterie e gli accumulatori, in quanto "beni" destinati allo smaltimento o al recupero delle sostanze per i quali anche il deposito preliminare è soggetto ad autorizzazione." (sez.III, 20 dicembre 2006 n.41623, P.M. in proc.Imberti, RV 235546.


E\' stato, quindi, correttamente affermato dal giudice di merito che l\'impianto di demolizione non è il luogo di produzione dei rifiuti costituiti da carcasse di auto, sicché il deposito delle stesse deve formare oggetto di apposita autorizzazione.


Inoltre l\'art.183, comma primo lett. m) n. 4), del D.Lgs n.152/06, che riproduce il disposto di cui all\'art 6, comma primo lett. m) n. 4) del D.Lgs n.152/97, dispone che "il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché per i rifiuti pericolosi...".


Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato in punto di fatto, oltre alla carenza di autorizzazione relativamente all\'area nella quale era stato effettuato il deposito delle carcasse di auto, la inadeguatezza, sul piano tecnico, della stessa, trattandosi di un\'area sterrata che non assicurava un\'adeguata tutela dal pericolo di percolazione di sostanze provenienti dai veicoli.


Sicché non risultano, in ogni caso, rispettate le condizioni prescritte dalla disposizioni citata perché potesse ravvisarsi l\'ipotesi del deposito temporaneo non soggetto ad autorizzazione.


Le ulteriori deduzioni del ricorrente in ordine al fatto che al momento del sequestro era in corso la proroga dell\'autorizzazione per i lavori di adeguamento dell\'impianto o all\'erronea valutazione del giudice di merito in ordine alla circostanza che anche l\'area di cui alla contestazione rientrava nella previsione di tali interventi sono del tutto irrilevanti, non incidendo sulla accertata irregolarità del deposito delle carcasse di auto all\'epoca della contestazione.


E\', infine, infondato il secondo motivo di gravame


Dall\'esame delle conclusioni rassegnate in udienza dalla difesa dell\'imputato si rileva che il beneficio della sospensione condizionale della pena non aveva formato oggetto di espressa richiesta, sicché l\'imputato non può dolersi della carenza di motivazione della sentenza in ordine alla mancata concessione di detto beneficio.


Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell\'art.616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento della spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.


Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 29.12009.

Deposito in Cancelleria il 04/03/2009