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DECRETO-LEGGE 14 novembre 2003, n.315
Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

Gazzetta Ufficiale N. 268 del 18 Novembre 2003

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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1° ottobre
2003, con la quale e' stata dichiarata, tra l'altro, la
illegittimita' costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto
legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le
infrastrutture e gli inse-diamenti produttivi strategici, per i quali
sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse
regionale, non prevede che la Commissione speciale per la valutazione
di impatto ambientale sia integrata da componenti designati dalle
regioni o province autonome interessate, nonche' la illegittimita'
costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato
costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento alla
composizione della commissione per le valutazioni dell'impatto
ambientale, istituita ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di conformarsi alla
predetta sentenza della Corte Costituzionale, provvedendo alla
modificazione dell'articolo 19, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 190 del 2002, concernente l'istituzione della
Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, e
conseguentemente dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo
1988, n. 67, concernente la composizione della commissione per le
valutazioni dell'impatto ambientale, al fine di assicurare la
corretta ed immediata operativita' delle medesime commissioni;
Ritenuta altresi' l'urgente necessita' di regolare i procedimenti
autorizzatori all'installazione di infrastrutture di comunicazioni
elettroniche iniziati in vigenza del decreto legislativo 4 settembre
2002, n. 198, e non ancora conclusi alla data dell'intervenuta
dichiarazione di incostituzionalita' dello stesso decreto
legislativo, assicurandone il compimento ai sensi della normativa nel
frattempo sopravvenuta;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 novembre 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del Ministro
delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.

1. L'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002,
n. 190, e' sostituito dal seguente:
«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, e' istituita una commissione
speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto
membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra
professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di
infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato
riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,
la commissione e' integrata da un componente designato dalle regioni o
dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici
giorni dalla data del decreto di costituzione della commissione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla
designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri
componenti di nomina statale. Con il decreto di costituzione della
commissione sono stabilite la durata e le modalita' per
l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della
commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano
alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede,
sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale
nella composizione ordinaria.».

 

Art. 2.

1. L'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come
modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.
93, e' sostituito dal seguente:
«5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione
dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio
1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, e' istituita una
commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da
trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori
universitari, tra professionisti qualificati in materie progettuali,
ambientali, economiche e giuri-diche, e tra dirigenti della pubblica
amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle
opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle
province autonome inerenti al governo del terri-torio, ai porti ed
aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione,
riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti
promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di
valutazione, la commissione e' integrata da un componente designato
dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine,
entro quindici giorni dalla data del decreto di costituzione della
commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti
degli altri componenti di nomina statale. Con il decreto di
costituzione della commissione sono stabilite la durata e le
modalita' per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con
successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti
della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle
designazioni entro il termine predetto, la Commissione procede, sino
alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella
composizione ordinaria.».

 

Art. 3.

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni
di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di
valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la
commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio
2001 e successive modificazioni.

 

Art. 4.

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla installazione
di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del
decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, ed in corso alla data
di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del
1° ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma restando la loro
decorrenza dalla data di presentazione della domanda o della denuncia
di inizio attivita', sono computati ai sensi degli articoli 87 e 88
del medesimo decreto legislativo n. 259 del 2003.

 

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 14 novembre 2003

Il Presidente del Senato della Repubblica
nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica
ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione
PERA

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Gasparri, Ministro delle comunicazioni
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli