Gazzetta Ufficiale N. 193 del 20 Agosto 2006
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 28 aprile
2006
Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di
polizia.
Riassetto dei comparti di specialita' delle Forze di polizia.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo
ordinamento
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza ed in
particolare
l'art. 1, commi primo e secondo, l'art. 16 e l'art. 19;
Vista
la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante l'ordinamento del
Corpo di polizia
penitenziaria;
Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo
in
materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo
forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia
di
Stato e norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia;
Visto
il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 297, recante norme
in materia di
riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'art. 1
della legge 31 marzo
2000, n. 78;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68,
recante
l'adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a
norma
dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n.
208, recante il regolamento per
il riordino della struttura
organizzativa delle articolazioni centrali e
periferiche
dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, a norma dell'art.
6
della legge 31 marzo 2000, n. 78;
Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36,
recante il nuovo ordinamento
del Corpo forestale dello Stato;
Visto il
proprio decreto in data 12 febbraio 1992, recante, fra
l'altro, le direttive
volte al consolidamento dei comparti di
specialita' delle Forze di
polizia;
Visto il proprio decreto in data 12 febbraio 2001 recante
la
direttiva per l'attuazione del coordinamento e della direzione
unitaria
delle Forze di polizia;
Visto il proprio decreto in data 2 aprile 2004 con il
quale e'
stato costituito il Gruppo di lavoro la cui attivita' e'
finalizzata
alla ricognizione ed all'analisi delle funzioni speciali
esercitate
da ciascuna Forza di polizia, nonche' alla predisposizione
di
proposte finalizzate all'aggiornamento delle disposizioni vigenti per
i
comparti di specialita' e preso atto della relazione conclusiva,
con allegati
verbali delle decisioni di seduta, rassegnata dal
Presidente del menzionato
Collegio in data 28 luglio 2005;
Stabilito che e' necessario riconsiderare
l'assetto dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia, in coerenza con
l'evoluzione del
quadro normativo di settore, nella cornice unitaria
della
responsabilita' generale in materia di ordine e sicurezza
pubblica
affidata al Ministro dell'interno dalla menzionata legge n. 121
del
1981, al fine di attuare una coordinata pianificazione interforze
che
assicuri la massima efficacia dell'azione di prevenzione e
contrasto
per le finalita' generali di tutela dell'ordine e della
sicurezza
pubblica;
Ritenuto che occorre a tal fine ribadire che il
sistema di
coordinamento e direzione unitaria delle Forze di polizia
risultante
dal citato decreto del Ministro dell'interno in data 12 febbraio
2001
e' rafforzato sul territorio dall'esercizio della
responsabilita'
affidata alle Autorita' provinciali di pubblica sicurezza in
materia
di ordine pubblico e di sicurezza pubblica;
Sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza
pubblica nella seduta del 4 aprile
2006;
Decreta:
1. Nell'allegato documento, che forma parte integrante del presente
atto,
sono fissate le direttive per il riassetto dei comparti di
specialita' delle
Forze di polizia.
2. Il capo della Polizia - Direttore generale della
pubblica
sicurezza, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e
del
Corpo della Guardia di finanza, il capo del
Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, il dirigente generale - Capo
del
Corpo forestale dello Stato e i prefetti provvederanno ad impartire
le
necessarie direttive nell'ambito di rispettiva competenza.
3. Il capo della
Polizia - Direttore generale della pubblica
sicurezza e' incaricato di dare
attuazione al presente decreto.
Roma, 28 aprile 2006
Il Ministro:
Pisanu
Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2006
Ministeri istituzionali,
Interno, registro n. 8, foglio n. 127
Allegato
Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili e di
rafforzare
il coordinamento operativo delle Forze di polizia, in data
12 febbraio 1992
il Ministro dell'interno adotto' un'apposita
direttiva volta, fra l'altro, al
consolidamento dei comparti di
specialita' delle Forze di polizia a
competenza generale, prevedendo,
a tal fine, che la Polizia di Stato e l'Arma
dei carabinieri
dovessero tener conto dell'esigenza di sviluppare le
potenzialita'
operative dei rispettivi comparti di specializzazione,
privilegiando
anche la mirata qualificazione del personale destinato a
prestare
servizio nelle citate specialita'.
Attesa la estrema dinamicita'
del sistema ed il lungo tempo
trascorso, la menzionata direttiva necessita di
interventi di
adeguamento, in primo luogo in conseguenza dell'evoluzione del
quadro
legislativo, che ha contribuito a creare problemi di
sovrapposizione
delle competenze di piu' Forze di polizia nei medesimi ambiti
di
attivita'.
In particolare, negli ultimi anni, nel quadro del
menzionato
sistema unitario definito dalla legge n. 121 del 1981 e
delle
funzioni dalla stessa demandate all'Autorita' nazionale ed
alle
Autorita' provinciali di pubblica sicurezza, sono emersi
dati
normativi di particolare rilievo:
- la circostanza che il decreto
legislativo n. 68 del 2001
abbia attribuito nuove funzioni al Corpo della
Guardia di finanza in
materia economica e finanziaria;
- la circostanza
che la legge n. 36 del 2004 abbia attribuito
nuove funzioni al Corpo
forestale dello Stato nella difesa del
patrimonio agroforestale italiano e
nella tutela dell'ambiente, del
paesaggio e dell'ecosistema;
- la
conferma, in un quadro evolutivo, delle competenze
specialistiche della
Polizia di Stato e dell'Arma di carabinieri in
specifici ambiti che trovano
fondamento normativo nel decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo
2001, n. 208, nel decreto
legislativo 5 ottobre 2000, n. 297 ed in altre
disposizioni di
settore.
In relazione alla evoluzione del quadro
legislativo,
l'individuazione dei comparti di specialita', cosi' come
definiti
nella direttiva del 1992, non appare, pertanto, piu'
pienamente
coerente non solo con le trasformazioni verificatesi
negli
ordinamenti di alcune Forze di polizia, ma anche con la
progressiva
organizzazione che tutte le Forze di polizia si sono date
per
adeguare la rispettiva attivita' istituzionale, oltre che ai
nuovi
compiti individuati nel tempo dal legislatore, anche agli
obiettivi
definiti di volta in volta dai rispettivi vertici di governo.
In
conseguenza di cio' e' evidente che il sistema dei comparti di
specialita',
fondato sul riconoscimento di specifiche attribuzioni
della Polizia di Stato
e dell'Arma dei carabinieri, debba essere
ripensato ai fini della
riacquisizione di un quadro sinergico da
armonizzarsi con le nuove funzioni
di livello generale attribuite
alla Guardia di finanza e al Corpo forestale
dello Stato, in una
logica integrata che consenta una strategica azione di
prevenzione e
contrasto della illegalita'.
Occorre, dunque, ricercare a
partire dai comparti di specialita'
forme di coordinamento e di riparto delle
competenze piu' efficaci ed
incisive.
La questione ha un rilievo
prioritario sulla funzionalita' del
«sistema sicurezza».
L'assorbiniento
delle aeree di sovrapposizione attualmente
esistenti all'interno dei compiti
istituzionali di alcune Forze di
polizia e la conseguente eliminazione delle
connesse diseconomie
funzionali costituisce, infatti, lo strumento piu'
efficace per
consentire un equilibrato recupero di risorse per le
esigenze
generali dell'ordine e della sicurezza pubblica, cosi' come
previsto
dal legislatore che ha apprestato un quadro ordinamentale
unitario
che ha i propri cardini, ai sensi della menzionata legge n. 121
del
1981:
nella responsabilita' generale del Ministro dell'interno
-
Autorita' nazionale di pubblica sicurezza, cui che e' demandata
1'alta
direzione, nella prospettiva unitaria disegnata dalla stessa
legge, dei
servizi di ordine e sicurezza pubblica nonche' il
coordinamento dei compiti e
delle attivita' delle Forze di polizia;
nel ruolo dell'Amministrazione della
pubblica sicurezza al cui
organo centrale, il Dipartimento, e' affidata,
secondo le direttive e
gli ordini del Ministro dell'interno, l'attuazione
della politica
dell'ordine e della sicurezza pubblica e il
coordinamento
tecnico-operativo delle Forze di polizia, Dipartimento che si
colloca
in una posizione di snodo e di raccordo tra l'Autorita' politica e
le
Forze di polizia;
nella responsabilita', in ambito provinciale, del
prefetto per
le funzioni di coordinamento generale e del questore per le
funzioni
di coordinamento tevnico-operativo in materia di ordine e
di
sicurezza pubblica;
nella sostanziale inscindibilita' delle esigenze di
tutela
dell'ordine pubblico da quella di tutela della sicurezza
pubblica,
atteso che ogni turbativa dell'ordine pubblico incide
sulla
sicurezza, come ogni aggressione a quest'ultima e'
potenzialmente
lesiva del primo;
nella potenziale riconducibilita' agli
ambiti dell'ordine e
della sicurezza pubblica di quegli illeciti che, per la
loro generale
offensivita' dell'ordinamento, ricadono anche sotto la
sanzione
penale.
Tanto premesso, si evidenzia che, fermi restando i
compiti di
polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza che la legge rimette
a
ciascuna Forza di polizia ed ai suoi appartenenti, nella
ridefinizione
dell'assetto dei comparti di specialita' delle Forze di
polizia a competenza
generale e nella connessa individuazione di
ulteriori ambiti di intervento
rimessi alla competenza esclusiva o
prevalente di singole Forze di polizia
occorre valorizzare, in
coerenza con gli assetti normativi, la presenza di
strutture
operative che abbiano sviluppato una particolare qualificazione
in
specifici ambiti di indagine e si pongano, dunque, come
referenti
principali per lo svolgimento delle attivita' di polizia afferenti
a
tali specifici settori.
All'attribuzione di un comparto di specialita' e
alla
individuazione di ambiti di intervento rimessi - per legge o ai
sensi
della presente direttiva - alla competenza esclusiva o prevalente
di
una Forza di polizia deve, pertanto, conseguire - come gia'
stabilito
nella direttiva del 1992 - che solo la Forza di polizia prescelta
ha
facolta' di create strutture deputate all'esercizio di quella
funzione
e che essa, inoltre, costituisce per le altre Forze di
polizia il
fondamentale polo di gravitazione informativa e di
analisi. Resta fermo, in
sinergia con il sistema organico delle
banche dati specializzate costituite
in forza dei sopra enunciati
principi, il quadro di sistema unitario
rappresentato dal Centro
elaborazione dati interforze e dal Servizio analisi
criminale, per le
informazioni e i dati in materia di tutela dell'ordine e
della
sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della
criminalita',
e rafforzato dagli obblighi di comunicazione previsti dalle
norme
vigenti nei confronti di specifiche strutture del Dipartimento
della
pubblica sicurezza e delle Forze di polizia, nonche' degli
ufficiali
e degli agenti di polizia tributaria o dei comandi della Guardia
di
finanza per le violazioni tributarie.
Ai suindicati prrincipi le Forze
di polizia adegueranno, dunque,
la rispettiva attivita' istituzionale, nel
rigoroso rispetto del
dovere di tempestiva informazione, ai sensi degli
articoli 13 e 14
della legge n. 121 del 1981, delle Autorita' provinciali di
pubblica
sicurezza su quanto abbia attinenza con 1'ordine e la
sicurezza
pubblica nella provincia. Tutto cio' in un ambito di
coordinato
sviluppo delle relazioni a livello europeo e internazionale e
nel
quadro di un'incisiva collaborazione internazionale di polizia
rimessa
alla competenza unitaria dell'Amministrazione della pubblica
sicurezza, in
attuazione delle direttive impartite da1 Ministro
dell'interno, e per essa al
Dipartimento della pubblica sicurezza ai
sensi dell'art. 6 della menzionata
legge n. 121 del 1981.
Le Forze di polizia, inoltre, nel predisporre i propri
programmi
di potenziamento, terranno conto dell'esigenza di sviluppare
le
potenzialita' operative dei comparti di specializzazione o,
comunque,
dei settori di intervento ad esse rimessi.
In relazione ai
suindicati obiettivi di carattere generale, fermi
restando gli adempimenti
previsti dalle singole dipendenze funzionali
e non connessi ad esigenze di
tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica, si dispone quanto segue.
Sicurezza stradale.
La Polizia di Stato continuera' sulle strade italiane
ad
assicurare l'attuazione della competenza prevalente ad essa rimessa
nel
comparto di specializzazione della polizia stradale, con valenza
peraltro,
esclusiva per gli interventi in ambito autostradale, mentre
l'Arma dei
carabinieri confermera' il significativo concorso nei
servizi di polizia
stradale sulla viabilita' ordinaria. Le altre
Forze di polizia individuate
nell'art. 12 del codice della strada
assicureranno il concorso nei servizi di
polizia stradale da attuarsi
in relazione alla loro dislocazione sul
territorio.
Al fine di realizzare una piu' equilibrata distribuzione
di
risorse, i prefetti, ove del caso sentiti i comitati provinciali
per
l'ordine e la sicurezza pubblica, promuoveranno le necessarie
intese
con i presidenti delle province e con i sindaci al fine di
assicurare
un piu' ampio e coordinato concorso nei servizi di polizia
stradale
da parte dei Corpi e dei Servizi di polizia provinciale e
comunale,
con riguardo sia alla viabilita' provinciale che alla
viabilita'
comunale.
Sicurezza ferroviaria.
Con riguardo al comparto di specializzazione della
Polizia di
Stato, gli uffici della Polizia ferroviaria assicureranno il
consueto
e qualificato impegno, sia nella prevenzione e contrasto dei
reati
che interessano ili contesto della rete ferroviaria nazionale,
sia
nelle attivita' di tutela dell'ordine pubblico e della incolumita'
dei
cittadini che abbiano riferimento al medesimo contesto, ferma
restando
l'esclusivita' dei presidi della Polizia di Stato
nell'ambito delle stazioni
ferroviarie per lo svolgimento delle
attivita' istituzionali rimesse alla
specialita'.
Sicurezza delle frontiere.
La Polizia di Stato continuera' a disimpegnare
la competenza
specialistica ad essa rimessa in via prevalente per le
attivita' di
polizia di frontiera terrestre, marittima ed aerea, con il
concorso
del Corpo della Guardia di finanza nell'esercizio dei compiti
di
polizia economica e finanziaria.
Per le attivita' istituzionali svolte
al confine terrestre, la
Polizia di Stato assicurera' il graduale
avvicendamento dei
contingenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della
Guardia di
finanza nell'espletamento dei servizi di frantiera a partire
dal
confine sloveno ove sono venute meno le barriere doganali.
Ai fini del
contrasto dell'immigrazione clandestina via mare,
confermato il modello di
coordinamento interforze risultante dal
decreto interministeriale del 14
luglio 2003, la cui efficacia e' da
ritenersi positivamente sperimentata.
Sicurezza delle reti di comunicazione.
Si premette che il settore della
polizia delle comunicazioni e'
regolato da un sistema normativo complesso che
e' causa di aree di
contiguita' nell'attivita' istituzionale di piu' Forze di
polizia.
Per effetto del deereto legislativo n. 68 del 2001, alla
Guardia
di finanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia economica
e
finanziaria, sono demandati compiti di prevenzione, ricerca
e
repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori
e
mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonche'
di
movimentazioni finanziarie e di capitali.
L'azione dispiegata in tale
settore dalla Guardia di finanza
riguarda i circuiti di pagamehto nel loro
complesso e, pertanto,
anche quelli che utilizzano tecnologie, com'e' nel
caso, delle carte
di debito e di credito e dei pagamenti e movimenti di
capitali
effettuati on line.
Con riguardo al commercio elettronico, lo
sviluppo esponenziale
degli scambi via internet ha reso pressante l'esigenza
di controllare
il corretto andamento degli obblighi tributari da parte
degli
operatori e, a tal fine, con direttiva dell'8 giugno 2000 il
Ministro
delle finanze ha disposto il rafforzamento del dispositivo
di
controllo nel settore, affidando al Corpo il compito di
assumere
opportune iniziative tese ad individuare i fenomeni evasivi
nel
commercio elettronico.
Di contro il Servizio polizia postale e delle
comunicazioni della
Polizia di Stato nell'ambito dei propri compiti
istituzionali svolge
attivita' di intelligence per la prevenzione ed il
contrasto
dell'utilizzo e della contraffazione di mezzi di pagamento,
settore
che ha immediati riflessi sul commercio elettronico e nel
quale
l'attenzione investigativa del comparto di specialita' e'
incentrata
sulle tecnologie software o hardware impiegate per
carpire,
riprodurre e utilizzare identita', codici e carte di pagamento
in
transazioni elettroniche.
La Polizia postale e delle comunicazioni e',
altresi', impegnata
in attivita' di investigazione per la prevenzione ed il
contrasto
alle violazioni sul diritto d'autore, settore in cui
e'
particolarmente evidente la contiguita' dell'azione investigativa
con
le competenze di altre Forze di polizia ed in particolare con
quelle
rimesse alla Guardia di finanza dall'art. 2, comma 2, lettera l)
del
decreto legislativo n. 68 del 2001, le quail possono svolgersi
anche
attraverso il monitoraggio di internet per individuare le
violazioni
commesse attraverso la rete.
In presenza di aree di contiguita'
nell'ambito di fenomeni di
natura inevitabilmente complessa occorre
prevedere, come criterio
generale di riparto delle rispettive funzioni, che
la Forza di
polizia competente ad intervenire vada individuata avuto
riguardo
alla natura del fatto e dei reati, o delle violazioni
ammiinistrative
ad esso ricollegabili, che si intendono prevenire o
contrastare.
In relazione a cio', si dispone che sia rimesso alla
competenza
primaria della Polizia di Stato garantire, in via
generale,
l'integrita' e la funzionalita' della rete informatica, ivi
compresa
la protezione delle infrastrutture critiche informatizzate,
la
prevenzione ed il contrasto degli attacchi di livello informatico
alle
strutture di livello strategico per il Paese, nonche' la
sicurezza e
regolarita' dei servizi di telecomunicazione e il
contrasto della
pedopornografia on line, anche in relazione a quanto
previsto dall'art. 7-bis
del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 155 e
dall'art. 19 della legge 6 febbraio
2006, n. 38. La Polizia postale e
delle comunicazioni procedera' altresi' al
contrasto degli illeciti
concernenti i mezzi di pagamento e il diritto
d'autore in tutti i
casi in cui l'utilizzo distorto dello strumento
informatico o delle
tecnologie di rete rappresenti il modo esclusivo o
assolutamente
prevalente di perpetrazione degli stessi, raccordandosi con
la
Guardia di finanza cui, secondo le esplicite previsioni del
decreto
legislativo n. 68 del 2001, compete gravitare in modo
generale
sull'area della tutela dei marchi, dei brevetti e della
proprieta'
intellettuale, nonche' della tutela dei mezzi di pagamento,
ferme
restando le attivita' svolte dal Corpo in favore della
Autorita'
garante per le comunicazioni, per la tutela del diritto d'autore
e
del regolare pagamento dei canoni di abbonamento al servizio
pubblico
radiotelevisivo.
Sicurezza in materia di sanita', igiene ed alimenti.
L'Arma dei
carabinieri, titolare del relativo comparto di
specializzazione, assicurera',
tramite il Comando carabinieri per la
tutela della salute, il consueto
efficace impegno istituzionale nelle
attivita' di prevenzione e contrasto
degli illeciti in materia di
sanita', igiene e sofisticazioni alimentari,
mentre il Corpo
forestale dello Stato orientera' la propria attivita'
istituzionale
nell'ambito dell'area di gravitazione ad esso rimessa dalla
legge
concernente il concorso nelle attivita' volte al rispetto
della
normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e
di
biosicurezza in genere.
Restano fermi i compiti della Guardia di
finanza nel settore del
controllo della spesa sanitaria, in attuazione della
propria
competenza generale in materia di polizia economica e
finanziaria,
secondo le direttive del Ministro dell'economia e delle finanze,
nel
contesto della pianificazione dell'attivita' ispettiva della
finanza
pubblica predisposta dal competente Comitato di
coordinamento
finanziario.
Sicurezza nel settore agroalimentare.
Nella materia in esame si pone
l'esigenza di una armonizzazione
della direttiva del Ministro dell'interno in
data 12 febbraio 1992 -
nella parte in cui ha individuato fra i comparti di
specialita'
quello dei «Carabinieri per l'agricoltura e foreste» - con il
piu'
recente assetto normativo che riconosce al Corpo della Guardia
di
finanza specifiche funzioni in materia di prevenzione e contrasto
delle
frodi comunitarie.
Dal punto di vista del quadro normativo, va ricordato che
con il
decreto del Presidente della Repubblica n. 450 del 2000, e
stato
attribuito al Comando carabinieri tutela norme comunitarie
ed
agroalimentari - poi configuratosi come Comando carabinieri
politiche
agricole per effetto del recente decreto del Presidente
della
Repubblica n. 79 del 2005 - il compito di:
svolgere controlli
straordinari sulla erogazione ed il
percepimento di aiuti comunitari nel
settore agroalimentare e della
pesca ed acquacultura e sulle operazioni di
ritiro e vendita di
prodotti agroalimentari, ivi compresi gli aiuti a Paesi
in via di
sviluppo ed indigenti;
esercitare controlli specifici sulla
regolare applicazione dei
regolamenti comunitari;
concorrere,
nell'attivita' di prevenzione e repressione delle
frodi nel settore
agroalimentare;
effettuare accessi ed ispezioni amministrative avvalendosi
dei
poteri previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle
proprie
attivita' istituzionali.
A fronte delle competenze dell'Arma dei
carabinieri, il decreto
legislativo n. 68 del 2001 - che ha attribuito al
Corpo della Guardia
di finanza la competenza generale all'assolvimento delle
funzioni di
polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico,
delle
regioni, degli enti locali e dell'Unione europea - ha demandato
a
tale Forza di polizia compiti di prevenzione, ricerca e
repressione
delle violazioni in materia di:
- imposte dirette o indirette,
tasse, contributi, monopoli
fiscali e ogni altro tributo di tipo erariale o
locale;
- diritti doganali, di confine e altre risorse proprie
nonche'
uscite del bilancio dell'Unione europea;
- risorse e mezzi
finanziari pubblici impiegati a fronte di
uscite del bilancio pubblico
nonche' di programmi pubblici di spesa.
In relazione a tale assetto
normativo, la Guardia di finanza ha
assunto un ruolo di primo piano nel
settore della prevenzione e del
contrasto delle frodi comunitarie, atteso che
alla stessa compete sia
di tutelare, quale polizia tributaria, le entrate di
bilancio, sia di
prevenire e reprimere le violazioni comunque attinenti al
settore
della spesa pubblica ad ogni possibile livello.
La centralita' del
ruolo assunto dalla Guardia di finanza nel
contrasto alle frodi comunitarie
e' suffragata anche dagli interventi
riguardanti l'assetto organizzativo, con
l'istituzione, con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
11 gennaio 1995,
del Nucleo operativo della Guardia di finanza presso il
Dipartimento
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,
avente il compito di supportare le attivita' del
Comitato
interministeriale per la lotta contro le frodi comunitarie,
previsto
dall'art. 76 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e con
la
successiva creazione, per effetto della legge n. 52 del 1996 di
una
specifica unita' operativa specialistica della Guardia di finanza,
il
Nucleo speciale per la repressione delle frodi comunitarie, che
ha
successivamente assunto la denominazione di Nucleo speciale
spesa
pubblica e repressione frodi comunitarie.
Emerge, dunque, con
chiarezza come la Guardia di finanza abbia
una funzione di particolare
rilievo nella realizzazione dei
dispositivi di prevenzione e contrasto delle
frodi comunitarie,
orientando a tal fine la propria azione verso quei profili
che
presentano elementi di connessione con la competenza generale ad
essa
rimessa in materia di polizia economica e finanziaria.
Tale
competenza assume, evidentemente, un rilievo peculiare nei casi
in
cui sussistono frodi alle uscite al bilancio comunitario,
ovvero
illeciti in materia doganale, con riferimento soprattutto
alla
corretta applicazione dei dazi, ovvero profili attinenti
alla
contraffazione dei marchi o alla violazione delle regole di
corretto
funzionamento del mercato.
In relazione a quanto precede, nel
settore delle frodi
comunitarie va riconosciuto un ruolo di preminenza alla
Guardia di
finanza, anche con riguardo alla tutela degli interessi
finanziari
comunitari relativi al settore agricolo e della pesca, mentre
l'Arma
dei carabinieri continuera' a svolgere un ruolo preminente
con
riguardo alle frodi nel settore agroalimentare e le sofisticazioni
di
alimenti e bevande.
L'Arma dei carabinieri assolvera' altresi' ai
compiti devoluti
dalla normativa vigente allo speciale reparto istituito
presso il
Ministero delle politiche agricole e forestali, ferme restando
le
funzioni in materia agroalimentare attribuite al Corpo forestale
dello
Stato dal medesimo Dicastero.
Ai fini del coordinamento ispettivo del settore
potra' farsi
riferimento all'apposito Comitato istituito presso il Ministero
delle
politiche agricole e forestali.
Sicurezza in materia ambientale.
Il comparto di specialita', istituito per
la prevenzione ed il
contrasto degli illeciti in materia ambientale, e'
rimesso alla
competenza dell'Arma dei carabinieri che si avvale, a tal fine
del
Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, posto alle
dipendenze
funzionali del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, il quale
ha da tempo definito una politica di sicurezza
ambientale caratterizzata da
una integrazione sinergica
dell'attivita' del Comando carabinieri per la
tutela dell'ambiente
con i compiti istituzionali di quel dicastero. In
conseguenza di cio'
il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente si e'
da tempo
affermato come organismo qualificato per l'attuazine di attivita'
di
rilevanza strategica nel settore del controllo della
sicurezza
ambientale.
In epoca successiva alla direttiva del Ministro
dell'intemo del
12 febbraio 1992 vi e' stata, peraltro, una radicale
evoluzione
normativa, con l'adozione da ultimo della legge n. 36 del 2004,
per
effetto della quale le attivita' di prevenzione e contrasto
degli
illeciti in materia ambientale, sono divenute parte
significativa
della primaria funzione istituzionale del Corpo forestale
dello
Stato.
L'analisi approfondita delle varie aree di intervento
operativo
nel complesso settore della sicurezza ambientale, rende,
dunque,
necessario un intervento di coordinamento che in un'ottica
di
integrazione sinergica delle attivita' delle Forze di
polizia
interessate ai fini di una strategica azione di difesa
della
legalita' ambientale in funzione di tutela dell'ordine e
della
sicurezza pubblica, ridefinisca l'attuale assetto di competenze
del
comparto di specialita' dell'Arma dei carabinieri e
preveda
l'attivazione di un nuovo comparto di specializzazione del
Corpo
forestale dello Stato in materia di sicurezza agroambientale.
In
particolare l'Arma dei carabinieri curera' le attivita' di
prevenzione e
contrasto degli illeciti in materia ambientale con
riguardo alle attivita'
di:
vigilanza sulla gestione dei rifiuti e sulla bonifica dei
siti
contaminati con particolare riferimento a:
lotta alla gestione ed al
traffico illecito dei rifiuti urbani
speciali e industriali, soprattutto
quando attuate in forma
organizzata;
controllo e monitoraggio dei rifiuti
di origine urbana e
industriale;
controllo delle attivita' di gestione dei
rifiuti e
segnatamente degli impianti di trattamento, stoccaggio,
smaltimento,
incenerimento, nonche' di depurazione;
prevenzione e
repressione delle violazioni connesse con le
attivita' produttive;
tutela
delle acque e del suolo dall'inquinamento nelle aree di
non diretto interesse
agro-forestale e in particolare dalle:
aggressioni agli ecosistemi (suolo,
acqua ed aria) sviluppate
in forma organizzata e non;
violazioni connesse
con le attivita' produttive;
concorso nella tutela della biodiversita' e
della biosicurezza
soprattutto se sviluppate in forma organizzata. Compiti di
vigilanza
in materia di produzione e di impiego degli organismi
geneticamente
modificati;
tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in
atmosfera,
segnatamente attraverso il contrasto alle violazioni connesse con
le
attivita' produttive, soprattutto a carattere industriale;
tutela
paesaggistico-ambientale nelle aree di non diretto
interesse
agro-forestale;
vigilanza sull'impiego di sostanze pericolose ed a rischio
di
incidente rilevante;
inquinamento atmosferico, elettromagnetico,
acustico e da
sostanze radioattive.
Il Corpo forestale dello Stato curera'
le attivita' di
prevenzione e contrasto degli illeciti in materia ambientale
con
riguardo alle attivita' di:
tutela degli ecosistemi agro-forestali
attraverso l'attivita'
di prevenzione e repressione delle violazioni in danno
all'ambiente e
al paesaggio nonche' di contrasto di specifiche forme di
inquinamento
connesse anche con il ciclo dei rifiuti e delle
acque;
monitoraggio e controllo del territorio ai fini della
prevenzione
del dissesto idrogeologico;
prevenzione e contrasto degli incendi
boschivi;
tutela delle foreste e della biodiversita' delle specie
vegetali
ed animali in attuazione di norme nazionali e
internazionali. Tutela degli
animali dai maltrattamenti;
sorveglianza delle aree naturali protette e
tutela del
patrimonio naturalistico nazionale;
concorso nelle attivita'
volte al rispetto della normativa in
materia di sicurezza agroalimentare, con
particolare riferimento ai
cicli produttivi in pieno campo;
esercizio di
attribuzioni demandate dal Ministero delle
politiche agricole e forestali
derivanti dalla normativa comunitaria.
La Guardia di finanza continuera'
nell'azione di vigilanza,
prevenzione e contrasto delle violazioni ambientali
da tempo
intraprese attraverso la propria componente aeronavale, in
possesso
di adeguate dotazioni tecnologiche.
Sicurezza nella circolazione dell'euro e degli altri mezzi
di
pagamento.
La direttiva del 1992 attribuiva le attivita' di prevenzione
e
contrasto del falso nummario all'Arma dei carabinieri che
opera
attraverso il Comando carabinieri antifalsificazione monetaria.
Per
effetto del nuovo assetto ordinamentale intervenuto con il
decreto
legislativo n. 68 del 2001, la Guardia di finanza ha assunto
per legge un
ruolo centrale nel settore della tutela dei mezzi di
pagamento essendo ad
essa demandati compiti di prevenzione e
contrasto delle violazioni in materia
di valuta, titoli, valori,
mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri,
movimentazioni
finanziarie e di capitali.
Il Corpo e' parte integrante
dell'UCAMP - Unita' deputata
all'analisi dell'impatto del fenomeno della
falsificazione monetaria
e degli altri mezzi di pagamento sul sistema
economico e finanziario
ed allo sviluppo di forme di prevenzione in via
amminisirativa - ma
e' anche parte del sistema di coordinamento interforze
per gli
aspetti di prevenzione e contrasto delle frodi sui mezzi
di
pagamento.
In relazione a quanto precede, la Guardia di finanza
vede
valorizzata la sua funzione per quanto riguarda il riciclaggio,
la
falsificazione della moneta, le frodi concernenti i mezzi e i
sistemi
di pagamento diversi dal contante, nonche' l'usura nell'ipotesi
di
coinvolgimento diretto di intemediari finanziari e bancari.
A tal fine,
coordinandosi con le strutture centrali e periferiche
dell'Amministrazione
della pubblica sicurezza, essa sviluppera' anche
la funzione assegnatale
dalla legge di contrasto del finanziamento
del terrorismo internazionale. Nel
contempo, in sostanziale adesione
a quanto previsto dal decreto legislativo
n. 297 del 2000, l'Arma dei
carabinieri operera' per la repressione del falso
nummario anche
attraverso il proprio reparto specializzato. La Polizia
postale e
delle comunicazioni provvedera' alla tutela dei prodotti e
dei
processi produttivi nel settore postale, nonche' di quelli
filatelici.
Per quel che concerne la cooperazione internazionale,
ferme restando le
competenze degli organi facenti capo al Ministero
dell'economia e delle
finanze, quella di Polizia attinente alla
falsificazione di banconote e di
monete continuera' ad essere
assicurata tramite l'Ufficio centrale italiano
del falso monetario e
l'Unita' nazionale Europol, che sono parte della
struttura
organizzativa della Direzione centrale della polizia criminale.
Tutela del patrimonio culturale.
La direttiva del 1992 attribuisce la
titolarita' del comparto di
specialita' all'Arma dei carabinieri, che opera
attraverso il Comando
carabinieri tutela del patrimonio culturale.
Nel
settore della tutela dei beni culturali sussistono anche
funzioni specifiche
del Corpo della guardia di finanza con riguardo
alla competenza generale ad
essa demandata in materia di polizia
economica e finanziaria ed, in
particolare, in relazione a quanto
previsto dall'art. 2 del decreto
legislativo n. 68 del 2001 che
demanda alla predetta Forza di polizia i
compiti di prevenzione,
ricerca e repressione delle violazioni in materia di
risorse e mezzi
finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio
dello
Stato nonche' di programmi pubblici di spesa e di demanio
e
patrimonio dello Stato, ivi compreso il valore aziendale netto di
unita'
produttive in via di privatizzazione o di dismissione.
Stante quanto precede,
in base all'assetto normativo vigente,
l'Arma dei carabinieri continuera' a
svolgere il proprio consolidato
ruolo prioritario nelle funzioni di sicurezza
che attengono alla
salvaguardia del patrimonio archeologico, artistico e
storico
nazionale, ferme restando le competenze della Guardia di finanza
per
quel che concerne i compiti di prevenzione, ricerca e
repressione
delle violazioni in materia di demanio e patrimonio
pubblico,
compresa la gestione delle societa' a capitale pubblico operanti
nel
settore.
Tutela del lavoro.
E' confermato il consolidato ruolo
dell'Arma dei carabinieri, e
per essa del Comando carabinieri - Ispettorato
del lavoro, nel
particolare settore, in relazione alle funzioni svolte dal
proprio
personale posto alle dipendenze degli organi del Ministero del
lavoro
e delle politiche sociali. La Guardia di finanza,
nell'assolvimento
della propria funzione di polizia economica e finanziaria,
procedera'
ai controlli di sua competenza. Il coordinamento
dell'attivita'
ispettiva e' garantito dalle strutture del Ministero del
lavoro e
delle politiche sociali secondo le procedure previste dalla
normativa
di settore. I profili rilevanti ai fini della tutela dell'ordine
e
della sicurezza pubblica saranno, affrontati secondo le ordinarie
regole
di coordinamento fissate dalla legge n. 121 del 1981.
Il Capo della Polizia -
Direttore generale della pubblica
sicurezza, il Comandante generale dell'Arma
dei carabinieri, il
Comandante generale della Guardia di finanza, il Capo
del
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il Dirigente
generale
- Capo del Corpo forestale dello Stato, ciascuno per la
parte di propria
competenza, porranno in essere ogni iniziativa utile
a rimuovere eventuali
ostacoli per dare concretezza all'unitarieta'
di azione delle Forze di
polizia.
Confido altresi' nel consueto spirito di leale
collaborazione
affinche' possibili interventi amministrativi, suscettibili
di
incidere sul disegno ordinamentale definito con la presente
direttiva,
siano previamente sottoposti al vaglio dell'Autorita'
nazionale di pubblica
sicurezza.
Roma, 24 aprile 2006
Il Ministro: Pisanu