Cass. Sez. III n.23908 del 9 giugno 2016 (C.C. 19 apr. 2016)
Pres. Ramacci Est. Andreazza Ric. PM in proc. Butera ed altri
Rifiuti.Trasporto rottami ferrosi e legge 221 del 2015

Sugli effetti della introduzione ad opera dell'art.30 della legge n. 221 del 2015, all'interno dell'art.188 del d. lgs. n. 152 del 2006, del comma 1 bis, il cui ultimo periodo recita testualmente che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'articolo 266, comma 5".

RITENUTO IN FATTO

    1.Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Asti, con sentenza del 24/04/2014, ha assolto perchè il fatto non sussiste B.C., D.G. e G.L., nei confronti del quale il Pubblico Ministero aveva richiesto l'emissione di decreto penale di condanna per il reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, perchè effettuavano, nel corso dell'anno 2012, ciascuno, attività di raccolta e trasporto di più di otto tonnellate, i primi tre, e di più di ventotto, il quarto, di materiale ferroso in assenza della prescritta iscrizione all'apposito albo.

    2.Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti che, con un unico motivo di ricorso, deduce la violazione di legge e rileva che erroneamente, come già affermato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 29992 del 24/06/2014, Lazzaro (che ha precisato infatti che l'art. 256 comma 1, D.Lgs. cit. è astrattamente applicabile anche con riferimento alle ipotesi di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante nei casi in cui non operai la deroga di cui all'art. 266, comma 5), il G.i.p. ha fondato la propria decisione sulla circostanza che, a seguito dell'abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti dei mestieri girovaghi ai sensi dell'art. 121 TULPS, l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante deve ritenersi liberalizzata in quanto non soggetta a specifici provvedimenti autorizzativi.

    Quanto alle ragioni di doglianza, il P.M. ha rinviato integralmente, appunto, a quanto già affermato dalla appena richiamata sentenza Lazzaro, pur contestando, per le ragioni analiticamente esposte in ricorso, l'assunto secondo cui l'art. 266, comma 5, cit., per definire il titolo abilitativo di cui devono essere muniti i soggetti che vogliono godere della deroga al regime, rinvierebbe al D.Lgs. n. 114 del 1998 riguardante la riforma della disciplina del commercio.

    Infatti, tra l'altro, secondo il P.M., dovrebbe ritenersi che il legislatore, pur riferendosi improvvisamente, nella L. n. 426 del 1998, al commercio ambulante, abbia voluto fare riferimento, invece, all'art. 121 TULPS, il quale contemplava le attività di "cenciaiolo" e mestieri analoghi, richiamando, a sostegno della fondatezza delle proprie affermazioni, il contenuto delle disposizioni in tema di commercio ambulante, succedutesi nel tempo ed osservando come tale disciplina non si attagli ai raccoglitori itineranti di rifiuti, i quali svolgono un'attività del tutto diversa, assimilabile a quella del commerciante all'ingrosso o dell'intermediario. Si aggiunge, poi, che il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, nel riferirsi ai rifiuti, non considera la loro classificazione, in base alla quale dovrebbe concludersi che non resta spazio alcuno per l'attività di raccolta ambulante dei rifiuti, che, pertanto, non rientrerebbe nella deroga, riferendosi la stessa alle sole attività precedentemente disciplinate dall'art. 121 TULPS. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'impugnata sentenza.
    
    CONSIDERATO IN DIRITTO

    2. Il ricorso, che va affrontato nei termini strettamente pertinenti alle argomentazioni e all'oggetto della sentenza impugnata, coinvolgendo fondamentalmente la natura del reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e l'ambito di operatività della deroga prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5, per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti in forma ambulante, è fondato nei termini subito di seguito specificati.

    Il G.i.p. assume, infatti, che l'iscrizione richiesta dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 212, come richiamato dall'art. 266, comma 5, cit., riguarda esclusivamente l'attività di gestione di rifiuti svolta in forma imprenditoriale, cosicchè la sua mancanza assumerebbe rilievo penale solo in tale ipotesi, restando quindi estranea la condotta di coloro che, come gli imputati, ciò desumendosi anche dalle caratteristiche dei rottami ferrosi, agiscono su piccola scala, raccogliendo modeste quantità di rifiuti abbandonate o consegnate dai privati. Inoltre, con l'intervenuta abrogazione della norma istitutiva del registro degli esercenti mestieri girovaghi ad opera del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 6, comma 1, lett. b), l'esercizio di tale attività è da considerarsi liberalizzato non necessitando di particolari provvedimenti autorizzativi.

    3. Attese tali premesse, occorre dunque rilevare come il presente ricorso riguardi identiche questioni già sottoposte all'attenzione di questa Corte nell'ambito di altri procedimenti avviati dalla Procura della Repubblica di Asti.

    Deve allora in primo luogo richiamarsi integralmente il contenuto della precedente decisione di questa Corte (Sez. 3, n. 29992 del 24/6/2014, Lazzaro, Rv. 260266), seguita da altre dello stesso tenore, con cui si è fondamentalmente riaffermato, da un lato, che "la condotta sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1 è riferibile a chiunque svolga, in assenza del prescritto titolo abilitativo, una attività rientrante tra quelle assentibili ai sensi degli artt. 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216, medesimo Decreto, svolta anche di fatto o in modo secondario o consequenziale all'esercizio di una attività primaria diversa che richieda, per il suo esercizio, uno dei titoli abilitativi indicati e che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità", e dall'altro, sulla base di una lettura "sistematica" della stessa, che "la deroga prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 per l'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi, effettuata in forma ambulante opera qualora ricorra la duplice condizione che il soggetto sia in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e, dall'altro, che si tratti di rifiuti che formano oggetto del suo commercio".

    In secondo luogo, quanto alle ulteriori osservazioni del P.M. ricorrente, va richiamato quanto già affermato da questa Corte con la pronuncia di Sez. 3, n. 8653 del 15/01/2015, Negro, non massimata, essendo qui sufficiente osservare che la sentenza n. 29992 del 2014 non si pone affatto su un piano diverso, perchè, richiamato quanto già precisato in precedenti pronunce della Sezione sul fenomeno del "commercio ambulante di rifiuti", ha chiaramente delimitato l'ambito di efficacia della deroga di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 266, comma 5 alle sole ipotesi in cui sia effettivamente applicabile la disciplina sul commercio ambulante di cui al D.Lgs. n. 114 del 1998 e tale applicabilità sia dimostrata dall'interessato ed accertata in fatto dal giudice del merito, escludendosi, conseguentemente, che l'attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi consistenti, per lo più, in rottami ferrosi possa rientrare nella nozione di commercio ambulante come individuata dal menzionato D.Lgs. n. 114 del 1998.

    4. Ciò posto, la sentenza impugnata appare avere reiterato i medesimi assunti già sconfessati da questa Corte con le pronunce suddette (ed il cui contenuto va qui inteso come integralmente richiamato), giungendo dunque a conclusioni non in linea con l'assetto normativo sul punto.

    4.1. Nè a diversa conclusione può giungersi per effetto della introduzione, successivamente a tali enunciati, ad opera della L. n. 221 del 2015, art. 30, all'interno del D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 188, comma 1 bis, il cui ultimo periodo recita testualmente che "alla raccolta e al trasporto dei rifiuti di rame e di metalli ferrosi e non ferrosi non si applica la disciplina di cui all'art. 266, comma 5".

    Solo apparentemente si potrebbe infatti ritenere che il significato di tale norma sia stato quello di introdurre innovativamente, per i materiali indicati, una inoperatività della deroga in precedenza non sussistente (si che, nella specie, essendo la condotta stata realizzata prima della adozione della modifica stessa, la deroga di cui all'art. 266, comma 5 cit. opererebbe conducendo alla esclusione del reato); in realtà, la "deroga alla deroga" in tal modo operata si limita semplicemente ad escludere l'esenzione, dall'obbligo della comunicazione al catasto dei rifiuti, della tenuta del registro di carico e scarico, della compilazione del F.I.R. e dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali, di quelle attività di trasporto e raccolta che, anche se esercitate "commercialmente" (posto che tale era il presupposto della "facilitazione" di cui all'art. 266, comma 5 cit.), abbiano tuttavia ad oggetto il rame e i metalli ferrosi e non ferrosi, in tal modo tornando ad applicarsi in questi casi le più rigorose regole generali.

    Nulla però è stato innovato quanto al fatto che, già precedentemente all'introduzione della nuova disposizione, fosse in radice richiesto, nella lettura data da questa Corte nelle pronunce sopra ricordate, per l'esenzione suddetta, l'esistenza di titolo abilitativo per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante; sicchè, in altri termini, il fatto che ora, per chi eserciti l'attività commerciale in forma ambulante di trasporto o raccolta di metalli e rame, siano richiesti gli adempimenti sopra elencati, non significa che gli stessi non fossero richiesti in precedenza per chi a tale attività commerciale ambulante non fosse abilitato formalmente.

    L'unica differenza è che, essendo l'attività di raccolta di materiale ferroso oggetto dell'imputazione stata nella specie posta in essere prima della modifica intervenuta ad opera della L. n. 221 del 2015, art. 30 incomberà ancora sul giudice del presente processo, secondo i principi delineati da questa Corte, accertare, in capo agli imputati, l'esistenza e validità del titolo abilitante al commercio e la riconducibilità del rifiuto raccolto o trasportato all'attività autorizzata, mentre, se il fatto fosse stato posto in essere successivamente a tale modifica, una tale verifica, beninteso limitatamente ai rifiuti di rame e ai metalli ferrosi e non ferrosi, non sarebbe più necessaria, stante appunto l'inapplicabilità tout court della deroga di cui al comma 5 cit..

    6. In definitiva, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, che dovrà continuare ad attenersi, nella specie, per le ragioni appena evidenziate, al principio di diritto di cui alla sentenza Lazzaro.
    
    P.Q.M.

    Annulla la sentenza impugnata senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Asti.

    Così deciso in Roma, il 19 aprile 2016.

    Depositato in Cancelleria il 9 giugno 2016