Cass. Sez. III n. 28590 del 17 luglio 2012 (Cc 17 apr. 2012)
Pres.  Squassoni Est. Andronio Ric. Zolin
Modificazioni genetiche. Coltura di prodotti geneticamente modificati

Esiste in ambito Europeo e nazionale il "principio di coesistenza" e che il D.L. n. 279 del 2004, artt. 1 e 2, sono ricognitivi ed espressione di principi comunitari nella parte in cui tendono a salvaguardare l'agricoltura (anche) tradizionale ed a mettere i consumatori nelle condizioni di potere effettuare scelte in maniera oculata. In questo quadro, le modalità di attuazione del principio di coesistenza, proprio in ragione dei fini a cui è ispirato, sono rimesse alla competenza delle singole Regioni (in ossequio a quanto affermato dalla Corte Costituzionale) che, tuttavia, dovranno coordinarsi tra loro, in uno spirito di leale collaborazione, nel momento in cui si tratterà di regolare la coltivazione in ambiti territoriali confinanti, rientranti cioè nella competenza di due distinti enti regionali.

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