Cass. Sez. III n. 26585 del 13 luglio 2021 (UP 28 mag 2021)
Pres. Sarno Rel. Corbetta Ric. Franchini
Ecodelitti.Momento consumativo del delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito

  

RITENUTO IN FATTO  

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Bologna e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Bologna dichiarava non doversi procedere nei confronti di Elio Bertani, Roberto Minguzzi, Giacomo Buonora, Marcellino Buonora, Jonni Lazzari, Leonardo Mazzeo, Grazia Giangregorio e Roberto Husovic in ordine al reato loro ascritto, qualificato come violazione dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, siccome estinto per prescrizione, nel resto confermando la pronuncia di primo grado, la quale, per quanto di interesse, aveva affermato la penale responsabilità di Fabiola Franchini per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 260, comma 1, d.lgs. n. 152 del 2006, a lei ascritto al capo 2).

2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputata, per il ministero dei difensori di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
 2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 157 e 2 cod. pen. Assume la ricorrente che  il reato sarebbe prescritto, in quanto non vi è certezza che la condotta sia proseguita dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della legge n. 136 del 2010, per effetto della quale si è previsto il raddoppio del termine di prescrizione del reato in esame.
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, ora confluito nell’art. 452-quaterdecies cod. pen. Lamenta la ricorrente che, diversamente da quanto ritenuto per altri imputati, la Corte territoriale non ha riqualificato il fatto ai sensi dell’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, nonostante la parificazione della posizione della Franchini rispetto a quella dei coimputati. La Corte di merito, inoltre, non avrebbe adeguatamente considerato il fatto che l’impresa desse visibilità al flusso dei materiali in entrata e che la Fantuzzi Rottami s.r.l. operasse nel settore da trent’anni. Ad avviso del difensore, pertanto, la Franchini avrebbe operato alla luce del sole e in buona fede, al più non interpretando correttamente le norme, ma agendo in maniera conforme all’operato della società. In altri termini, la sistematica violazione di un parametro formale non varrebbe a trasformare la violazione della contravvenzione di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006 nella più grave violazione del successivo art. 260 d.lgs.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all’art. 163 cod. pen.  Secondo la ricorrente, la Corte di merito ha negato il riconoscimento della sospensione condizionale della pena sulla base di un elemento meramente congetturale, quale la ritenuta “professionalità”,  omettendo di considerare che dal 2010 l’imputata non ha commesso ulteriori reati.


CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il primo motivo è manifestamente infondato.
Invero, diversamente da quanto ritenuto dalla ricorrente, già il Tribunale aveva correttamente motivato l’assenza dei presupposti per dichiarare la prescrizione (cfr. p. 14), evidenziando come l’attività della Franchini sia proseguita anche dopo il 7 settembre 2010, data di entrata in vigore della l. n. 136 del 2010, la quale, inserendo l’art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 nel catalogo dei delitti contemplato dall’art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha comportato il raddoppio dei termini d prescrizione, ai sensi dell’art. 157, comma 6, cod. pen.
Dalla motivazione della sentenza di primo grado (p. 4), emerge come fosse proprio la Franchini a redigere le autofatturazioni che poi venivano sottoscritte dai privati; orbene, come risulta dagli schemi riepilogativi per ciascun imputato (p. 6 ss. della sentenza impugnata), sono numerosissime la autofatture emesse dopo il 7 settembre 2010 - come, ad esempio quelle sottoscritte da Hosovic (p. 8 e 9), da Lacroce (p. 9), da Mazzeo (p. 9), da Mulé  (p. 10) – che, quindi, dimostrano in maniera incontrovertibile che la Franchini tenne la condotta illecita anche dopo il 7 settembre 2010, condotta che, peraltro, non si esaurì nella materiale predisposizione delle fatture, ma anche nel pagamento in contanti dei privati che conferivano i rifiuti e nelle tenuta della contabilità “occulta”, come riferito dal Vallone (p. 3 della sentenza di primo grado).
Ne segue, quindi, il termine di prescrizione, pari a quindici anni (vale a dire dodici anni, aumentati di un quarto  ex art. 161, comma 2, cod. pen.), non era affatto decorso al momento della deliberazione della sentenza impugnata, perché, come affermato da questa Corte, il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti - già previsto dall'art. 260, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e, successivamente, disciplinato, ai sensi degli artt. 7 e 8 del d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, dall'art. 452-quaterdecies cod. pen., in quanto necessariamente caratterizzato da una pluralità di condotte, alcune delle quali, se singolarmente considerate, potrebbero non costituire reato, ha natura di reato abituale proprio e si consuma, pertanto, con la cessazione dell'attività organizzata finalizzata al traffico illecito (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, dep. 12/04/2019, Zoccoli, Rv. 275395-02), il che, nella specie, è avvenuto non prima del 15 dicembre 2010, data di emissione dell’ultima autofattura (la n. 15042 da parte di Roberto Husovic; cfr. p. 9 della sentenza di primo grado), sicché la prescrizione maturerà il 15 dicembre 2025,

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato perché generico e fattuale.
2.1. La Corte ha spiegato, con logica motivazione, la sussistenza dei requisiti del delitto ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006 – e quindi l’impossibilità di procedere alla riqualificazione del fatto ai sensi della meno grave ipotesi di cui all’art. 256 d.lgs. cit. – avendo accertato che la Fantuzzi Rottami s.r.l., negli anni dal 2007 al 2010, avesse sistematicamente realizzato un’attività di raccolta e rivendita di ingenti quantitativi di rifiuti (in particolare, materiale metallico) in violazione della normativa di settore, in quanto la società acquistava rifiuti da privati, soggetti non autorizzati e pagati in contanti, per quantitativi di gran lunga superiori a quelli consentiti (ad esempio, nel 2009 furono acquistati 7.702.498,8 kg. di rifiuti, a fronte di una soglia massima autorizzata di 4.950.000 kg.; cfr. p. 5 della sentenza di primo grado) e senza la regolare contabilizzazione di detti acquisti, né la regolare tenuta dei prescritti registri.
 I giudici di merito, pertanto, hanno correttamente ravvisato gli estremi oggetti del delitto ex art. 260 d.lgs. n. 152 del 2006, il quale è reato abituale, che si perfeziona soltanto attraverso la realizzazione di più comportamenti non occasionali della stessa specie, finalizzati al conseguimento di un ingiusto profitto, con la necessaria predisposizione di una, pur rudimentale, organizzazione professionale di mezzi e capitali, che sia in grado di gestire ingenti quantitativi di rifiuti in modo continuativo (Sez. 3, n. 52838 del 14/07/2016, dep. 14/12/2016, Serrao, Rv. 268920), come, appunto, si è accertato nel caso in esame.
2.2. La Corte di merito, inoltre, ha ravvisato il dolo, correttamente desunto non solo dal fatto che l’imputata, esercitando professionalmente l’attività di raccolta e rivendita di rifiuti, avesse il dovere di conoscere la legislazione del settore (cfr. Sez. U, n. 8154 del 10/06/1994 - dep. 18/07/1994, P.G. in proc. Calzetta, Rv. 197885), ma soprattutto dalla circostanza che era proprio la Franchini a predisporre le autofatture e gestire, attraverso il suo personal computer, la contabilità “in nero” della società, da ciò ritenendo, in maniera non certo implausibile, la sua volontà di sottrarre ai controlli  le concrete modalità di gestione dei rifiuti conferiti in violazione della prescritta disciplina.
Si tratta di una valutazione di fatto non manifestamente illogica, che, quindi, non è sindacabile in sede di legittimità.

3. Il terzo motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha negato i presupposti per il riconoscimento della sospensione condizionale della pena facendo leva sulla “professionalità” dell’imputata nella gestione illecita della raccolta dei rifiuti, attività illecita protrattasi per ben tre anni.
Anche in tal caso, si è in presenza di un apprezzamento fattuale non manifestamente illogico, che non è censurabile in questa sede.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro  in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 28/05/2021.