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Corte di Giustizia Sez.II sent. 29 gennaio 2004
«Direttiva 92/43/CEE - Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli habitat naturali - Fauna e flora selvatiche - Spazio vitale del re di quaglie - Zona di protezione speciale del "Wörschacher Moos"»

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1. Con ricorso depositato presso la cancelleria della Corte il 4 giugno 2002, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, ai sensi dell’articolo 226CE, un ricorso diretto a far dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del campo da golf del comune di Wörschach nel Land della Stiria, nonostante le conclusioni negative formulate nella valutazione dell’incidenza sull’habitat del re di quaglie (crex crex) nella zona di protezione speciale ai sensi dell’articolo 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GUL103, pag.1; in prosieguo: la «direttiva sugli uccelli»), situata in tale Comune, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in virtù del combinato disposto degli articoli 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GUL206, pag.7; in prosieguo: la «direttiva sugli habitat»).
Contesto normativo
La direttiva sugli uccelli
2. L’articolo 4, nn. 1 e 2, della direttiva sugli uccelli, impone agli Stati membri di classificare come zone di protezione speciale (in prosieguo: le «ZPS») i territori più idonei rispetto ai criteri ornitologici fissati in tali disposizioni.
3. L’articolo 4, n. 4, della direttiva sugli uccelli così recita:
«Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2, l’inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. Gli Stati membri cercheranno inoltre di prevenire l’inquinamento o il deterioramento degli habitat al di fuori di tali zone di protezione».
La direttiva sugli habitat
4. L’articolo 6, nn. 2, 3 e 4, della direttiva sugli habitat, così dispone:
«2. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.
3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.
Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell’uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l’ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico».
5. A termini dell’articolo 7 della direttiva sugli habitat, «gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall’articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva [sugli uccelli], per quanto riguarda le zone classificate a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva [sugli uccelli] qualora essa sia posteriore».
6. Il re di quaglie costituisce una specie compresa nell’allegato I della direttiva sugli uccelli, nel testo risultante dalla direttiva della Commissione 25 luglio 1985, 85/411/CEE (GUL233, pag.33).
Fatti
7. Con decisione 14 maggio 1999 (in prosieguo: la «decisione 14 maggio 1999») il governo del Land della Stiria autorizzava l’ampliamento del campo da golf di Weißenbach, sito sul territorio del Comune di Wörschach, con la realizzazione di due nuovi percorsi su un sito classificato come ZPS e conosciuto con il nome di ZPS del «Wörschacher Moos». In seguito a una denuncia, il 4 novembre 1999 la Commissione inviava alla Repubblica d’Austria una lettera di diffida. In tale lettera si faceva presente che sia dagli elementi informativi forniti nella denuncia, sia dalle relazioni peritali sulla base delle quali era stata emanata la decisione 14 maggio 1999 emergeva un’elevata probabilità che il progetto di ampliamento di cui trattasi, ove realizzato, si ripercuotesse in modo negativo, ai sensi dell’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat, sulla popolazione esistente di re di quaglie. Tale progetto avrebbe potuto essere dunque autorizzato solamente qualora fossero risultate soddisfatte le condizioni previste al n. 4 del medesimo articolo 6, nessuna delle quali sarebbe stata tuttavia rispettata dalle autorità competenti. La Repubblica d’Austria sarebbe quindi venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi del combinato disposto della direttiva sugli uccelli e degli articoli 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva sugli habitat.
8. Nella lettera di risposta della Repubblica d’Austria alla Commissione del 12 gennaio 2000, il governo del Land della Stiria faceva presente che, poiché le conseguenze permanenti prodotte dal progetto di cui trattasi sulla natura e sul sito avrebbero potuto essere direttamente evitate subordinando la decisione 14 maggio 1999 a idonee condizioni, non sarebbe stato ritenuto necessario procedere all’esame della sussistenza di particolari interessi di ordine economico che prevalessero sugli interessi della tutela dell’ambiente naturale. Grazie alle condizioni fissate nella decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata garantita la prevenzione delle prevedibili conseguenze negative per la popolazione del re di quaglie.
9. Con lettera 27 luglio 2000, la Commissione emanava un parere motivato in cui affermava che dalla perizia affidata dalle autorità del Land della Stiria al sig.Gepp dell’Istituto per la protezione della natura e dell’ecologia di Graz (Austria) emergeva, per la popolazione del re di quaglie, un rischio potenziale significativo connesso al progetto di ampliamento del terreno da golf. Orbene, la Commissione non si dichiarava persuasa dell’efficacia delle condizioni imposte dalla decisione 14 maggio 1999 al fine di eliminare tale rischio. D’altronde, il perito avrebbe sconsigliato la prescrizione di condizioni complesse idonee a ridurre solamente in parte le fonti di rischio, avrebbe raccomandato siti sostitutivi precisi per l’ampliamento de quo ed avrebbe ritenuto la realizzazione dei due nuovi percorsi incompatibili con la conservazione della popolazione del re di quaglie.
10. Nel parere motivato, la Commissione faceva parimenti presente di disporre di un nuovo studio denominato «Distribuzione, biologia ed ecologia del re di quaglie nella valle dell’Enns nella Stiria», realizzato dal sig. Schäffer per conto dell’Istituto per la protezione della natura e dell’ecologia di Graz, secondo cui, alla luce dello stato delle conoscenze sul comportamento del re di quaglie, si sarebbe dovuto tener conto del fatto che le superfici interessate dal progetto di ampliamento del terreno da golf erano interamente comprese nel settore prativo eventualmente frequentato da tale specie. La Commissione ne traeva la conclusione che l’ampliamento de quo avrebbe distrutto talune strutture dell’habitat di tale specie. Conseguentemente, la realizzazione del progetto di cui trattasi nel territorio del Comune di Wörschach sarebbe stato autorizzato in contrasto con i requisiti prescritti dall’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat, malgrado le conclusioni negative della valutazione dell’incidenza dell’operazione sull’habitat interessato.
11. La Repubblica d’Austria veniva invitata a prendere le misure necessarie per conformarsi a tale parere entro il termine di due mesi a decorrere dalla sua notifica.
12. Con lettera 6 dicembre 2000, il governo austriaco rispondeva che il competente governo regionale persisteva nella convinzione che non sussistesse alcuna violazione della normativa comunitaria, atteso che la realizzazione del progetto di cui trattasi non sarebbe stata, nella specie, tale da incidere significativamente sul sito interessato, ai sensi dell’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat.
13. Il 31 maggio 2002 la Commissione decideva di proporre il presente ricorso.
Sulla ricevibilita
Argomenti delle parti
14. Il governo austriaco fa valere, in via principale, che in data 27 giugno 2002 il Verwaltungsgerichtshof (Suprema Corte amministrativa) (Austria) ha annullato la decisione 14 maggio 1999 per vizi procedurali. Atteso che la pronuncia di annullamento possiede effetti retroattivi, la detta decisione sarebbe tamquam non esset. Il presente ricorso per inadempimento, riguardando specificamente tale decisione, sarebbe quindi privo di oggetto. Inoltre, in esecuzione della sentenza del Verwaltungsgerichtshof, il gioco sui due nuovi percorsi contestati sarebbe vietato. Quanto all’emananda decisione sulla domanda del gestore del terreno da golf, il governo austriaco sottolinea che essa sarà conforme al diritto comunitario e che il presente procedimento non potrebbe possedere carattere preventivo nei confronti di una decisione non ancora emanata.
15. La Commissione sostiene che l’eccezione relativa al venir meno dell’oggetto del ricorso dev’essere respinta per due motivi. Da un lato, se è pur vero che l’annullamento della decisione 14 maggio 1999 implicherebbe il ripristino dello status quo sussistente anteriormente all’emanazione di tale decisione, resterebbe il fatto che l’autorità responsabile sarebbe tuttavia tenuta a pronunciarsi nuovamente sulla domanda dell’interessato, vale a dire il gestore del terreno da golf. Considerato che l’autorità competente non avrebbe ancora deciso in merito, sarebbe impossibile stabilire con certezza se quanto meno l’elemento formale dell’infrazione sia venuto meno. Dall’altro, l’inadempimento di cui trattasi sarebbe sussistito ancora, sia sotto il profilo formale sia in fatto, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato della Commissione.
Giudizio della Corte
16. A tal riguardo, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, l’esistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tener conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 18 marzo 1999, causa C-166/97, Commissione/Francia, Racc. pag.I-1719, punto18, e 30 gennaio 2002, C-103/00, Commissione/Grecia, Racc. pag.I-1147, point23).
17. Orbene, nella specie è pacifico che, alla scadenza del termine fissato dalla Commissione per consentire alla Repubblica d’Austria di conformarsi al parere motivato, la decisione 14 maggio 1999, considerata dalla Commissione quale fatto generatore dell’inadempimento del detto Stato membro, era ancora in vigore. Del resto, come riconosciuto dallo stesso governo austriaco, i due nuovi percorsi da golf previsti nella detta decisione erano stati nel frattempo realizzati.
18. Conseguentemente, il presente ricorso per inadempimento non può essere considerato, in ogni caso, privo di oggetto (v., in tal senso, sentenza 24 marzo 1988, causa 240/86, Commissione/Grecia, Racc. pag.1835, punti 12-15).
19. L’eccezione sollevata dalla Repubblica d’Austria dev’essere quindi respinta.
Nel merito
Argomenti delle parti
20. Secondo la Commissione, il progetto di ampliamento del terreno da golf di cui trattasi su un sito classificato come ZPS, essendo tale da incidere in termini significativi sul sito stesso nonché sulla popolazione di re di quaglie, in modo da ridurre considerevolmente la funzione della ZPS con riguardo agli obiettivi di conservazione fissati dalla normativa comunitaria, non avrebbe dovuto essere autorizzato alla luce dell’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat. Peraltro, non sarebbero sussistiti i requisiti ai fini dell’autorizzazione del progetto ex articolo 6, n. 4, della direttiva medesima.
21. Il governo austriaco deduce che, tenuto conto della valutazione delle incidenze sul sito regolarmente effettuate e in conseguenza delle misure successivamente disposte con la decisione 14 maggio 1999, sarebbe stata esclusa una minaccia significativa per la popolazione di re di quaglie nella ZPS del «Wörschacher Moos». Parimenti, ai fini dell’autorizzazione dell’ampliamento del terreno da golf di cui trattasi, non sarebbe stata necessaria la sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 6, n. 4, della direttiva sugli habitat.
Giudizio della Corte
22. Per quanto attiene alle ZPS classificate ai sensi dell’articolo 4 della direttiva sugli uccelli, emerge dall’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat, nel combinato disposto con il successivo articolo 7, che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione della ZPS ma che possa avere incidenze significative sulla medesima, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di un’opportuna valutazione dell’incidenza esercitata su tale zona, tenendo conto degli obiettivi di conservazione della zona stessa. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sulla ZPS, le autorità nazionali competenti esprimono il loro accordo su tale piano o progetto solamente dopo aver conseguito la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità della ZPS di cui trattasi e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.
23. E’ pacifico che, nel 1998, nell’ambito del procedimento d’indagine precedente l’emanazione della decisione 14 maggio 1999, il sig. Gepp dell’Istituto per la protezione della natura e dell’ecologia di Graz abbia redatto una relazione peritale su incarico delle autorità del Land della Stiria. Tale relazione peritale è riportata nella decisione 14 maggio 1999.
24. Dalla detta relazione peritale risulta che nella ZPS in cui è previsto l’ampliamento controverso esiste una popolazione di re di quaglie. Tale ampliamento implicherebbe, in particolare, il venir meno di una parte delle aree di alimentazione e di rifugio della specie in questione, la distruzione delle relazioni funzionali per effetto dello spezzettamento delle varie zone frequentate dal re di quaglie nonché l’eliminazione e la perturbazione di strutture dell’habitat. Quanto ai provvedimenti che potrebbero eventualmente porre rimedio alle perturbazioni che potrebbero scaturire dalla realizzazione del progetto controverso, esse produrrebbero un effetto solamente parziale, sarebbero difficili da porre in essere e la loro efficacia a lungo termine sarebbe dubbia. In definitiva, la realizzazione dei due percorsi da golf di cui trattasi rischierebbe di compromettere la perennità della popolazione di re di quaglie presente nella ZPS del «Wörschacher Moos», l’unica popolazione capace di riprodursi nelle Alpi centrali. Per tale motivo, nella relazione peritale vengono indicati siti alternativi per la realizzazione dell’ampliamento del terreno da golf.
25. Su incarico delle autorità del Land della Stiria, il sig. Lentner ha redatto, il 26 giugno 1999, una relazione peritale avente ad oggetto l’esame della fondatezza della perizia svolta dal sig. Gepp, in considerazione delle conclusioni che le autorità medesime ne hanno tratto. Secondo il sig. Lentner, la tesi sostenuta nella decisione 14 maggio 1999, secondo cui le misure prescritte consentirebbero di evitare gli effetti negativi sulla popolazione di re di quaglie assicurando la perennità di tale popolazione, non troverebbe alcun sostegno nella perizia del sig. Gepp né in altre perizie o pareri ornitologici a disposizione delle autorità. In realtà, tali misure, previste quali misure compensative, sarebbero da considerarsi inadeguate per evitare gli effetti negativi con un certo margine di sicurezza.
26. Alla luce del tenore di tali relazioni peritali e in assenza di elementi probatori contrari, si deve necessariamente rilevare che, al momento dell’emanazione della decisione 14 maggio 1999, le autorità austriache non potevano legittimamente ritenere che il progetto di ampliamento del terreno da golf di cui trattasi nella specie, accompagnato dai provvedimenti previsti nella detta decisione, non fosse tale da perturbare in maniera significativa la popolazione di re di quaglie presente nella ZPS del «Wörschacher Moos» e non pregiudicasse l’integrità della zona medesima.
27. La circostanza che la nota redatta il 15 luglio 2002 dal sig.Gepp su richiesta del governo del Land della Stiria, in merito all’interpretazione delle valutazioni e conclusioni contenute nella sua stessa perizia, sembri attenuare in qualche modo la loro portata non può rimettere in discussione la constatazione di cui al punto precedente della presente sentenza. Lo stesso ragionamento vale per i censimenti della popolazione di re di quaglie presenti nella ZPS del «Wörschacher Moos», effettuati nel 2000 e nel 2002, che hanno accertato la presenza, rispettivamente, di tre e due esemplari maschi in parata, censimenti ai quali il governo austriaco si richiama per dimostrare che la realizzazione dell’ampliamento del terreno da golf non avrebbe determinato una regressione significativa della detta popolazione.
28. Dalle suesposte considerazioni emerge che la decisione 14 maggio 1999 non è stata emanata nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 6, n. 3, della direttiva sugli habitat. E’ parimenti pacifico che nella specie non sono stati rispettati i requisiti previsti dal successivo n. 4 del medesimo articolo.
29. Si deve pertanto dichiarare che, autorizzando il progetto di ampliamento del terreno da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, malgrado le conclusioni negative formulate in una valutazione dell’incidenza sull’habitat del re di quaglie (crex crex) nella ZPS del «Wörschacher Moos», situata nel detto Comune e classificata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva sugli uccelli, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva sugli habitat.
Sulle spese
30. Ai sensi dell’articolo 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica d’Austria, rimasta soccombente, va condannata alle spese.

PQM

La Corte (seconda sezione) dichiara e statuisce
1) Autorizzando il progetto di ampliamento del terreno da golf del Comune di Wörschach nel Land della Stiria, malgrado le conclusioni negative formulate in una valutazione dell’incidenza sull’habitat del re di quaglie (crex crex) nella zone di protezione speciale del «Wörschacher Moos», situata nel detto Comune e classificata ai sensi dell’articolo 4 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica d’Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli articoli 6, nn. 3 e 4, e 7 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.
2) La Repubblica d’Austria è condannata alle spese.