TAR Lombardia (MI), Sez. IV, n. 227, del 23 gennaio 2014
Caccia e animali.Illegittimità parere INFS che suggerisce di ridurre le catture ogni anno solo del 10%

E’ illegittimo il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica nella parte in cui il medesimo suggerisce di ridurre le catture annualmente nella misura del 10%. La questione è stata recentemente affrontata dalla sezione, che, con pronuncia alla quale occorre dare continuità, ha affermato che la progressiva riduzione del numero degli esemplari catturabili costituisce condizione di legittimità dei provvedimenti che approvano i piani di cattura dei richiami vivi, rendendosi a tal fine necessarie riduzioni superiori, quantomeno, al 25% delle catture. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00227/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00197/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 197 del 2010, proposto da: 
Associazione Lega per l'Abolizione della Caccia -Lac- Onlus, rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Linzola, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Via Hoepli, 3;

contro

Provincia di Milano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra Zimmitti, Angela Bartolomeo, Marialuisa Ferrari e Nadia Marina Gabigliani, domiciliata in Milano, Via Vivaio, 1;

nei confronti di

Ispra (già Infs), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Milano, Via Freguglia 1;

per l'annullamento

della determinazione Dirigenziale n. 329 del 23.9.2009, avente ad oggetto “approvazione della spesa di Euro 3.500,00 (oneri inclusi), per il funzionamento dell’impianto di cattura, roccolo e bressana, in Provincia di Milano, per la stagione venatoria 2009/2010”;

del parere Ispra prot. n. 2736 del 29.4.2008.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Provincia di Milano e di Ispra;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il presente ricorso, è impugnata la determinazione della Provincia resistente, con la quale la stessa ha approvato il numero dei richiami vivi da catturarsi, il numero degli impianti autorizzati ad effettuare le catture, lo schema tipo di convenzione da stipularsi con i proprietari dell’impianto, ed il regolamento per la distribuzione dei richiami vivi ai cacciatori.

Tale provvedimento è stato adottato in attuazione della L.R. n. 19/2009, tuttavia dichiarata incostituzionale con sentenza n. 266 del 22.7.2010.

Conseguentemente, come richiesto dalla stessa Provincia resistente, occorre dare atto che la detta pronuncia della Corte Costituzionale non può che determinare l’illegittimità, e quindi l’annullamento, del provvedimento impugnato.

Con il presente ricorso è tuttavia impugnato, oltre al detto provvedimento provinciale, anche il parere dell’Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica prot. n. 2736/T-A62 del 29.4.2008 (punto B), nella parte in cui il medesimo suggerisce di ridurre le catture, annualmente, nella misura del 10%, fissando un arco temporale per giungere alla cessazione degli impianti.

La difesa erariale solleva un’eccezione di inammissibilità del ricorso in parte qua, dal momento che il provvedimento impugnato non rinvierebbe al detto parere.

L’eccezione è infondata poiché il detto parere è stato invece impugnato in via principale, e non quale atto presupposto, ciò che, in difetto di ulteriori censure di tardività, che non sono state sollevate, rende ammissibile lo scrutinio delle censure, che vanno accolte.

La questione è stata recentemente affrontata dalla sezione (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1865/2013), che, con pronuncia alla quale occorre dare continuità, ha affermato che la progressiva riduzione del numero degli esemplari catturabili costituisce condizione di legittimità dei provvedimenti che approvano i piani di cattura dei richiami vivi, rendendosi a tal fine necessarie riduzioni superiori, quantomeno, al 25% delle catture (cfr., anche T.A.R. Veneto, Sez. I, 6.11.2011 n. 1344, T.A.R Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 1391/2012).

Il ricorso va pertanto accolto.

Sussistono tuttavia giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio, in considerazione della sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità, rispetto all’emanazione dei provvedimenti impugnati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla i provvedimenti in epigrafe impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Elena Quadri, Consigliere

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)