Cass. Sez. III n. 25149 del 17 giugno 2009 (Ud. 23 apr. 2009)
Pres. Onorato Est. Lombardi Ric. Locatelli
Caccia e animali. Differenza tra uccellagione e caccia con mezzi vietati

La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall’uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari

UDIENZA 23.04.2009

SENTENZA N. 891

REG. GENERALE n.1632/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Signori


Dott. Pierluigi Onorato Presidente
Dott. Ciro Petti Consigliere
Dott. Alfredo Teresi Consigliere

Dott. Alfredo Maria Lombardi Consigliere
Dott. Santi Gazzara Consigliere


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


Sul ricorso proposto dall\'Avv. Alberto Riva, difensore di fiducia di Locatelli Orientino, n. a Bonate

Sotto il 29.1.1941, avverso la sentenza in data 23.10.2008 del Tribunale di Bergamo, con la quale venne condannato alla pena di € 1.400,00 di ammenda, quale colpevole dei reati: a) di cui all\'art. 30 lett. e) della L. 11.2.1992 n. 157; b) di cui agli art. 18, comma primo lett. b), e 30 lett. h) della L. 11.2.1992 n. 157, unificati sotto il vincolo della continuazione.

- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;

- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Alfredo Maria Lombardi;

- Udito il P.M., in persona del Sost. Procuratore Generale Dott. Guglielmo Passacantando, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

- Udito il difensore, Avv. Lorenzo Cantucci, in sostituzione dell\'Avv. Alberto Riva, che ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


Con la sentenza impugnata il Tribunale di Bergamo ha affermato la colpevolezza di Locatelli Orientino in ordine ai reati: a) di cui all\'art. 30 lett. e) della L. 11.2.1992 n. 157; b) di cui agli art. 18, comma primo lett. b), e 30 lett. h) della L. 11.2.1992 n. 157, a lui ascritti per avere esercitato l\'uccellagione a mezzo di una rete verticale e per avere detenuto uccelli di cui non è consentita la caccia al di fuori del periodo venatorio.

Il giudice di merito, nell\'affermare la colpevolezza dell\'imputato in ordine al reato di cui al capo a), ha osservato che l\'uso di una rete a tramaglio integra il reato di uccellagione, in quanto consente la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie, con la conseguente possibilità di arrecare un danno al patrimonio avicolo ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli con mezzi vietati, sanzionato dall\'art. 30 lett. h) della L. n. 157/92.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso il difensore dell\'imputato, che la denuncia per violazione di legge e vizi della motivazione.


MOTIVI DELLA DECISIONE


Con il primo mezzo di annullamento il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione degli art. 3 e 30, comma primo lett. e), della L. n. 157/92.


Si deduce, in sintesi, che l\'ipotesi di reato prevista dalle disposizioni citate è integrata esclusivamente dall\'uso di reti per uccellagione e, cioè, di reti che per le loro caratteristiche siano idonee a consentire la cattura di massa di uccelli, mentre l\'uso di reti diverse, di modeste dimensioni, rientra nell\'ipotesi dell\'esercizio della caccia con mezzi vietati, sanzionata dall\'art. 30, primo comma lett. h), della medesima legge.


Si osserva sul punto che la disposizione da ultimo citata prevede tra le varie ipotesi di reato anche quella della cattura di uccelli con mezzi vietati, che non potrebbe mai effettuarsi con l\'uso di strumenti quale un\'arma da sparo, mentre l\'art. 21 lett. u) della medesima legge espressamente indica tra i mezzi vietati le reti, senza ulteriori specificazioni.

Si aggiunge che l’art. 21 lett. v) della legge vieta, invece, in modo assoluto la vendita a privati e la detenzione da parte di privati di "reti da uccellagione", a dimostrazione che il legislatore ha voluto operare una significativa distinzione tra la cattura di uccelli mediante semplici reti e l\'uso di reti da uccellagione.


Si osserva, infine, che, secondo la definizione contenuta nell\'art. 3 della L. n. 157/92, l\'uccellagione costituisce una condotta più grave della mera cattura di uccelli e che, alla luce dell\'art. 8 della Direttiva CEE 79/409, con il termine uccellagione deve intendersi la cattura di uccelli in strutture predisposte di ampie dimensioni con il ricorso a mezzi, impianti e metodi di uccisione in massa o comunque non selettivi e che possono portare localmente alla scomparsa di una specie.

Si deduce, quindi, che la sentenza impugnata ha erroneamente interpretato le disposizioni citate, ritenendo irrilevante la valutazione del tipo di rete adoperata dall\'imputato ed in particolare affermando che anche l\'uso di reti diverse da quelle per uccellagione integra il reato di cui all\'art. 30, primo comma lett. e), della legge n. 157/92.


Con il secondo mezzo di annullamento si denuncia mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza.


Si osserva che il giudice di merito aveva acconsentito alla produzione da parte della difesa della relazione redatta dal consulente prof. Ettore Medani in ordine alle caratteristiche della rete adoperata dall\'imputato, dalla quale poteva desumersi che la stessa aveva carattere di selettività e si escludeva che potesse qualificarsi rete da uccellagione.
Si deduce, quindi, che il giudice di merito ha omesso di valutare le risultanze del documento citato ovvero omesso di motivare in ordine alla rilevanza della predetta relazione, che risultava utilizzabile quanto meno alla stregua di una memoria difensiva dopo che ne era stata ammessa la produzione.

Il ricorso non è fondato.


La definizione della condotta, che integra il reato di uccellagione, è stata oggetto di reiterate pronunce di questa Suprema Corte, il cui indirizzo interpretativo più recente, da cui il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, è consolidato nell\'affermare che "La distinzione fra caccia con
• mezzi vietati ed uccellagione è costituita dall\'uso e dalla particolare offensività degli strumenti
• utilizzati, atteso che l’uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati é diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari." (sez. III, 21.3.2007 n. 17272, Del Pesce, RV 236497; conf. con specifico riferimento alla caccia mediante l\'uso di reti: sez. III, 1.2.2006 n. 6343, Fagoni, RV 233316; sez. III, 199909607, Baire, RV 214597; sez. III, 199604918, Giusti, RV 205462).

Si è osservato, infatti, nelle citate pronunce che la L. n. 157 del 1992 distingue l\'uccellagione, che a norma dell\'articolo 3 è sempre vietata, dall\'attività venatoria che è consentita se esercitata nei tempi e nei modi previsti dalla legge (art. 12 e 13).
Costituisce uccellagione qualsiasi sistema di cattura degli uccelli con mezzi fissi, di impiego non momentaneo, e comunque diversi da armi da sparo (reti, panie, ecc.), diretto alla cattura di un numero indiscriminato di volatili.
Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto alla cattura di singoli esemplari di fauna selvatica.

L\'elemento che distingue l\'uccellagione, sempre vietata, dall\'esercizio venatorio con strumenti non consentiti, è costituito dall\'uso e dalla particolare offensività degli strumenti usati nel senso che l\'uccellagione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari con possibilità di colpire ogni specie di volatile e quindi anche quella specie per la quale la cattura non è in alcun modo consentita, mentre la caccia con mezzo vietato di volatili è diretta alla cattura di singoli esemplari.
Non è quindi la destinazione dell\'esemplare catturato - uccisione o conservazione in vita - che distingue le due forme di attività ma la maggiore offensività del mezzo illecito adoperato.

L\'adozione di una rete, se è idonea alla cattura indiscriminata di volatili, da luogo all\'attività di uccellagione e non all\'esercizio venatorio con mezzo non consentito perché l\'uccellagione non presuppone necessariamente l\'uso di un complesso sistema di estese reti essendo sufficiente l\'adozione di reti, ancorché di modesta grandezza, purché idonee alla cattura indiscriminata e non momentanea di volatili.

Orbene, nel caso in esame, il giudice di merito ha accertato, con valutazione non censurabile in sede di legittimità che la rete "a tramaglio" adoperata dall\'imputato consentiva la cattura indiscriminata di uccelli di tutte le specie con la possibilità di arrecare al patrimonio avicolo un danno ben maggiore di quello ricollegabile alla normale cattura o abbattimento di uccelli e la conseguente sussistenza della fattispecie dell\'uccellagione contestata nel capo di imputazione.


Peraltro, detta valutazione di merito si riferisce specificamente al tipo di rete adoperata dal Locatelli con la conseguente infondatezza anche del secondo motivo di gravame, con il quale vengono sostanzialmente formulate censure in punto di fatto avverso l\'accertamento delle caratteristiche della rete adoperata.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato.


Ai sensi dell\'art. 616 c.p.p. segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella pubblica udienza del 23.4.2009.
Deposito in Cancelleria il 17 giugno 2009.