TAR Piemonte, Sez. I, n. 597, del 10 maggio 2013
Beni Ambientali.Vincolo del Parco, obbligo di valutazione della compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati
L’amministrazione nel vagliare la compatibilità di un manufatto preesistente con un vincolo sopravvenuto, deve in ogni caso considerarlo come vincolo relativo, suscettibile di rimozione ove, in concreto, si riscontri la compatibilità dell’opera con le ragioni di tutela presidiate dal vincolo medesimo. D’altro canto sono logicamente, prima ancora che giuridicamente, evidenti le ragioni di siffatta impostazione: mentre è chi edifica abusivamente in presenza di un vincolo di inedificabilità assoluta non può invocare la sanatoria dell’opera essendosi scientemente posto in contrasto con suddetto vincolo, non altrettanto può dirsi di chi ha edificato, seppur abusivamente, in assenza di qualsivoglia vincolo. Il punto di equilibrio e distinzione tra siffatte diverse situazioni è stato per l’appunto individuato dalla giurisprudenza nel senso che, un giusto raccordo tra la disciplina dell’art. 32 e quella dell’art. 33 (vincolo di in edificabilità assoluta) della l. n. 47/85, “comporta che la fattispecie del vincolo sopravvenuto, siccome non specificamente disciplinata dall'art. 33, ricada nella previsione di carattere generale contenute nel comma 1 dell'art. 32. Conseguentemente, pur non essendo irrilevante la presenza del vincolo, sicchè correttamente l’amministrazione ha interessato l’autorità preposta, quest’ultima non può limitarsi ad invocare la sussistenza di un vincolo di inedificabilità assoluta come tale, dovendo in concreto valutare la compatibilità del manufatto con gli interessi pubblici tutelati dal vincolo in questione. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
N. 00597/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00616/1999 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 616 del 1999, proposto da:
Lomazzi Pietro, rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Manni, con domicilio eletto presso l’avv.to Stefano Manni in Torino, via Colli, 4;
contro
Regione Piemonte, in persona del