Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3106, del 5 giugno 2013
Urbanistica.Vincolo di asservimento e attività edilizia

Il vincolo di asservimento si costituisce in virtù di un provvedimento formale (permesso di costruire, dichiarazione di assenso all’asservimento) nella specie va rilevato come non sia comunque aliunde evincibile una cessione di cubatura da parte dell’area in contestazione in favore dei fabbricati e neppure opere di urbanizzazione connesse al Piano di lottizzazione attuato nelle aree contermini la cui realizzazione avrebbe fatto esaurire la capacità dell’area prete semente servente. Invero, il vincolo edilizio connesso al rapporto area-volume costituito dall’asservimento presuppone una già avvenuta totale o parziale utilizzazione a scopo edificatorio di un’area in relazione allo sviluppo volumetrico di aree solitamente contigue, di guisa che l’area stessa non può dirsi libera ancorchè si presenti fisicamente libera da immobili. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 03106/2013REG.PROV.COLL.

N. 04716/2008 REG.RIC.

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4716 del 2008, proposto da: 
Comune di San Vito dei Normanni, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Pellegrino, con domicilio eletto presso il medesimo, in Roma, corso del Rinascimento, 11;

contro

Barella Cosimo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Nicola Massari, Giampaolo Cogo, con domicilio eletto presso Giampaolo Maria Cogo in Roma, via Antonio Bertoloni N. 1/E;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE 00825/2008, resa tra le parti, concernente diniego permesso di costruire.



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2013 il Cons. Andrea Migliozzi e uditi per le parti gli avvocati Amina L'Abbate (su delega di Giovanni Pellegrino), Giampaolo Cogo e Nicola Massari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

IL sig. Cosimo Barella presentava in data 19 marzo 2004 al Comune di San Vito dei Normanni istanza di rilascio di concessione edilizia per la realizzazione su un’area di sua proprietà, identificata in catasto al foglio 27, particella 1901 di un immobile costituito da un piano seminterrato per parcheggi e deposito ed un piano rialzato per locale commerciale.

La chiesta autorizzazione veniva denegata in quanto ritenuta in contrasto con l’art.22 delle NTA del PRG vigente, per essere l’area de qua inedificabile e tale diniego era impugnato dall’interessato innanzi al Tar della Puglia sezione di Lecce che con sentenza n.665/05 accoglieva il relativo ricorso, atteso che il lotto in questione ricadeva in zona B3 edificabile.

La sentenza in questione passava in giudicato e l’amministrazione dopo che era stata destinataria di un atto di diffida e messa in mora, con provvedimento del 23 giugno 2005 prot. n. 10052, in pretesa esecuzione del suindicato decisum autorizzava il Barella a presentare un progetto di edificazione di una piscina sul terreno de quo, secondo quanto previsto dal Piano di lottizzazione.

L’attuale appellato produceva così al Tar ricorso volto ad ottenere da un lato la puntuale esecuzione della sentenza n.666/05 e dall’altro lato l’annullamento della suindicata nota comunale e l’adito Tribunale con sentenza n. 5036/05 accoglieva il proposto gravame, con l’ordine all’Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza ad aedificandum originariamente avanzata (realizzazione di immobile da utilizzarsi a parcheggio e supermercato) “secondo le prescrizioni evidenziate nella sentenza di merito” e con l’ulteriore precisazione che la nota comunale n.10052/05 era “del tutto inconferente ai fini dell’esecuzione della decisione in questione”.

Il Comune di San Vito dei Normanni impugnava tale sentenza, ma l’appello era respinto da questo Consiglio di Stato con sentenza n.1811/07 che rilevava l’esistenza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tar n.665/07, con la conseguenza che “ il terreno del Barella ha attitudine edificatoria, rientrando tra le previsioni del PRG per quanto concerne la zona B3 di completamento….”

Intanto l’Amministrazione comunale con provvedimento del 4/9/2006 prot. n. 12920 rigettava nuovamente l’istanza di edificazione sul lotto n.1901 sul rilievo che l’area in questione era stata già utilizzata “nel determinare la complessiva edificabilità territoriale prevista dal PdL”.

L’interessato impugnava anche tale provvedimento e l’adito Tribunale amministrativo salentino con sentenza di accoglimento del ricorso (la n.825/2008) statuiva, tra l’altro, la insussistenza di una situazione di asservimento dell’area contrassegnata dalla particella n.1901 nei confronti del piano di lottizzazione “per essere l’edificazione contenuta nel predetto piano attuativo ad oggi superata”.

E’ insorto avverso tale decisum il Comune di San Vito dei Normanni, deducendo a sostegno del proposto gravame, con un unico, articolato motivo, la erroneità delle statuizioni rese dal TAR.

In particolare, parte appellante sostiene che l’istanza di edificazione è stata correttamente valutata dall’Amministrazione tenuto conto degli effetti del piano di lottizzazione del 1972 (non scaduto e non impugnato dall’interessato), con l’intervenuto completo sfruttamento della potenzialità edificatoria di tutti i lotti compreso quello del sig. Barella.

In altri termini, la particella 1901 sarebbe asservita alle preesistenze edilizie di cui al piano di lottizzazione a suo tempo approvato e realizzato per le aree circostanti ed essendosi consumata la capacità edificatoria complessiva di tale piano, l’area de qua a sua volta avrebbe esaurito la sua potenzialità edificatoria, senza quindi poter più ospitare il progettato intervento edilizio.

Si è costituito in giudizio il sig. Cosimo Barella che ha contestato la fondatezza dei motivi del gravame di cui ha chiesto la reiezione.

All’odierna udienza pubblica la causa viene introitata per la decisione.



DIRITTO

L’appello è infondato.

La Sezione è chiamata a pronunciarsi sulla legittimità o meno di un provvedimento di diniego di rilascio di permesso di costruire relativamente ad un terreno sito in agro del Comune di San Vito dei Normanni, contrassegnato dalla particelle n.1901.

In particolare, la problematica giuridica che occorre risolvere in ragione del thema decidendum portato alla cognizione di questo giudice d’appello è stabilire se l’area de qua come sostenuto dall’appellante amministrazione comunale è insuscettibile di attività costruttiva perché asservita a preesistente edificazione con intervenuto esaurimento della volumetria disponibile oppure, come invece sostenuto dall’appellato, ha piena capacità edificatoria con riferimento al chiesto assentimento di un progettato fabbricato costituito da un piano seminterrato per parcheggi e deposito e di un piano rialzato adibito ad uso commerciale.

Ritiene il Collegio che al quesito va data risposta nei sensi difformi da quelli propugnati dalla parte appellante, con conferma di quanto già statuito in proposito dal primo giudice.

La tesi dell’asservimento in favore dell’edificazione in precedenza realizzata per effetto di un piano di lottizzazione sui lotti circostanti non convince e tanto in relazione a delle circostanze di fatto e di diritto che smentiscono l’esistenza di tale asservimento, come consacrata da pronunce aventi valenza di giudicato.

Passando alla disamina concreta del caso, fermo restando che secondo un preciso orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato Sez. V 21 marzo 2000 n.3637) per lo più il vincolo di asservimento si costituisce in virtù di un provvedimento formale (permesso di costruire, dichiarazione di assenso all’asservimento) nella specie va rilevato come non sia comunque aliunde evincibile una cessione di cubatura da parte dell’area in contestazione in favore dei fabbricati e neppure opere di urbanizzazione connesse al Piano di lottizzazione attuato nelle aree contermini la cui realizzazione avrebbe fatto esaurire la capacità dell’area prete semente servente.

Invero, il vincolo edilizio connesso al rapporto area - volume costituito dall’asservimento presuppone una già avvenuta totale o parziale utilizzazione a scopo edificatorio di un’area in relazione allo sviluppo volumetrico di aree solitamente contigue, di guisa che l’area stessa non può dirsi libera ancorchè si presenti fisicamente libera da immobili (cfr Cons. Stato Sez. IV 9/7/2011 n.4143; Cons. Stato Sez. V 7/11/2002 n.6128), ma non è questa la situazione che qui ricorre.

Secondo la disciplina di PRG l’area interessata dall’intervento edilizio richiesto dal sig. Barella è stata tipizzata come ricadente in zona B3 (di completamento) con l’attribuzione di un indice di edificabilità fondiaria, allo stato, di 5mc/mq, utilizzabile, sempre secondo la normativa di Piano, mediante assenso edilizio diretto, con piena attitudine edificatoria.

Tali connotazioni urbanistiche dell’area contrassegnata dalla particella 1901 sono state accertate in sede giudiziale da pronunce sia del primo giudice (sentenze nn.666 e 5036 del 2005) che di questo Consiglio di Stato (decisione sez. V n.1811/2007) che hanno conseguito valore di cosa giudicata e sono da considerarsi perciò dati irretrattabilmente accertati .

In particolare, questo giudice di appello nella suindicata sentenza ha dato atto dell’intervenuto giudicato dal quale discende che “il terreno del Barella ha attitudine edificatoria, rientrando nelle previsioni del PRG, per quanto concerne la zona B3 di completamento per cui egli può edificarvi tutto ciò che rientra in tali previsioni, dovendo il Comune soltanto controllare la conformità della costruzione agli standards di piano”, laddove quest’ultimi sono individuabili unicamente in quelli di carattere generale previsti per le zone B dal D.M. n.1444/68.

Questo sta a significare che l’area per cui è causa è effettivamente libera, sia fisicamente che giuridicamente, nel senso che l’edificazione da essa espressa non è contenuta nei limiti della densità edilizia globalmente considerata dalla realizzazione delle opere edilizie complessivamente previste dal piano di lottizzazione pur volendo conferire il carattere di ultrattività ad un PDL risalente al 1972.

Il dictum reso dalle suindicate pronunce è inequivocabile nello stabilire in concreto la non sussistenza di ragioni urbanistiche ostative all’edificazione del lotto de quo in conformità al progettato intervento avanzato dal Barella, dovendosi conseguentemente rilevare come l’area in questione non è influenzata dalle vicende relative allo sfruttamento della volumetria del piano attuativo.

Se così è, contrariamente a quanto dedotto con l’articolato mezzo d’impugnazione da parte appellante, non può considerarsi corretta l’operazione del Comune che ha valutato la capacità edificatoria del lotto come inscindibilmente connessa con la volumetria complessiva di un più vasto comparto edilizio, con conseguente erroneo convincimento da parte della procedente amministrazione della esistenza di una volumetria dell’area residuale ed insufficiente per la realizzazione dell’intervento edilizio ivi originariamente progettato

In forze delle suestese considerazioni l’appello, in quanto infondato, va respinto.

Le spese e competenze del presente grado del giudizio seguono la regola della soccombenza, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo Rigetta.

Condanna la parte appellante al pagamento delle spese e competenze del presente grado del giudizio che si liquidano complessivamente in euro 3.000,00 ( tremila /00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Riccardo Virgilio, Presidente

Fabio Taormina, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Andrea Migliozzi, Consigliere, Estensore

Massimiliano Noccelli, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/06/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)