DECRETO LEGISLATIVO  13 agosto 2010, n. 155        
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita' dell'aria ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa.
GU n. 216 del 15-9-2010

 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; 
  Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, concernente  disposizioni  per
l'adempimento  di   obblighi   dall'appartenenza   dell'Italia   alle
Comunita' europee  -  Legge  comunitaria  2008,  e,  in  particolare,
l'articolo 10 e l'allegato B; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  recante
disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri; 
  Vista  la  direttiva  2008/50/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 21  maggio  2008,  relativa  alla  qualita'  dell'aria
ambiente e per un'aria piu' pulita in Europa; 
  Vista  la  direttiva  2004/107/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico,  il  cadmio,
il mercurio,  il  nichel  e  gli  idrocarburi  policiclici  aromatici
nell'aria ambiente; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 maggio 2010; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
dell'8 luglio 2010; 
  Acquisiti i pareri  delle  competenti  commissioni  di  Camera  dei
deputati e Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 30 luglio 2010; 
  Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con  i  Ministri  della  salute,  dello  sviluppo  economico,   delle
infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole alimentari e
forestali, degli affari  esteri,  della  giustizia,  dell'economia  e
delle finanze e per i rapporti con  le  regioni  e  per  la  coesione
territoriale; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1.  Il  presente  decreto  recepisce  la  direttiva  2008/50/CE   e
sostituisce   le   disposizioni   di   attuazione   della   direttiva
2004/107/CE, istituendo un quadro normativo unitario  in  materia  di
valutazione  e  di  gestione  della   qualita'   dell'aria   ambiente
finalizzato a: 
    a) individuare obiettivi di qualita' dell'aria ambiente  volti  a
evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per
l'ambiente nel suo complesso; 
    b) valutare la qualita' dell'aria ambiente sulla base di metodi e
criteri comuni su tutto il territorio nazionale; 
    c) ottenere informazioni sulla qualita' dell'aria  ambiente  come
base  per  individuare  le  misure  da   adottare   per   contrastare
l'inquinamento e gli effetti nocivi  dell'inquinamento  sulla  salute
umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a  lungo  termine,
nonche' i miglioramenti dovuti alle misure adottate; 
    d) mantenere la qualita' dell'aria  ambiente,  laddove  buona,  e
migliorarla negli altri casi; 
    e) garantire al pubblico le informazioni sulla qualita' dell'aria
ambiente; 
    f) realizzare una migliore cooperazione tra gli Stati dell'Unione
europea in materia di inquinamento atmosferico. 
  2. Ai fini previsti dal comma 1 il presente decreto stabilisce: 
    a) i valori limite per le concentrazioni  nell'aria  ambiente  di
biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio,
piombo e PM10; 
    b) i livelli critici per le concentrazioni nell'aria ambiente  di
biossido di zolfo e ossidi di azoto; 
    c) le soglie di allarme per le concentrazioni nell'aria  ambiente
di biossido di zolfo e biossido di azoto; 
    d)  il  valore  limite,  il  valore   obiettivo,   l'obbligo   di
concentrazione dell'esposizione e l'obiettivo nazionale di  riduzione
dell'esposizione per le concentrazioni nell'aria ambiente di PM2,5; 
    e) i valori obiettivo per le concentrazioni nell'aria ambiente di
arsenico, cadmio, nichel e benzo(a)pirene. 
  3. Ai fini previsti dal comma  1  il  presente  decreto  stabilisce
altresi' i valori obiettivo, gli obiettivi a lungo termine, le soglie
di allarme e le soglie di informazione per l'ozono. 
  4. Il presente decreto si fonda sui seguenti principi: 
    a) il sistema di valutazione e gestione della qualita'  dell'aria
rispetta ovunque standard qualitativi elevati ed omogenei al fine  di
assicurare un approccio uniforme su tutto il territorio  nazionale  e
di assicurare che le stesse situazioni di inquinamento siano valutate
e gestite in modo analogo; 
    b) il sistema di acquisizione,  di  trasmissione  e  di  messa  a
disposizione dei dati e delle informazioni relativi alla  valutazione
della  qualita'  dell'aria  ambiente  e'  organizzato  in   modo   da
rispondere alle esigenze di tempestivita' della conoscenza  da  parte
di tutte le amministrazioni interessate e del pubblico e si  basa  su
misurazioni e  su  altre  tecniche  di  valutazione  e  su  procedure
funzionali a tali finalita' secondo i canoni di efficienza, efficacia
ed economicita'; 
    c)  la  zonizzazione  dell'intero  territorio  nazionale  e'   il
presupposto su cui si  organizza  l'attivita'  di  valutazione  della
qualita'  dell'aria  ambiente.  A  seguito  della  zonizzazione   del
territorio, ciascuna zona o agglomerato e' classificata allo scopo di
individuare  le  modalita'  di  valutazione  mediante  misurazioni  e
mediante altre tecniche in conformita' alle disposizioni del presente
decreto; 
    d)  la   zonizzazione   del   territorio   richiede   la   previa
individuazione degli agglomerati e la successiva individuazione delle
altre zone. Gli agglomerati sono individuati sulla base  dell'assetto
urbanistico, della popolazione residente e della densita'  abitativa.
Le altre zone sono individuate, principalmente, sulla base di aspetti
come  il  carico  emissivo,  le   caratteristiche   orografiche,   le
caratteristiche meteo-climatiche e il  grado  di  urbanizzazione  del
territorio, al fine di individuare le aree in cui uno o piu' di  tali
aspetti sono predominanti nel determinare i livelli degli  inquinanti
e di accorpare tali aree  in  zone  contraddistinte  dall'omogeneita'
degli aspetti predominanti; 
    e) la valutazione della qualita' dell'aria ambiente e' fondata su
una rete di misura e su un programma di valutazione.  Le  misurazioni
in siti fissi, le misurazioni  indicative  e  le  altre  tecniche  di
valutazione  permettono  che  la  qualita'  dell'aria  ambiente   sia
valutata in conformita' alle disposizioni del presente decreto; 
    f) la valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  condotta
utilizzando determinati siti fissi  di  campionamento  e  determinate
tecniche di  valutazione  si  considera  idonea  a  rappresentare  la
qualita'  dell'aria  all'interno  dell'intera  zona   o   dell'intero
agglomerato di riferimento qualora la scelta dei siti e  delle  altre
tecniche sia operata in conformita' alle  disposizioni  del  presente
decreto; 
    g) ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'
evitato l'uso di stazioni di misurazione non conformi e, nel rispetto
dei canoni di efficienza, di efficacia e di  economicita',  l'inutile
eccesso di stazioni di misurazione. Le stazioni  di  misurazione  che
non sono inserite nella rete di misura e nel programma di valutazione
non sono utilizzate per le finalita' del presente decreto; 
    h) la rete di misura e' soggetta alla  gestione  o  al  controllo
pubblico. Il controllo pubblico e' assicurato dalle regioni  o  dalle
province autonome o,  su  delega,  dalle  agenzie  regionali  per  la
protezione dell'ambiente. Le stazioni di misurazione non  soggette  a
tale gestione o controllo non sono utilizzate per  le  finalita'  del
presente decreto; 
    i)  la  valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  e'  il
presupposto  per  l'individuazione  delle  aree  di  superamento  dei
valori, dei livelli, delle soglie  e  degli  obiettivi  previsti  dal
presente decreto; 
    l) i piani e  le  misure  da  adottare  ed  attuare  in  caso  di
individuazione di una o piu' aree di superamento all'interno  di  una
zona o di un agglomerato devono agire, secondo criteri di  efficienza
ed efficacia, sull'insieme delle principali  sorgenti  di  emissione,
ovunque localizzate, che influenzano tali aree,  senza  l'obbligo  di
estendersi all'intero territorio della zona o  dell'agglomerato,  ne'
di limitarsi a tale territorio. 
  5. Le funzioni amministrative relative  alla  valutazione  ed  alla
gestione della qualita' dell'aria ambiente competono allo Stato, alle
regioni e alle province autonome e agli enti locali, nei modi  e  nei
limiti previsti dal presente decreto. Il  Ministero  dell'ambiente  e
della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  seguito  Ministero
dell'ambiente, si puo' avvalere, nei modi e per le finalita' previsti
dal presente decreto, del supporto  tecnico  dell'Istituto  Superiore
per la protezione e  la  ricerca  ambientale,  di  seguito  ISPRA,  e
dell'Agenzia nazionale  per  le  nuove  tecnologie,  l'energia  e  lo
sviluppo economico sostenibile, di seguito ENEA. 
  6. I compiti tecnici finalizzati ad assicurare  la  qualita'  della
valutazione  in  materia  di  aria  ambiente  sono  assicurati  dalle
autorita' e dagli organismi di cui all'articolo 17, in conformita' al
disposto dell'allegato I, paragrafo 3. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano   le   seguenti
definizioni: 
    a) aria ambiente: l'aria esterna presente  nella  troposfera,  ad
esclusione di quella presente  nei  luoghi  di  lavoro  definiti  dal
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
    b) inquinante: qualsiasi sostanza presente nell'aria ambiente che
puo' avere effetti dannosi sulla salute umana o sull'ambiente nel suo
complesso; 
    c) livello: concentrazione nell'aria ambiente di un inquinante  o
deposizione di questo su una superficie in un dato periodo di tempo; 
    d)  valutazione:  utilizzo  dei  metodi  stabiliti  dal  presente
decreto per misurare, calcolare, stimare o prevedere i livelli  degli
inquinanti; 
    e) zona: parte del territorio nazionale delimitata, ai sensi  del
presente decreto, ai fini della valutazione e  della  gestione  della
qualita' dell'aria ambiente; 
    f) agglomerato: zona costituita da un'area urbana o da un insieme
di aree urbane che distano tra loro non piu'  di  qualche  chilometro
oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree  urbane
minori che dipendono da quella principale sul piano demografico,  dei
servizi e dei flussi di persone e merci, avente: 
      1) una popolazione superiore a 250.000 abitanti oppure; 
      2) una popolazione inferiore a 250.000 abitanti e una  densita'
di popolazione per km2 superiore a 3.000 abitanti; 
    g) area di superamento: area, ricadente all'interno di una zona o
di un agglomerato, nella quale e' stato valutato il superamento di un
valore limite o di un valore  obiettivo;  tale  area  e'  individuata
sulla base della rappresentativita' delle misurazioni in siti fissi o
indicative o sulla base delle tecniche di modellizzazione; 
    h)  valore  limite:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze
scientifiche,  incluse  quelle  relative  alle  migliori   tecnologie
disponibili, al fine di evitare,  prevenire  o  ridurre  gli  effetti
nocivi per la salute umana o per l'ambiente nel  suo  complesso,  che
deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e  che  non  deve
essere successivamente superato; 
    i) livello critico:  livello  fissato  in  base  alle  conoscenze
scientifiche, oltre il  quale  possono  sussistere  effetti  negativi
diretti su  recettori  quali  gli  alberi,  le  altre  piante  o  gli
ecosistemi naturali, esclusi gli esseri umani; 
    l) margine di tolleranza: percentuale del valore limite entro  la
quale e' ammesso il superamento del  valore  limite  alle  condizioni
stabilite dal presente decreto; 
    m)  valore  obiettivo:  livello  fissato  al  fine  di   evitare,
prevenire o  ridurre  effetti  nocivi  per  la  salute  umana  o  per
l'ambiente nel suo complesso, da conseguire, ove possibile, entro una
data prestabilita; 
    n) soglia di allarme: livello oltre il quale sussiste un  rischio
per la salute umana in caso di esposizione di  breve  durata  per  la
popolazione nel suo complesso ed  il  cui  raggiungimento  impone  di
adottare provvedimenti immediati; 
    o) soglia di informazione: livello oltre  il  quale  sussiste  un
rischio per la salute umana in caso di esposizione  di  breve  durata
per alcuni gruppi particolarmente sensibili della popolazione nel suo
complesso ed il cui raggiungimento impone di assicurare  informazioni
adeguate e tempestive; 
    p) obiettivo a lungo termine: livello da  raggiungere  nel  lungo
periodo  mediante  misure  proporzionate,  al  fine   di   assicurare
un'efficace protezione della salute umana e dell'ambiente; 
    q) indicatore di esposizione media: livello medio da  determinare
sulla base di misurazioni effettuate da stazioni di fondo ubicate  in
siti  fissi  di  campionamento  urbani  presso  l'intero   territorio
nazionale e che riflette l'esposizione della popolazione. Permette di
calcolare se sono stati rispettati l'obiettivo nazionale di riduzione
dell'esposizione e l'obbligo di concentrazione dell'esposizione; 
    r) obbligo di concentrazione  dell'esposizione:  livello  fissato
sulla base dell'indicatore di esposizione media al  fine  di  ridurre
gli effetti nocivi sulla salute umana, da raggiungere entro una  data
prestabilita; 
    s) obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione:  riduzione,
espressa in percentuale, dell'esposizione  media  della  popolazione,
fissata, in relazione ad un determinato anno di riferimento, al  fine
di ridurre gli effetti nocivi per la salute  umana,  da  raggiungere,
ove possibile, entro una data prestabilita; 
    t) misurazioni in  siti  fissi:  misurazioni  dei  livelli  degli
inquinanti effettuate in stazioni  ubicate  presso  siti  fissi,  con
campionamento  continuo  o  discontinuo,  eccettuate  le  misurazioni
indicative; 
    u)  misurazioni  indicative:  misurazioni   dei   livelli   degli
inquinanti, basate su obiettivi di qualita'  meno  severi  di  quelli
previsti per le misurazioni in siti  fissi,  effettuate  in  stazioni
ubicate presso siti fissi di campionamento  o  mediante  stazioni  di
misurazione mobili, o, per il mercurio, metodi di misura manuali come
le tecniche di campionamento diffusivo; 
    v) tecniche di stima obiettiva: metodi matematici  per  calcolare
le concentrazioni a partire da valori  misurati  in  luoghi  o  tempi
diversi da quelli a cui si riferisce il calcolo, basati su conoscenze
scientifiche circa la distribuzione delle concentrazioni; 
    z) soglia di valutazione superiore: livello al di sotto del quale
le misurazioni in siti fissi possono essere combinate con misurazioni
indicative o  tecniche  di  modellizzazione  e,  per  l'arsenico,  il
cadmio, il nichel ed il benzo(a)pirene, livello al di sotto del quale
le misurazioni in siti fissi o indicative  possono  essere  combinate
con tecniche di modellizzazione; 
    aa) soglia di valutazione inferiore:  livello  al  di  sotto  del
quale e' previsto, anche in via esclusiva, l'utilizzo di tecniche  di
modellizzazione o di stima obiettiva; 
    bb)  contributo  di  fonti  naturali:   emissione   di   sostanze
inquinanti non causata in  modo  diretto  o  indiretto  da  attivita'
umane, come nel caso  di  eruzioni  vulcaniche,  attivita'  sismiche,
attivita' geotermiche, incendi spontanei, tempeste di vento ed  altri
eventi naturali, aerosol marini, emissioni  biogeniche,  trasporto  o
risospensione in  atmosfera  di  particelle  naturali  dalle  regioni
secche; 
    cc) rete di misura: sistema  di  stazioni  di  misurazione  degli
inquinanti atmosferici da utilizzare ai fini del presente decreto; il
numero  delle  stazioni  della  rete  di  misura  non  eccede  quello
sufficiente ad assicurare le funzioni previste dal presente  decreto.
L'insieme di tali stazioni di  misurazione  presenti  sul  territorio
nazionale costituisce la rete di misura nazionale; 
    dd) programma di valutazione: il programma che indica le stazioni
di misurazione della rete di misura utilizzate per le misurazioni  in
siti  fissi  e  per  le  misurazioni  indicative,  le   tecniche   di
modellizzazione e le tecniche di  stima  obiettiva  da  applicare  ai
sensi del presente decreto e che prevede le stazioni di  misurazione,
utilizzate insieme a quelle della rete di  misura,  alle  quali  fare
riferimento nei casi in cui i dati rilevati dalle stazioni della rete
di misura, anche a causa di fattori esterni, non  risultino  conformi
alle disposizioni del presente decreto, con  particolare  riferimento
agli obiettivi di qualita' dei dati  di  cui  all'allegato  I  ed  ai
criteri di ubicazione di cui agli allegati III e VIII; 
    ee) garanzia di  qualita':  realizzazione  di  programmi  la  cui
applicazione pratica consente l'ottenimento di dati di concentrazione
degli inquinanti atmosferici con precisione e accuratezza conosciute; 
    ff) campioni primari: campione designato come avente le piu' alte
qualita' metrologiche ed il cui valore e' accettato senza riferimento
ad altri campioni della stessa grandezza; 
    gg)  campioni  di  riferimento:  campioni  riconosciuti  da   una
decisione nazionale come base  per  fissare  il  valore  degli  altri
campioni della grandezza in questione; 
    hh) deposizione totale: massa totale di sostanze inquinanti  che,
in una data area e in un dato periodo, e'  trasferita  dall'atmosfera
al suolo, alla vegetazione, all'acqua, agli  edifici  e  a  qualsiasi
altro tipo di superficie; 
    ii) PM10: il materiale  particolato  che  penetra  attraverso  un
ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione del PM10 (norma UNI EN 12341),  con
un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 10 μm; 
    ll) PM2,5: il materiale particolato  che  penetra  attraverso  un
ingresso dimensionale selettivo conforme al metodo di riferimento per
il campionamento e la misurazione del PM2,5 (norma UNI EN 14907), con
un'efficienza  di  penetrazione  del  50  per  cento  per   materiale
particolato di un diametro aerodinamico di 2,5 μm; 
    mm) ossidi di azoto: la somma dei «rapporti  di  mescolamento  in
volume (ppbv)» di monossido di azoto (ossido nitrico) e  di  biossido
di azoto espressa in unita' di concentrazione di massa di biossido di
azoto (μg/m³); 
    nn) idrocarburi policiclici aromatici: composti organici con  due
o piu' anelli aromatici  fusi,  formati  interamente  da  carbonio  e
idrogeno; 
    oo) mercurio gassoso totale: vapore di mercurio elementare  (Hg 0
) e  mercurio  gassoso  reattivo,  intesi  come  specie  di  mercurio
idrosolubili con una pressione di vapore sufficientemente elevata per
esistere nella fase gassosa; 
    pp) composti organici volatili: tutti i composti organici diversi
dal metano provenienti da fonti antropogeniche e biogeniche, i  quali
possono produrre ossidanti fotochimici reagendo  con  gli  ossidi  di
azoto in presenza di luce solare; 
    qq)  precursori  dell'ozono:  sostanze  che  contribuiscono  alla
formazione di ozono a livello del suolo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                     Zonizzazione del territorio 
 
  1. L'intero territorio nazionale e' suddiviso in zone e agglomerati
da classificare ai fini della valutazione  della  qualita'  dell'aria
ambiente. 
  2. Alla zonizzazione provvedono le regioni e le  province  autonome
sulla base dei criteri indicati nell'appendice I. La zonizzazione  e'
riesaminata in caso di variazione dei presupposti su cui e' basata ai
sensi dell'appendice I. Per il riesame di  ciascuna  zonizzazione  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto il  progetto
di zonizzazione e di classificazione di cui al comma 3 e'  presentato
entro i successivi quattro mesi. 
  3.   Ciascun   progetto   di    zonizzazione,    corredato    dalla
classificazione di cui  all'articolo  4,  commi  1  e  2,  e  di  cui
all'articolo 8, commi 2 e 5, e' trasmesso dalle  regioni  o  province
autonome  al  Ministero  dell'ambiente  e  all'ISPRA.  Il   Ministero
dell'ambiente, avvalendosi  dell'ISPRA  valuta,  entro  i  successivi
quarantacinque  giorni,  anche  attraverso  un  esame  congiunto  nel
Coordinamento di cui all'articolo 20,  la  conformita'  del  progetto
alle disposizioni del presente decreto  ed  agli  indirizzi  espressi
dallo  stesso  Coordinamento  e  tenendo  conto  della  coerenza  dei
progetti  di  zonizzazioni  regionali  relativamente  alle  zone   di
confine. In caso di mancata conformita' il  Ministero  dell'ambiente,
con atto motivato diretto alla regione  o  alla  provincia  autonoma,
indica  le  variazioni  e  le  integrazioni  da  effettuare  ai  fini
dell'adozione del provvedimento di zonizzazione e di classificazione.
La trasmissione del progetto e' effettuata  su  supporto  informatico
non riscrivibile, utilizzando,  ove  gia'  individuato  con  apposito
decreto del Ministro dell'ambiente, il formato a tal fine previsto. 
  4. Le regioni e le province autonome possono individuare  d'intesa,
sulla base dei criteri dell'appendice I, zone sovraregionali. In  tal
caso, le regioni  e  le  province  autonome  interessate  individuano
apposite modalita' di coordinamento per assicurare una valutazione ed
una gestione unitaria dell'aria ambiente nelle zone sovraregionali. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                Classificazione di zone e agglomerati 
     ai fini della valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1.  Ai  fini  della  valutazione  della  qualita'   dell'aria,   la
classificazione delle zone e degli  agglomerati  e'  effettuata,  per
ciascun inquinante di cui all'articolo 1, comma 2, sulla  base  delle
soglie di valutazione superiori e  inferiori  previste  dall'allegato
II, sezione I, e secondo  la  procedura  prevista  dall'allegato  II,
sezione II. 
  2. La classificazione delle zone e degli agglomerati e' riesaminata
almeno ogni  cinque  anni  e,  comunque,  in  caso  di  significative
modifiche delle attivita' che incidono sulle concentrazioni nell'aria
ambiente degli inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2. 
  3. Nella comunicazione  prevista  all'articolo  3,  comma  3,  sono
allegati, per ciascuna classificazione, gli esiti del monitoraggio  e
delle valutazioni sulla cui base le zone e gli agglomerati sono stati
classificati. 
  4. Alla classificazione delle zone e degli  agglomerati  provvedono
le regioni e le province autonome. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
            Valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,
per ciascun inquinante  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  con  le
modalita' previste  dai  commi  3,  4  e  5.  Si  applicano,  per  la
valutazione, l'allegato III, relativo all'ubicazione  delle  stazioni
di misurazione, l'appendice II, relativa alla scelta  della  rete  di
misura, e l'appendice III, relativa ai metodi di valutazione  diversi
dalla misurazione. Alla valutazione della qualita' dell'aria ambiente
provvedono le regioni e le province autonome. 
  2. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), superano  la
rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti
fissi sono obbligatorie e possono essere  integrate  da  tecniche  di
modellizzazione o da misurazioni indicative al  fine  di  fornire  un
adeguato  livello  di  informazione  circa  la   qualita'   dell'aria
ambiente.  Se  il  superamento  interessa  gli  inquinanti   di   cui
all'articolo 1, comma 2, lettera e), le  misurazioni  in  siti  fissi
sono  obbligatorie  e  possono  essere  integrate  da   tecniche   di
modellizzazione  al  fine  di  fornire   un   adeguato   livello   di
informazione circa la qualita' dell'aria ambiente. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  sono
compresi tra la rispettiva  soglia  di  valutazione  inferiore  e  la
rispettiva soglia di valutazione superiore, le  misurazioni  in  siti
fissi sono obbligatorie e possono essere  combinate  con  misurazioni
indicative o tecniche di modellizzazione. Se il superamento interessa
gli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  lettera  e),  le
misurazioni  in  siti  fissi  o  indicative  mediante   stazioni   di
misurazione sono obbligatorie e possono essere combinate con tecniche
di  modellizzazione  al  fine  di  fornire  un  adeguato  livello  di
informazione circa la qualita' dell'aria ambiente. 
  4. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli degli inquinanti
di cui all'articolo 1, comma 2, sono inferiori alla rispettiva soglia
di valutazione inferiore, sono utilizzate, anche  in  via  esclusiva,
tecniche di modellizzazione o di stima obiettiva. 
  5. Ai fini  della  determinazione  del  numero  delle  stazioni  di
misurazione per le misurazioni in siti fissi nei casi in  cui  vi  e'
integrazione o combinazione tra misurazioni in siti fissi e  tecniche
di modellizzazione o misurazioni indicative, si applicano  i  criteri
previsti dall'articolo 7, commi 2 e 3. 
  6. Le regioni e  le  province  autonome  trasmettono  al  Ministero
dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, entro otto mesi dall'entrata  in
vigore del presente decreto, un progetto volto ad adeguare la propria
rete di  misura  alle  relative  disposizioni,  in  conformita'  alla
zonizzazione risultante dal primo riesame previsto  dall'articolo  3,
comma 2, ed in conformita' alla connessa classificazione. Il progetto
indica anche  la  data  prevista  per  l'adeguamento  e  contiene  il
programma di valutazione da attuare nelle zone e  negli  agglomerati.
Il  Ministero  dell'ambiente,  avvalendosi  dell'ISPRA  e  dell'ENEA,
valuta, entro i successivi sessanta giorni, anche attraverso un esame
congiunto del Coordinamento di cui all'articolo  20,  la  conformita'
del progetto alle disposizioni del presente decreto ed agli indirizzi
espressi dallo stesso Coordinamento. In caso di  mancata  conformita'
il Ministero dell'ambiente, con atto motivato diretto alla regione  o
alla provincia autonoma, indica le variazioni e  le  integrazioni  da
effettuare ai fini dell'attuazione del progetto di adeguamento.  Tale
procedura si applica anche ai successivi progetti di  modifica  o  di
integrazione della rete di misura. La trasmissione  del  progetto  e'
effettuata su supporto informatico non riscrivibile, utilizzando, ove
gia' individuato con apposito decreto del Ministro dell'ambiente,  il
formato a tal fine previsto. Al fine di ottimizzare il  coordinamento
tra le reti, i progetti di adeguamento, modifica o integrazione delle
reti di misura  regionali  sono  altresi'  inviati  dalle  regioni  o
province autonome a quelle confinanti. 
  7. Le stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione
di cui al comma  6  devono  essere  gestite  dalle  regioni  e  dalle
province autonome ovvero, su delega, dalle agenzie regionali  per  la
protezione dell'ambiente oppure da altri soggetti pubblici o privati.
In quest'ultimo caso, sono sottoposte al controllo  delle  regioni  e
delle province autonome ovvero, su delega, delle  agenzie  regionali.
Il controllo si esercita sulla base di appositi protocolli  approvati
dalle regioni e dalle province autonome o, in caso di  delega,  dalle
agenzie regionali e deve prevedere una continua supervisione su tutte
le modalita' di gestione della stazione e di raccolta, trattamento  e
validazione dei dati.  Per  le  stazioni  di  misurazione  esistenti,
gestite da enti locali o soggetti privati, il Ministero dell'ambiente
promuove la sottoscrizione di accordi tra il gestore, le regioni o le
province autonome e le agenzie regionali al  fine  di  assicurare  la
sottoposizione a tale controllo. 
  8. Le stazioni previste nel programma  di  valutazione  di  cui  al
comma 6 sono esercite e manutenute in condizioni atte  ad  assicurare
le funzioni previste dal presente decreto. Per i casi in cui  i  dati
rilevati da una stazione della rete  di  misura,  anche  a  causa  di
fattori  esterni,  non  risultino  conformi  alle  disposizioni   del
presente decreto,  con  particolare  riferimento  agli  obiettivi  di
qualita' dei dati di cui all'allegato I ed ai criteri  di  ubicazione
di cui all'allegato III e all'allegato VIII, si utilizza, sulla  base
del programma di valutazione,  un'altra  stazione  avente  le  stesse
caratteristiche in relazione alla  zona  oppure,  nello  stesso  sito
fisso di campionamento, una stazione di misurazione mobile al fine di
raggiungere  la  necessaria  copertura  dei  dati.  Il  numero  delle
stazioni di misurazione previste dal programma  di  valutazione  deve
essere individuato nel rispetto dei canoni di  efficienza,  efficacia
ed economicita'. Nel  caso  in  cui  risultino  variati  il  contesto
territoriale, le attivita' e le altre circostanze da cui  dipende  la
classificazione e l'ubicazione di una o piu' stazioni della  rete  di
misura ai sensi degli allegati III, IV, VIII e X,  le  regioni  e  le
province autonome provvedono comunque al conseguente adeguamento  del
programma  di  valutazione,  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie
destinate a tali finalita', in base alla legislazione vigente. 
  9. Le decisioni di valutazione  di  impatto  ambientale  statali  e
regionali, le autorizzazioni integrate ambientali statali e regionali
e le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni, per gli  impianti  che  producono
emissioni   in   atmosfera   possono   disporre   l'installazione   o
l'adeguamento di una o piu' stazioni di  misurazione  della  qualita'
dell'aria ambiente da parte del proponente solo nel caso  in  cui  la
regione o la provincia autonoma interessata o, su  delega,  l'agenzia
regionale  per  la  protezione  dell'ambiente  valuti  tali  stazioni
necessarie per la rete di misura o per il programma  di  valutazione.
In tal caso, la decisione di  valutazione  di  impatto  ambientale  o
l'autorizzazione prescrivono  che  la  stazione  di  misurazione  sia
conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta  al
controllo previsto al comma 7. In sede di rinnovo o di  aggiornamento
delle autorizzazioni che sono state rilasciate prima dell'entrata  in
vigore del presente decreto per gli impianti che producono  emissioni
in atmosfera,  anche  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, e che prevedevano  l'installazione
o l'adeguamento di una o piu' stazioni di misurazione della  qualita'
dell'aria ambiente, l'autorita' competente autorizza la permanenza di
tali stazioni solo nel caso in cui la regione o la provincia autonoma
interessata o, su  delega,  l'agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente le valuti necessarie per la rete di  misura  o  per  il
programma di valutazione, prescrivendo in questo caso che la stazione
sia conforme alle disposizioni del presente decreto e sia  sottoposta
al controllo previsto dal comma 7. 
  10.  I  dati  e  le  informazioni  aventi  ad   oggetto   attivita'
produttive,  attivita'  di  servizio,  infrastrutture  e   mezzi   di
trasporto, utili a stimare le emissioni in atmosfera ed  a  valutarne
l'impatto  sulla  qualita'   dell'aria,   devono   essere   messi   a
disposizione del  Ministero  dell'ambiente,  delle  regioni  o  delle
province  autonome  o  delle  agenzie  regionali  per  la  protezione
dell'ambiente che li richiedano, a cura  dei  soggetti,  inclusi  gli
enti locali e i  concedenti  o  concessionari  di  pubblici  servizi,
tenuti ai sensi del decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  195.
L'eccezione di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b),  del  decreto
legislativo n. 195 del 2005, non  puo'  essere  comunque  opposta  in
riferimento a dati  ed  informazioni  che  le  vigenti  normative  di
settore prescrivono di utilizzare per l'adozione di provvedimenti  di
autorizzazione o di pianificazione pubblici o di  tariffe  pubbliche.
Nel caso in cui una richiesta formulata da una  regione  o  provincia
autonoma per lo svolgimento  delle  funzioni  previste  dal  presente
decreto non  sia  stata  accolta,  anche  per  un'eccezione  prevista
all'articolo 5, comma 1 o comma 2, del decreto legislativo n. 195 del
2005, il Ministero dell'ambiente, sentita tale  regione  o  provincia
autonoma, puo' promuovere forme di consultazione con l'autorita'  che
non ha accolto la richiesta, anche nell'ambito del  Coordinamento  di
cui all'articolo 20, per accertare  se  esistano  modalita'  atte  ad
assicurare la messa a disposizione  dei  dati  e  delle  informazioni
senza pregiudizio per gli interessi tutelati dalle eccezioni. A  tali
consultazioni partecipa anche il Ministero della difesa nei  casi  in
cui la richiesta non sia stata  accolta  da  un'autorita'  competente
alla gestione di strutture, porti o aeroporti militari. 
  11.  Le  misurazioni  e  le  altre  tecniche  utilizzate   per   la
valutazione della qualita' dell'aria ambiente devono  rispettare  gli
obiettivi di qualita' previsti dall'allegato I. 
  12. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo 28 agosto 1997,  n.  281,  sono  disciplinate  le
modalita' di utilizzo dei  bioindicatori  per  la  valutazione  degli
effetti determinati sugli ecosistemi dai livelli di arsenico, cadmio,
nichel, idrocarburi policiclici aromatici e mercurio. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
   Casi speciali di valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
 
  1. Con decreti del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo  n.  281  del  1997,  sono  scelte,  in  modo  da
individuare le variazioni geografiche e l'andamento a  lungo  termine
delle  concentrazioni  nell'aria  ambiente  e,  ove  previsto,  delle
deposizioni: 
    a) almeno tre stazioni di misurazione di fondo in siti  fissi  di
campionamento  rurali,  scelte  nell'ambito  delle  reti  di   misura
regionali, in cui si effettuano misurazioni finalizzate ad  acquisire
informazioni  circa  la  concentrazione  di   massa   totale   e   le
concentrazioni per speciazione chimica del PM2,5 su base annuale.  Il
decreto  di  individuazione  puo'   altresi'   stabilire   forme   di
coordinamento con le attivita' svolte  in  attuazione  del  programma
denominato «monitoring and evaluation of  pollutants  (EMEP)».  Sulla
base di appositi accordi con altri Stati tali stazioni di misurazione
possono essere comuni a piu' Stati in riferimento a zone  confinanti.
A tali stazioni di misurazione si applicano gli allegati I, II, IV  e
VI. I paragrafi 1 e 3 dell'allegato I devono essere tuttavia riferiti
alle sole concentrazioni di massa totale; 
    b) almeno  sette  stazioni  di  misurazione  del  benzo(a)pirene,
scelte nell'ambito delle reti di misura regionali, in cui si effettua
la   misurazione   delle   concentrazioni   nell'aria   ambiente   di
benzo(a)antracene,     benzo(b)fluorantene,      benzo(j)fluorantene,
benzo(k)fluorantene, indeno(1,2,3-cd)pirene e  dibenzo(a,h)antracene,
al fine di verificare la costanza dei  rapporti  nel  tempo  e  nello
spazio tra il benzo(a)pirene  e  gli  altri  idrocarburi  policiclici
aromatici di rilevanza tossicologica. A tali stazioni di  misurazione
si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato VI; 
    c)  almeno  tre  stazioni  di  misurazione   di   fondo,   scelte
nell'ambito delle reti di misura regionali e di  quelle  appartenenti
alla rete realizzata in sede di attuazione del  programma  denominato
«European monitoring and evaluation of pollutants (EMEP)», in cui  si
effettua la misurazione  indicativa  delle  concentrazioni  nell'aria
ambiente dell'arsenico, del cadmio, del nichel, del benzo(a)pirene  e
degli altri idrocarburi policiclici aromatici di cui alla lettera  b)
e  la  misurazione  indicativa  della  deposizione  totale  di   tali
inquinanti. Tale misurazione indicativa ha  altresi'  ad  oggetto  le
concentrazioni nell'aria ambiente del mercurio gassoso  totale  e  la
deposizione totale del mercurio. Con il decreto di individuazione  si
selezionano, tra le stazioni scelte, ove tecnicamente fattibile  alla
luce degli indirizzi espressi dal Coordinamento di  cui  all'articolo
20, quelle in cui si effettua anche  la  misurazione  indicativa  del
mercurio bivalente particolato e  gassoso.  Sulla  base  di  appositi
accordi con altri Stati, nel rispetto degli indirizzi  forniti  dalla
Commissione europea, tali  stazioni  di  misurazione  possono  essere
comuni a piu' Stati in riferimento a zone confinanti. A tali stazioni
di misurazione si applicano l'allegato I, l'allegato III e l'allegato
VI; 
    d) sette stazioni di misurazione in  sito  fisso  urbano,  scelte
preferibilmente tra  quelle  di  cui  alla  lettera  b),  in  cui  si
effettuano misurazioni finalizzate ad acquisire informazioni circa la
concentrazione di massa totale e le  concentrazioni  per  speciazione
chimica del PM10 e del PM2,5 su base  annuale.  A  tali  stazioni  di
misurazione si applicano gli allegati I, III, IV e VI. I paragrafi  1
e 3  dell'allegato  I  devono  essere  tuttavia  riferiti  alle  sole
concentrazioni di massa totale. 
  2. Nella scelta delle stazioni di misurazione si deve  valutare  la
possibilita' di utilizzare  le  medesime  stazioni  per  entrambe  le
finalita' di cui alle lettere a) e c) del  comma  1.  Possono  essere
individuate stazioni diverse soltanto se, da una valutazione tecnica,
emerge che tali finalita' non  sarebbero  conseguite  per  tutti  gli
inquinanti. 
  3. Nel caso in cui  le  stazioni  di  misurazione  prescelte  siano
gestite  da  enti  di  ricerca,  i  decreti  previsti  al   comma   1
disciplinano le modalita' ed i tempi con i  quali  tali  enti  devono
trasmettere  i  dati  e  le  informazioni   rilevati   al   Ministero
dell'ambiente  e  all'ISPRA.  I  decreti  disciplinano  altresi'   le
modalita' ed i tempi con i quali i dati e le informazioni rilevati da
tutte le stazioni di misurazione ai sensi del comma  1,  lettere  a),
b), c) e d), sono messi a disposizione di tutte le regioni e province
autonome. Disciplinano inoltre, per le stazioni di misurazione di cui
al comma 1, lettera a), i metodi da  utilizzare  e  le  modalita'  di
comunicazione  di  tali  metodi  alla  Commissione  europea,  per  le
stazioni di misurazione di cui al comma 1, lettera d),  i  metodi  da
utilizzare e, per le stazioni di  misurazione  di  cui  al  comma  1,
lettere b) e c), i metodi da utilizzare ai fini del  campionamento  e
dell'analisi degli  idrocarburi  policiclici  aromatici  diversi  dal
benzo(a)pirene. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
       Stazioni di misurazione in siti fissi di campionamento 
 
  1. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi costituiscono l'unica  fonte  di  informazioni  sulla  qualita'
dell'aria ambiente e' assicurato un  numero  minimo  di  stazioni  di
misurazione di ciascun inquinante di cui  all'articolo  1,  comma  2,
pari a quello previsto all'allegato V, paragrafi 1, 2 e 3. 
  2. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di
cui all'allegato V puo' essere ridotto fino ad un massimo del 50  per
cento, purche': 
    a) le tecniche di valutazione utilizzate  ad  integrazione  delle
misurazioni in siti fissi permettano di ottenere un adeguato  livello
d'informazione ai fini della valutazione della qualita' dell'aria  in
relazione ai valori limite, ai valori obiettivo  ed  alle  soglie  di
allarme previsti dal presente decreto, nonche'  un  adeguato  livello
d'informazione del pubblico; 
    b) il numero delle  stazioni  di  misurazione  e  la  risoluzione
spaziale delle tecniche di modellizzazione permettano di  valutare  i
livelli in conformita' agli obiettivi di qualita'  dei  dati  di  cui
all'allegato I, paragrafo 1, e  di  soddisfare  i  requisiti  di  cui
all'allegato I, paragrafo 2. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono combinate con tecniche di  modellizzazione  o  misurazioni
indicative, il numero complessivo delle stazioni  di  misurazione  di
cui all'allegato V puo' essere ridotto oltre il 50 per cento, purche'
si rispettino le condizioni previste al comma 2. 
  4. In relazione ai  livelli  critici  di  cui  all'allegato  XI  le
riduzioni previste ai commi 2 e 3 si applicano a  condizione  che  il
numero delle stazioni di misurazione e la risoluzione spaziale  delle
tecniche di modellizzazione  permettano  di  valutare  i  livelli  in
conformita' agli obiettivi di qualita' dei dati di  cui  all'allegato
I, paragrafo 1. 
  5. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente,  si
applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti
all'allegato VI. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
            Valutazione della qualita' dell'aria ambiente 
               e stazioni di misurazione in siti fissi 
               di campionamento in relazione all'ozono 
 
  1. La valutazione della qualita' dell'aria ambiente e'  effettuata,
per l'ozono, sulla base dei criteri previsti dai commi  successivi  e
dagli allegati VII e VIII e dalle appendici II e III. 
  2. Nelle zone e  negli  agglomerati  in  cui  i  livelli  di  ozono
superano, in almeno  uno  sui  cinque  anni  civili  precedenti,  gli
obiettivi a lungo termine previsti all'allegato VII, paragrafo 3,  le
misurazioni in siti fissi in continuo sono obbligatorie.  Se  non  si
dispone di dati sufficienti per i cinque anni civili  precedenti,  e'
consentito determinare il superamento anche mediante una combinazione
di campagne di misurazione di breve durata, effettuate in passato nel
periodo dell'anno e nei luoghi in  cui  si  potrebbero  registrare  i
massimi livelli  di  inquinamento,  e  tecniche  di  modellizzazione,
utilizzando a tal fine anche le informazioni ricavate dagli inventari
delle emissioni. 
  3. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi in continuo costituiscono l'unica fonte di  informazioni  sulla
qualita' dell'aria ambiente, fatto salvo quanto previsto dal comma 5,
e' assicurato un numero minimo di stazioni di misurazione  dell'ozono
pari a quello previsto dall'allegato IX, paragrafo 1 ed un numero  di
stazioni di misurazione del biossido di azoto pari a quello  previsto
dall'allegato IX paragrafo 3. 
  4. Nelle zone e negli agglomerati in cui  le  misurazioni  in  siti
fissi sono integrate da tecniche di modellizzazione o da  misurazioni
indicative, il  numero  complessivo  delle  stazioni  di  misurazione
previsto dall'allegato IX, paragrafo  1,  puo'  essere  ridotto  alle
condizioni previste dal paragrafo 2 di tale allegato. 
  5. Nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli  di  ozono  sono
stati inferiori, in tutti  i  cinque  anni  civili  precedenti,  agli
obiettivi a lungo termine previsti dall'allegato VII, paragrafo 3, il
numero delle stazioni di misurazione di ozono e di biossido di  azoto
e' stabilito in conformita' all'allegato IX, paragrafo 4. 
  6. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute e sentita la Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo n. 281 del 1997,  sono  individuate,  nell'ambito
delle reti di misura regionali, le stazioni di misurazione  di  fondo
in siti fissi di campionamento rurali per l'ozono. Il numero di  tali
stazioni, su tutto il territorio nazionale, e'  compreso  tra  sei  e
dodici, in funzione dell'orografia, in riferimento alle zone ed  agli
agglomerati di  cui  al  comma  2,  ed  e'  pari  ad  almeno  tre  in
riferimento alle zone ed agli agglomerati di cui al comma 5. 
  7. La misurazione dei precursori  dell'ozono  e'  svolta  nei  modi
indicati all'allegato X. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  di
concerto con  il  Ministro  della  salute  e  sentita  la  Conferenza
unificata di cui  al  decreto  legislativo  n.  281  del  1997,  sono
individuate, sul territorio  nazionale,  nell'ambito  delle  reti  di
misura regionali, almeno tre stazioni di misurazione  dei  precursori
dell'ozono ai sensi dell'allegato X e sono disciplinate le  modalita'
di  comunicazione  dei  metodi  di  campionamento  e  di  misurazione
utilizzati alla Commissione europea. 
  8. Alla valutazione  della  qualita'  dell'aria  ambiente  ed  alla
classificazione delle zone e degli agglomerati provvedono le  regioni
e le province autonome. 
  9. Si applica, anche in riferimento al  presente  articolo,  quanto
previsto dall'articolo 4, comma 3, e dall'articolo 5, commi da 6 a  9
e comma 11. 
  10. Ai fini della misurazione della qualita' dell'aria ambiente, si
applicano i metodi di riferimento o  i  metodi  equivalenti  previsti
dall'allegato VI. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
       Piani e misure per il raggiungimento dei valori limite 
  e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo 
             e per il mantenimento del relativo rispetto 
 
  1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  valori  limite
di cui all'allegato XI,  le  regioni  e  le  province  autonome,  nel
rispetto dei criteri previsti all'appendice IV, adottano un piano che
contenga almeno gli elementi previsti all'allegato XV e  che  preveda
le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di  emissione
aventi influenza su tali aree  di  superamento  ed  a  raggiungere  i
valori limite nei termini prescritti. In caso di superamenti  dopo  i
termini prescritti all'allegato XI il piano deve essere integrato con
l'individuazione  di  misure  atte  a  raggiungere  i  valori  limite
superati nel piu' breve tempo possibile.  Se,  in  una  o  piu'  aree
all'interno di zone o di agglomerati, e' superato il valore obiettivo
previsto per il  PM2,5  all'allegato  XIV,  il  piano  contiene,  ove
individuabili, le misure  che  non  comportano  costi  sproporzionati
necessarie a perseguirne il raggiungimento. 
  2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla  base  della  valutazione  di  cui  all'articolo  5,  i  valori
obiettivo  di  cui  all'allegato  XIII,  le  regioni  e  le  province
autonome, adottano, anche sulla base  degli  indirizzi  espressi  dal
Coordinamento di cui all'articolo 20, le misure  che  non  comportano
costi sproporzionati necessarie ad agire sulle principali sorgenti di
emissione  aventi  influenza  su  tali  aree  di  superamento  ed   a
perseguire  il  raggiungimento  dei  valori  obiettivo  entro  il  31
dicembre 2012. Il perseguimento del valore  obiettivo  non  comporta,
per gli impianti soggetti al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.
59, condizioni piu'  rigorose  di  quelle  connesse  all'applicazione
delle migliori tecniche disponibili. 
  3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20, le
misure  necessarie  a  preservare  la  migliore  qualita'   dell'aria
ambiente compatibile con lo sviluppo sostenibile nelle aree  in  cui,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i  livelli  degli
inquinanti di cui all'articolo 1, comma 2, rispettano i valori limite
e i valori obiettivo. Le misure interessano, anche in via preventiva,
le principali sorgenti di emissione che possono influenzare i livelli
degli inquinanti in tali aree e sono inserite, laddove adottati,  nei
piani di cui al comma 1. 
  4. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli degli inquinanti di cui all'articolo 1,  comma  2,  superano,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 5, i livelli critici
di cui all'allegato XI, le regioni e le province  autonome  adottano,
anche sulla base degli indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui
all'articolo 20, le  misure  necessarie  ad  agire  sulle  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento ed
a raggiungere i livelli critici nei termini prescritti. 
  5. I piani e le misure di cui ai  commi  1,  2  e  4,  relativi  ad
un'area di superamento all'interno di una zona o di  un  agglomerato,
devono agire sull'insieme delle  principali  sorgenti  di  emissione,
puntuali  o  diffuse,  aventi  influenza  su  tale  area   anche   se
localizzate in altre aree o in altre zone e agglomerati della regione
o della provincia autonoma. 
  6. Se lo stesso insieme  di  sorgenti  di  emissione  determina  il
superamento dei  valori  limite  o  dei  valori  obiettivo  per  piu'
inquinanti, le regioni e le province autonome predispongono un  piano
integrato per tali inquinanti. 
  7. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti
dal presente articolo le regioni e le province autonome assicurano la
partecipazione  degli  enti  locali  interessati  mediante  opportune
procedure di raccordo  e  concertazione,  ai  sensi  della  normativa
vigente. Si provvede anche, con  tali  procedure,  ad  individuare  e
coordinare, all'interno dei  piani,  i  provvedimenti  di  attuazione
previsti dall'articolo 11, al  fine  di  assicurare  che  gli  stessi
concorrano in modo efficace e programmato all'attuazione  dei  piani.
Le regioni e le province autonome provvedono, nel rispetto del quadro
delle competenze amministrative in materia territoriale e ambientale,
con  apposita  normativa  e  comunque  in  conformita'   al   proprio
ordinamento,  ad  adottare  i  piani  di  cui  al  presente  decreto,
assicurando  il  coordinamento  di  tali  piani  e  degli   obiettivi
stabiliti dagli stessi con  gli  altri  strumenti  di  pianificazione
settoriale e con gli strumenti di pianificazione degli enti locali. 
  8. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria  svolta
da una regione  o  provincia  autonoma,  risulti  che  le  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su un'area di superamento sono
localizzate in una  diversa  regione  o  provincia  autonoma,  devono
essere adottate da entrambe le regioni  o  province  autonome  misure
coordinate finalizzate al  raggiungimento  dei  valori  limite  o  al
perseguimento  dei  valori  obiettivo.  Il  Ministero   dell'ambiente
promuove l'elaborazione e l'adozione di tali misure  nell'ambito  del
Coordinamento di cui all'articolo 20. 
  9. Nel caso in cui, sulla base di una specifica istruttoria svolta,
su richiesta di una o piu' regioni o province  autonome,  nell'ambito
del Coordinamento di cui  all'articolo  20,  risulti  che,  tutte  le
possibili  misure  individuabili  dalle  regioni  e  dalle   province
autonome nei propri piani di qualita' dell'aria non sono in grado  di
assicurare il raggiungimento dei valori limite in aree di superamento
influenzate, in modo determinante, da sorgenti di emissione su cui le
regioni e le province autonome non hanno competenza amministrativa  e
legislativa,  si  procede  all'adozione  di   misure   di   carattere
nazionale. In tali  casi  e'  convocato,  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, su richiesta del Ministero dell'ambiente,  un
comitato tecnico con il compito di presentare un programma di  misure
di carattere nazionale alla  cui  elaborazione  partecipano  anche  i
Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali
trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e
agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri. Il comitato e' istituito senza oneri a carico
dello  Stato  ed  opera  per  il  tempo  strettamente  necessario  ad
elaborare il programma. Ai  soggetti  che  partecipano,  a  qualsiasi
titolo, al comitati non e' dovuto alcun compenso o rimborso  spese  o
altro tipo di emolumento per tale partecipazione. Per lo  svolgimento
di tale attivita' il Ministero dell'ambiente si avvale  del  supporto
dell'ISPRA e dell'ENEA. 
  10. Nelle zone e negli  agglomerati  per  i  quali  la  Commissione
europea conceda le deroghe previste dall'articolo 22 della  direttiva
2008/50/CE secondo la procedura ivi  disciplinata,  i  valori  limite
previsti dall'allegato XI per il biossido di azoto ed il  benzene  si
applicano a partire dalla  data  individuata  nella  decisione  della
Commissione e i valori limite previsti dall'allegato XI per  il  PM10
si  applicano  a  partire   dall'11   giugno   2011.   Il   Ministero
dell'ambiente cura, in accordo con la Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, l'esecuzione di tale procedura  in  collaborazione  con  le
regioni e le province autonome, coordinando le attivita'  istruttorie
finalizzate a dimostrare i requisiti richiesti all'articolo 22  della
direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe.  Il  Ministero
dell'ambiente coordina, in particolare, l'adeguamento, da parte delle
regioni e delle province autonome,  dei  vigenti  piani  di  qualita'
dell'aria al fine di introdurre gli elementi richiesti  dall'articolo
22 della direttiva 2008/50/CE per la concessione delle deroghe  e  di
dimostrare che, presso tali  zone  e  agglomerati,  i  valori  limite
oggetto di deroga saranno rispettati entro i nuovi termini. Nel  caso
in cui da una specifica istruttoria risulti che il rispetto dei nuovi
termini possa essere ottenuto solo con il  contributo  di  misure  di
carattere nazionale, il Ministero dell'ambiente presenta un programma
di  misure  alla  cui  elaborazione  partecipano  anche,   sotto   il
coordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei   Ministri,   i
Ministeri aventi competenza  su  specifici  settori  emissivi,  quali
trasporti, energia, inclusi gli usi civili,  attivita'  produttive  e
agricoltura. Il programma e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri.  Per   lo   svolgimento   delle   attivita'
istruttorie previste dal presente articolo il Ministero dell'ambiente
si avvale dell'ISPRA e dell'ENEA. Fino alla data di entrata in vigore
dei valori limite  oggetto  di  deroga,  le  regioni  e  le  province
autonome attuano,  in  tali  zone  e  agglomerati,  tutte  le  misure
necessarie a raggiungere  e  mantenere  i  livelli  degli  inquinanti
interessati al di sotto dei  valori  limite  aumentati  del  relativo
margine di tolleranza massimo previsti dall'allegato XI. 
  11. Nella elaborazione dei piani previsti dal presente articolo  e'
assicurata  la  coerenza  con   le   prescrizioni   contenute   nella
pianificazione nazionale per la  riduzione  delle  emissioni  di  gas
responsabili dell'effetto serra, nei piani e nei  programmi  adottati
ai sensi del decreto legislativo  21  maggio  2004,  n.  171,  e  del
decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  194,  nei  provvedimenti
regionali di attuazione dell'articolo 2, comma 167,  della  legge  24
dicembre  2007,  n.  244,  ed  in  tutti  gli  altri   strumenti   di
pianificazione e di programmazione regionali e locali, come  i  piani
energetici, i piani dei trasporti e i piani  di  sviluppo.  Anche  le
autorita' competenti all'elaborazione  e  all'aggiornamento  di  tali
piani, programmi e provvedimenti assicurano la coerenza degli  stessi
con  le  prescrizioni  contenute  nei  piani  di  qualita'  dell'aria
previsti dal presente articolo. 
  12.  I  piani  previsti  dal  presente   articolo   sono   soggetti
all'obbligo di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto  legislativo
n. 152 del 2006, esclusivamente nel caso in cui sia stata  verificata
la condizione prevista dall'articolo 6,  comma  1,  di  tale  decreto
secondo la procedura ivi disciplinata all'articolo 12. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
          Piani per la riduzione del rischio di superamento 
               dei valori limite, dei valori obiettivo 
                      e delle soglie di allarme 
 
  1. Le regioni e le province autonome adottano  piani  d'azione  nei
quali si prevedono gli interventi da attuare nel breve termine per  i
casi in cui insorga, presso una zona o un agglomerato, il rischio che
i livelli degli inquinanti di  cui  all'articolo  1,  commi  2  e  3,
superino le soglie di allarme previste all'allegato XII. In  caso  di
rischio di superamento delle soglie di allarme  di  cui  all'allegato
XII, paragrafo 2, i piani d'azione sono adottati se, alla luce  delle
condizioni geografiche, meteorologiche ed economiche, la durata o  la
gravita' del rischio o la possibilita' di  ridurlo  risultano,  sulla
base di un'apposita istruttoria, significative. 
  2. Le  regioni  e  le  province  autonome  possono  adottare  piani
d'azione nei quali si prevedono gli interventi da attuare  nel  breve
termine per i casi in cui insorga, presso una zona o un  agglomerato,
il rischio che i livelli degli  inquinanti  di  cui  all'articolo  1,
commi 2 e 3, superino i valori limite o i valori  obiettivo  previsti
dagli allegati VII e XI. All'adozione si procede nel caso in cui  sia
possibile individuare le situazioni previste al comma 3. 
  3. Nei casi previsti al comma 2 i piani d'azione hanno  ad  oggetto
specifiche circostanze contingenti, non aventi carattere  strutturale
o ricorrente, che  possono  causare  un  superamento  o  che  possono
pregiudicare il processo di raggiungimento dei  valori  limite  o  di
perseguimento dei valori obiettivo e che, per effetto di tale natura,
non sono prevedibili e contrastabili attraverso i piani e  le  misure
di cui agli articoli 9 e 13. 
  4. Gli interventi  previsti  nei  piani  d'azione  sono  diretti  a
ridurre il rischio o a limitare la durata del  superamento.  I  piani
d'azione possono prevedere, se necessario per le finalita' di  legge,
interventi finalizzati a limitare oppure a  sospendere  le  attivita'
che contribuiscono all'insorgenza  del  rischio  di  superamento  dei
valori limite, dei valori obiettivo e delle soglie  di  allarme.  Gli
indirizzi formulati dalla Commissione europea ai sensi  dell'articolo
24 della direttiva 2008/50/CE  integrano  i  requisiti  previsti  dal
presente articolo per l'adozione dei piani d'azione. 
  5. Le regioni e le province autonome che adottano un piano d'azione
mettono a disposizione del pubblico, nei modi  previsti  all'articolo
18, le informazioni relative  ai  risultati  dell'istruttoria  svolta
circa la  fattibilita'  del  piano  e  le  informazioni  relative  ai
contenuti ed all'attuazione del piano. Nel pubblico  sono  inclusi  i
soggetti previsti all'articolo 18, comma 4. 
  6. Ai fini dell'elaborazione e dell'attuazione dei  piani  previsti
dal presente articolo si applica l'articolo 9, comma 7. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Modalita' e procedure 
                       di attuazione dei piani 
 
  1. I  piani  di  cui  agli  articoli  9,  10  e  13  possono  anche
individuare, con  le  modalita'  e  per  le  finalita'  dagli  stessi
previste: 
    a) criteri per limitare la circolazione dei veicoli a motore; 
    b) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,
criteri di localizzazione ed altre condizioni di  autorizzazione  per
gli impianti  di  cui  alla  parte  quinta,  titolo  I,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le relative disposizioni; 
    c) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e
criteri di localizzazione per gli impianti di trattamento dei rifiuti
che producono emissioni in atmosfera; 
    d) valori limite di emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio  e
criteri di localizzazione per gli impianti soggetti ad autorizzazione
integrata ambientale che producono emissioni in atmosfera; 
    e) valori limite  di  emissione,  prescrizioni  per  l'esercizio,
caratteristiche tecniche e costruttive per gli impianti di  cui  alla
parte quinta, titolo II, del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152, secondo le relative disposizioni; 
    f) limiti e condizioni per l'utilizzo  dei  combustibili  ammessi
dalla parte quinta, titolo III,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, secondo le relative disposizioni e nel  rispetto  delle
competenze autorizzative attribuite allo Stato ed alle regioni; 
    g)  limiti  e  condizioni  per  l'utilizzo  di  combustibili  nei
generatori di calore sotto il valore di soglia di 0,035 MW  nei  casi
in cui l'allegato X alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n.  152,  prevede  il  potere  dei  piani  regionali  di
limitare l'utilizzo dei combustibili negli impianti termici civili; 
    h)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera che si producono nel corso delle  attivita'  svolte  presso
qualsiasi tipo di cantiere, incluso l'obbligo che le macchine  mobili
non stradali ed i veicoli di cui all'articolo 47, comma 2, lett. c) -
categoria N2 e N3 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.  285,
utilizzati nei cantieri e per il trasporto di materiali da e verso il
cantiere  rispondano  alle  piu'  recenti  direttive  comunitarie  in
materia di controllo delle emissioni inquinanti  o  siano  dotati  di
sistemi di abbattimento delle emissioni di materiale particolato; 
    i)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera prodotte dalle navi all'ormeggio; 
    l) misure specifiche per tutelare la popolazione infantile e  gli
altri gruppi sensibili della popolazione; 
    m)  prescrizioni  per  prevenire  o  limitare  le  emissioni   in
atmosfera che si producono nel corso delle attivita' e delle pratiche
agricole  relative  a  coltivazioni,  allevamenti,  spandimento   dei
fertilizzanti  e  degli  effluenti  di  allevamento,  ferma  restando
l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia  di   rifiuti,
combustibili,  fertilizzanti,  emissioni  in   atmosfera   e   tutela
sanitaria e fito-sanitaria; 
    n) prescrizioni di limitazione delle combustioni  all'aperto,  in
particolare in  ambito  agricolo,  forestale  e  di  cantiere,  ferma
restando  l'applicazione  della  normativa  vigente  in  materia   di
rifiuti, combustibili, emissioni in atmosfera e  tutela  sanitaria  e
fito-sanitaria. 
  2. Con decreto del  Ministero  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministeri competenti per materia, sentita  la  Conferenza  Unificata,
possono essere emanate linee guida per l'individuazione delle  misure
di cui al comma 1 relativamente ai settori non disciplinati da  norme
statali. 
  3. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani  in  merito
alla limitazione della circolazione dei veicoli a  motore,  ai  sensi
del comma 1, lettera a), provvedono i sindaci o la diversa  autorita'
individuata dalle regioni o  dalle  province  autonome.  In  caso  di
inerzia, provvedono in via  sostitutiva  le  regioni  o  le  province
autonome o la diversa autorita' individuata  dalle  regioni  o  dalle
province autonome ai sensi  della  vigente  normativa  regionale.  La
normativa  regionale  stabilisce   idonee   forme   di   raccordo   e
coordinamento tra regioni o province autonome ed autorita' competente
ad adottare i provvedimenti di  limitazione  della  circolazione.  Le
modalita' e la durata delle limitazioni devono essere funzionali alle
finalita' dei diversi piani di cui agli  articoli  9,  10  e  13.  Le
ordinanze di cui all'articolo 7,  comma  1,  lettere  a)  e  b),  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono  essere  adottate
dai sindaci per motivi connessi all'inquinamento atmosferico nei casi
e con i criteri previsti dal presente comma. Resta fermo, in  assenza
dei piani di cui agli articoli 9, 10 e  13  o  qualora  i  piani  non
individuino i casi ed i criteri di limitazione della circolazione dei
veicoli a motore, il potere del sindaco di imporre  tali  limitazioni
per  motivi  connessi  all'inquinamento  atmosferico  attraverso   le
ordinanze previste dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  I
sindaci possono comunque vietare la circolazione nei  centri  abitati
per tutti gli autoveicoli  che  non  hanno  effettuato  il  controllo
almeno annuale delle  emissioni  secondo  la  procedure  fissate  dal
decreto Ministro dei trasporti e della navigazione 5 febbraio 1996. 
  4. All'attuazione delle previsioni contenute nei piani ai sensi del
comma 1, lettere b), e) e f), provvedono le autorita' competenti  per
l'autorizzazione o per i  controlli  ai  sensi  della  parte  quinta,
titoli I, II e III, del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nei modi ivi previsti. All'attuazione delle previsioni contenute  nei
piani ai sensi del comma 1, lettere c) e d), provvedono le  autorita'
competenti al rilascio delle autorizzazioni ivi indicate. 
  5. All'attuazione delle previsioni contenute nei  piani,  nei  casi
non previsti dai commi 3 e  4,  procedono  le  regioni,  le  province
autonome e gli enti locali mediante provvedimenti adottati sulla base
dei poteri attribuiti dalla legislazione statale e  regionale.  Resta
ferma, a tal fine, la ripartizione dei poteri previsti dalla  vigente
normativa. 
  6. Le previsioni contenute nei piani  in  merito  ai  cantieri,  ai
sensi  del  comma  1,  lettera  h),  sono  altresi'   inserite   come
prescrizioni nelle decisioni di  valutazione  di  impatto  ambientale
adottate dalle autorita' competenti ai fini della realizzazione delle
opere sottoposte a tale procedura di valutazione. 
  7. Le modalita' e le procedure di attuazione previste dal  presente
articolo si applicano anche in caso di misure adottate ai sensi degli
articoli 9 e 13 al di fuori dei piani regionali. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Obbligo di concentrazione dell'esposizione 
                 e obiettivo nazionale di riduzione 
                    dell'esposizione per il PM2,5 
 
  1. In relazione ai livelli di PM2,5 nell'aria ambiente, le  regioni
e le province autonome adottano, sulla base degli indirizzi  espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  le  misure  necessarie  ad
assicurare    il    rispetto    dell'obbligo    di     concentrazione
dell'esposizione  di  cui  all'allegato  XIV  e  le  misure  che  non
comportano  costi   sproporzionati   necessarie   a   perseguire   il
raggiungimento dell'obiettivo nazionale di riduzione dell'esposizione
disciplinato dal medesimo allegato. 
  2.  Al  fine  di   calcolare   se   l'obbligo   di   concentrazione
dell'esposizione    e    l'obiettivo    nazionale    di     riduzione
dell'esposizione di cui al comma 1 sono stati rispettati si  utilizza
l'indicatore di esposizione  media  di  cui  all'allegato  XIV.  Tale
indicatore  e'  fissato  sulla  base  di  misurazioni  effettuate  da
stazioni di fondo ubicate in siti fissi di campionamento  urbani,  il
cui numero, non inferiore a quello previsto all'allegato V, paragrafo
2,  e  la  cui  distribuzione  in  zone  e  agglomerati   dell'intero
territorio  devono  essere  tali  da  riflettere  in  modo   adeguato
l'esposizione  della  popolazione.  Tali  stazioni  sono  scelte  con
decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della
salute  e  sentita  la  Conferenza  unificata  di  cui   al   decreto
legislativo n.  281  del  1997,  nell'ambito  delle  reti  di  misura
regionali,  in  modo  da  individuare  le  variazioni  geografiche  e
l'andamento a lungo termine delle concentrazioni. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Gestione della qualita' dell'aria ambiente 
                       in relazione all'ozono 
 
  1. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
all'articolo 8, i  valori  obiettivo  di  cui  all'allegato  VII,  le
regioni e le province  autonome  adottano,  anche  sulla  base  degli
indirizzi espressi dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le
misure che non comportano costi sproporzionati  necessarie  ad  agire
sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali  aree
ed a perseguire il raggiungimento dei valori  obiettivo  nei  termini
prescritti. Tali misure devono essere previste in un piano,  adottato
nel rispetto dei criteri di cui all'appendice IV, che contenga almeno
gli elementi di cui all'allegato XV e che  tenga  anche  conto  delle
misure contenute nel programma nazionale di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. Il piano  deve  essere
integrato con i piani di qualita' dell'aria di cui all'articolo 9. 
  2. Se, in una o piu' aree all'interno di zone o di  agglomerati,  i
livelli dell'ozono superano, sulla  base  della  valutazione  di  cui
all'articolo 8, gli obiettivi a lungo  termine  e  sono  inferiori  o
uguali ai valori obiettivo di cui all'allegato VII, le regioni  e  le
province autonome adottano, anche sulla base degli indirizzi espressi
dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20,  le  misure  che   non
comportano costi sproporzionati necessarie ad agire sulle  principali
sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree ed  a  perseguire
il  raggiungimento  degli  obiettivi  a  lungo  termine  nei  termini
prescritti. Tali misure devono essere coerenti  con  quelle  previste
nel piano di cui al comma 1, nei piani di qualita' dell'aria  di  cui
all'articolo 9 e nel programma nazionale di riduzione delle emissioni
di cui al decreto legislativo n. 171 del 2004. 
  3. Le regioni e le province autonome  adottano,  anche  sulla  base
degli indirizzi espressi dal Coordinamento di cui all'articolo 20,  e
nella misura in cui cio' sia consentito da  fattori  come  la  natura
transfrontaliera  dell'inquinamento  da   ozono   e   le   condizioni
meteorologiche,  le  misure  necessarie  a  preservare  la   migliore
qualita' dell'aria ambiente compatibile con lo  sviluppo  sostenibile
ed a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e della
salute umana nelle aree in cui, sulla base della valutazione  di  cui
all'articolo 8, i livelli dell'ozono sono  inferiori  o  uguali  agli
obiettivi a lungo  termine.  Le  misure  interessano,  anche  in  via
preventiva,  le  principali  sorgenti  di   emissione   che   possono
influenzare i livelli dell'ozono in tali aree. 
  4. Si applica, anche in relazione ai piani e alle  misure  previste
dal presente articolo, quanto disposto dall'articolo 9, commi  6,  7,
8, 9, 11 e 12. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
               Misure per il superamento delle soglie 
                    di informazione e di allarme 
 
  1. Se, in una zona o in un agglomerato, i livelli degli  inquinanti
superano, sulla base delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 8, la
soglia di informazione o una soglia di allarme prevista  all'allegato
XII, le regioni o le province autonome adottano tutti i provvedimenti
necessari per informare il pubblico in  modo  adeguato  e  tempestivo
attraverso radio, televisione, stampa,  internet  o  qualsiasi  altro
opportuno mezzo di comunicazione. 
  2. In caso di superamento della  soglia  di  informazione  o  delle
soglie di allarme, le regioni e le province autonome  trasmettono  al
Ministero dell'ambiente informazioni circa i livelli  misurati  e  la
durata del superamento entro lo stesso termine previsto  all'articolo
19, comma 8,  lettera  a),  numero  1).  Il  Ministero  dell'ambiente
comunica tali informazioni alla Commissione europea  e  al  Ministero
della salute nei termini previsti all'articolo 19, comma  9,  lettera
e), in caso di soglie riferite all'ozono, ed  entro  tre  mesi  dalla
data  della  misurazione  in  caso  di  soglie  riferite   ad   altri
inquinanti. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Esclusioni 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in  cui,
relativamente ad un determinato  anno,  i  livelli  degli  inquinanti
previsti all'articolo 1, comma 2, superano i rispettivi valori limite
o livelli critici a  causa  del  contributo  di  fonti  naturali.  La
comunicazione e'  accompagnata  da  informazioni  sui  livelli  degli
inquinanti e le  relative  fonti  e  contiene  gli  elementi  atti  a
dimostrare il contributo dato dalle fonti  naturali  ai  superamenti,
sulla  base  degli  indirizzi  espressi  dal  Coordinamento  di   cui
all'articolo  20  ed  utilizzando,  ove  esistenti,   gli   indirizzi
formulati dalla Commissione europea. I superamenti  oggetto  di  tale
comunicazione non rilevano ai sensi del presente decreto. 
  2. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  al
decreto legislativo n. 281 del 1997, sono stabiliti i criteri per  la
valutazione del contributo di cui al comma 1. 
  3. Le regioni  e  le  province  autonome  comunicano  al  Ministero
dell'ambiente, per l'approvazione e  per  il  successivo  invio  alla
Commissione europea, l'elenco delle zone e degli agglomerati in cui i
livelli del PM10 superano il rispettivo  valore  limite  per  effetto
della risospensione del particolato  a  seguito  della  sabbiatura  o
della  salatura   delle   strade   nella   stagione   invernale.   La
comunicazione e' accompagnata da informazioni sui livelli del PM10  e
le relative fonti e contiene gli elementi atti a  dimostrare  che  il
superamento e' dovuto a tale risospensione e che sono state  comunque
adottate misure ragionevoli per  ridurre  i  livelli.  I  superamenti
dovuti a tale risospensione non impongono l'adozione dei piani di cui
agli articoli 9 e 10, ferma restando l'adozione di ragionevoli misure
di riduzione da individuare anche sulla base degli indirizzi espressi
dal  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20  ed  utilizzando,   ove
esistenti, gli  indirizzi  formulati  dalla  Commissione  europea,  e
l'integrale applicazione del  presente  decreto  ai  superamenti  dei
livelli del PM10 dovuti ad altre cause. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                    Inquinamento transfrontaliero 
 
  1. In caso di superamento di un valore limite aumentato del margine
di tolleranza, di un valore obiettivo, di una soglia di allarme o  di
un obiettivo a lungo termine, a causa del trasporto  transfrontaliero
di quantitativi significativi di sostanze inquinanti o  dei  relativi
precursori, il Ministero dell'ambiente, d'intesa con le regioni e  le
province autonome interessate, provvede  a  consultare  le  autorita'
competenti degli Stati appartenenti all'Unione europea che  risultano
coinvolti al fine di individuare le iniziative  da  avviare  in  modo
congiunto  per  eliminare  il  superamento  attraverso  provvedimenti
adeguati e proporzionati. In tal caso possono essere  adottati  piani
comuni, da attuare in modo  coordinato,  per  il  raggiungimento  dei
valori limite ed  il  perseguimento  dei  valori  obiettivo  e  degli
obiettivi a lungo  termine.  All'adozione  dei  piani  provvedono  le
regioni e le province autonome interessate, d'intesa con il Ministero
dell'ambiente. 
  2. In caso di rischio di superamento di un valore limite  o  di  un
valore obiettivo di cui agli allegati VII e XI o  di  una  soglia  di
allarme di cui all'allegato XII presso  zone  di  Stati  appartenenti
all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, sono adottati, nei
casi e nei limiti previsti dall'articolo 10, piani d'azione  a  breve
termine comuni che si applicano  alle  zone  confinanti  degli  Stati
coinvolti. All'adozione dei piani provvedono le regioni e le province
autonome interessate, d'intesa con  il  Ministero  dell'ambiente.  Il
Ministero dell'ambiente riceve le richieste di piani comuni  che  gli
Stati  confinanti  in  cui  sussiste  tale  rischio  di   superamento
trasmettano all'Italia ed  invia  agli  Stati  confinanti,  anche  su
indicazione della regione o della provincia autonoma interessata,  le
richieste di piani comuni nel caso in cui tale rischio  sussista  nel
proprio  territorio.  In  presenza  di  zone  di  Stati  appartenenti
all'Unione europea, prossime ai confini nazionali, presso le quali e'
stato adottato un piano d'azione a breve termine,  le  regioni  e  le
province   autonome   interessate,   d'intesa   con   il    Ministero
dell'ambiente, assicurano l'invio di tutte le informazioni utili alle
autorita' competenti dello Stato confinante. 
  3. In caso di superamento delle  soglie  di  informazione  o  delle
soglie di allarme di cui al presente decreto in  zone  o  agglomerati
prossimi ai confini nazionali, le  regioni  e  le  province  autonome
interessate, d'intesa con il Ministero  dell'ambiente,  provvedono  a
informare  tempestivamente  le  autorita'  competenti   degli   Stati
confinanti  appartenenti  all'Unione  europea,  anche  al   fine   di
consentire che tali informazioni possano essere rese  disponibili  al
pubblico. 
  4. Nell'esecuzione degli adempimenti previsti dai commi  precedenti
devono essere altresi' assunte, ove opportuno, le iniziative utili ad
assicurare una cooperazione con  Stati  non  appartenenti  all'Unione
europea, con particolare riferimento a quelli confinanti ed a  quelli
che sono candidati all'adesione. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                     Qualita' della valutazione 
                     in materia di aria ambiente 
 
  1. Con decreto del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro  sei  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, sulla base delle linee  guida
tecniche dell'ISPRA, sono stabilite: 
    a) le procedure di garanzia di qualita' previste  per  verificare
il rispetto della qualita' delle misure dell'aria ambiente; 
    b)  le  procedure   per   l'approvazione   degli   strumenti   di
campionamento e misura della qualita' dell'aria. 
  2.  Le  procedure  di  approvazione  previste  al  comma   1   sono
finalizzate  ad  accertare  e  ad  attestare  che  gli  strumenti  di
campionamento e misura soddisfano i requisiti  fissati  dal  presente
decreto. 
  3. Le regioni e le province  autonome  o,  su  delega,  le  agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, effettuano le attivita' di
controllo volte  ad  accertare  che  il  gestore  delle  stazioni  di
misurazione rispetti le procedure di garanzia di qualita' di  cui  al
comma 1, lettera a). Ai fini di tale controllo, si verifica anche  se
il gestore abbia partecipato ai programmi di cui al comma 4 ed  abbia
applicato  le  eventuali  correzioni   prescritte   dal   laboratorio
nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8. 
  4. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del
comma  8  organizza,  con   adeguata   periodicita',   programmi   di
intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari  ai
quali  devono  partecipare  tutti  i  gestori   delle   stazioni   di
misurazione utilizzate ai fini del presente decreto. Nel caso in  cui
i risultati della intercalibrazione per una o piu' stazioni non siano
conformi, tale laboratorio nazionale indica al gestore le  correzioni
da apportare. 
  5. Le approvazioni degli strumenti di campionamento e misura, sulla
base  delle  procedure  previste  dal   comma   1,   lettera   b)   e
l'approvazione  dei  metodi  di  analisi  della  qualita'   dell'aria
equivalenti a  quelli  di  riferimento,  con  le  modalita'  previste
dall'allegato  VI,  competono  ai  laboratori  pubblici   accreditati
secondo le  procedure  stabilite  dalla  norma  ISO/IEC  17025  nella
versione piu' aggiornata al momento dell'accreditamento in  relazione
al pertinente metodo  previsto  da  tale  allegato.  Tali  laboratori
accettano, previa verifica della  documentazione,  i  rapporti  delle
prove condotte da laboratori privati accreditati secondo le procedure
stabilite dalla norma ISO/IEC 17025 nella versione piu' aggiornata al
momento  dell'accreditamento  in  relazione  al   pertinente   metodo
previsto da tale allegato. Non e' ammessa l'approvazione di strumenti
e metodi da parte di laboratori che possiedono diritti sui  medesimi;
il laboratorio che procede  all'approvazione  dichiara  con  apposito
atto,  da  allegare  alla  documentazione  di  approvazione,  di  non
possedere diritti sullo strumento o sul metodo approvato. 
  6. L'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M)  assicura
la certificazione dei campioni primari e di riferimento,  nonche'  la
preparazione ed il mantenimento dei campioni primari e di riferimento
delle  miscele  gassose  di  inquinanti.  In  tale   certificato   si
determinano la composizione chimica, la concentrazione,  la  purezza,
le proprieta' fisiche o le particolari caratteristiche  tecniche  del
campione. 
  7. Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai  sensi  del
comma   8   assicura   la   partecipazione    alle    attivita'    di
intercalibrazione  a   livello   comunitario   per   gli   inquinanti
disciplinati dal presente decreto. 
  8. Con decreto del Ministro dell'ambiente sono  individuati  uno  o
piu'  laboratori  nazionali  di  riferimento  tra   quelli   pubblici
accreditati secondo la norma ISO/IEC 17025 per i metodi previsti  dal
presente  decreto,  sono  designate  le  relative  funzioni  e   sono
stabiliti i relativi obblighi  di  comunicazione  nei  confronti  del
Ministero dell'ambiente. 
  9. Fino alla data di entrata in  vigore  del  decreto  previsto  al
comma 8 le funzioni di cui  ai  commi  4  e  7  sono  assicurate  dai
soggetti a tal fine competenti ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'ambiente 20 settembre 2002. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                      Informazione del pubblico 
 
  1. Le amministrazioni e gli altri enti che esercitano  le  funzioni
previste dal presente decreto assicurano, per quanto  di  competenza,
l'accesso del pubblico e la diffusione  al  pubblico  delle  seguenti
informazioni: 
    a) le informazioni  relative  alla  qualita'  dell'aria  ambiente
previste all'allegato XVI; 
    b) le decisioni con le quali sono concesse o  negate  le  deroghe
previste all'articolo 9, comma 10; 
    c) i piani  di  qualita'  dell'aria  previsti  all'articolo  9  e
all'articolo 13 e le misure di cui all'articolo 9, comma 2, e di  cui
all'articolo 13, comma 2; 
    d) i piani di azione previsti all'articolo 10; 
    e) le autorita' e gli organismi titolari dei compiti  tecnici  di
cui all'articolo 17. 
  2.  Per  l'accesso  alle  informazioni  si   applica   il   decreto
legislativo n. 195  del  2005.  Per  la  diffusione  al  pubblico  si
utilizzano  la  radiotelevisione,  la  stampa,  le  pubblicazioni,  i
pannelli informativi, le  reti  informatiche  o  altri  strumenti  di
adeguata potenzialita' e di facile accesso,  senza  oneri  aggiuntivi
per il pubblico. Le informazioni diffuse al  pubblico  devono  essere
aggiornate  e  precise  e  devono  essere  rese  in  forma  chiara  e
comprensibile. I piani e un documento riepilogativo delle  misure  di
cui al  comma  1,  lettera  c),  devono  essere,  in  tutti  i  casi,
pubblicati  su  pagina  web.  E'  assicurato,   nei   modi   previsti
dall'articolo 9 del decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  32,
l'accesso del pubblico ai servizi di rete per le informazioni di  cui
al  presente  articolo  che  ricadano   tra   i   dati   territoriali
disciplinati dal predetto decreto e che siano prodotti e  gestiti  in
conformita' allo stesso. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  e  mettono  a
disposizione del pubblico relazioni annuali aventi ad  oggetto  tutti
gli inquinanti disciplinati dal presente  decreto  e  contenenti  una
sintetica illustrazione circa i superamenti dei  valori  limite,  dei
valori obiettivo, degli obiettivi a lungo termine,  delle  soglie  di
informazione e delle soglie di allarme con riferimento ai periodi  di
mediazione previsti, con una sintetica valutazione degli  effetti  di
tali  superamenti.   Le   relazioni   possono   includere   ulteriori
informazioni e valutazioni in merito  alla  tutela  delle  foreste  e
informazioni su altri inquinanti per cui il presente decreto  prevede
la misurazione, tra cui i precursori dell'ozono di  cui  all'allegato
X, parte 2. 
  4.  Sono  inclusi  tra  il  pubblico,  agli  effetti  del  presente
articolo, anche le associazioni ambientaliste,  le  associazioni  dei
consumatori, le  associazioni  che  rappresentano  gli  interessi  di
gruppi sensibili  della  popolazione,  nonche'  gli  altri  organismi
sanitari e le associazioni di categoria interessati. 
  5. I soggetti pubblici e privati che procedono, anche al  di  fuori
dei casi previsti dal presente  articolo,  alla  pubblicazione  o  ad
altre forme di diffusione al pubblico  di  dati  inerenti  i  livelli
rilevati da stazioni di misurazione della qualita' dell'aria ambiente
devono contestualmente indicare, in  forma  chiara,  comprensibile  e
documentata, se tali livelli sono stati misurati  in  conformita'  ai
criteri ed alle modalita' previsti dal  presente  decreto  oppure  in
modo difforme. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                      Relazioni e comunicazioni 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto per le sostanze  inquinanti  oggetto
delle comunicazioni disciplinate ai commi 3, 5 e 7, le regioni  e  le
province autonome trasmettono i  seguenti  dati  ed  informazioni  al
Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA: 
    a) per le zone di cui all'articolo 9, comma 1: 
      1) entro sei mesi dalla fine di ciascun  anno,  i  livelli  che
superano i valori  limite  oltre  il  margine  di  tolleranza  o  che
superano i  valore  limite  degli  inquinanti  per  i  quali  non  e'
stabilito un margine di tolleranza, le date o i  periodi  in  cui  il
superamento si e' verificato, nonche' i valori misurati,  utilizzando
a tal fine il formato dell'appendice VI; 
      2) entro sei mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  motivi  di
ciascun superamento, utilizzando a tal fine il formato dell'appendice
VI; 
      3) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  durante  il  quale
sono stati misurati o valutati i livelli di cui al numero 1), i piani
di cui all'articolo 9,  comma  1,  nonche'  le  informazioni  di  cui
all'appendice VII nel formato ivi previsto; 
      4) entro due mesi dalla relativa  adozione,  le  modifiche,  le
integrazioni e gli aggiornamenti dei piani  trasmessi  ai  sensi  del
punto 3); 
    b) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti
intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo 9, commi 1 e  3,  utilizzando  a  tal  fine  il  formato
dell'appendice VI; 
    c)   ricorrendone   i   presupposti,   la   relazione    prevista
dall'allegato I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni
trasmesse ai sensi della lettera a), punti 1) e 2), e  delle  lettere
b) ed f); 
    d) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli
di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  a),
utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale
articolo; 
    e) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno, i dati sui  livelli
di concentrazione  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  lettera  d),
utilizzando  il  formato  stabilito  nel  decreto  previsto  da  tale
articolo; 
    f) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine
di ciascun anno, la determinazione del superamento  delle  soglie  di
valutazione superiore o inferiore utilizzando a tal fine  il  formato
dell'appendice VI. 
  2.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al comma 1 verificati  ai  sensi  del  comma  12,
comunica alla Commissione europea: 
    a) entro nove mesi dalla fine  di  ciascun  anno,  i  dati  e  le
informazioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), e lettere
b), c) ed f); 
    b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati
o valutati i livelli di cui al comma 1, lettera  a),  numero  1),  le
informazioni di cui all'appendice VII nel formato ivi previsto; 
    c) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati  per  la
prima volta misurati o valutati i livelli di cui al comma 1,  lettera
a), numero 1), i piani di cui al comma 1, lettera a), numero 3); 
    d) entro tre mesi dalla  relativa  ricezione,  le  modifiche,  le
integrazioni e gli aggiornamenti di  cui  al  comma  1,  lettera  a),
numero 4); 
    e)  entro  tre  mesi  dalla  relativa  ricezione,  i  dati  e  le
informazioni di cui al comma 1, lettera d). 
  3. Le regioni  e  le  province  autonome,  utilizzando  il  formato
dell'appendice VI, trasmettono al Ministero dell'ambiente e all'ISPRA
i dati sui livelli di  concentrazione  e  sulle  deposizioni  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettere b) e c), e, per tutte le zone e  gli
agglomerati  la  determinazione  del  superamento  delle  soglie   di
valutazione superiore o inferiore di cui all'allegato  II,  paragrafo
1, tabella 7, nonche', in relazione alle zone ed agli agglomerati  di
cui all'articolo 9, comma 2, i seguenti dati e informazioni: 
    a) l'elenco di tali zone e agglomerati, con individuazione  delle
aree di superamento; 
    b) i  livelli  di  concentrazione  degli  inquinanti  oggetto  di
valutazione; 
    c) le informazioni sui motivi dei  superamenti,  con  particolare
riferimento alle fonti; 
    d) le informazioni sulla popolazione esposta ai superamenti. 
  4. I dati e le informazioni di cui al comma  3  e,  ricorrendone  i
presupposti, la relazione prevista all'allegato I, paragrafo 2,  sono
trasmessi con cadenza annuale entro il 30 giugno dell'anno successivo
a quello a cui si riferiscono. 
  5. Le regioni e le province autonome trasmettono tempestivamente al
Ministero dell'ambiente e all'ISPRA: 
    a) la documentazione relativa all'istruttoria effettuata al  fine
di individuare le misure necessarie a  perseguire  il  raggiungimento
dei valori obiettivo di cui all'allegato XIII e di  individuare,  tra
le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    b) nei casi in cui l'istruttoria svolta dalla regione o provincia
autonoma ha esito positivo, le misure adottate ai sensi dell'articolo
9, comma 2. 
  6. Il Ministero dell'ambiente, entro i  tre  mesi  successivi  alla
data prevista nel comma 4, comunica alla Commissione europea i dati e
le informazioni previsti da tale comma verificati ai sensi del  comma
12, nonche', limitatamente agli idrocarburi policiclici aromatici  ed
ai metalli, i dati e le informazioni di cui all'articolo 6, comma  3,
verificati ai sensi del comma 12. Il Ministero dell'ambiente comunica
inoltre alla Commissione europea la documentazione e le misure di cui
al comma 5 verificate ai sensi del comma 12,  entro  tre  mesi  dalla
relativa ricezione. 
  7. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni al Ministero dell'ambiente ed all'ISPRA: 
    a) entro sei mesi dalla fine di ciascun anno,  gli  aggiornamenti
intervenuti  nell'elenco  delle  zone  e  degli  agglomerati  di  cui
all'articolo 13, commi 1, 2 e 3, utilizzando a tal fine il formato di
cui all'appendice VI; 
    b) entro diciotto mesi dalla fine dell'anno  in  cui  sono  stati
misurati  o  valutati  superamenti  del  valore  obiettivo   di   cui
all'allegato  VII,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,
sezione  I,  inclusa  la  documentazione   relativa   all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire
il raggiungimento del valore  obiettivo  e  di  individuare,  tra  le
stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    c) per le zone di cui all'articolo 13, commi 1  e  2,  entro  sei
mesi dalla fine di ciascun anno, i livelli di ozono che  superano  il
valore obiettivo e l'obiettivo a lungo termine, le  date  in  cui  il
superamento si e' verificato, nonche' le relative cause ed  i  valori
misurati, utilizzando a tal fine il formato di cui all'appendice VI; 
    d) per tutte le zone e gli agglomerati, entro sei mesi dalla fine
di ciascun anno, i  livelli  di  ozono  che  superano  le  soglie  di
informazione e di allarme, le  date  in  cui  il  superamento  si  e'
verificato,  nonche'  le  relative  cause  ed  i   valori   misurati,
utilizzando il formato di cui all'appendice VI; 
    e) per tutte le zone e gli agglomerati, entro 6 mesi  dalla  fine
di ciascun anno, le altre informazioni previste per l'ozono e  per  i
relativi precursori di cui all'appendice VI; 
    f) ogni tre anni, entro il  30  marzo  successivo  alla  fine  di
ciascun  triennio,  le  informazioni  previste  all'appendice   VIII,
sezioni II e III,  con  la  documentazione  relativa  all'istruttoria
effettuata al fine di individuare le misure necessarie  a  perseguire
il raggiungimento dell'obiettivo a lungo termine  e  di  individuare,
tra le stesse, quelle che non comportano costi sproporzionati; 
    g) ricorrendone i presupposti, la relazione prevista all'allegato
I, paragrafo 2, da inviare unitamente alle informazioni trasmesse  ai
sensi delle lettere a), c), d) ed e). 
  8. Le regioni e le province autonome trasmettono i seguenti dati ed
informazioni all'ISPRA: 
    a) per ciascuno dei mesi compresi tra aprile e settembre di  ogni
anno: 
      1) entro i primi dieci giorni del  mese  successivo,  per  ogni
giorno in  cui  sono  stati  misurati  superamenti  delle  soglie  di
informazione o di allarme per l'ozono, le informazioni, formulate  in
via provvisoria, previste all'appendice IX, sezione I; 
      2) entro il 5 ottobre di ciascun anno,  le  altre  informazioni
provvisorie previste all'appendice IX, sezione II. 
  9.  Il  Ministero  dell'ambiente,  sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni di cui al comma 7 verificati  ai  sensi  del  comma  12,
comunica alla Commissione europea: 
    a) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di
cui al comma 7, lettera a); 
    b) entro due anni dalla fine dell'anno in cui sono stati misurati
o valutati i superamenti del valore obiettivo, le informazioni di cui
al comma 7, lettera b); 
    c) entro nove mesi dalla fine di ciascun anno, le informazioni di
cui al comma 7, lettere c), d) e) e g); 
    d) ogni tre anni, entro il 30 settembre successivo alla  fine  di
ciascun triennio, le informazioni di cui al comma 7, lettera f); 
    e) entro i cinque giorni successivi  alla  scadenza  del  termine
previsto al comma 13, lettera a), le  informazioni  ivi  previste  e,
entro il 31 ottobre di ciascun  anno,  le  informazioni  previste  al
comma 13, lettera b). 
  10. Per la trasmissione dei dati e delle  informazioni  di  cui  al
presente articolo si  osservano,  ove  gia'  definite,  le  modalita'
stabilite dalla Commissione europea. 
  11. La trasmissione dei dati e delle informazioni di cui  ai  commi
1,  4,  5  e  7  e'  effettuata  mediante  supporto  informatico  non
riscrivibile. 
  12. L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente,  verifica  la
completezza e la correttezza dei dati e delle  informazioni  ricevuti
ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma  3,  nonche'
la conformita' del formato, ed, a seguito di tale  verifica,  aggrega
su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle  appendici  da
VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede  per
la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle  informazioni
relativi al 2012. Sono esclusi da tale verifica i piani e le relative
modifiche ed integrazioni di cui al comma 1, lettera a), punti 3 e 4.
In caso di dati ed informazioni incompleti  o  difformi  rispetto  ai
requisiti previsti, il Ministero dell'ambiente informa le  regioni  e
le province autonome interessate che provvedono tempestivamente ad un
nuovo invio all'ISPRA ed al Ministero stesso. 
  13. L'ISPRA verifica la completezza e la  correttezza  dei  dati  e
delle informazioni ricevuti ai sensi  del  comma  8  e  li  invia  al
Ministero dell'ambiente nel formato di cui all'appendice IX,  sezioni
I e II, entro: 
    a) quindici giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a),  punto
1); 
    b) venti giorni nel caso di cui al comma 8, lettera a), punto 2). 
  14. L'ISPRA carica tempestivamente, sulla banca dati  appositamente
individuata  dall'Agenzia  europea  per  l'ambiente,  i  dati  e   le
informazioni trasmessi dal Ministero dell'ambiente ai sensi dei commi
2, 6 e 9. 
  15. Il Ministero dell'ambiente, d'intesa  con  il  Ministero  della
salute,  comunica  alla  Commissione  europea  le  autorita'  e   gli
organismi di cui all'articolo 1, comma 6. 
  16. I dati relativi ai livelli misurati oggetto di trasmissione  ai
sensi del comma 1, lettere a) ed e), del comma  3,  lettera  b),  del
comma 7, lettere c) e d), e del comma 8 si  riferiscono  a  tutte  le
stazioni di misurazione previste nel programma di valutazione. 
  17. I dati e le informazioni necessari  ai  fini  dell'applicazione
del sistema di  scambio  reciproco  previsto  dalla  decisione  della
Commissione europea 97/101/CE del  27  gennaio  1997  sono  trasmessi
dalle regioni e dalle province autonome o, su delega,  dalle  agenzie
regionali per la protezione  dell'ambiente,  all'ISPRA  entro  il  30
aprile di ciascun anno.  Tale  trasmissione  ha  ad  oggetto  i  dati
rilevati  dalle  stazioni  di  misurazione  previste   nei   relativi
programmi di  valutazione,  nonche'  le  correlate  informazioni.  La
successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea  per
l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno, include anche i dati
rilevati dalle altre stazioni di misurazione previste all'articolo 6. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
          Coordinamento tra Ministero, regioni ed autorita' 
               competenti in materia di aria ambiente 
 
  1.  E'   istituito,   presso   il   Ministero   dell'ambiente,   un
Coordinamento tra i rappresentanti di tale Ministero,  del  Ministero
della salute, di ogni regione e provincia autonoma, dell'Unione delle
province italiane (UPI) e dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI).  Partecipano  al  Coordinamento  rappresentanti   dell'ISPRA,
dell'ENEA e del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e  di  altre
autorita' competenti all'applicazione del  presente  decreto,  e,  su
indicazione del Ministero della salute, rappresentanti  dell'Istituto
superiore  di  sanita',  nonche',  su  indicazione  della  regione  o
provincia autonoma  di  appartenenza,  rappresentanti  delle  agenzie
regionali  e  provinciali  per  la   protezione   dell'ambiente.   Il
Coordinamento opera attraverso l'indizione di riunioni  periodiche  e
la creazione di una rete di referenti per lo scambio  di  dati  e  di
informazioni. 
  2. Il Coordinamento previsto dal comma 1 assicura,  anche  mediante
gruppi di lavoro, l'elaborazione di indirizzi e  di  linee  guida  in
relazione  ad  aspetti  di  comune  interesse  e  permette  un  esame
congiunto di temi connessi  all'applicazione  del  presente  decreto,
anche al fine di garantire un'attuazione coordinata e omogenea  delle
nuove norme e di  prevenire  le  situazioni  di  inadempimento  e  le
relative conseguenze. 
  3.  Ai  soggetti  che   partecipano,   a   qualsiasi   titolo,   al
Coordinamento previsto al comma 1 non  e'  dovuto  alcun  compenso  o
rimborso spese o altro tipo di emolumento per tale partecipazione. 

        
      
                               Art. 21 
 
 
                             Abrogazioni 
 
  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogati: 
    a) il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351; 
    b) il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 183; 
    c) il decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152; 
    d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988,  n.
203, fatte salve le disposizioni di  cui  il  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, preveda l'ulteriore vigenza; 
    e) l'articolo 3 della legge 4 novembre 1997, n. 413; 
    f) il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  in  data
28 marzo 1983, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 145 del 28 maggio 1983; 
    g) il decreto del Ministro dell'ambiente 20 maggio 1991,  recante
criteri per la raccolta dei  dati  inerenti  la  qualita'  dell'aria,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991; 
    h)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  maggio   1991,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  126  del  31  maggio  1991,
recante i criteri per  l'elaborazione  dei  piani  regionali  per  il
risanamento e la tutela della qualita' dell'aria; 
    i) il decreto del Presidente della Repubblica  10  gennaio  1992,
recante atto di indirizzo e coordinamento in materia  di  sistema  di
rilevazione  dell'inquinamento  urbano,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992; 
    l)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  6   maggio   1992,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  111  del  14  maggio  1992,
recante la definizione del sistema nazionale finalizzato a  controllo
ed assicurazione di qualita' dei  dati  di  inquinamento  atmosferico
ottenuti dalle reti di monitoraggio; 
    m)  il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  15  aprile   1994,
concernente le norme tecniche in materia di livelli  e  di  stati  di
attenzione e di allarme per gli  inquinanti  atmosferici  nelle  aree
urbane, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  107  del  10  maggio
1994; 
    n) il  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  25  novembre  1994,
recante l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di limite  di
concentrazione e di livelli  di  attenzione  e  di  allarme  per  gli
inquinanti atmosferici nelle aree urbane e disposizioni per la misura
di alcuni inquinanti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente  15
aprile 1994,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 290 del 13 dicembre 1994; 
    o) il decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1996,  recante
attivazione di un sistema di sorveglianza di inquinamento  da  ozono,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 163 del 13 luglio 1996; 
    p) il decreto del Ministro dell'ambiente 21 aprile 1999, n.  163,
recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e  sanitari
in base ai quali i sindaci adottano le misure  di  limitazione  della
circolazione, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  135  dell'11
giugno 1999; 
    q) il decreto del Ministro dell'ambiente 2 aprile  2002,  n.  60,
recante recepimento della direttiva 1999/30/CE del 22 aprile 1999 del
Consiglio concernente i valori limite di qualita' dell'aria  ambiente
per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di  azoto,
le particelle e il piombo e della direttiva  2000/69/CE  relativa  ai
valori limite di qualita' dell'aria ambiente per  il  benzene  ed  il
monossido di carbonio,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002; 
    r) il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  20  settembre  2002,
recante le modalita' per la garanzia della qualita' del sistema delle
misure  di  inquinamento  atmosferico,  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 2 ottobre 2002; 
    s) il decreto del Ministro dell'ambiente 1° ottobre 2002, n. 261,
recante le direttive tecniche per la  valutazione  preliminare  della
qualita' dell'aria ambiente, i criteri per l'elaborazione del piano o
dei programmi di cui agli articoli 8 e 9 del  decreto  legislativo  4
agosto 1999, n. 351, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  272  del
20 novembre 2002. 

        
      
                               Art. 22 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. I provvedimenti di zonizzazione e di classificazione, la rete di
misura, i piani e le misure di qualita' dell'aria esistenti ai  sensi
della  normativa  previgente  sono  adeguati  alle  disposizioni  del
presente decreto nel rispetto delle procedure e dei  termini  fissati
dagli articoli che precedono, anche alla luce di un  esame  congiunto
nel  Coordinamento  di  cui  all'articolo  20.  In  caso  di  mancato
adeguamento si applicano i poteri sostitutivi previsti all'articolo 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e all'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131. 
  2. I provvedimenti generali attributivi di finanziamenti o di altri
benefici alle regioni, alle province autonome ed  agli  enti  locali,
adottati dal Ministero dell'ambiente in materia di qualita' dell'aria
o  di  mobilita'  sostenibile,  prevedono,  tra  le  cause   ostative
all'erogazione,   la   reiterata   violazione   degli   obblighi   di
trasmissione o di conformazione previsti  all'articolo  3,  comma  3,
all'articolo 5, comma 6, all'articolo 19 ed ai commi 1,  3  e  4  del
presente articolo, nonche' l'indisponibilita' a sottoscrivere, in  un
dato termine,  gli  accordi  di  cui  all'articolo  5,  comma  7.  Il
Ministero dell'ambiente provvede ad inserire  tale  previsione  anche
nei provvedimenti generali vigenti in materia, fatti salvi i  diritti
acquisiti. Resta in tutti casi fermo, in presenza di tali violazioni,
l'esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla vigente normativa. 
  3. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i
rispettivi inventari delle  emissioni,  aventi  adeguata  risoluzione
spaziale  e   temporale,   in   conformita'   ai   criteri   previsti
all'appendice V. L'ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per  la  prima
volta entro il 2012 con riferimento all'anno 2010, a scalare su  base
provinciale l'inventario nazionale disciplinato  all'articolo  4  del
decreto  legislativo  n.  171  del  2004,  al  fine   di   consentire
l'armonizzazione con gli inventari delle  regioni  e  delle  province
autonome. Gli inventari delle regioni e delle province autonome  sono
predisposti con cadenza almeno triennale e, comunque, con riferimento
a tutti gli anni per i quali lo Stato provvede a scalare l'inventario
nazionale su base provinciale. Tali inventari sono predisposti per la
prima volta con  riferimento  all'anno  2010.  Per  ciascun  anno  in
riferimento  al  quale  lo  Stato  provvede  a  scalare  l'inventario
nazionale su base provinciale, le  regioni  e  le  province  autonome
armonizzano, sulla base degli indirizzi espressi dal Coordinamento di
cui all'articolo 20, i propri inventari con tale inventario nazionale
scalato su base provinciale. L'ENEA, in collaborazione  con  l'ISPRA,
provvede a scalare ulteriormente,  in  coerenza  con  la  risoluzione
spaziale del modello nazionale,  l'inventario  nazionale  scalato  su
base provinciale entro sei mesi dall'elaborazione di quest'ultimo, al
fine  di  ottenere  gli  elementi  di   base   per   le   simulazioni
modellistiche di cui al comma 5 e consentire il confronto previsto da
tale comma e  le  valutazioni  necessarie  all'esercizio  dei  poteri
sostitutivi di cui al comma 1. I risultati di tali elaborazioni  sono
resi disponibili  alle  regioni  e  alle  province  autonome  per  le
valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5 e 8. 
  4. Lo  Stato,  le  regioni  e  le  province  autonome  elaborano  i
rispettivi  scenari  energetici  e  dei   livelli   delle   attivita'
produttive, con proiezione agli anni in riferimento ai quali lo Stato
provvede a scalare l'inventario  nazionale  su  base  provinciale  e,
sulla base di questi, elaborano i rispettivi  scenari  emissivi.  Gli
scenari energetici  e  dei  livelli  delle  attivita'  produttive  si
riferiscono alle  principali  attivita'  produttive  responsabili  di
emissioni di sostanze inquinanti in  atmosfera,  ai  piu'  importanti
fattori che determinano la crescita economica dei principali settori,
come l'energia, l'industria, i trasporti,  il  riscaldamento  civile,
l'agricoltura, e che determinano i consumi energetici e le  emissioni
in  atmosfera,  individuati  nell'appendice  IV,  parte  II.  L'ISPRA
elabora  lo  scenario  energetico  e  dei  livelli  delle   attivita'
produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla
base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a  tali
fini  sviluppata  a  livello  comunitario,   lo   scenario   emissivo
nazionale. Le regioni e le province  autonome  armonizzano  i  propri
scenari con le rispettive disaggregazioni  su  base  regionale  dello
scenario  nazionale  sulla  base   degli   indirizzi   espressi   dal
Coordinamento di cui  all'articolo  20.  Le  regioni  e  le  province
autonome assicurano la coerenza tra gli scenari  elaborati  ai  sensi
del presente comma e gli strumenti di pianificazione e programmazione
previsti  in  altri  settori,  quali,  per  esempio,   l'energia,   i
trasporti, l'agricoltura. 
  5. Lo Stato, le regioni  e  le  province  autonome  selezionano  le
rispettive  tecniche  di  modellizzazione,  da  utilizzare   per   la
valutazione e la gestione della qualita'  dell'aria  ambiente,  sulla
base delle caratteristiche e dei criteri  individuati  dall'appendice
III. Il confronto  tra  le  simulazioni  effettuate  con  il  modello
nazionale e le simulazioni effettuate con i modelli delle  regioni  e
delle  province  autonome  e'  operato  sulla  base   dei   parametri
individuati nell'appendice III e sulla base degli indirizzi  espressi
dal Coordinamento di cui all'articolo 20. L'ENEA elabora ogni  cinque
anni, e per  la  prima  volta  entro  il  mese  di  giugno  2014  con
riferimento all'anno 2010, simulazioni modellistiche  della  qualita'
dell'aria su base nazionale, utilizzando l'inventario delle emissioni
nazionale opportunamente scalato. I risultati  di  tali  elaborazioni
sono resi disponibili alle regioni e alle province  autonome  per  le
valutazioni di cui al comma 1 e di cui agli articoli 5  e  8.  L'ENEA
elabora inoltre, su richiesta del Ministero dell'ambiente, proiezioni
su  base  modellistica  della  qualita'  dell'aria  in  relazione   a
specifiche circostanze  quali,  ad  esempio,  procedure  comunitarie,
azioni  previste  all'articolo  16  e  situazioni  di   inadempimento
previste al comma 1. L'ENEA partecipa regolarmente agli  esercizi  di
intercomparazione  fra  modelli  avviati  nell'ambito  dei  programmi
comunitari riferiti alla valutazione della qualita' dell'aria. 
  6. Per l'invio dei dati e delle informazioni  di  cui  all'articolo
19, comma 4, riferiti al 2008, continuano  ad  applicarsi  i  termini
previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 152 del 2007. Per
l'invio delle informazioni di cui all'articolo 19, comma  7,  lettera
f), relative  al  triennio  2007-2009,  continuano  ad  applicarsi  i
termini previsti dall'articolo 9, comma 1, lettera  g),  e  comma  2,
lettera g), del decreto legislativo n. 183 del 2004. 
  7. Alla modifica degli allegati  e  delle  appendici  del  presente
decreto si provvede con regolamenti da adottare in base  all'articolo
17, comma 3, della legge 17 agosto 1988,  n.  400,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  salute,
sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n.  281
del 1997, e, limitatamente all'appendice IV, parte II,  di  concerto,
per quanto di competenza, con il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti. In caso di attuazione di successive direttive  comunitarie
che modificano le modalita' esecutive e le caratteristiche di  ordine
tecnico previste nei predetti allegati,  alla  modifica  si  provvede
mediante appositi decreti da adottare in base all'articolo  13  della
legge 4 febbraio 2005, n. 11, su proposta del Ministro dell'ambiente,
di  concerto  con  il  Ministro   della   salute   e,   limitatamente
all'appendice IV, parte II, di concerto, per  quanto  di  competenza,
con   il   Ministero   delle   infrastrutture   e   dei    trasporti.
All'integrazione dell'appendice III, con la disciplina delle tecniche
di modellizzazione e delle tecniche di misurazione  indicativa  e  di
stima obiettiva, si deve provvedere entro sei  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  8. Con apposito regolamento ai sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge  17  agosto  1988,  n.  400,  su  proposta  del  Ministro
dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, da  adottare
entro l'inizio del secondo  anno  civile  successivo  all'entrata  in
vigore della decisione  prevista  all'articolo  28,  comma  2,  della
direttiva 2008/50/CE, si provvede, in conformita' a  tale  decisione,
alla disciplina delle  attivita'  di  relazione  e  comunicazione  in
sostituzione  di  quanto  previsto  all'articolo  14,  comma  2,   ed
all'articolo 19. 
  9. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica. Le attivita'
previste dal presente decreto ricadono tra  i  compiti  istituzionali
delle amministrazioni e degli enti interessati, cui si fa fronte  con
le risorse di bilancio allo scopo destinate a  legislazione  vigente,
incluse, nei casi ammessi, le risorse previste dai vigenti  programmi
di finanziamento in materia di qualita' dell'aria. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio  dei   Ministri   e,   ad
                                  interim,  Ministro  dello  sviluppo
                                  economico 
 
                                  Ronchi, Ministro per  le  politiche
                                  europee 
 
                                  Prestigiacomo,             Ministro
                                  dell'ambiente e  della  tutela  del
                                  territorio e del mare 
 
                                  Fazio, Ministro della salute 
 
                                  Matteoli,      Ministro       delle
                                  infrastrutture e dei trasporti 
 
                                  Galan,  Ministro  delle   politiche
                                  agricole alimentari e forestali 
 
                                  Frattini,  Ministro  degli   affari
                                  esteri 
 
                                  Alfano, Ministro della giustizia 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
                                  Fitto, Ministro per i rapporti  con
                                  le  regioni  e  per   la   coesione
                                  territoriale 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

        
      
                                                           Allegato I 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato II 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Allegato III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato IV 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato V 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato VI 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Allegato VII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                        Allegato VIII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato IX 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                           Allegato X 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato XI 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Allegato XII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                        Allegato XIII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Allegato XIV 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Allegato XV 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Allegato XVI 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Appendice I 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Appendice II 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                        Appendice III 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Appendice IV 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Appendice V 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Appendice VI 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                        Appendice VII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                       Appendice VIII 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                         Appendice IX 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

        
      
                                                          Appendice X 
 

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                                                         Appendice XI 
 

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