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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO DECRETO 26 gennaio 2005
Istituzione presso la Direzione generale per la salvaguardia ambientale del comitato tecnico previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.

Gazzetta Ufficiale N. 46 del 25 Febbraio 2005

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IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la direttiva 2001/81/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di
emissione di alcuni inquinanti atmosferici;
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171, recante
attuazione della direttiva 2001/81/CE e, in particolare, l'art. 3,
comma 2, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio, si provveda all'istituzione di un
comitato tecnico incaricato di formulare proposte circa le misure da
inserire nel programma nazionale di riduzione delle emissioni
previsto dal comma 1 dello stesso articolo;
Visto il «Programma nazionale per la progressiva riduzione delle
emissioni nazionali annue di biossido di zolfo, ossidi di azoto,
composti organici volatili ed ammoniaca» comunicato dal Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea;
Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351, recante
attuazione della direttiva 96/62/CE, in materia di valutazione e di
gestione della qualita' dell'aria ambiente;

Decreta:

Art. 1.

Istituzione del comitato

1. E' istituito, presso la Direzione per la salvaguardia ambientale
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza
oneri a carico del bilancio dello Stato, il comitato tecnico previsto
dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171.

Art. 2.

Composizione del comitato

1. Il comitato di cui all'art. 1 e' composto da:
un membro designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio, avente funzioni di Presidente;
un membro designato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
un membro designato dal Ministero delle attivita' produttive;
un membro designato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti;
un membro designato dal Ministero della salute;
un membro designato dal Ministero delle politiche agricole e
forestali;
un membro designato dal Dipartimento per le politiche
comunitarie;
un membro designato dal Dipartimento per gli affari regionali;
tre membri designati dalla Conferenza unificata prevista
dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui
due indicati dalle regioni ed uno indicato dalle autonomie locali.
2. Le designazioni di cui al comma 1 devono pervenire al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Per ciascun membro deve
essere designato un membro supplente che ne eserciti le attribuzioni
in caso di assenza.
3. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio si provvede alla nomina del comitato sulla base delle
designazioni pervenute ai sensi del comma 2.

Art. 3.

Compiti del comitato

1. Il comitato di cui all'art. 1, entro sei mesi dall'entrata in
vigore del presente decreto, formula ai Ministeri indicati nell'art.
2 apposite proposte per l'individuazione delle misure da inserire nel
programma nazionale di riduzione delle emissioni previsto dall'art.
3, comma 1, del decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004.
2. Nella formulazione delle proposte di cui al comma 1 il comitato
si basa sull'analisi dei costi e dei benefici connessi alle misure da
proporre, inclusi i benefici indiretti sulla qualita' dell'aria, e
tiene conto delle misure individuate nei piani regionali di cui al
decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.

Art. 4.

Funzionamento del comitato

1. Le riunioni del comitato di cui all'art. 1 sono valide nel caso
in cui sia presente la maggioranza dei membri di cui all'art. 2. Ad
ogni membro e' attribuito un voto. Il comitato si esprime a
maggioranza dei presenti.
2. Il comitato e' convocato dal Presidente con un preavviso di
almeno cinque giorni lavorativi.
3. Il comitato adotta, nella prima riunione, il proprio regolamento
interno.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.

Roma, 26 gennaio 2005
Il Ministro: Matteoli