Cass. Sez. III n. 16422 del 27 aprile 2011 (Ud. 11 gen. 2011)
Pres. Teresi Est. Marini Ric. PG in proc. Tatò ed altri
Aria. Getto di particolato

La diffusione di polveri nell’atmosfera rientra nella nozione di “versamento di cose” ai sensi della prima ipotesi dell‘art. 674 cod. pen. e non in quella di “emissione di fumo” contemplato dalla seconda ipotesi, in quanto mentre il fumo è sempre’ prodotto della combustione, la polvere è prodotto di ,frantumazione e non di combustione. Tale principio opera a fortiori per il getto del particolato, della cui natura di ‘cosa” non può certo dubitarsi. Ciò significa che sia per il getto del particolato sia per l’emissione delle polveri che ricadono sul terreno trova applicazione la prima parte dell’ipotesi prevista dall’art.674 c.p. e non debbono essere presi in esame ai fini della responsabilità gli ulteriori requisiti fissati dalla seconda parte del medesimo articolo

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