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LEGGE 8 febbraio 2006, n.61
Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale.

Gazzetta Ufficiale N. 52 del 3 Marzo 2006

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Istituzione di zone di protezione ecologica
e fissazione dei limiti esterni
1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dall'accordo di applicazione
della parte XI della Convenzione stessa, con allegati, fatto a New
York il 29 luglio 1994, ratificati e resi esecutivi ai sensi della
legge 2 dicembre 1994, n. 689, e' autorizzata l'istituzione di zone
di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare
territoriale italiano e fino ai limiti determinati ai sensi del
comma 3.
2. All'istituzione delle zone di protezione ecologica si provvede
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio di concerto con il Ministro degli affari
esteri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, da
notificare, a cura del Ministero degli affari esteri, agli Stati il
cui territorio e' adiacente al territorio dell'Italia o lo
fronteggia.
3. I limiti esterni delle zone di protezione ecologica sono
determinati sulla base di accordi con gli Stati interessati di cui al
comma 2. Fino alla data di entrata in vigore di detti accordi i
limiti esterni delle zone di protezione ecologica seguono il
tracciato della linea mediana, ciascun punto della quale e'
equidistante dai punti piu' vicini delle linee di base del mare
territoriale italiano e di quello dello Stato interessato di cui al
comma 2.

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura della disposizione di legge
alla quale e' operato il rinvio e della quale restano
invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1:
La legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante: «Ratifica ed
esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul
diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a
Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonche' dell'accordo di
applicazione della parte XI della convenzione stessa, con
allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994», e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 dicembre 1994,
n. 295, (S.O.).

Art. 2.
Applicazione della normativa all'interno
delle zone di protezione ecologica
1. Nell'ambito delle zone di protezione ecologica istituite ai
sensi dell'articolo 1 l'Italia esercita la propria giurisdizione in
materia di protezione e di preservazione dell'ambiente marino,
compreso il patrimonio archeologico e storico, conformemente a quanto
previsto dalla citata Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare e della Convenzione UNESCO del 2001 sulla protezione del
patrimonio culturale subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001,
dalla data della sua entrata in vigore per l'Italia.
2. Entro le zone di protezione ecologica si applicano, anche nei
confronti delle navi battenti bandiera straniera e delle persone di
nazionalita' straniera, le norme del diritto italiano, del diritto
dell'Unione europea e dei trattati internazionali in vigore per
l'Italia in materia di prevenzione e repressione di tutti i tipi di
inquinamento marino, ivi compresi l'inquinamento da navi e da acque
di zavorra, l'inquinamento da immersione di rifiuti, l'inquinamento
da attivita' di esplorazione e di sfruttamento dei fondi marini e
l'inquinamento di origine atmosferica, nonche' in materia di
protezione dei mammiferi, della biodiversita' e del patrimonio
archeologico e storico.
3. La presente legge non si applica alle attivita' di pesca.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 8 febbraio 2006

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Matteoli, Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio
Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5358):
Presentato dal Ministro dell'ambiente e territorio
(Matteoli) il 18 ottobre 2004.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e VIII (Ambiente, territorio e lavori
pubblici), in sede referente, il 25 novembre 2004 con
pareri delle commissioni I, V, VII, XIII, XIV e
parlamentare per le Questioni regionali.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16 dicembre
2004; 25 e 27 gennaio 2005; 2 marzo 2005.
Esaminato aula il 30 maggio 2005 e approvato il
31 maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3473):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali),
in sede referente, l'8 giugno 2005, con pareri delle
commissioni 1ª, 5ª, 7ª 8ª, 9ª e 14ª.
Esaminato dalle commissioni riunite il 16 novembre 2005
ed il 17 gennaio 2006.
Esaminato in aula e approvato il 31 gennaio 2006.