Cass. Civ. Sez. II n. 10751 del 24 aprile 2008 
Pres. Vella Est. Piccialli 
Com. Vercurago (Tagliarini ed altro) contro Prov. Lecco (Liguori ed altro)
Acque. Inquinamento

In tema di accertamento dell\'illecito amministrativo previsto dai commi 3 e 4 dell\'art. 54 d.lgs 11 maggio 1999 n. 152, consistente nel mancato rispetto, nella gestione di un impianto per la depurazione delle acque reflue urbane, dei limiti di accettabilità previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976 nel periodo transitorio triennale finalizzato all\' adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, possono essere ancora utilizzati i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319, sia perché si tratta di criteri coerenti con la possibilità di ritenere applicabile la precedente disciplina in tema di limiti di accettabilità dei reflui sia perché le disposizioni tecniche relative ai prelievi non sono caratterizzate da efficacia preclusiva assoluta ma sono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli operatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico-discrezionali.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. SCHERILLO Giovanna - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - rel. Consigliere -
Dott. D\'ASCOLA Pasquale - Consigliere -
Dott. CORRENTI Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI VERCURAGO, in persona del Sindaco pro tempore dott. MORETTI ANTONIO, domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall\'avvocato TAGLIARINI FRANCESCO, giusta delega in atti;
- ricorrente ~
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA LECCO, in persona del Presidente pro tempore Avv. ANGHILERI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZALE CLODIO 32, presso lo studio dell\'avvocato CIABATTINI LIDIA, che lo difende unitamente all\'avvocato LIGUORI GIOVANNI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 744/02 del Tribunale di LECCO, depositata il 17/12/02;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/02/08 dal Consigliere Dott. PICCIALLI Luigi;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso L. n. 689 del 1981, ex art. 22, al Tribunale di Lecco del 5.4.02, il Comune di Vercurago propose, nei confronti dell\'Amministrazione Provinciale di Lecco, opposizione avverso l\'ordinanza - ingiunzione del 4.3.2002, con la quale gli era stata irrogata la sanzione di Euro 1.032,00, per l\'illecito amministrativo di cui al D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, art. 54,commi 3 e 4, per non aver osservato, nella gestione dell\'impianto comunale per la depurazione delle acque reflue urbane, i limiti di accettabilità previsti dalla tab. A della L. n. 319 del 1976, relativamente ai "materiali sedimentabili ed ai materiali in sospensione totali" e per non aver adottato le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell\'inquinamento come disposto dal medesimo D.Lgs. art. 62, comma 12; la contestazione era scaturita da un sopralluogo eseguito in data 22.11.01 da tecnici dell\'ARPA e dalle successive analisi dei campioni della acque reflue domestiche. L\'opponente deduceva l\'erronea applicazione della normativa sopra citata, non essendosi tenuto conto del termine triennale concesso dalla nuova disciplina per l\'adeguamento tecnico dell\'impianto, l\'inosservanza dei criteri di rilevamento dei campioni e l\'eccezionalità della situazione che aveva determinato il superamento dei limiti di accettabilità dei parametri. Si costituiva la Provincia e resisteva all\'opposizione, contestandone singolarmente i motivi e ribadendo la legittimità del proprio operato. Sulla scorta degli acquisiti atti del contesto, con sentenza del 4 - 17.12.2002 il Giudice monocratico dell\'adito Tribunale respingeva, con il carico delle spese, l\'opposizione, sulla scorta delle seguenti essenziali considerazioni:
a) i soggetti titolari degli scarichi, che al momento dell\'entrata in vigore della nuova disciplina contenuta nella L. n. 152 del 1999, beneficiavano del termine previsto per l\'adeguamento tecnico dell\'impianto, erano tenuti cit. L. ex art. 62, comma 12, ad osservare le norme, le prescrizioni ed i valore limite stabiliti dalla normativa regionale vigente all\'atto di tale entrata in vigore, essendo in mancanza soggetti all\'applicazione delle sanzioni di cui alla legge medesima art. 54;
b) poiché la L.R. art. 10, all\'epoca vigente imponeva l\'osservanza dei limiti di accettabilità del Piano Regionale di Risanamento delle Acque, che a sua volta rimandava alla tabella A della L.S. n. 319 del 1976, l\'accertato superamento di tali parametri tabellari da parte della Provincia, delegata in materia dalla Regione, comportava la sussistenza della violazione sanzionata dal citato art. 54;
c) dal verbale, facente fede fino querela di falso, era emerso che si era proceduto al campionamento medio, mediante più prelievi effettuati nell\'arco di due ore, come previsto dalle disposizioni contenute nella L. n. 319 del 1976, ancora al riguardo applicabili in virtù del regime transitorio, con conseguente infondatezza della doglianza deducente la mancata osservanza dei criteri di prelievo previsti dalla nuova disciplina contenuta nella L. del 1999;
d) il mancato funzionamento delle pompe di sollevamento non poteva spiegare alcuna efficacia esimente, non essendo stata neppure dedotta alcuna causa eccezionale della disfunzione, che, per converso, al pari di altri rilevati e numerosi difetti dell\'impianto, era da ascriversi alla carente manutenzione dello stesso. Avverso tale sentenza il Comune di Vercurago ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo d\'impugnazione. Ha resistito la Provincia di Lecco con rituale controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Comune ricorrente deduce nell\'unico motivo d\'impugnazione, "violazione e falsa applicazione dell\'art. 62, comma 12, così come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000, art. 24, combinato disposto con quanto prescritto dal D.Lgs. n. 152 del 1999, tab. 1, allegato 5, e prescrizioni nonché in violazione della legge medesima, art. 63". Il mezzo d\'impugnazione contiene due distinte censure. Con la prima si lamenta che giudice di merito, nel ritenere ancora applicabili, nel regime transitorio previsto dal citato articolo del nuovo testo legislativo, i limiti di accettabilità dei reflui fissati dalla tabella A allegata alla previgente ed abrogata L. n. 319 del 1976, in quanto richiamati dalla normativa regionale (L.R. n. 62 del 1985, art. 10) in vigore, non abbia tuttavia tenuto conto del disposto normativo esigente la compatibilità con le "disposizioni relative alla tutela qualitativa e alle scadenze temporali del presente decreto....", e facente "salve in ogni caso le disposizioni introdotte nel presente decreto";sicché, erroneamente avrebbe preso a riferimento, ai fini della sussistenza della responsabilità. limiti di accettabilità relativi ai "parametri sedimentabili", che, pur previsti nella tabella allegata alla ed Legge Merli del 1976, non sono invece più contemplati nelle tabelle di cui all\'allegato 5 annesse al D.Lgs. 152 del 1999.
La censura è inammissibile, perché nuova, non risultando, dalla lettura della sentenza impugnatale essendo al riguardo precisato nel ricorso, che analoga doglianza sia stata proposta con i motivi di opposizione, che risultano limitati alla generica deduzione della non sanzionabilità della condotta, in ragione del termine triennale concesso per l\'adeguamento tecnico del depuratore, alla contestazione dei criteri adottati per il rilevamento dei campioni ed all\'eccezionalità delle circostanze determinanti il temporaneo superamento dei limiti di accettabilità dei reflui. Con la seconda censura si lamenta che erroneamente il giudicante abbia ritenuto valido il metodo di campionamento medio basto su prelievi eseguiti nell\'arco di tre ore, come previsto dalle disposizioni regolamentari di cui alla L. del 1976, mentre invece detto campionamento avrebbe dovuto essere eseguito, a termini delle nuove norme contenute nella L. n. 152 del 1999, allegato 5, secondo il criterio della media ponderata di una pluralità di prelievi eseguiti nell\'arco di 24 ore.
Tale doglianza, con la quale viene ribadito il secondo motivo di opposizione, non può essere accolta.
Correttamente il Giudice di merito ha ritenuto che nel periodo transitorio triennale, previsto per l\'adeguamento degli impianti alla nuova disciplina, fossero ancora applicabili i criteri di prelevamento fissati dalla previgente normativa, considerato che nel caso di specie, per effetto del combinato disposto tra la L. n. 152 del 1999, art. 62, punti 8 e 11, del relativo allegato 5, punto 4, e della normativa regionale richiamante le tabelle della L. n. 319 del 1976, risultava coerente, alla logica della complessiva citata proroga temporanea, la conformità dei prelievi all\'oggetto della specifica indagine, finalizzata alla verifica dei limiti di accettabilità dei reflui previsti dalla precedente normativa, in riferimento ai quali detti criteri erano stati apprestati dal legislatore. A prescindere, in fatti, dalla pertinenza del richiamo giurisprudenziale contenuto nella sentenza impugnata (Cass. 3^ penale, n. 14245/99, pronunzia che invero risulta, dal testo della stessa, attinente ad un caso di violazione accertata e sanzionata nella vigenza della L. n. 319 del 1976), la soluzione adottata è da considerarsi la più razionale, non apparendo ragionevole l\'adozione, nel caso di specie, di una metodica di prelevamento, quella prevista dalle nuove norme regolamentari, la cui previsione è da considerarsi funzionale alla ricerca di quelle particolari sostanze e delle relative concentrazioni, ritenute significative da tali norme, non del tutto coincidenti con quelle previste dalla previgente, ma ancora transitoriamente applicabile nella fattispecie, disciplina. Deve, ancora, aggiungersi che per principio più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Cortesia penale (v., oltre alla già sopra citata sentenza, le nn. 6416/99, 1773/00 della 3^ sezione), sia civile (sez. 2^ nn 6356/06, 6566/06), dal quale il collegio non ravvisa ragioni per doversi discostare, le disposizioni tecniche relative ai prelievi, contenute negli allegati ai testi legislativi in materia di tutela delle acque dagli inquinamenti, avendo natura regolamentare, non sono caratterizzate da efficacia precettiva assoluta, tale da comportare, in caso di inosservanza, l\'invalidità dei prelevamenti, ma costituiscono solo dei criteri direttivi di massima, dai quali gli organi accertatori possono anche discostarsi, previe adeguate valutazioni tecnico - discrezionali, tenenti luogo della peculiarità del caso;in siffatti casi, in cui la motivazione della deroga può risultare anche implicita, il Giudice può ritenere l\'efficacia probatoria dell\'accertamento compiuto, con apprezzamento di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per carenza o evidente vizio di motivazione;ma nel caso di specie, siffatto giudizio da parte del Giudice a quo non è stato in alcun modo censurato sotto il profilo di cui all\'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, denunciando il mezzo d\'impugnazione solo violazione e falsa applicazione di nonne di diritto.
Il ricorso va, in conclusione, respinto.
Sussistono tuttavia giusti motivi, considerata la natura delle questioni, determinate da avvicendamenti normativi di non agevole interpretazione ed applicazione, anche da parte di soggetti istituzionali (come nel caso di specie), per la totale compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Roma, il 20 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2008