DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 208
Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell\'ambiente.

GU n. 304 del 31-12-2008
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita\' e urgenza di porre rimedio
alla frammentarieta\' e alla lacunosita\' del quadro normativo
necessario per fronteggiare le emergenze nel settore delle risorse
idriche, nonche\' in tema di tutela ambientale;
Considerato che occorre assicurare la continuita\' e la
funzionalita\' dell\'esercizio delle delicate funzioni di alcuni
organismi istituzionali operanti nel sistema della tutela ambientale
e della protezione civile, anche con riferimento al tempestivo
svolgimento delle procedure di autorizzazione all\'apertura di
impianti di smaltimento e conversione energetica di rifiuti, nonche\'
in funzione di un piu\' efficace contrasto dell\'inquinamento delle
acque;
Considerato che non risulta ulteriormente prorogabile l\'attuale
sospensione dell\'attivita\' delle Autorita\' di bacino e che va
convalidata l\'attivita\' posta in essere dalle stesse e disciplinato
il periodo di transizione sino all\'adozione della nuova normativa
prevista dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
Considerata l\'urgenza di garantire la certezza del diritto in
relazione al diffuso contenzioso in materia di danno ambientale,
nonche\' agli obiettivi di bonifica, di risanamento e di risarcimento
dell\'ulteriore danno ambientale provocato, con riferimento ai siti
contaminati di interesse nazionale;
Ritenuto che occorre predisporre misure indilazionabili per
assicurare la funzionalita\' di base di alcuni organismi operanti nel
sistema della tutela ambientale, evitando la dispersione di
professionalita\' adeguate e garantendo la disponibilita\' delle
risorse finanziarie per il funzionamento;
Ritenuto necessario un differimento dell\'entrata in vigore delle
disposizioni concernenti la nuova tariffa integrata ambientale, in
relazione all\'imminente scadenza del precedente regime transitorio,
nonche\' di alcune disposizioni concernenti lo smaltimento di rifiuti
non pericolosi in discarica, per consentire la gestione delle
emergenze in atto in funzione della predisposizione di adeguate
misure esecutive e dello sviluppo delle strutture impiantistiche
necessarie;
Ritenuto infine che occorra urgentemente modificare alcune
disposizioni concernenti il regime delle responsabilita\' e degli
obblighi del produttore in relazione ai rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e
l\'innovazione e dell\'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:


Art. 1.


Autorita\' di bacino
di rilievo nazionale


1. Il comma 2-bis dell\'articolo 170 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e\' sostituito dal seguente: «2-bis. Nelle more
della costituzione dei distretti idrografici di cui al Titolo II
della Parte terza del presente decreto e della eventuale revisione
della relativa disciplina legislativa, le Autorita\' di bacino di cui
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, sono prorogate fino alla data di
entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2, dell\'articolo 63 del presente decreto.».
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di cui all\'articolo 170, comma 2-bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma
1, sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorita\' di
bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006.
3. Fino alla data di cui al comma 2, le Autorita\' di bacino di
rilievo nazionale restano escluse dall\'applicazione dell\'articolo 74
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermi restando gli
obiettivi fissati ai sensi del medesimo articolo 74 da considerare ai
fini dell\'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri di cui al comma 2.


                               Art. 2.


Danno ambientale


1. Nell\'ambito degli strumenti di attuazione di interventi di
bonifica e messa in sicurezza di uno o piu\' siti di interesse
nazionale, al fine della stipula di una o piu\' transazioni globali,
con una o piu\' imprese, pubbliche o private, in ordine alla spettanza
e alla quantificazione degli oneri di bonifica, degli oneri di
ripristino, nonche\' del danno ambientale di cui agli articoli 18
della legge 8 luglio 1986, n. 349, e 300 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e degli altri eventuali danni di cui lo Stato o
altri enti pubblici territoriali possano richiedere il risarcimento,
il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare
puo\', sentita la Commissione di valutazione degli investimenti e di
supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali
(COVIS) di cui all\'articolo 2 del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, predisporre uno schema di
contratto, che viene comunicato a regioni, province e comuni e reso
noto alle associazioni ed ai privati interessati mediante idonee
forme di pubblicita\' nell\'ambito delle risorse di bilancio
disponibili per lo scopo.
2. Entro trenta giorni dalle comunicazioni e pubblicazioni di cui
al comma 1, gli enti ed i soggetti interessati possono fare pervenire
osservazioni sullo schema di contratto, senza obbligo di risposta.
3. Previa assunzione, sullo schema di transazione, del parere
dell\'Avvocatura generale dello Stato, il Ministero dell\'ambiente e
della tutela del territorio e del mare svolge, nei successivi trenta
giorni, una conferenza di servizi decisoria, fra i soggetti pubblici
aventi titolo, per acquisire e comporre gli interessi di cui ciascuno
risulti portatore, ai sensi dell\'articolo 14-ter della legge 7 agosto
1990, n. 241, in quanto applicabile. Le determinazioni assunte
all\'esito della conferenza sostituiscono a tutti gli effetti ogni
atto decisorio comunque denominato di competenza delle
amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma
risultate assenti, alla predetta conferenza.
4. Acquisite le determinazioni di cui al comma 3, lo schema di
contratto di transazione, sottoscritto per accettazione dalla impresa
obbligata, e\' trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
per l\'autorizzazione da parte del Consiglio dei Ministri, sulla
proposta del Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare.
5. La stipula del contratto di transazione, non novativo, conforme
allo schema autorizzato ai sensi del comma 4, comporta abbandono del
contenzioso pendente e preclude ogni ulteriore azione per rimborso
degli oneri di bonifica e di ripristino ed ogni ulteriore azione
risarcitoria per il danno ambientale, ai sensi dell\'articolo 18 della
legge 8 luglio 1986, n. 349, o della Parte VI del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, nonche\' per le altre eventuali pretese
risarcitorie azionabili dallo Stato e da enti pubblici territoriali,
per i fatti oggetto della transazione. Sono fatti salvi gli accordi
gia\' stipulati o di cui sia comunque in corso, prima della data di
entrata in vigore del presente decreto, il procedimento per la
definizione transattiva della lite pendente.
6. Nel caso di inadempimento, anche parziale, da parte dei soggetti
privati delle obbligazioni dagli stessi assunte in sede di
transazione, il Ministero dell\'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni,
puo\' dichiarare risolto il contratto di transazione. In tal caso, le
somme eventualmente gia\' corrisposte dai suddetti soggetti privati
sono trattenute dal Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare in acconto dei maggiori importi definitivamente
dovuti per i titoli di cui al comma 1.
7. I proventi di spettanza dello Stato, derivanti dalle transazioni
di cui al presente articolo, sono versati all\'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro
dell\'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per le
finalita\' previamente individuate con decreto del Ministro
dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dell\'economia e delle finanze.
8. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 14 e 16 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all\'avvio delle procedure
di cui alla Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
provvede il Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e
del mare se il danno ambientale e\' quantificabile in un ammontare
uguale o superiore a dieci milioni di euro, ovvero i titolari dei
competenti uffici dirigenziali generali se l\'ammontare del danno
ambientale e\' inferiore.
9. Dall\'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


                               Art. 3.


Funzionalita\' dell\'Istituto superiore
per la protezione e la ricerca ambientale


1. L\'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
si interpreta nel senso che l\'autorizzazione ad assumere ivi prevista
spiega effetto nei confronti dell\'Istituto superiore per la
protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento
delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse
entro il 31 dicembre 2009.
2. Nel limite delle disponibilita\' dei posti di cui al citato
articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, l\'ISPRA
e\' autorizzato ad assumere il personale risultato vincitore di
concorsi pubblici a tempo indeterminato inserito in graduatorie
ancora vigenti e non ancora assunto.
3. Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze
connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l\'ISPRA e\'
autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi
del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente
decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.


                               Art. 4.


Continuita\' operativa della commissione tecnica
di verifica dell\'impatto ambientale


1. Al fine di rendere disponibili sin dall\'inizio di ogni esercizio
finanziario le risorse occorrenti per il funzionamento della
Commissione tecnica di verifica dell\'impatto ambientale - VIA e VAS
di cui all\'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14
maggio 2007, n. 90, il Ministro dell\'economia e delle finanze e\'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, sulla proposta del
Ministro dell\'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le
occorrenti variazioni di bilancio sulla corrispondente unita\'
previsionale di base, a titolo di anticipazione e nei limiti del
trenta per cento delle somme impegnate per le medesime finalita\'
nell\'anno precedente, con utilizzo del fondo di cui all\'articolo 2,
comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, iscritto nello stato
di previsione del Ministero dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.


                               Art. 5.


Tariffa per lo smaltimento
dei rifiuti urbani


1. All\'articolo 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «e per l\'anno 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «e per gli anni 2008 e 2009»;
b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. All\'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «entro un anno»
sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».


                               Art. 6.


Rifiuti ammessi in discarica


1. All\'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2009».


                               Art. 7.


Apparecchiature elettriche ed elettroniche


1. All\'articolo 3, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, il numero 4) e\' sostituito dal seguente: «4) per
le sole apparecchiature elettriche ed elettroniche destinate
esclusivamente all\'esportazione, il produttore e\' considerato tale ai
fini degli articoli 4, 13 e 14. Ai fini del presente decreto non e\'
considerato produttore chi fornisce finanziamenti esclusivamente
sulla base o a norma di un accordo finanziario, salvo che agisca in
qualita\' di produttore ai sensi dei numeri 1), 2) e 3); ».
2. All\'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2009».


                               Art. 8.


Disposizioni in materia di protezione civile


1. Per fronteggiare in termini di somma urgenza le esigenze
derivanti dalle situazioni emergenziali oggetto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 dicembre 2008,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 dicembre 2008, e\'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro, da assegnare al
Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1 si provvede
con ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottate ai
sensi dell\'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
3. Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari
complessivamente a 100 milioni di euro per l\'anno 2008, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell\'autorizzazione di spesa di cui
all\'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
4. Il Ministro dell\'economia e delle finanze e\' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. L\'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e\' sostituito dal seguente:
«5-bis. Ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i
Commissari delegati titolari di contabilita\' speciali, ai sensi degli
articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e
dell\'articolo 333 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827,
rendicontano, entro il quarantesimo giorno dalla chiusura di ciascun
esercizio e dal termine della gestione o del loro incarico, tutte le
entrate e tutte le spese riguardanti l\'intervento delegato, indicando
la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia di
spesa, secondo uno schema da stabilire con decreto del Ministro
dell\'economia e delle finanze, d\'intesa con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente comma. Il rendiconto contiene anche
una sezione dimostrativa della situazione analitica dei crediti,
distinguendo quelli certi ed esigibili da quelli di difficile
riscossione, e dei debiti derivanti da obbligazioni giuridicamente
perfezionate assunte a qualsiasi titolo dai commissari delegati, con
l\'indicazione della relativa scadenza. Per l\'anno 2008 va riportata
anche la situazione dei crediti e dei debiti accertati al 31 dicembre
2007. Nei rendiconti vengono consolidati, con le stesse modalita\' di
cui al presente comma, anche i dati relativi agli interventi delegati
dal commissario ad uno o piu\' soggetti attuatori. I rendiconti
corredati della documentazione giustificativa sono trasmessi, per i
relativi controlli, al Ministero dell\'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ragionerie
territoriali competenti e all\'Ufficio bilancio e ragioneria della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le ragionerie territoriali
inoltrano i rendiconti, anche con modalita\' telematiche e senza la
documentazione a corredo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
e all\'ISTAT. Per l\'omissione o il ritardo nella rendicontazione si
applica l\'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.».


                               Art. 9.


Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara\' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara\' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E\' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi\' 30 dicembre 2008

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri

Prestigiacomo, Ministro
dell\'ambiente e della tutela del
territorio e del mare

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l\'innovazione

Tremonti, Ministro dell\'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano