Cass. Sez. III n. 21863 del 1 giugno 2011 (Cc. 3 mag. 2011)
Pres. Squassoni Est. Gentile Ric. Baroni
Ambiente in genere. Autorizzazione integrata ambientale

L’assunto  secondo cui l’Autorizzazione Integrata Ambientale sostituisce, ai fini della realizzazione di laghetti artificiali connessi ad un impianto di smaltimento rifiuti anche il nulla-osta dell’Ente preposto alla gestione del  vincolo ambientale è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del D.L.vo 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l’installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.L.vo 152/06, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. 394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione diretta a tutelare le zone a protezione specia1 avente una propria specifica peculiarità.

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Claudia Squassoni Presidente
1. Dott. Mario Gentile Consigliere
2. Dott. Giulio Sarno Consigliere
3. Dott. Elisabetta Rosi Consigliere  Est.
4. Dott. Alessandro Marte    Consigliere                               

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
Baroni Alessandro, nato il 19/10/1947
Sanna Marco, nato il 31/03/1959
- Avverso Ordinanza Tribunale di Roma, emessa il 20/09/010
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Mario Gentile
- Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Francesco Salzano che ha concluso per Rigetto del ricorso

- Udito il difensore Avv. Dario De Blasis, difensore di fiducia di entrambi i ricorrenti, Baroni Alessandro e Sanna Marco.

 

Svolgimento del processo


Il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il 20/09/010 - provvedendo sulla richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Baroni Alessandro e Sanna Marco avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal Gip del Tribunale di Civitavecchia in data 14/07/010 - rigettava il gravame limitatamente al reato di cui al capo e) della contestazione, ex art. 3 L. n. 394/91


Entrambi gli interessati proponevano ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge, ex art. 606, lett. b) cpp.


In particolare i ricorrenti esponevano che nella fattispecie non ricorrevano il fumus commissi delicti relativo al reato di cui all'art. 30 L. 394/91 [capo c) della rubrica] - posto a base del sequestro preventivo de quo - poiché le opere in questione erano state autorizzate mediante il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale; il tutto ai sensi della Legge Reg. 21/2004.


Tanto dedotto, i ricorrenti chiedevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata.


Il PG della Cassazione, nell'udienza camerate del 03/05/011, ha chiesto il rigetto del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è infondato.


Il Gip del Tribunale di Civitavecchia, con decreto emesso il 14/07/010 - nell'ambito del procedimento penale n. 4030/2010 RGNR pendente nei confronti di Baroni Alessandro (quale rappresentante legale della società `Bracciano Ambiente S.p.A.") e Sauna Marco (quale progettista e direttore dei lavori) - disponeva il sequestro preventivo delle opere di movimento terra e di scavo per la realizzazione di laghetti artificiali come indicati in atti, ubicati in Bracciano località Cupinoro, il tutto in ordine ai reati di cui agli artt. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/01 [capo a) della rubrica]; 181 D.L.vo n. 42/04 [capo b)]; 30 L. n. 394/91 [capo c)], trattandosi di zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed a Protezione Speciale ai sensi delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 651 del 19/07/05.


Il Tribunale del Riesame di Roma con ordinanza emessa il 20/9/010, confermava il decreto impugnato limitatamente al reato di cui all'art. 30 L. n.394/91 [capo e) della rubrica].


Baroni Alessandro e Sanna Marco proponevano l'attuale ricorso per Cassazione.

Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda in esame, va rilevato che il Tribunale di Roma ha congruamente motivato tutti i punti fondamentali della decisione.


In particolare il giudice del riesame ha evidenziato - per quanto attiene alla imputazione di cui all'art. 30 L. n. 394/91 - che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46 del 25/05/07, come rilasciato in atti, ai sensi degli artt. 5 e 7 D.L.vo 18/02/05 n. 59, non era titolo abilitativo sufficiente ai fini della realizzazione di laghetti artificiali (per un totale di mq 900,00 circa) connessi all'impianto di smaltimento di rifiuti, gestito dalla S.p.A. "Bracciano Ambiente".


In particolare i laghetti erano finalizzati alla raccolta del percolato.


Detti invasi erano opere da realizzare all'interno della zona a Protezione Speciale denominata "Comprensorio Tolfetano - Cerite-Manziate" (ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 65 del 19/07/05) - per cui era necessario anche il nulla-osta del competente Ente Parco preposto alla gestione del citato comprensorio, ex art. 30 L. 394/91.


Trattasi di valutazioni di merito immuni da errori di diritto e vizi logici, non censurabili in sede di legittimità.


L'assunto difensivo - secondo cui l'Autorizzazione Integrata Ambientale sostituiva, ai fini della realizzazione delle opere in esame anche il nulla-osta dell'Ente preposto alla gestione del citato comprensorio è errato in diritto, poiché non conforme alla disciplina di cui agli artt. 5 e 7 del citato D.L.vo 59/05. Detta Autorizzazione Integrata Ambientale, invero, sostituiva ed assorbiva tutte le autorizzazioni necessarie per l'installazione ed il funzionamento degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, di cui al D.L.vo n.152/06, ma non sostituiva il nulla-osta richiesto dalla L. 394/91, stante la specifica funzione cui è connessa detta autorizzazione, diretta a tutelare le zone a protezione speciale avente una propria specifica peculiarità.


Né risulta, peraltro, che l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 46/07, come rilasciata in concreto a favore della "Bracciano Ambiente S.p.A.", prevedeva esplicitamente che la stessa sostituiva o assorbiva anche il nulla-osta dell'Ente preposto alla gestione della citata Zona a Protezione Speciale di cui al "Comprensorio Tolfetano -Cerite-Manziate".


Quanto poi all'ulteriore assunto difensivo - secondo cui i laghetti o invasi in esame non erano destinati a contenere il percolato, bensì acqua demineralizzata che del processo di bonifica del percolato era il risultato - si rileva che lo stesso costituisce censura in punto di fatto inerente alla fondatezza in concreto dell'accusa.


Trattasi di censura non consentita in sede di legittimità ed in materia misure cautelari reali, dovendo il sindacato del giudice essere limitato alla sola verifica dell'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un soggetto in una determinata ipotesi di reato, senza sconfinare nel sindacato della concreta fondatezza dell'accusa [Giurisprudenza di legittimità consolidata e conforme; richiamata per ultimo dalla Corte Costituzionale Ord. n.153 del 04/05/07].


Va respinto, pertanto, il ricorso proposto da Baroni Alessandro e Sanna Marco, con condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali.


P.Q.M.

 

La Corte


Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali


Così deciso in Roma il 03/05/2011

DEPOSITATA IN CANCELLERIA l'1 GIU. 2011