PresPapa Est. Amoroso Imp. Scognamillo.
DEMANIO - Demanio marittimo - Reato di abusiva occupazione di spazio demaniale - Configurabilità - Sussistenza - Preventiva ordinanza di sgombero - Necessità - Esclusione - Sospensione cautelare - Irrilevanza - Fattispecie: realizzazione di pontile in legno e ferro.
In tema di tutela del demanio, per la configurabilità del reato di abusiva occupazione di spazio demaniale marittimo non è necessaria la preventiva emanazione dell'ordinanza di sgombero da parte della competente autorità, poichè il reato è integrato dalla mera occupazione dello spazio demaniale in difetto di titolo concessorio. (In applicazione del principio di cui sopra, la Corte ha escluso che l'intervenuta sospensione cautelare dell'ordinanza produca effetti giuridici favorevoli per l'imputato).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza
pubblica
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 18/04/2007
Dott. PETTI Ciro
- Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N.
1249
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO
Giovanni - Consigliere - N. 44166/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto
da:
Scognamillo Salvatore, n. a Napoli il 6 agosto 1959;
avverso la
sentenza del tribunale di Napoli del 30 giugno 2006;
Udita la relazione fatta
in pubblica udienza dal Consigliere Dott. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in
persona del S. Procuratore Generale Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per
l'annullamento per prescrizione. la Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL
PROCESSO
1. SCOGNAMILLO SALVATORE n. Napoli 6/8/59, era imputato del reato p.
e p. dagli artt. 54, 55, 1161 c.n. perché arbitrariamente occupava un'area del
demanio marittimo sita in Napoli Borgo Marinaro, ivi realizzando passerella e
pontile in legno e ferro (reato accertato in Napoli il 26/6/01).
Con decreto
emesso in data 18/6/04, il Pubblico Ministero presso il Tribunale di citava in
giudizio lo Scognamillo, per rispondere del reato suddetto.
All'udienza del
10/06/2005, le parti prestavano il consenso all'acquisizione dell'attività
istruttoria già espletata. Chiusa l'istruttoria dibattimentale, all'esito delle
conclusioni, il tribunale di Napoli con sentenza del 30 giugno 2006 dichiarava
lo Scognamillo colpevole del reato ascrittogli e lo condanna alla pena di Euro
300,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Riteneva il
tribunale che era risultato provato che l'imputato aveva occupato
arbitrariamente un'area del demanio marittimo sita in Napoli al Borgo Marinaro,
realizzando un pontile in ferro eccedente la superficie di 22 mq., regolarmente
in concessione, oltre ad un casotto di mq. 2,9 ed un cancello in ferro,
anch'essi abusivi. Nè - secondo il tribunale - poteva accogliersi la tesi
sostenuta dalla difesa secondo la quale il reato non sussisteva in quanto, a
seguito di ricorso al T.A.R. in data 10/11/00, l'imputato aveva ottenuto la
sospensione del provvedimento di sgombero dei 6/09/00. Inoltre il tribunale
osservava che la contravvenzione di cui all'art. 1161 c.n. aveva natura
permanente e la permanenza si protraeva per tutta la durata dell'occupazione; da
ciò derivava che non poteva dirsi maturata la prescrizione richiesta dalla
difesa. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con
un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in un
unico motivo con cui si denunciala contraddittorietà dell'impugnata sentenza
nonché la violazione di legge.
2. Il ricorso è manifestamente
infondato.
Va innanzi tutto ribadito - come già affermato da questa Corte
(Cass., sez. 3^, 06-11-2003, Armanno) che il reato di occupazione abusiva di
area demaniale, di cui agli artt. 54 e 1161 c.n., ha natura permanente, e la
permanenza può cessare o per atto volontario dell'agente o per altre cause che
impediscano la prosecuzione dell'utilizzazione dell'area, quale un provvedimento
di sequestro del manufatto con la cui realizzazione risultava integrato il
reato. Sicché il reato contestato non può dirsi prescritto. Quanto poi
all'invocata sospensione disposta dal TAR adito dal ricorrente deve ribadirsi
(cfr. Cass., sez. 3^, 15-05-1996, Guercia) che il reato di cui all'art. 1161
c.n. consiste nell'arbitraria occupazione del demanio marittimo e si concretizza
indipendentemente dal fatto che sia stata o meno emessa dalla autorità
competente l'ordinanza di sgombero (la quale, quindi, è solo un eventuale post
factum, la cui violazione peraltro integra l'ulteriore reato previsto dall'art.
1164 c.n.); consegue che l'eventuale sospensione dell'esecuzione di tale
provvedimento, da parte degli organi giurisdizionali, amministrativi, è del
tutto irrilevante ai fini della configurazione del reato di cui al cit. art.
1161 c.n., avuto riguardo, oltre tutto, alla obiettività giuridica della
sospensione che è una pronuncia rebus sic stantibus, allo stato degli atti e di
natura cautelare.
3. Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile. Tenuto
poi conto della sentenza 13 giugno 2000 n. 186 della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima
consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento
nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende,
equitativamente fissata in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara
inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento di Euro mille alla Cassa delle ammende.
Così
deciso in Roma, il 18 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2007