TAR Veneto, Sez. II, n. 932, del 8 luglio 2013
Urbanistica.Legittimità diniego autolavaggio in area con vincolo cimiteriale

L’impianto di autolavaggio composto da tettoie, casotti prefabbricati, macchinari, costituisce un manufatto edilizio dotato di una certa importanza e stabilità, e che una volta autorizzato non potrebbe più essere rimosso a discrezione dell’amministrazione. Ciò andrebbe in pregiudizio degli interessi sottesi al vincolo cimiteriale, ed in particolare dell'esigenza di consentire l'espansione della cinta cimiteriale (dovendo sorgere, peraltro, proprio a ridosso delle mura perimetrali del cimitero). La realizzazione dell’impianto contrasta inoltre con l’esigenza di limitare la frequentazione di tale zona da parte del pubblico per motivi igienico-sanitari. Non meno evidente è il contrasto della natura dell’opera con la sacralità del luogo soggetto a tutela. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00932/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02660/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2660 del 2001, proposto da: 
Boscolo Walter "Buleghin", rappresentato e difeso dall'avv. Raffaella Rampazzo, domiciliata, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Comune di Chioggia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Carmelo Papa e Debora Perini, domiciliato, ex art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

per l'annullamento

del diniego di concessione edilizia n. 63205 del 24 settembre 2001, per la realizzazione di parcheggio e autolavaggio.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Chioggia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013 il dott. Nicola Fenicia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Il ricorrente espone di aver presentato il 29 maggio 2000 al Comune di Chioggia una richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un parcheggio e l’installazione di un impianto di autolavaggio nel terreno di sua proprietà, ubicato in via S. Spirito, in zona di rispetto cimiteriale.

Il progetto presentato prevedeva la realizzazione di un impianto costituito da strutture amovibili (spazzoloni e box tunnel automatizzato), caratterizzato dall’assenza di personale addetto, essendo sia i lavaggi che il pagamento completamente automatizzati e gestiti per via telematica.

Senonchè con provvedimento del 24 settembre 2001, il dirigente comunale competente per materia denegava il rilascio della chiesta autorizzazione, con la seguente motivazione: “l’intervento ricade nel vincolo cimiteriale previsto dal R.D. 27/7/1934 nr. 1265 art. 338 che vieta la costruzione di qualsiasi fabbricato; contrasta inoltre con l’art. 22 delle n.t.a. del P.R.G. il quale prevede che nelle zone F2 (fascia di rispetto) non può essere consentito alcun tipo di costruzione o di intervento che non siano strettamente relativi alle infrastrutture protette”.

L’interessato ha impugnato tale atto di diniego deducendone l’ illegittimità per i seguenti motivi:

violazione di legge per errata o mancata applicazione dell’art. 338 R.D. 1265/34 e dell’art. 22 delle n.t.a. del P.R.G. vigente; eccesso di potere per erroneità e difetto di presupposto, nonché per difetto di istruttoria e di motivazione.

Si è costituito in giudizio il comune di Chioggia che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto la reiezione.

All’udienza del 26 giugno 2013, all’esito della discussione delle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Pregiudizialmente deve essere disattesa l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza d’interesse, sollevata dalla difesa del comune con l’ultima memoria. Ed infatti, anche se il ricorrente ha presentato una nuova istanza di permesso di costruire relativa ad un nuovo progetto, che è stata rigettata con provvedimento non impugnato, ciò non significa che egli abbia perso interesse a coltivare il presente ricorso avverso il primo diniego, interesse che peraltro il ricorrente ha esplicitamente manifestato con la memoria di replica, anche al fine dell’eventuale proposizione di una domanda di risarcimento del danno.

Nel merito, si discute della realizzabilità di un impianto di autolavaggio self-service in zona antistante il cimitero comunale di Chioggia e, in particolare, della legittimità o meno del diniego di rilascio di autorizzazione edilizia - per l’allocazione di diverse strutture prefabbricate, tettoie ed impianti che andrebbero a comporre l’autolavaggio in questione -, opposto dal Comune di Chioggia in ragione del fatto che il progettato impianto insisterebbe in area sottoposta, appunto, a vincolo cimiteriale.

Il ricorso è infondato.

L’art.338 del Testo unico delle leggi sanitarie di cui al r.d. n.1265 del 27 luglio 1934 nonché l’art.57 del Dpr 10 settembre 1990 n.285 vietano l’edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto cimiteriale dei manufatti che, per durata, inamovibiltà ed incorporazione al suolo possano qualificarsi come costruzioni edilizie, come tali, incompatibili con la natura dei luoghi e con l’eventuale espansione del cimitero.

Ora, la giurisprudenza ha affermato che in materia di vincolo cimiteriale, la salvaguardia del rispetto dei 200 metri prevista dal citato art.338 del T.U. del 1934 si pone alla stregua di un vincolo assoluto di inedificabilità, valevole per qualsiasi manufatto edilizio anche ad uso diverso da quello di abitazione, che non consente in alcun modo l'allocazione sia di edifici, che di opere incompatibili col vincolo medesimo, e tanto in ragione dei molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare e che possono enuclearsi nelle esigenze di natura igienico-sanitarie, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un’area di possibile espansione della cinta cimiteriale ( Cons Stato Sezione IV, 20 luglio 2011, n. 4403, Cons Stato Sez. V 3 maggio 2007 n.1933; TAR Toscana, Sez. III, 2 luglio 2008 n. 1712).

Ora, appare evidente che l’impianto di autolavaggio in questione, composto da tettoie, casotti prefabbricati, macchinari, vada a costituire un manufatto edilizio dotato di una certa importanza e stabilità, e che una volta autorizzato non potrebbe più essere rimosso a discrezione dell’amministrazione; e ciò andrebbe in pregiudizio degli interessi sottesi al vincolo cimiteriale, ed in particolare dell'esigenza di consentire l'espansione della cinta cimiteriale (dovendo sorgere, peraltro, proprio a ridosso delle mura perimetrali del cimitero). La realizzazione dell’impianto contrasterebbe inoltre con l’esigenza di limitare la frequentazione di tale zona da parte del pubblico per motivi igienico-sanitari. Non meno evidente è il contrasto della natura dell’opera con la sacralità del luogo soggetto a tutela.

Conseguentemente, non sembra dubbio che l’impianto di autolavaggio in questione rientri tra le costruzioni edilizie del tutto vietate dalla disposizione di cui all’art.338 citato e tale circostanza, puntualmente rilevata dall’Amministrazione, costituisce valido motivo giustificativo dell’opposto diniego.

Per le suesposte considerazioni, il ricorso si appalesa infondato e va, perciò, respinto.

Non di meno, in ragione della peculiarità della controversia, risultano sussistere giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite fra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Alessandra Farina, Consigliere

Nicola Fenicia, Referendario, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 08/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)