TAR Sicilia (PA) sent. 82 del 15 gennaio 2009
Acque. Difetto di giurisdizione (acque pubbliche)

Ricorso per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia del provvedimento con il quale l’Ufficio del Genio Civile disponeva la “ revoca in autotutela del provvedimento di concessione per uso domestico delle acque sorgive rinvenute in c.da Fontana di Rose agro del Comune di Campofranco“
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 3607 del 2004, proposto da:
Di Carlo Antonino, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Di Giovanni, con domicilio eletto presso Giuseppe Nobile in Palermo, via Nicolo' Turrisi, 38/A;

contro

Assessorato Reg.Le dei Lavori Pubblici, Ufficio Provinciale del Genio Civile di Caltanissetta, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Palermo, via A. De Gasperi 81;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,del provvedimento n.5008/2004 del 03/05/04, ricevuto il giorno 8 seguente, con il quale l’Ufficio del Genio Civile di Caltanissetta ha disposto la “ revoca in autotutela del provvedimento di concessione per uso domestico delle acque sorgive rinvenute in c.da Fontana di Rose agro del Comune di Campofranco rilasciato al Sig. Di Carlo Antonino “;

nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Assessorato Reg.Le dei Lavori Pubblici;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Provinciale del Genio Civile di Caltanissetta;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11/11/2008 il dott. Cosimo Di Paola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

1.1.Il sig. Antonino Di Carlo è proprietario di un fondo in c.da “ Fontana di Rose “ del Comune di Campofranco, confinante con l’alveo di una sorgente naturale le cui acque convogliava in una tubazione a fini irrigui e di abbeveraggio del bestiame, al pari quanto aveva fatto il suo dante causa e ciò da oltre venticinque anni.

Intervenuta la determinazione in epigrafe, il Di Carlo la impugnava con ricorso notificato il 10/06/04 e depositata il giorno 12 seguente con cui ne chiedeva, previa sospensione, l’annullamento, per i motivi seguenti:

1)Violazione e falsa applicazione degli artt. 7,8 e ss. L. n.241/1990. Violazione dei principi del giusto procedimento e i buona amministrazione. Omessa comunicazione dell’avvio del procedimento di revoca.

2)Violazione dell’art.3 L. n.241/1990. Eccesso di potere per carenza e genericità della motivazione, per carenza di presupposti e di istruttoria.

3)Violazione delle disposizioni in materia di risorse idriche.

1.2. La domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato veniva accolta con ordinanza n.1539 del 30/06/04.

1.3.Per l’Amministrazione intimata si costituiva l’Avvocatura dello Stato che eccepiva il difetto di giurisdizione di questo Tar adito in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche; nel merito ne contestava genericamente la fondatezza e concludeva per la declaratoria di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, vinte le spese.

DIRITTO

Il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione.

Deve invero condividersi l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa Erariale.

L’art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775, devolve alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche i ricorsi per incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge proposti avverso provvedimenti definitivi in materia di acque pubbliche.

La disposizione è stata costantemente interpretata dalle sezioni unite della Cassazione, nel senso che rientrano nel suo ambito applicativo i provvedimenti amministrativi caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, in quanto concorrenti - in concreto - a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari, oppure a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse, o, ancora, a stabilire o modificare la localizzazione di esse, ovvero ad influire nella loro realizzazione mediante sospensione oppure a revocare i relativi provvedimenti. Per converso si ritiene che restino fuori da tale competenza giurisdizionale tutte le controversie aventi ad oggetto atti soltanto strumentalmente inseriti in procedimenti finalizzati ad incidere sul regime delle acque pubbliche (tra le tante, vedi le sentenze 24 aprile 2007, n. 9844; 30 marzo 2007, n. 781; 27 aprile 2005, n. 8696; 13 gennaio 2003, n. 337; 14 luglio 2000, n. 493).

Nella specie, il ricorso centra in pieno la materia delle acque pubbliche in quanto il provvedimento impugnato incide in modo diretto ed immediato sul regime delle stesse, sicchè in conformità al surrichiamato orientamento giurisprudenziale (seguito di recente da questa sezione con le sentenze n.1300 del 24 ottobre 2008 e n. 250 del 18 febbraio 2008 ) deve dichiararsi la declaratoria di inammissibilità del ricorso in esame per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

Restano comunque salvi gli effetti derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77 del 12 marzo 2007, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell’art. 30 della L. TAR, nella parte in cui non prevede che gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta a giudice privo di giurisdizione si conservino, a seguito di declinatoria di inammissibilità, nel processo proseguito davanti al giudice munito di giurisdizione (c.d. "translatio iudicii" ).

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Seconda dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso in epigrafe.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.---------------------------------------------

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 11/11/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Nicolo' Monteleone, Presidente

Cosimo Di Paola, Consigliere, Estensore

Francesca Aprile, Referendario



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO