Corte Costituzionale sent. 320 del 25 novembre 2011


Oggetto: Ambiente - Acque e acquedotti - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n° 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta del relativo ramo d'azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell'ambito - Lamentato contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti, che rende illegittima la previsione di un trasferimento della proprietà degli impianti ad una società ancorché a partecipazione pubblica, nonché deroga al vincolo comunitario della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche; Ambiente - Acque e acquedotti - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Previsione che la società patrimoniale d'ambito costituita ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n° 267/2000, ponga a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali e che l'ente responsabile dell'ATO possa assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse - Lamentato contrasto con la disciplina statale che prevede che sia l'autorità d'ambito ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato.

Dispositivo: illegittimità costituzionale - non fondatezza

SENTENZA N. 320

ANNO 2011


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA,


ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio-2 marzo 2011, depositato in cancelleria il 1° marzo 2011 ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 2011.

Visto l’atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell’udienza pubblica del 18 ottobre 2011 il Giudice relatore Franco Gallo;

uditi l’avvocato dello Stato Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Beniamino Caravita di Toritto per la Regione Lombardia.


Ritenuto in fatto

1. – Con ricorso notificato il 25 febbraio 2011 e depositato il successivo 1° marzo (r. ric. n. 12 del 2011), il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», per la parte in cui introduce nell’art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003 i commi 2, 4 e 6, lettera c). La disposizione è impugnata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), della Costituzione, nonché, limitatamente all’introduzione del comma 2 nell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, in riferimento anche all’art. 117, primo comma, Cost.

Il citato comma 2 stabilisce che «Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale d’ambito ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO [ambito territoriale ottimale] e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito». Il comma 4 del medesimo articolo della legge regionale prevede che la società patrimoniale d’ambito «In ogni caso […] pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e che «L’ente responsabile dell’ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse». Il successivo comma 6, lettera c), dispone che, al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’ambito territoriale ottimale, tramite l’Ufficio d’ambito di cui all’art. 48 della stessa legge reg. n. 26 del 2003, effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti».

2. – Con riguardo all’art. 1, comma 1, lettera t), per la parte in cui introduce il comma 2 nell’art. 49 della legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003, il ricorrente afferma che tale disposizione, nell’autorizzare «ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000», il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche a società patrimoniali d’ambito a capitale interamente pubblico, non cedibile, víola: a) l’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), Cost.; b) l’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto alla violazione del secondo comma dell’art. 117 Cost., il ricorrente si duole che la disposizione impugnata contrasta con la seguente normativa statale, adottata nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, tutela dell’ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere e, l, m, s): a) i commi 5 e 11 dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; b) l’art. 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, in combinato disposto con gli artt. 822, 823 e 824 del codice civile, qualifica le infrastrutture idriche come beni demaniali e ne dispone l’inalienabilità «se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

Secondo la difesa dello Stato, il conferimento in proprietà previsto dall’impugnato comma 2 dell’art. 49 non può trovare fondamento nell’espresso richiamo che tale comma opera alla disciplina statale di cui al comma 13 dell’art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), in seguito indicato come TUEL. La disposizione da ultimo citata, infatti, sarebbe stata implicitamente abrogata dai commi 5 e 11 dall’art. 23-bis del citato decreto-legge n. 112 del 2008. Dal comma 5, che, affermando il principio della proprietà pubblica delle reti, ne vieta la cessione a soggetti privati quali sono le società patrimoniali d’àmbito, nonostante il loro capitale totalmente pubblico; dal comma 11, che dispone l’abrogazione dell’art. 113 del TUEL nelle parti incompatibili con il menzionato art. 23-bis. Con tale abrogazione sarebbe venuta meno la norma statale dalla quale il comma 2 impugnato traeva l’autorizzazione a intervenire in una materia riservata alla legislazione esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettere l) e s).

In subordine, la difesa erariale deduce il contrasto dell’impugnato comma 2 con la normativa statale vincolante in tema di servizio idrico integrato di cui all’art. 143, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale). Quest’ultimo stabilisce che «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi dell’art. 822 e ss. del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». Da tale articolo, nella sua connessione sistematica con gli artt. 822, 823 e 824 del cod. civ., si evince, secondo il ricorrente, che gli acquedotti provinciali e comunali sono soggetti al regime del demanio pubblico. Di qui l’illegittimità costituzionale del denunciato comma 2, in quanto autorizza il trasferimento della proprietà degli impianti a società di diritto privato che si trovano in posizione di autonomia soggettiva rispetto agli enti pubblici che ne sono soci.

Quanto alla violazione del primo comma dell’art. 117 Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che la disposizione impugnata disattende un vincolo derivante dall’ordinamento comunitario e reso operante attraverso l’art. 15, comma 1-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, il quale prevede che «tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche».

2.1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato anche l’art. 1, comma 1, lettera t), per la parte in cui introduce il comma 4 nell’art. 49 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003. Tale comma è censurato in quanto, prevedendo la possibilità di assegnare alla società patrimoniale d’àmbito il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, si porrebbe in contrasto con l’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006 e con l’art. 12, comma 1, lettera b), del d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133). La suddetta normativa statale prevede, infatti, che spetti all’Autorità d’ambito aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato. La riserva alla legge statale del potere di attribuire a diversi organi ed enti le funzioni già di competenza degli ATO è confermata, secondo la difesa erariale, dall’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il quale, nel prevedere la soppressione delle AATO, ammette soltanto la loro attribuzione in blocco ad altro, unico soggetto, non anche, come previsto dalla disposizione regionale, lo scorporo di singole attribuzioni da devolvere a soggetti diversi.

2.2. – L’art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010 è impugnato, infine, per la parte in cui introduce nell’art. 49 della citata legge della Regione Lombardia n. 26 del 2003 il comma 6, lettera c), il quale attribuisce all’ente responsabile dell’ATO la competenza a definire i criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti. La norma, secondo l’Avvocatura dello Stato, si collega all’impugnato comma 2 del medesimo art. 49, perché presuppone il trasferimento di proprietà da questa autorizzato. Siffatto trasferimento – secondo la già illustrata doglianza del ricorrente – è, tuttavia, vietato dalla legge statale. Ne consegue, secondo la difesa dello Stato, che al comma 6, lettera c), del citato art. 49 sono riferibili le medesime censure formulate rispetto al comma 2 dell’art. 49 nel precedente punto 2.

3. – Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, che ha chiesto di dichiarare la questione non fondata e, limitatamente all’impugnazione del richiamato comma 6, lettera c), inammissibile per genericità della censura.

3.1. – In merito all’impugnazione del comma 2 dell’art. 49, la difesa regionale nega che il comma 13 dell’art. 113 del TUEL sia stato implicitamente abrogato dall’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008. Si osserva in proposito che l’art. 23-bis prevede – nel comma 11 – l’abrogazione delle disposizioni previgenti incompatibili, ma demanda pure – nel comma 10, lettera m) – ad un regolamento di delegificazione l’espressa individuazione delle norme da abrogare. E l’art. 12, comma 1, lettera a), di tale regolamento (d.P.R. n. 168 del 2010) indica quali norme abrogate – a decorrere dall’entrata in vigore dell’atto regolamentare di cui è parte – i commi 5, 5-bis, 6, 7, 8, 9, escluso il primo periodo, 14, 15-bis, 15-ter e 15-quater del menzionato art. 113 del TUEL, senza fare menzione del comma 13. Di qui la conclusione che il comma 13 dell’art. 113 del TUEL, al quale – come visto – l’impugnato comma 2 dell’art. 49 si richiama quale suo fondamento, deve considerarsi pienamente vigente.

Inoltre, prosegue la resistente, non sussisterebbe alcuna incompatibilità fra il predetto art. 23-bis e il comma 13 dell’art. 113 del TUEL. Quest’ultimo, argomenta la difesa regionale, autorizzando il conferimento della «proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società a capitale interamente pubblico» e sancendone l’incedibilità, non contraddice il comma 5 dell’art. 23-bis, il quale stabilisce che la proprietà delle reti è pubblica. Alle società patrimoniali, infatti, dovrebbero essere attribuite «le funzioni che normalmente competono ai soggetti proprietari, senza che ciò metta in discussione lo status pubblicistico di tali funzioni e dei relativi beni infrastrutturali». Il modello della separazione fra gestione delle reti ed erogazione del servizio sarebbe stato abbandonato proprio a seguito della sentenza di questa Corte n. 307 del 2009, e ciò, secondo la difesa regionale, renderebbe possibile l’affidamento del servizio idrico integrato a un gestore unico di natura privatistica.

Ugualmente insussistente, secondo la difesa regionale, sarebbe il contrasto dell’impugnato comma 2 dell’art. 49 con il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 – il quale assoggetta le reti e le infrastrutture idriche al regime del demanio pubblico – nonché con la disciplina dei beni demaniali cui tale comma fa rinvio (artt. 822 e seguenti del codice civile). Infatti, la società patrimoniale d’àmbito, al di là della veste formale di diritto privato, «costituisce chiaramente un’articolazione funzionale degli enti locali», come emerge dalla circostanza che detta società deve possedere un capitale interamente pubblico di cui è espressamente sancita l’incedibilità. Il modello gestionale prescelto dal legislatore regionale, prosegue la Regione Lombardia, è stato del resto applicato ai beni del demanio pubblico. L’art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112 ha, difatti, istituito la «Patrimonio dello Stato S.p.A.», una società per azioni il cui capitale è interamente detenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, prevedendo, nel comma 10, che alla menzionata società possano essere trasferiti «diritti pieni o parziali (…) su beni immobili facenti parte del demanio dello Stato», senza che il trasferimento modifichi il regime giuridico dei beni demaniali trasferiti. Anche la giurisprudenza costituzionale relativa al principio di pubblicità delle acque confermerebbe, a detta della Regione resistente, la legittimità del conferimento in proprietà di infrastrutture idriche operato dall’impugnato comma 2 dell’art. 49. Dalla sentenza di questa Corte n. 259 del 1996, in particolare, emergerebbe che il principio di pubblicità delle acque deve essere interpretato in una prospettiva teleologica, nel senso che esso va inteso come strumentale alla garanzia del massimo godimento possibile dei beni idrici, indipendentemente dal regime di proprietà che li conforma.

3.2. – Quanto al comma 4 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, impugnato perché, consentendo di «sottrarre all’ATO la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato», violerebbe l’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, la difesa regionale deduce che la censura statale muove da una ricostruzione inesatta del quadro normativo. Si afferma, al riguardo, che il potere di riallocazione delle funzioni precedentemente svolte dalle soppresse Autorità d’àmbito territoriale ottimale (AATO) – che lo Stato contesta alla Regione di essersi arbitrariamente assegnato – è stato in realtà attribuito alle Regioni dal legislatore statale, dal comma 186-bis dell’art. 2, della legge n. 191 del 2009. Questo comma ha stabilito la soppressione delle Autorità d’ambito operanti nei settori del servizio idrico integrato e dei rifiuti a decorrere dal 1° gennaio 2011 e ha inoltre previsto che le Regioni, entro il 31 dicembre 2010, debbano attribuire con legge le funzioni prima esercitate dalle Autorità d’ambito, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In conformità con il predetto comma 186-bis – che ha trasferito alle Regioni la potestà di distribuire funzioni per l’innanzi riconducibili ad ambiti di legislazione statale esclusiva – la legge regionale n. 21 del 2010, cui appartiene il denunciato comma 4, ha stabilito che le funzioni spettanti alle soppresse AATO in materia di servizio idrico integrato, a decorrere dal 1° gennaio 2011, siano conferite alle Province e, limitatamente alla città di Milano, al Comune di Milano. In questa cornice normativa, il denunciato comma 4 si pone, secondo la difesa regionale, come adempimento necessario della legislazione statale e non viola, perciò, l’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006. Inoltre, prosegue la Regione resistente, le funzioni delle soppresse AATO non devono essere assegnate “in blocco” ad un unico soggetto, come sostiene la difesa erariale, poiché nessuna indicazione in tal senso si trae dal richiamato comma 186-bis. Al contrario, la scelta di assegnare alle società patrimoniali la possibilità di espletare le gare per l’affidamento del servizio e le altre attività connesse alla progettazione e al collaudo delle infrastrutture è, a giudizio della difesa regionale, l’unica opzione capace di garantire l’efficienza complessiva del sistema del servizio idrico integrato una volta soppressa una struttura intermedia quale l’Autorità d’ambito.

4. – In prossimità dell’udienza pubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri ha presentato ulteriori memorie nelle quali rileva che, per effetto del referendum popolare svoltosi il 12 e 13 giugno 2011, il piú volte richiamato art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 è stato abrogato, ma che permane l’interesse alla decisione della causa, poiché il tema della proprietà delle reti non è stato inciso in alcun modo dall’esito referendario. La difesa erariale ribadisce che il predetto art. 23-bis ha determinato l’abrogazione per incompatibilità del comma 13 dell’art. 113 del TUEL e osserva che l’intervenuta abrogazione in via referendaria dello stesso art. 23-bis non fa rivivere automaticamente il comma 13, come del resto avrebbe chiarito la sentenza di questa Corte n. 24 del 2011. Secondo l’Avvocatura dello Stato, nel quadro normativo risultante dall’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis verrebbe in rilievo la direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali. Tale direttiva, prosegue la difesa erariale, nulla prescrive in merito al regime giuridico delle infrastrutture, e anzi, nel considerando n. 10, prevede che «sia lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri», in ciò conformandosi all’art. 345 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in seguito indicato come TFUE) che pone la medesima norma quale principio generale del diritto dell’Unione. In conclusione, la natura pubblica della proprietà delle reti sarebbe tuttora prevista, dovendosi ancora considerare applicabile il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006; e con il regime pubblico della proprietà contrasterebbe la norma regionale impugnata, la quale, conferendo in proprietà le reti idriche, le trasformerebbe in patrimonio aziendale privato e le renderebbe pertanto soggette a trasferimento in favore di un terzo o ad azioni esecutive, con violazione degli artt. 822, 823 e 824 del codice civile. Ne resterebbe confermata l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003.

4.1. – Quanto al comma 4 dell’art. 49 della legge reg. n. 21 del 2010, come introdotto dall’impugnato art. 1, comma 1, lettera t), la difesa erariale osserva che esso era stato denunciato, nel ricorso, per il contrasto con il comma 2 dell’art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 e con il comma 1, lettera b), dell’art. 12 del d.P.R. n. 168 del 2010. La richiamata abrogazione referendaria del citato art. 23-bis del decreto-legge n. 133 del 2008 ha fatto venire meno il fondamento normativo del d.P.R. da ultimo citato, ma non ha toccato il richiamato art. 150 del d.lgs. n. 152 del 2006 se non nelle parti – non rilevanti per la questione – che erano state modificate proprio dal menzionato d.P.R. n. 168 del 2010. Di qui la permanenza del denunciato contrasto con l’art. 150, nella parte in cui esso attribuisce all’ATO (e comunque, in seguito alla soppressione di questo organismo intermedio, agli enti cui le Regioni hanno trasferito le relative funzioni) la competenza ad aggiudicare la gestione del servizio idrico integrato «mediante gara disciplinata dai princípi e dalle disposizioni comunitarie».

5. – Anche la Regione Lombardia ha presentato ulteriori memorie difensive in prossimità dell’udienza. La Regione contesta anzitutto l’assunto della difesa statale secondo il quale l’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 avrebbe abrogato il comma 13 dell’art. 113 del TUEL. Si osserva, in proposito, che l’art. 23-bis prevede l’abrogazione delle disposizioni con esso incompatibili e che tali disposizioni sono state puntualmente ed espressamente elencate nel menzionato d.P.R. n. 168 del 2010 e in particolare nell’art. 12 comma 1, lettera a), il quale non menziona il comma 13, che per questo deve ritenersi tuttora vigente.

Dell’abrogazione, si prosegue nelle memorie, mancherebbe il presupposto sostanziale, non ravvisandosi alcuna incompatibilità fra il predetto art. 23-bis e il comma 13 dell’art. 113 TUEL. Il comma 5 dell’art. 23-bis, là dove stabilisce «ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati», dovrebbe essere interpretato, secondo la resistente, nel senso che «gli enti locali non possono cedere la proprietà delle infrastrutture, ma possono conferire la proprietà delle stesse a società patrimoniali a capitale interamente pubblico incedibile, perpetuandosi, cosí, per tale via, il regime di proprietà pubblica degli asset». In seguito all’abrogazione referendaria dell’art. 23-bis, inoltre, sarebbe divenuta immediatamente applicabile la normativa comunitaria, che è meno restrittiva. Il diritto europeo, infatti, non impone obblighi di privatizzazione per le imprese pubbliche o incaricate della gestione di servizi pubblici, in quanto nell’art. 345 del TFUE enuncia il principio di neutralità rispetto al regime pubblico o privato della proprietà e nell’art. 106 del TFUE, enuncia i principi di libertà di definizione e di proporzionalità, stabilendo che le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del TFUE, e in particolare alle regole di concorrenza «nei limiti in cui l’applicazione di tali norme non osti all’adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata». Secondo la Regione Lombardia, la stessa direttiva 2004/17/CE, che disciplina, fra l’altro, le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua, evidenzierebbe la necessità di tutelare le infrastrutture, anche al fine di assicurarne un utilizzo capace di garantire il migliore svolgimento del servizio pubblico alle comunità di riferimento. Dalla ricostruzione del quadro normativo di diritto europeo rilevante in materia risulterebbe confermata l’infondatezza della denunciata violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario da parte dell’impugnato comma 2 dell’art. 49 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003.

Il medesimo comma, secondo la Regione, sarebbe inoltre conforme all’art. 143, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, il quale dispone l’appartenenza al demanio delle infrastrutture idriche di proprietà pubblica. Tale disciplina statale, infatti, non sancisce l’inalienabilità assoluta dei predetti beni, ma la consente «nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge». E non potrebbe certo dirsi derogatoria di siffatto regime di inalienabilità la previsione, nella disposizione regionale impugnata, che la proprietà delle infrastrutture idriche possa essere conferita a società patrimoniali a capitale interamente pubblico incedibile.

5.1. – In replica alle censure formulate avverso il comma 4 dell’art. 49 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, come sostituito dall’impugnato art. 1, comma 1, lettera t), la Regione osserva che il primo periodo di tale comma, ove si prevede che «in ogni caso la società patrimoniale pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali», riprende un criterio enunciato nella normativa statale di settore, e precisamente nell’art. 153 del citato d.lgs. n. 152 del 2006. Quanto alla seconda parte del medesimo comma – impugnata perché consentirebbe alle società patrimoniali di espletare le gare per l’affidamento del servizio – la difesa regionale rileva che l’ente locale cui sono affidate le funzioni delle soppresse AATO conserva la responsabilità relativa all’affidamento del servizio, mentre alle società patrimoniali d’àmbito sarebbe assegnato solo il compito di espletare le gare, non anche quello di aggiudicare.

5.2. – Venendo alla censura concernente il comma 6, lettera c), dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, come sostituito dal denunciato art. 1, comma 1, lettera t), la resistente chiede di dichiararla inammissibile per la sua genericità, lacunosità e incompiutezza. La disposizione impugnata, si argomenta, si riferisce alle aziende che attualmente effettuano il servizio di gestione in alcune parti del territorio regionale in assenza di un titolo di affidamento coerente con le disposizioni legislative in materia. Il comma impugnato si limiterebbe a prescrivere agli enti responsabili degli ATO la verifica propedeutica all’individuazione di un gestore d’ambito, e farebbe riferimento ai dipendenti delle aziende allo stato operanti e ai beni strumentali i cui costi sono stati coperti dalle tariffe introitate dal servizio. Secondo la difesa regionale, in conclusione, la norma denunciata disciplina oggetti su cui nulla si dice né nel ricorso, né nelle memorie depositate in vista della trattazione in udienza pubblica, che omettono del tutto di richiamare questa doglianza. Di qui l’inammissibilità, in parte qua, del ricorso statale.


Considerato in diritto

1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191», per la parte in cui introduce nell’art. 49 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, i commi 2, 4 e 6, lettera c). La disposizione è impugnata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), della Costituzione, nonché, limitatamente all’introduzione del comma 2 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, in riferimento anche all’art. 117, primo comma, Cost.

Tale comma 2 dell’art. 49 stabilisce che «Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale d’ambito ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ATO e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d’azienda, i comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei comuni dell’ambito». Il comma 4 del medesimo articolo della legge regionale prevede che la società patrimoniale d’àmbito «In ogni caso […] pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e che «L’ente responsabile dell’ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse». Il successivo comma 6, lettera c), dispone che, al fine di ottemperare nei termini all’obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l’ente responsabile dell’àmbito territoriale ottimale [ATO], tramite l’Ufficio d’àmbito di cui all’art. 48 della stessa legge reg. n. 26 del 2003, effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti».

2. – Con riguardo al comma 2 dell’art. 49 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, il ricorrente afferma che tale comma, nell’autorizzare, «ai sensi dell’articolo 113, comma 13, del d.lgs. 267/2000», il conferimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato a società patrimoniali d’àmbito a capitale interamente pubblico, non cedibile, víola: a) l’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m), s), Cost.; b) l’art. 117, primo comma, Cost.

Quanto alla violazione del secondo comma dell’art. 117 Cost., la difesa dello Stato deduce che la denunciata disposizione si pone in contrasto con la seguente normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nelle materie tutela della concorrenza (lettera e), ordinamento civile (lettera l), determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali (lettera m), tutela dell’ambiente (lettera s): a) i commi 5 e «10» [recte: 11] dell’art. 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i quali, rispettivamente, affermano il principio di pubblicità delle reti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed abrogano l’art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) – in séguito indicato come TUEL –, nelle parti incompatibili con lo stesso art. 23-bis e, quindi, anche nelle parti incompatibili con tale principio di pubblicità; b) comunque, l’art. 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, «in lettura combinata» con gli artt. 822, 823 e 824 del codice civile, assoggetta le infrastrutture idriche al regime del demanio pubblico e ne dispone l’inalienabilità, salvi i casi e i modi stabiliti dalla legge.

Quanto alla violazione del primo comma dell’art. 117 Cost., la difesa dello Stato deduce che la denunciata disposizione si pone in contrasto con «un vincolo derivante dall’ordinamento comunitario in ossequio al quale l’art. 15, comma 1-ter del decreto-legge n. 135 del 2009 ha previsto […] che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche».

2.1. – Con riferimento alla prospettata violazione dell’art. 117, secondo comma, Cost., la questione è fondata nei limiti qui di séguito precisati.

2.1.1. – Al momento dell’emanazione della legge regionale recante la disposizione impugnata, era già vigente il principio generale stabilito – per tutti i servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica (salvo quelli afferenti ad alcuni specifici settori, tassativamente indicati dalla legge statale) – dalla prima parte del comma 2 dell’articolo 113 del citato TUEL, secondo cui «Gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all’esercizio dei servizi pubblici», salva la possibilità, prevista dal successivo comma 13, di «conferire la proprietà» dei beni medesimi «a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile», purché tale conferimento «non sia vietato dalle normative di settore». Sempre al momento dell’emanazione della stessa legge regionale vigeva anche il comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 il quale, con riguardo in genere ai SPL di rilevanza economica, stabiliva – in parziale contrasto con detto comma 13 dell’art. 113 del TUEL – che, «Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati».

La disposizione regionale censurata prevede, sia pure con riferimento alle sole infrastrutture idriche, un caso di cessione ad un soggetto di diritto privato – la società patrimoniale d’àmbito a capitale pubblico incedibile – di beni demaniali e, perciò, incide sul regime giuridico della proprietà pubblica. Essa va, pertanto, ascritta alla materia ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Ne segue che la Regione resistente è legittimata a disporre in tale materia solo ove la legge regionale costituisca attuazione di una specifica normativa statale.

2.1.2. – Nella specie, una siffatta normativa statale manca, non potendo essa essere individuata nel citato comma 13 dell’art. 113 del TUEL, nonostante che la stessa disposizione regionale impugnata lo richiami quale norma statale da attuare. Detto comma 13, infatti, non poteva costituire il fondamento della competenza legislativa regionale in tema di regime proprietario delle infrastrutture idriche, perché doveva ritenersi già tacitamente abrogato, per incompatibilità, dal comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale – come si è visto – aveva stabilito il principio secondo cui le reti sono di «proprietà pubblica»; principio evidentemente in contrasto con il richiamato comma 13, che consentiva, invece, il conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico. Al riguardo, va osservato che la proprietà pubblica delle reti implica, indubbiamente, l’assoggettamento di queste – e, dunque, anche delle reti idriche – al regime giuridico del demanio accidentale pubblico, con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica. In particolare le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell’art. 822 e del primo comma dell’art. 824 cod. civ. Il comma 1 dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 (anch’esso anteriore alla disposizione regionale impugnata) conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

È, perciò, evidente l’incompatibilità del regime demaniale stabilito dal comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 e dal comma l dell’art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 con il conferimento in proprietà previsto dal comma 13 dell’art. 113 del TUEL.

2.1.3. – La difesa della Regione resistente obietta che la disposizione impugnata, nel prevedere espressamente l’incedibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica e nel richiamare il comma 13 dell’art. 113 del TUEL, garantisce il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni demaniali conferiti in proprietà alla società patrimoniale d’àmbito.

L’obiezione non è fondata.

È noto che il patrimonio sociale costituisce una nozione diversa da quella di capitale sociale: il primo è rappresentato dal complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società; il secondo è l’espressione numerica del valore in denaro di quella frazione ideale del patrimonio sociale netto (dedotte, cioè, le passività) che è fissata dall’atto costitutivo e non è distribuibile tra i soci. Ne deriva che l’incedibilità delle quote od azioni del capitale sociale – sia essa frutto di una pattuizione fra i soci (art. 2341-bis cod. civ.) o, come nel caso di specie, di una previsione legislativa – non comporta anche l’incedibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società; beni, perciò, che possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 cod. civ.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell’esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione.

A sostegno dell’incedibilità dei beni conferiti in proprietà nella società patrimoniale d’àmbito non può invocarsi – come fa la difesa regionale – neppure il disposto dell’art. 7 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, secondo cui il conferimento in proprietà di beni demaniali dello Stato alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.», anch’essa società a capitale interamente pubblico, non comporta la modificazione del regime giuridico di tali beni, quale stabilito dagli articoli 823 e 829, primo comma, cod. civ. Tale normativa statale, infatti, non riguarda i beni demaniali degli enti pubblici territoriali considerati dalla disposizione impugnata, perché ha introdotto una speciale disciplina del regime proprietario dei soli beni demaniali dello Stato, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

2.1.4. – Non può opporsi all’indicata abrogazione tacita del comma 13 dell’art. 113 del TUEL il fatto che tale comma non è stato inserito dall’art. 12, comma 1, lettera a), del regolamento di delegificazione di cui al d.P.R. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell’articolo 23-bis, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), tra le disposizioni del medesimo art. 113 abrogate ai sensi dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008.

Va precisato in proposito che l’art. 23-bis ha previsto due diverse modalità di abrogazione delle norme previgenti: a) nella lettera m) del comma 10 ha affidato al Governo il potere di «individuare espressamente», con regolamento, le disposizioni abrogate ai sensi dello stesso art. 23-bis; b) nel successivo comma 11, con riferimento al solo art. 113 del TUEL, ne ha disposto l’abrogazione «nelle parti incompatibili con le disposizioni» del medesimo art. 23-bis. Nel primo caso, l’effetto abrogativo è stato differito – conformemente all’art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) – al momento dell’entrata in vigore del regolamento di delegificazione; nel secondo caso, invece, tale effetto è conseguito immediatamente dalla vigenza dell’art. 23-bis ed è accertato direttamente dall’interprete. La speciale disciplina dell’abrogazione per incompatibilità prevista per l’art. 113 del TUEL ha, dunque, lo specifico significato di far discendere l’effetto abrogativo di tale articolo unicamente dal comma 11 dell’art. 23-bis e, di conseguenza, di rendere non operante il disposto della lettera m) del precedente comma 10, che, perciò, si riferisce soltanto alle norme previgenti diverse dall’art. 113 del TUEL. Ciò trova indiretta conferma nell’alinea del comma 1 dell’art. 12 del citato regolamento di delegificazione, il quale – riferendosi cumulativamente alle disposizioni abrogate sia dell’art. 113 del TUEL (indicate nella lettera a), sia del d.lgs. n. 152 del 2006 (indicate nelle lettere b e c) – precisa che tali disposizioni «sono o restano abrogate». Con tale espressione, evidentemente, il Governo ha inteso distinguere le disposizioni di cui all’art. 113 del TUEL (lettera a), che «restano» abrogate perché l’effetto abrogativo si era già perfezionato all’atto della entrata in vigore dell’art. 23-bis, dalle altre disposizioni (lettere b e c), che «sono abrogate» a séguito dell’entrata in vigore del regolamento e, cioè, nel momento al quale la legge delegificante differisce l’effetto abrogativo.

In altri termini, il fatto che il menzionato regolamento di delegificazione non abbia ricompreso il comma 13 dell’art. 113 del TUEL tra le disposizioni abrogate non esclude che l’effetto abrogativo si sia già verificato a far data dalla promulgazione della lex posterior (art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il ricordato regolamento – adottato, come si è visto, sulla base del comma 10, lettera m), dell’art. 23-bis – è stato ormai privato del suo fondamento normativo dall’art. 1, comma 1, del d.P.R. 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il quale ha dichiarato l’intervenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis per effetto dell’esito del referendum popolare indetto con d.P.R. 23 marzo 2011.

2.1.5. – È necessario, infine, avvertire che il piú volte menzionato comma 13 dell’art. 113 del TUEL non ha ripreso vigore a séguito della dichiarazione – ad opera del citato art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 113 del 2011 – dell’avvenuta abrogazione dell’intero art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008 (in questo senso, specificamente, sentenza n. 24 del 2011).

Questo quadro normativo non è stato modificato neppure dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell’art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148. Il comma 28 dell’art. 4 di tale decreto, nel riprodurre letteralmente il contenuto del comma 5 dell’art. 23-bis del d.lgs. n. 112 del 2008 – abrogato, come si è visto, in seguito a referendum popolare –, ha ripristinato il principio (dettato in generale per i SPL di rilevanza economica) secondo cui, «Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati». Con riferimento al regime della proprietà delle reti, tale principio non solo è incompatibile – per le ragioni già esposte al punto 2.1.2. – con il comma 13 dell’art. 113 del TUEL, ma è espressamente dichiarato non applicabile al settore idrico dal comma 34 dello stesso art. 4 del decreto-legge n. 138 del 2011 («Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato […]»). Ne deriva che questo settore continua ad essere disciplinato dalla sopra evidenziata normativa e, in particolare, dal citato art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, come visto, prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

2.2. – In conclusione, la rilevata abrogazione tacita del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell’art. 23-bis del decreto-legge n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all’ordinamento civile, riservata dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata.

Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dal ricorrente in relazione al medesimo comma dell’art. 49.

3.– Con riguardo al comma 4 dell’art. 49 della legge reg. n. 26 del 2003, il ricorrente afferma che tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che «l’ente responsabile dell’ATO può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio […]», si pone in contrasto con la seguente normativa emessa dallo Stato nell’esercizio della sua competenza legislativa esclusiva, ad esso riservata dalle lettere e), l), m) e s) del secondo comma dell’art. 117 Cost.: a) l’art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall’art. 12, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 168 del 2010, secondo cui «l’Autorità d’ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato»; b) l’art. 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2010), il quale, prescrivendo che «le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dall’Autorità […]», avrebbe previsto l’attribuzione di tali funzioni «in blocco ad altro, unico soggetto anziché […] l’enucleazione di una singola attribuzione da devolvere a soggetto formalmente privato isolatamente dalle rimanenti competenze».

Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l’affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d’àmbito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l’illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.

4. – Con riguardo al comma 6, lettera c), dell’art. 49 della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, secondo cui l’ente responsabile dell’ATO effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti», il ricorrente afferma che tale disposizione víola le lettere e), l), m) e s) del secondo comma dell’art. 117 Cost., perché sussistono «le medesime illegittimità» già prospettate con riferimento al «collegato» comma 2 dello stesso articolo 49.

La questione non è fondata.

Il ricorrente, muovendo dalla premessa interpretativa che il denunciato comma 6, lettera c), sia «collegato» al precedente comma 2, ripropone le medesime censure prospettate in relazione a quest’ultimo comma. Detta premessa è, però, erronea, perché il comma 2 riguarda, come visto, il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alla società patrimoniale d’àmbito, mentre l’impugnato comma 6, lettera c), concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d’àmbito. Risulta, quindi, evidente che non sussiste il dedotto collegamento tra il comma 2 e il comma 6, lettera c), dell’art. 49 e che, di conseguenza, le censure prospettate dal ricorrente nei riguardi della prima disposizione non possono valere con riferimento al contenuto normativo della seconda.


per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell’art. 49 della legge della Regione Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge della Regione Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell’articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lettera c) del comma 6 dell’art. 49, della legge reg. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall’art. 1, comma 1, lettera t), della legge reg. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l), m) e s), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI