Cass. Sez. III n. 772 dell'11 gennaio 2010 (Ud. 25 nov.2009)
Pres.Grassi Est. Gentile Ric.Ruffo Di Calabria
Acque. Scarichi assimilabili ai domestici

La sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità di uno scarico di acque reflue a quelle domestiche, pur in mancanza della documentazione richiesta dalla normativa regionale per attestare tale assimilabilità, esclude il reato di scarico senza autorizzazione. (In motivazione, la Corte - in una fattispecie nella quale, secondo la normativa regionale, era sufficiente per l'assimilabilità un'autocertificazione del titolare dello scarico attestante un consumo medio giornaliero non superiore a 20 mc. - ha precisato che la mancanza dell'autocertificazione integrasse l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma secondo, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

 

UDIENZA del 25.11.2009

SENTENZA N. 2093

REG. GENERALE N. 26010/09


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale



Composta dagli Ill.mi Sigg.:


Dott. Aldo Grassi                             Presidente
1. Dott. Mario Gentile                       Consigliere
2. Dott. Margherita Marmo                Consigliere
3. Dott Maria Silvia Sensini               Consigliere
4. Dott Santi Gazzara                       Consigliere

Ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- Sul ricorso proposto da Ruffo Di Calabria Alessandro, nato il xx/xx/xxxx
- Avverso la Sentenza Tribunale di Milano, in data 12/03/09
- Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
- Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per Rigetto del ricorso
- Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Uditi, i difensori Avv. Colonna Fabrizio e Pecora Carlo Masimo


Svolgimento del processo


Il Tribunale di Milano, con sentenza emessa il 12/03/09, dichiarava Ruffo Di Calabria Alessandro colpevole del reato di cui all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06 e lo condannava alla pena di € 1.200,00 di ammenda; pena sospesa.


L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) cpp.


In particolare il ricorrente esponeva che nella fattispecie non ricorrevano gli elementi costitutivi del reato de quo.
Trattavasi di scarichi provenienti da impianti di lavanderia ad umido, con approvvigionamento idrico non superiore a mc. 20 al giorno; scarichi assimilabili ad acque reflue domestiche, per i quali era sufficiente una semplice autocertificazione. La mancanza di autocertificazione costituiva, tutt'al più, soltanto un illecito amministrativo senza rilevanza penale.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.


Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 25/11/09, ha chiesto il rigetto del ricorso.


Motivi della decisione


Il ricorso è fondato.


Nella fattispecie è stato contestato all'attuale ricorrente il reato di cui all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06, perché quale amministratore unico della "Mr Clean srl" aveva effettuato uno scarico di acque reflue derivanti dall'attività di lavanderia, senza essere munito della prescritta autorizzazione; fatto accertato l'08/05/07.


In ordine a tale imputazione veniva affermata, con sentenza in data 12/03/09 del Tribunale di Milano, la responsabilità penale del Ruffo Di Calabria con la conseguente condanna alla pena di cui in atti.


Tanto premesso sui termini essenziali della vicenda, si osserva che alla data del sopralluogo effettuato l'08/05/07, gli impianti della lavanderia gestita dalla "Mr Clean srl" erano ad umido ed avevano un consumo medio giornaliero inferiore a 20 mc. Trattavasi, pertanto, di scarico di acque reflue assimilabili a quelle domestiche in virtù degli artt. 101, comma 7° lett. e), .D.L.vo 152/06; 5, comma 4°, del regolamento Regione Lombardia n. 3 del 24/03/06. In ordine a tale scarichi di acque reflue assimilabili a quelle domestiche ed ai fini della loro legittimità, era sufficiente un'autocertificazione della ditta esercente l'attività di lavanderia, attestante un consumo medio giornaliero non superiore a mc. 20.


Orbene la mancanza, all'epoca del sopralluogo di tale autocertificazione (che poi fu subito redatta nei giorni successivi) non determina, però, l'illiceità penale dello scarico di acque reflue, stante la sussistenza dei requisiti intrinseci di assimilabilità delle predette acque reflue a quelle domestiche. La mancanza dell'autocertificazione determina, tutt'al più, l'illecito amministrativo di cui all'art. 133, comma 2°, D.L.vo 152/06.
Alla luce delle considerazioni finora svolte consegue che nella fattispecie in esame non ricorrono gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 137, comma 1°, D.L.vo 152/06; con particolare riferimento all'elemento soggettivo.


Va annullata, pertanto, senza rinvio la sentenza del Tribunale di Milano, in data 12/03/09, perché il fatto non costituisce reato. Copia degli atti vanno trasmessi al illecito amministrativo di cui sopra.


Sindaco del Comune di Milano per quanto di sua competenza in ordine all'eventuale


P. Q. M.


La Corte,
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il fatto non costituisce reato. Dispone trasmettersi gli atti al Sindaco del Comune di Milano, per quanto di eventuale competenza.


Così deciso in Roma il 25/11/09

DEPOSITATA IN CANCELLERIA il 11/01/2010