Cass. Sez. III n. 26543 del 2 luglio 2008 (Ud. 21 mag. 2008)
Pres. Grassi Est. Sarno Ric. Erg Petroli Spa
Acque. Nozione di scarico

La formulazione dell\'art. 74, lettera h) introdotta dal DLgs 4/2008,secondo cui sono da considerare "acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più, quindi, "provenienti da" come recitava la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel DLgs 152/06) da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (per queste ultime è stato invero soppresso anche l\'inciso "intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento"), come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di "scarico diretto" in maniera da riproporre in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 21/05/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 00616
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 006014/2008
ha pronunciato la seguente:



SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ERG PETROLI SPA;
2) KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA;
avverso ORDINANZA del 23/01/2008 TRIB. LIBERTÀ di VARESE;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SARNO Giulio;
sentite le conclusioni del P.G. Dott. SALZANO Francesco, annullamento con rinvio ordinanza impugnata.
Udito il difensore Avv. LANCELLOTTI Gianfranco (Roma). OSSERVA
Con l\'ordinanza in epigrafe il tribunale di Varese respingeva gli appelli proposti dalla Erg Petroli spa e da Kuwait Petroleum Italia spa avverso le ordinanze del GIP del tribunale di Busto Arsizio con le quali, in data 29.11.2007 e 3.12.2007 erano state respinte le richieste di revoca dei provvedimenti cautelari di sequestro preventivo cui erano stati sottoposti gli impianti di erogazione di carburante di proprietà delle due società appellanti a seguito dell\'inquinamento rilevato nelle acque del depuratore consortile in quanto l\'attività di scarico di acque reflue in fognatura sarebbe avvenuta in assenza o contravvenendo le prescrizioni dell\'autorizzazione.
Come si rileva dal provvedimento impugnato, nell\'atto di appello gli odierni ricorrenti ribadivano, ciascuno per proprio conto, le censure relative alla impossibilità di ipotizzare il reato contestato;
contestavano altresì il nesso di pertinenzialità tra l\'attività commerciale condotta ed il reato stesso; infine rilevavano l\'esistenza della autorizzazione allo scarico in fognatura. Il tribunale di Varese motivava il rigetto rilevando che in sede di appello possono essere dedotte solo questioni diverse da quelle relative alla legittimità del vincolo e che, per quanto concerne l\'esistenza di autorizzazioni allo scarico da parte dei comuni interessati, - unico profilo effettivamente non valutato in precedenza -, esse riguardavano gli scarichi domestici e quelli industriali conseguenti all\'attività di distribuzione del carburante ma non l\'attività ulteriore di autolavaggio praticata presso entrambi gli impianti che da sola, quindi, giustificava il provvedimento ablatorio.
Avverso tale ordinanza viene in questa sede proposto ricorso. Nell\'interesse della Kuwait Petroleum spa il difensore eccepisce:
1) error in judicando in tema di formazione del giudicato cautelare, omessa valutazione di elementi di fatto ed omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante in relazione alla esistenza - non rilevata dagli agenti operanti - di un disoleatore che avrebbe sostanzialmente vanificato le ragioni del sequestro;
2) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante ed in subordine abnormità della decisione in quanto fondata su una norma inesistente e/o inapplicabile erroneamente avendo affermato il tribunale la non ricevibilità delle doglianze relative alla inesistenza di una norma incriminatrice;
3) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante relativa alla inesistenza della normativa regionale di riferimento per il controllo delle forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche. Ciò in quanto la Regione Lombardia aveva escluso nella deliberazione della Giunta Regionale n. 8/2772 attuativa del Regolamento contenente la "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione del L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 53" richiamata prima dall\'art. 39 D.Lgs. n. 152 del 1999 ed ora dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113, dalla regolamentazione regionale le acque di seconda pioggia derivanti da percolazione o dilavamento provenienti dalle aree destinate a stazioni di servizio e servizi connessi e complementari;
4) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante relativa alla esistenza di autorizzazione allo scarico conseguente all\'attività di distribuzione carburanti intestata alla precedente ragione sociale;
5) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante circa la laconicità e/o la mancanza di motivazione sulla richiesta di rigetto dell\'istanza di revoca del sequestro da parte del PM;
6) incompatibilità della misura cautelare con la legislazione attualmente vigente facendo riferimento il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, alle acque "scaricate" e non più a quelle "provenienti" da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
Nell\'interesse della Erg Petroli spa il difensore eccepisce:
7) error in indicando in tema di formazione del giudicato cautelare, omessa valutazione di elementi di fatto ed omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante in relazione alla esistenza - non rilevata dagli agenti operanti - di una vasca di pre - depurazione, regolarmente realizzata, periodicamente e tempestivamente svuotata che avrebbe sostanzialmente vanificato le ragioni del sequestro;
8) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante ed in subordine abnormità della decisione in quanto fondata su una norma inesistente e/o inapplicabile erroneamente avendo affermato il tribunale la non ricevibilità delle doglianze relative alla inesistenza di una norma incriminatrice;
9) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante relativa alla inesistenza della normativa regionale di riferimento per il controllo delle forme di controllo degli scarichi delle acque meteoriche. Ciò in quanto la Regione Lombardia aveva escluso nella Delib. Giunta Regionale n. 12112 attuativa del Regolamento contenente la "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne in attuazione del L.R. 12 dicembre 2003, n. 26, art. 53 " richiamata prima dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 39, ed ora dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 113, dalla
regolamentazione regionale le acque di seconda pioggia derivanti da percolazione o dilavamento provenienti dalle aree destinate a stazioni di servizio e servizi connessi e complementari;
10) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante relativa alla esistenza di autorizzazione allo scarico conseguenti all\'attività di distribuzione carburanti intestata alla precedente ragione sociale;
11) omessa motivazione su una censura svolta dall\'appellante circa la laconicità e/o la mancanza di motivazione sulla richiesta di rigetto dell\'istanza di revoca del sequestro da parte del PM;
12) incompatibilità della misura cautelare con la legislazione attualmente vigente, facendo riferimento il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 74, lett. h), alla luce delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 4 del 2008, alle acque "scaricate" e non più a quelle "provenienti" da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi sono infondati.
In relazione al contenuto di essi si impongono alcune considerazioni preliminari che consentono di dirimere in radice in larga parte le doglianze che entrambi i ricorrenti hanno sostanzialmente in maniera comune prospettato in questa sede.
Va al riguardo anzitutto precisato che il tribunale di Varese ha ritenuto correttamente motivato il rigetto della richiesta di revoca di sequestro degli impianti unicamente in ragione della circostanza che presso gli stessi veniva svolta attività di autolavaggio per la quale non vi era autorizzazione allo scarico in fognatura;
circostanza questa non contraddetta peraltro dagli odierni ricorrenti.
Ciò posto occorre in questa sede ribadire l\'orientamento costante di questa Corte secondo cui lo scarico proveniente da attività di autolavaggio è assimilabile a quello di acque reflue industriali, stante la presenza di caratteristiche inquinanti diverse e più rilevanti di quelle di un insediamento civile per la presenza di oli minerali, sostanze chimiche e particelle di vernice che possono staccarsi dalle autovetture (Sez. 3^, n. 985 del 05/12/2003 Rv. 227182) e che l\'autorizzazione richiesta non ammette equipollenti (Sez. 3^, n. 985 del 20/01/2004 Rv. 227182)
La mancanza di autorizzazione, già sanzionata dal D.Lgs. n. 152 del 1999, art. 59, continua evidentemente ad essere sanzionata sul piano penale anche dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, che, in ordine all\'effettuazione di scarichi di acque reflue industriali, si pone in rapporto di continuità con la precedente normativa. Nè appaiono utilmente invocabili rispetto al caso di specie le modifiche apportate al D.Lgs. 152 del 2006, art. 74, dal D.Lgs. n. 4 del 2008.
La formulazione dell\'art. 74, lett. h) introdotta dal D.Lgs. n. 4 del 2008, secondo cui sono da considerare "acque reflue industriali qualsiasi tipo di acque reflue scaricate (e non più, quindi, "provenienti da" come recitava la precedente formulazione dello stesso articolo contenuta nel D.Lgs. n. 152 del 2006) da edifici od impianti in cui si svolgono le attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento (per queste ultime è stato invero soppresso anche l\'inciso "intendendosi per tali anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento"), come si rileva dalla relazione di accompagnamento alle modifiche, è strumentale unicamente a riaffermare la nozione di "scarico diretto" in maniera da riproporre in forma più chiara e netta la distinzione esistente tra la nozione di acque di scarico da quella di rifiuti liquidi. Nè vengono indicati o sono comunque ravvisabili nella specie elementi che facciano escludere lo scarico diretto delle acque dell\'autolavaggio nella rete fognaria.
Conclusivamente la mancanza di autorizzazione allo scarico delle acque e dei liquidi provenienti dall\'attività dell\'autolavaggio comporta il rigetto dei motivi sub 2), 3), 6). 8), 9) e 12) che nell\'esaminare il quadro normativo di riferimento non tengono conto dell\'oggetto del rilievo del tribunale (che si incentra, si ribadisce, unicamente sulla mancanza di autorizzazione per lo scarico dell\'autolavaggio); nonché dei motivi 1), 4), 7) e 10) tutti concernenti il solo impianto di carburanti.
Quanto ai motivi 5) e 11) non ci si può dolere della laconicità della motivazione del PM con la quale quest\'ultimo, nel caso in cui ritenga di non potere accogliere l\'istanza, abbia inoltrato al GIP competente la richiesta di revoca del sequestro preventivo, rilevando ai fini dell\'impugnazione unicamente il provvedimento del giudice e le motivazioni da quest\'ultimo adottate a supporto della decisione presa.
Al rigetto dei ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2008