Cass. Sez. III n. 26327 del 25 giugno 2009 (Cc 18 mar. 2009)
Pres. De Maio Est. Franco Ric. Arcovito
Urbanistica. Realizzazione parcheggi interrati e seminterrati
Ai sensi dell’art. 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dall’art. 17, comma 90, della legge 15 maggio 1997, n. 127, poi, il regime dell’autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso. Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all’esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio (fattispecie relativa a sequestro probatorio di cantiere per la realizzazione di box interrati e seminterrati)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
A.F., in proprio e quale legale rappresentante della
srl Hilde Fortini;
avverso l'ordinanza emessa l'8 ottobre 2008 dal tribunale del riesame
di Roma;
udita nella udienza in camera di consiglio del 20 gennaio 2009 la
relazione fatta dal Consigliere Dott. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso per il rigetto del
ricorso;
uditi i difensori avv. PATANE' FRANCESCO e avv. Giuseppe Amendolia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'ordinanza in epigrafe il tribunale del riesame di Roma confermò il decreto emesso dal Pubblico Ministero di Roma il 21.7.2008 di sequestro probatorio di un cantiere dove erano in corso opere di scavo e di realizzazione di un complesso di 358 box interrati e seminterrati su 3 livelli e su un'area di circa 4.000 mq., in relazione al reato di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, lett. b), in quanto era stato eseguito in base a DIA ai sensi della L. n. 122 del 1989, art. 9, e non assentito da permesso di costruire ed in quanto mancava il vincolo di pertinenzialità perchè all'esterno del cantiere erano presenti cartelli che pubblicizzavano la libera vendita dei box.
Osservò il tribunale: che la realizzazione dei box non risultava a servizio dei fabbricati sovrastanti o sorgenti su aree prossime, ma di fabbricati diversi ed indistinti, non individuabili ab initio; che la stessa imponenza dell'intervento e la messa in vendita dei box in favore di indistinti acquirenti smentiva l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità con gli immobili sovrastanti o prossimi; che la Delib. comunale 8 agosto 1997, n. 165, estendeva il vincolo di pertinenzialità agli edifici sorgenti in aree contenute nella distanza di 1.000 metri, ma si riferiva solo ai parcheggi interrati al di sotto di aree non edificate e richiedeva la preventiva identificabilità dei fabbricati serviti; che inoltre i garage risultavano seminterrati e non solo interrati.
L'indagato propone personalmente ricorso per cassazione deducendo violazione della L. n. 122 del 1989, art. 9, delle norme in materia di sequestro probatorio e dell'art. 125 c.p.p., nonchè contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Osserva che la procedura semplificata prevista dalla L. n. 122 del 1989, art. 9, si applica ai parcheggi c.d. pertinenziali, ossia posti a servizio di edifici già esistenti mediante nesso funzionale e strumentale. Il vincolo non deve però sussistere al momento del progetto ma può venire ad esistenza anche a seguito della stipula dei successivi atti pubblici di trasferimento, dopo l'ultimazione dei lavori, in favore di soggetti proprietari di immobili dotati dei requisiti previsti dalla legge e dalla Delib. Comunale n. 165 del 1997. Durante la realizzazione dell'opera il costruttore può limitarsi a dichiarare la propria volontà di conformarsi alla legge richiamando il perimetro generico nel cui ambito ricadono gli edifici suscettibili della costituzione del vincolo pertinenziale, obbligandosi ad identificare il vincolo tra specifico parcheggio e specifico appartamento in un secondo momento. Il tribunale del riesame ha invece erroneamente ritenuto che il vincolo pertinenziale deve essere immediato e riconoscibile e quindi dovrebbe essere previamente identificato o individuabile il fabbricato servito. Del resto, nella specie, a tutti i promissari acquirenti era stato chiesto di dichiarare di essere nelle condizioni previste dalla legge. In modo manifestamente illogico poi il tribunale ha desunto la carenza della pertinenzialità dalla presenza di cartelli che pubblicizzavano la vendita dei box, mentre non vi è nessun obbligo di precisare sulla pubblicità la presenza delle limitazioni.
L' A. ha anche presentato, a mezzo dei suoi difensori, altro ricorso con il quale si ribadiscono i motivi già contenuti nel primo ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che nella specie si tratta di sequestro probatorio e non preventivo. Il ricorrente tuttavia non contesta la sussistenza dei requisiti di tale tipo di sequestro, ed in particolare la concreta presenza di esigenza probatorie, bensì si limita a contestare la sussistenza del fumus del reato ipotizzato.
Ora, è giurisprudenza pacifica che, in tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per violazione di legge, ivi compresa la totale mancanza di motivazione, cui è assimilabile la motivazione meramente apparente, mentre non è deducibile il vizio di manifesta illogicità della motivazione.
Nel caso di specie ritiene il Collegio che il tribunale del riesame abbia fatto corretta applicazione dei principi di diritto in materia costantemente affermati da questa Corte, secondo i quali ai sensi della L. 24 marzo 1989, n. 122, art. 9, la realizzazione di autorimesse o parcheggi destinati a pertinenza di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita soltanto se è realizzata nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato stesso. Per effetto della modifica apportata a tale disposizione dalla L. 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 90, poi, il regime dell'autorizzazione è stato esteso ai parcheggi realizzati, ad uso esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne al fabbricato. In ogni caso è però necessario che i parcheggi siano realizzati nei siti suddetti, ossia nel sottosuolo o nei locali del piano terreno del fabbricato di cui costituiscono pertinenza o nel sottosuolo di aree esterne al fabbricato ma sempre pertinenziali allo stesso. Qualora invece vengano costruiti in aree diverse o all'esterno o in superficie non è più sufficiente la suddetta procedura semplificata, ma è necessario il preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull'assetto urbanistico e sull'utilizzazione del territorio (Sez. 3^, 24.9.2001, n. 37013, Tripodoro, m. 220349; Sez. 3^, 24.10.2006, n. 38841, Di Iorio, m. 235357; Sez. 3^, 15.1.2008, n. 8693, Navarra, m. 239064). Nel caso di specie, inoltre, come rilevato dal tribunale del riesame, per effetto della Delib. Comunale 8 agosto 1997, n. 165, il vincolo di pertinenzialità poteva essere esteso agli edifici situati in una distanza fino a 1.000 metri dal terreno nel cui sottosuolo era realizzato il parcheggio, alla condizione che si trattasse di parcheggi interrati al di sotto di aree non edificate.
Il tribunale del riesame ha appunto ritenuto che nella specie sussisteva il fumus che l'esecuzione delle opere e degli interventi non fosse avvenuta nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa speciale, e che quindi non fosse consentita la procedura semplificata ma occorresse il permesso di costruire. E' vero che la motivazione dell'ordinanza impugnata potrebbe su qualche punto dare adito ad incertezze e perplessità, qualora, come sostiene il ricorrente, avesse affermato la tesi che il vincolo di pertinenzialità con i singoli edifici ed appartamenti dovrebbe sussistere già al momento del progetto e non potrebbe invece venire ad esistenza successivamente, dopo l'ultimazione dei lavori, al momento della stipula degli atti pubblici di trasferimento in favore di proprietari di immobili dotati dei requisiti previsti. Ed invero è quest'ultimo il momento entro il quale deve essere individuato in maniera specifica il vincolo tra singolo parcheggio e specifico appartamento, mentre al momento della presentazione della DIA devono essere individuati o comunque individuabili solo i fabbricati in favore dei quali potranno successivamente essere costituiti i singoli vincoli con l'atto d'obbligo del costruttore a vendere i parcheggi interrati esclusivamente ai proprietari di appartamenti e locali siti in detti fabbricati e che abbiano i requisiti previsti, nonchè di costituire il vincolo tra singoli parcheggi e singoli appartamenti prima della loro utilizzazione o comunque in sede di trasferimento della proprietà.
Tuttavia l'ordinanza impugnata, se correttamente interpretata, non ha affatto affermato che sin dal momento della presentazione della DIA debba essere individuato il vincolo di pertinenzialità tra singolo parcheggio e singolo appartamento, ma ha invece esattamente affermato che in tale momento deve essere quanto meno "preventivamente indicato o identificabile il fabbricato servitoo (pag. 2). In ogni modo, quand'anche effettivamente vi fossero le incertezze e perplessità sul punto lamentate dal ricorrente, le stesse potrebbero dar luogo, tutt'al più, ad una illogicità di motivazione e non ad una violazione di legge o ad una mancanza o ad una mera apparenza della motivazione stessa. Tanto più che l'ordinanza impugnata, per affermare la sussistenza del fumus della mancanza del vincolo di pertinenza e comunque degli altri requisiti richiesti dalla normativa speciale, si è basata anche su altre argomentazioni, ed in particolare sulla circostanza che la realizzazione dei box non risultava funzionale ed a servizio dei fabbricati o delle strutture sovrastanti e preesistenti nè di fabbricati sorgenti su aree prossime, bensì di fabbricati diversi, indistinti e non individuabili dall'inizio, nonchè sull'accertamento in fatto (non sindacabile in questa sede) che i box erano pubblicizzati e messi in vendita come liberamente vendibili sul mercato immobiliare a favore di indistinti acquirenti.
Del resto, l'ordinanza impugnata ha anche messo in evidenza che la citata delibera comunale si riferisce alla realizzazione di parcheggi interrati al di sotto di aree non edificate, condizione questa che non si verifica nella specie.
Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la realizzazione di autorimesse e parcheggi destinati al servizio di fabbricati esistenti è soggetta ad autorizzazione gratuita esclusivamente se effettuata totalmente al di sotto del piano di campagna naturale (Sez. 3^, 9.5.2003, n. 26825, Grandazzo, m. 225391; 3^, 24.9.2001, Tripodoro, cit.; Sez. 3^, 24.10.2006, Di Iorio, cit.). Nel caso in esame, invece, il tribunale del riesame ha accertato che non sussiste questa condizione perchè le autorimesse risultano non completamente interrate ma seminterrate (peraltro in un'area vincolata a parco).
Non sussistono pertanto i dedotti vizi del provvedimento impugnato, sicchè il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 18 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2009